Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN 03 8 9 6/0 1 OggettoLA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G. N. 16279/98 VIGOLO Consigliere Cron.8327 Dott. Luciano Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 19/12/00 VIDIRI Rel. ConsigliereDott. Guido ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LU OR;
intimato avverso la sentenza n. 109/98 del Tribunale di CALTANISSETTA, emessa il 08/05/98 R.G.N. 39/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5536 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore| Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO In data 30 luglio 1990 TO MI presentava domanda diretta ad ottenere l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971. Dopo l'esaurimento dell'iter amministrativo il MI presentava domanda al Pretore di Caltanissetta per ottenere il riconoscimento del suddetto assegno, ed il Pretore con sentenza del 3 giugno 1996 accoglieva parzialmente la domanda e fissava la decorrenza del relativo diritto dal 1 ottobre 1994. Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'assicurato ed appello incidentale, deducendo la LO IDe mancanza del requisito reddituale, il Ministero, ed il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell'8 maggio 1998, rigettava gli appelli. Nel pervenire conclusione il Tribunale a tale all'appello della parte relazione osservava, in privata, che per il periodo per il quale il primo giudice non aveva riconosciuto l'assegno, il MI era di fatto collocato al lavoro per cui non poteva beneficiare della provvidenza economica richiesta. In relazione al gravame del Ministero, osservava invece che l'assegno era stato riconosciuto dopo che il MI stesso, per avere superato il limite dei 55 anni, non poteva più iscriversi nelle speciali liste degli 1 aventi diritto al collocamento obbligatorio ex legge delcircostanza, pertanto, n. 482 del 1968. La dell'assegnoriconoscimento con decorrenza dal cinquantacinquesimo anno di età faceva venir meno la necessità che il MI stesso si attivasse per ottenere l'iscrizione. Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. TO MI non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE denunziaCon il primo motivo il ricorrente 1. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo Guido Vide comma, c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che da quanto precisato dal Tribunale nella sentenza impugnata si evinceva che il requisito dell'incollocazione al lavoro del MI non era presente al momento dell'inoltro della domanda in sede amministrativa del 30 luglio 1990, ed a tale carenza non poteva porsi rimedio attraverso il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. poichè ai fini della suddetta norma acquistano rilievo le invalidità e gli esiti aggravanti sopraggiunti nel corso del 2 procedimento giudiziario sicchè risultava esclusivo il riferimento operato dalla disposizione al solo requisito sanitario. L'assicurato avrebbe , pertanto, dovuto presentare una altra domanda una volta venuti essere tutti i requisiti richiesti per in l'attribuzione della richiesta prestazione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Lamenta che il Tribunale non aveva quilo ID neanche motivato in relazione al requisito reddituale e di compatibilità, la cui prova avrebbe dovuto far carico alla parte in base ai principi di cui all'art. 2697 c.c.
2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente connesse, vanno accolti per le ragioni che si vengono ad esporre. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta al pari della - capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) un - 3 elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte ( cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del Guido ID diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi solo quando essendo iscritto (oma, - avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : OL a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della - legge 118 non è il "disoccupato" O non occupato", " bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti 5 commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne Que ole leden la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette(cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per 6 i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il del cinquantacinquesimo anno disuperamento età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di alla sicurezza degli lavoro impianti"(sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per - Juvils LE l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 - a detto invalido non della legge n. 118 del 1971) l'assegno mensile di può essere disconosciuto invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta - alla richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato - come si è visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, 7 quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale condizioni Guido LE privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473). in osservanza di quanto 2.2. Per concludere, un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento abbia trovato un'occupazioneobbligatorio, non compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a 8 nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro LO LE segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più 1. n. flessibile della disposizione dell'art. 13 che l'iscrizione (o 118/1971 - idonea ad escludere la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile si è affermato in una ottica diversadi invalidità- da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni 9 obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, così come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla 13 della 1. n.lettera dell'art. Guide LE 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti (limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non 10 iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68(contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del Guido LE collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> istituzionalizzato tra domanda ed offerta di non lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora 11 ottenuto dalla competente commissione sanitaria о dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado sufficiente alla presentazionedi invalidità di domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per ND l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di della necessaria collocamento sia "munita 12 documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. Gusholdn 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di dalla collocamento (e può essere corredata documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a sempre con le precisazioni innanzicondividere - le statuizioni della citata sentenza n. enunciate - 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la 13 presentazione della domanda, preveda che debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie -provinciali istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti Gurdoblen commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali collocamento obbligatorio per superamento del di limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni( ex art. 2729 14 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (0 la domanda di iscrizione) nelle liste di ordinario, atteso che il lavoratore collocamento invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle Умилькова aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia -che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni - compatibili con il suo stato fisico(art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione sue capacità lavorative)(perdelle tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi, più volte riaffermati da ultimo da questa Corte (cfr. al 15 riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. Si è più volte ripetuto come per l'invalido ultracinquantacinquenne lo stato di incollocazione si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex Приливать art. 2729 c.c.) (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare deve - - anche per la mancanza di pensioni,essere fatto ulteriori redditi impeditivi assegni O dell'attribuzione della pensione di inabilità о dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
4. Corollario di quanto sinora esposto è il doveroso riconoscimento della fondatezza del ricorso, avendo il Tribunale dato una lettura non corretta dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e non avendo tenuto conto dell'obbligo dell'assicurato di provare ex art. 2967 c.c. - nei modi innanzi precisati un 16 elemento costitutivo del diritto azionato, quello cioè riguardante il requisito reddituale e di compatibilità l'attribuzione dell'assegno di richiesto per invalidità.
5. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Caltanissetta, quale procederà ad un nuovo esame. della la tenendo presenti i principi innanzi controversia enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIER ESTENSORE Gundeleen Communs fleghrin I , D LLO SSA BO 10 , TA I . 3 I SPESA RT D 3 STA 5 ELL'A . PO N N CANCELLIERE G D 3 IM Depositato in Cancelleria SI O -7 A A -8 SEN D D 1 , E oggi 17 MAR 2001 TE 1 I ISTRO A ESEN E TO G G IRIT T ILIL CANCELLIERECANCELL EG E 17 L R E P D A P U LL O S R E O D C