Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.902/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria AM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30.04.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sanfilippo ed elettivamente domiciliato in Riesi nella via
Roma 97/99
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 21.06.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento datato 18.01.2022, con il quale l'Ente comunicava che CP_1
a seguito di verifiche era emerso che, per il periodo che va dal 02.01.2019 al 14.02.2019, era stato effettuato un pagamento non dovuto sulla prestazione di malattia e maternità n. 41656 per un
A sostegno dell'opposizione il ricorrente rilevava che con riferimento all'anno 2018, lo stesso aveva lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della “Ditta Arena Daniela”, come è dato evincere dalle buste paga (all. n. 5), per un numero di giorni utile al raggiungimento del requisito previsto dalla Legge (D.L. 86/1988 convertito in legge 160/1988 e succ. modifiche, Legge 24 dicembre 2007, n. 247) per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione e di non essere a conoscenza di possibili verifiche ispettive nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.
L'odierno ricorrente esponeva altresì, che avverso il predetto provvedimento, in data
09.03.2022, aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps di Caltanissetta rimasto disatteso (all. n. 4).
Ciò premesso chiedeva: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità del Provvedimento impugnato
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nell'anno 2018, è stato Parte_1 lavoratore agricolo alle dipendenze della “Ditta Arena Daniela”.
- Accertare e dichiarare che l'attività lavorativa del sig. nell'anno 2018, Parte_1
è stata svolta per le giornate indicate nell'elenco annuale inquadrate tra quelle della previdenza agricola e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente, per il periodo dal 02.01.2019 al 14.02.2019 non deve corrispondere alcuna somma relativa a prestazione di malattia e maternità perché legittimamente percepita.
- Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'adeguamento della CP_1 posizione contributiva del sig. con l'adozione di ogni opportuno Parte_1
provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Si costituiva l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso, concludendo: “Piaccia al CP_1
Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria essendo divenuta definitiva la cancellazione del ricorrente dagli elenchi telematici dei lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 22, DL 7/70, conv. con L. 83/70, per i motivi precisati in narrativa;
in subordine, senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto alle prestazioni previdenziali indicate in ricorso;
per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti”. CP_1 Successivamente, con ricorso depositato in data 19.07.2022, ha premesso Parte_1
di aver prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura in favore della “Ditta Arena Daniela”; CP_ che con provvedimento del 14.10.2021, l' di Caltanissetta, comunicava il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per esecuzione verbale ispettivo n. 2021004026 DDL/26.07.202 – “Ditta
Arena Daniela” - periodo ispezionato dal 01.04.2017 al 31.12.2018, giornate disconosciute anno
2018: 70 giorni;
giornate riconosciute anno 2018: 38 giorni.
Avverso tale provvedimento, in data 27.10.2021 proponeva opposizione presso la e CP_2
che decorsi 90 giorni, in assenza di esito proponeva, in data 16.03.2022, ricorso alla Commissione
Centrale (CAU) anche questo rimasto disatteso.
Ciò premesso, ha agito in giudizio chiedendo: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità del Provvedimento impugnato
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nell'anno 2018, è stato Parte_1 lavoratore agricolo alle dipendenze della “Ditta Arena Daniela”.
- Accertare e dichiarare che l'attività lavorativa del sig. nell'anno 2018, Parte_1
è stata svolta per le giornate indicate nell'elenco annuale inquadrate tra quelle della previdenza agricola.
- Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'adeguamento della CP_1 posizione contributiva del sig. con l'adozione di ogni opportuno Parte_1
provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' il CP_1
quale ha concluso chiedendo: “Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria essendo divenuta definitiva la cancellazione del ricorrente dagli elenchi telematici dei lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 22, DL 7/70, conv. con L. 83/70, per i motivi precisati in narrativa;
in subordine, senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto alle prestazioni previdenziali indicate in ricorso;
per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande CP_1
tutte proposte nei suoi confronti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 06.03.2024 è stato dato atto della pendenza, innanzi a questo GOP, dei due procedimenti avente stretta connessione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e, in assenza di opposizione delle parti i predetti sono stati riuniti (proc. n. 1016/2022 R.G.- riunito al proc. n. 902/2022 R.G.).
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti.
Inoltre, parte ricorrente ha avuto modo di dibattere ampiamente sull'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 30/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. CP_1
n. 83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
L'iniziativa attorea risulta introdotta tardivamente, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 22 DL 7/1970 e di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438
e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Va preliminarmente osservato che, quanto alla natura della decadenza, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, questa presenta natura di ordine pubblico, sicché può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 7148/2008; Cass 37974/2022).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine decadenziale previsto dal citato art. 22 riveste natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 L. n. 533/1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale né per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost.
192/2005). Ai sensi dell'art. 11 co. 1 D. Lgs. 375/1993 “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Pt_2
predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
Quindi, avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, avverso la non iscrizione nei suddetti elenchi, e/o avverso il numero delle giornate di iscrizione nei suddetti elenchi rispetto alle giornate realmente lavorate, gli interessati possono presentare apposito ricorso di 1° grado alla CISOA (commissione provinciale agricola) entro trenta giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi. La decide il ricorso entro 90 giorni, trascorso tale termine il ricorso CP_2
deve intendersi respinto per silenzio-rigetto.
Avverso la reiezione del ricorso della suddetta commissione provinciale (reiezione espressa con provvedimento o per silenzio-rigetto) è ammesso ricorso di 2° grado alla commissione centrale per l'accertamento alla riscossione (CAU) che decide entro 90 giorni altrimenti si forma il silenzio- rigetto.
Contro il provvedimento definitivo deve essere proposto ricorso giudiziale, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto alla ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile1958 n. 319”.
Il termine di 120 giorni a disposizione dell'interessato per promuovere l'azione giudiziaria decorre, secondo l'espressa previsione dell'art. 22 co. 1 D.L. n. 7/1970, dalla notifica all'interessato del provvedimento definitivo o dal momento in cui egli ne abbia conoscenza.
Come può notarsi le due discipline non sono alternative, ma complementari tra loro. Il meccanismo di impugnazione previsto dall'art. 11 è funzionale alla formazione del provvedimento definitivo, che andrà impugnato in sede giudiziale entro il successivo termine decadenziale di centoventi giorni.
La decorrenza del termine di decadenza presuppone, oltre alla conoscenza dell'interessato, il carattere definitivo del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione.
Come affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. 2719/2018, Cass. 26626/2014), il provvedimento diventa definitivo:
a) quando sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 D. Lgs. n.
375/1993 qualora la parte non abbia presentato o non abbia presentato tempestivamente ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio-rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Va ulteriormente evidenziato che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 R.D. n.
1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845/2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296/2011, 2739/2016, 12001/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, in ordine alla pretesa del riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l'anno 2018 (pari a 70 giorni), va rilevato che l' ha dato prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di Controparte_3
disconoscimento delle 70 giornate di lavoro agricolo per esecuzione verbale ispettivo n.
2021004026 DDL/26.07.202 – “DITTA ARENA DANIELA” - periodo ispezionato dal 01.04.2017 al 31.12.2018, in data 21.10.2021.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, nel ricorso depositato in data 21.06.2022
(procedimento portante il n. 902/2022 R.G.), ha sostenuto che con riferimento all'anno 2018, ha lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della “Ditta Arena Daniela”, per un numero di giorni utile al raggiungimento del requisito previsto dalla legge per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione e di non essere a conoscenza di eventuali variazioni anche a seguito di possibili verifiche ispettive nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.
Circostanza quest'ultima che va smentita in ragione del ricorso depositato in data 19.07.2022
(procedimento portante il n. 1016/2022), con il quale il ricorrente ha impugnato proprio il provvedimento datato 21.10.2021 di disconoscimento delle giornate lavorative. CP_1
Ciò detto, appare evidente che il ha avuto conoscenza del disconoscimento delle Parte_1
giornate lavorative e conseguente cancellazione in data 21.10.2021.
Alla luce delle superiori circostanze e tenuto conto della produzione documentale depositata in atti dalle parti è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 22, DL 7/70, conv. con L. 83/70.
Ed invero, in data 27.10.2021 il ricorrente ha proposto ricorso alla CISOA avverso il provvedimento datato 21.10.2021 di disconoscimento delle giornate lavorative riferite CP_1 all'anno 2018.
In assenza di riscontro, entro il 24.02.2022 (90 giorni per la decisione più 30 giorni per proporre ricorso), andava proposto ricorso alla CAU.
Dagli atti emerge che tale ultimo ricorso è stato proposto in data 16.03.2022 e quindi tardivamente.
Pertanto, il 24.02.2022 il provvedimento è divenuto definitivo. CP_1
Di conseguenza, fissato, quindi, come dies a quo il 24/02/2022 il ricorrente aveva a disposizione l'ulteriore termine decadenziale di 120 giorni, rispettivamente fino al 24/06/2022 per la proposizione del ricorso giudiziario.
L'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato in data 19.07.2022, per cui l'azione intrapresa va ritenuta non tempestiva. Alla luce delle superiori ragioni, non avendo proposto la domanda giudiziale di iscrizione negli elenchi entro il termine di 120 giorni dalla definizione del gravame amministrativo, appare evidente che il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 conv. in L. n. 83 del 1970, sicchè il provvedimento di cancellazione dagli elenchi/variazione delle giornate lavorate, è ormai divenuto definitivo.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018.
Inoltre, relativamente, alla domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento datato 18.01.2022, con il quale l'Ente comunicava che a seguito di verifiche CP_1
era emerso che, per il periodo che va dal 02.01.2019 al 14.02.2019, era stato effettuato un pagamento non dovuto sulla prestazione di malattia e maternità n. 41656 per un importo complessivo di € 2.209,33, riportando la seguente motivazione: “sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”, va rammentato che: spetta al ricorrente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, ossia l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative dichiarate.
In punto di diritto, va rilevato che l'art. 5 del d.l. 463/1983 prevede che i lavoratori agricoli a tempo determinato, per avere diritto all'indennità di disoccupazione, devono risultare iscritti negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell'anno di riferimento. La legge prevede che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato debba essere effettuato entro un termine di decadenza di 120 giorni.
In punto di fatto, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative dichiarate per l'anno 2018.
La documentazione include le buste paga e Certificazione Unica anno 2019, ma queste non sono sufficienti a dimostrare con certezza che il ricorrente abbia effettivamente lavorato per 70 giornate nel 2018.
L'accertamento ispettivo dell'Ente (v. allegato alla memoria di costituzione) ha rilevato che la ditta non possedeva una struttura organizzativa e capacità economica tali da giustificare l'assunzione di un numero elevato di lavoratori agricoli. Tali argomentazioni mettono in dubbio l'effettività delle giornate lavorative dichiarate dal ricorrente.
Il ricorrente non ha fornito ulteriori prove documentali, come registri di presenza, documenti attestanti la continuità e la regolarità delle prestazioni lavorative, estratto contributivo.
La semplice presentazione delle buste paga e della Certificazione Unica non è sufficiente a provare l'effettività del lavoro svolto. Va ribadito che: spetta al ricorrente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, ossia l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative dichiarate (Cass. Civ., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995: "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Ente, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio." Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi.").
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte e alla giurisprudenza di riferimento, il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 28 maggio 2025
Il GOP
Maria AM