Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1203/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1203 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 18.2.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Borgomanero, Via Gramsci n.30 presso lo studio dell'avv.to Marco Milan che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 22.07.2000 optando per il regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suno (NO) al n. 1 P. II serie C anno 2000; • Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) di provvede-re alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suno (NO) al n. 1 P. II serie C anno 2000 e del Comune di celebrazione del matrimonio;
• dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione, anche in merito alla disposizione dell'assegno divorzile;
• Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 22.7.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in San Maurizio d'Opaglio in data 22.7.2000 con;
Controparte_1 che il Tribunale di Novara con provvedimento in data 18.4.2007 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia ER
(21 anni, essendo nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 18.2.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dallo stesso riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 18.2.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1203/2024 R.G.A.C.C.
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Maurizio d'Opaglio il 22.7.2000 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto Parte_1 agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2000, n.1, parte II, serie C;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 3.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3