Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1011
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si è compiuto il 31 dicembre 2024. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 14/02/2025, quando il termine di prescrizione era spirato. Non si applica la proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, poiché il ruolo è stato reso esecutivo e consegnato all'Agente della SC in data successiva al 31 dicembre 2021.

  • Accolto
    Violazione art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    La documentazione prodotta dall'Agente della SC è priva della prescritta attestazione di conformità, rendendola processualmente inutilizzabile. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso si fonda su una ragione di merito (prescrizione), assorbente rispetto a tale vizio procedurale.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - SC è disattesa. L'Agente della SC è parte necessaria del giudizio quando l'impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento, atto da esso emesso e notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1011
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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