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24 maggio 1962
24 maggio 1962
Art. 1. Articolo unico.
Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facolta' di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
La stessa facolta' puo' essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.
L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non Acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non puo' essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.
I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 , e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facolta' di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
La stessa facolta' puo' essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.
L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non Acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non puo' essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.
I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 , e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione. 1.1.- In particolare, è impugnato l'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge reg. Calabria n. 27 del 2024, là dove, inserendo i commi 5 e 6, modifica l'art. 11 della legge …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2002, n. 14324Provvedimento: […] Infatti, l'articolo unico, comma primo, della legge 205/1962 cit. consentiva l'assunzione con contratto di diritto privato per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori e, in ogni caso, per non oltre sessanta giorni, come era confermato anche dal d.p.r. 1215/1963. […]Leggi di più...
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