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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2673/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240032753757000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12/03/2025 e depositato in data 14/04/2025, la Sig.ra Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240032753757000, notificatale in data 14/02/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC le ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 457,12. Tale importo è relativo a crediti della Regione Sicilia per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2021, oltre interessi e sanzioni, iscritti a ruolo n. 2024/001536, reso esecutivo in data 19/02/2024.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Sostiene la difesa che il termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2021 sarebbe spirato in data 31/12/2024, mentre la notifica della cartella è avvenuta solo in data 14/02/2025. Evidenzia, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie della proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19, in quanto il ruolo è stato reso esecutivo e consegnato all'Agente della SC in data successiva al periodo contemplato dalla norma (10/04/2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e la tempestività della procedura di riscossione, senza tuttavia fornire specifiche contestazioni in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte.
La Regione Sicilia, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace.
Con memoria di replica depositata in data 13/01/2026, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, eccependo altresì, in via preliminare, la violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, per non avere l'Agente della SC depositato i documenti allegati alle controdeduzioni muniti di attestazione di conformità all'originale, con conseguente inutilizzabilità degli stessi ai fini della prova.
All'udienza del 27/01/2026, il difensore della ricorrente si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - SC. Sebbene l'ente impositore (Regione Sicilia) sia l'unico titolare del diritto di credito e responsabile del merito della pretesa, l'Agente della SC è parte necessaria del giudizio quando, come nel caso di specie, l'impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento, atto da esso emesso e notificatogli.
Sempre in via preliminare, si osserva la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma dispone che "Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale".
Dalla verifica del fascicolo telematico, emerge che la documentazione prodotta dall'Agente della SC
è priva della prescritta attestazione di conformità. Tale omissione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questa Corte, rende la documentazione processualmente inutilizzabile. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso si fonda su una ragione di merito, assorbente rispetto a tale pur fondato vizio procedurale.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata.
L'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la pretesa creditoria attiene alla tassa automobilistica per l'annualità 2021. Il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si è compiuto, in assenza di validi atti interruttivi, il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla ricorrente solo in data 14/02/2025, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti. Tale notifica è, dunque, avvenuta quando il termine di prescrizione era già spirato.
Non può trovare applicazione, nella fattispecie, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il quale ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini per i carichi affidati all'Agente della SC nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021. Dalla stessa cartella di pagamento si evince, infatti, che il ruolo n. 2024/001536
è stato reso esecutivo in data 19/02/2024 e "Consegnato il 10-04-2024". L'affidamento del carico all'Agente della SC è avvenuto, pertanto, in epoca ben successiva al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che la pretesa non può beneficiare della sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
L'inerzia dell'ente impositore e dell'Agente della SC nel porre in essere un valido atto interruttivo entro il 31 dicembre 2024 ha determinato l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico solidale dell'Agenzia delle
Entrate - SC e della Regione Sicilia, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240032753757000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SC e la Regione Sicilia, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, in data 27.01. 2026.
IL GIUDICE
IC AL
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2673/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240032753757000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12/03/2025 e depositato in data 14/04/2025, la Sig.ra Ricorrente_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240032753757000, notificatale in data 14/02/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC le ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 457,12. Tale importo è relativo a crediti della Regione Sicilia per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2021, oltre interessi e sanzioni, iscritti a ruolo n. 2024/001536, reso esecutivo in data 19/02/2024.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Sostiene la difesa che il termine triennale per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2021 sarebbe spirato in data 31/12/2024, mentre la notifica della cartella è avvenuta solo in data 14/02/2025. Evidenzia, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie della proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19, in quanto il ruolo è stato reso esecutivo e consegnato all'Agente della SC in data successiva al periodo contemplato dalla norma (10/04/2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e la tempestività della procedura di riscossione, senza tuttavia fornire specifiche contestazioni in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte.
La Regione Sicilia, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace.
Con memoria di replica depositata in data 13/01/2026, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, eccependo altresì, in via preliminare, la violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, per non avere l'Agente della SC depositato i documenti allegati alle controdeduzioni muniti di attestazione di conformità all'originale, con conseguente inutilizzabilità degli stessi ai fini della prova.
All'udienza del 27/01/2026, il difensore della ricorrente si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - SC. Sebbene l'ente impositore (Regione Sicilia) sia l'unico titolare del diritto di credito e responsabile del merito della pretesa, l'Agente della SC è parte necessaria del giudizio quando, come nel caso di specie, l'impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento, atto da esso emesso e notificatogli.
Sempre in via preliminare, si osserva la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma dispone che "Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale".
Dalla verifica del fascicolo telematico, emerge che la documentazione prodotta dall'Agente della SC
è priva della prescritta attestazione di conformità. Tale omissione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questa Corte, rende la documentazione processualmente inutilizzabile. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso si fonda su una ragione di merito, assorbente rispetto a tale pur fondato vizio procedurale.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è fondata.
L'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie, la pretesa creditoria attiene alla tassa automobilistica per l'annualità 2021. Il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si è compiuto, in assenza di validi atti interruttivi, il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata alla ricorrente solo in data 14/02/2025, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti. Tale notifica è, dunque, avvenuta quando il termine di prescrizione era già spirato.
Non può trovare applicazione, nella fattispecie, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il quale ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini per i carichi affidati all'Agente della SC nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021. Dalla stessa cartella di pagamento si evince, infatti, che il ruolo n. 2024/001536
è stato reso esecutivo in data 19/02/2024 e "Consegnato il 10-04-2024". L'affidamento del carico all'Agente della SC è avvenuto, pertanto, in epoca ben successiva al 31 dicembre 2021, con la conseguenza che la pretesa non può beneficiare della sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
L'inerzia dell'ente impositore e dell'Agente della SC nel porre in essere un valido atto interruttivo entro il 31 dicembre 2024 ha determinato l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico solidale dell'Agenzia delle
Entrate - SC e della Regione Sicilia, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240032753757000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SC e la Regione Sicilia, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, in data 27.01. 2026.
IL GIUDICE
IC AL