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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4738/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Grillo, presso il cui studio, sito in Roma al viale Giulio Cesare n.
2, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Annalisa Iannicelli, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Max
Casaburi n. 8, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
E
(P.IVA: ), e per essa la mandataria CP_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Giuseppe Grillo, presso il cui studio, sito in Roma al viale Giulio Cesare n.
2, elettivamente domicilia;
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza - TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 27/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione la Parte_2
(“ ”, poi ha convenuto in
[...] Parte_3 Parte_1
giudizio i SIg.ri e , deducendo: CP_1 Controparte_4
che con atto di citazione notificato in data 21/12/2015 i SIg.ri
[...]
e proponevano opposizione avverso il CP_4 CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 1457/2015 ottenuto da Controparte_5
eccependo tra l'altro l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza in favore di quello di Salerno;
che il giudizio di opposizione veniva iscritto al
N.R.G. 5148/2015 presso il Tribunale di Cosenza;
che la CP_5
si costituiva ritualmente nel predetto giudizio;
che in data 07/2/2019
[...]
il Tribubale di Cosenza con sentenza n. 270/2019 pubblicata in pari data, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Salerno; che essa, nel riportarsi integralmente a tutte le difese, istanze e prove promosse nell'ambito del giudizio monitorio N.R.G. 1457/2015 e nell'ambito del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo (N.R.G. 5148/2015), intende riassumere come in effetti riassume, a mezzo il presente atto, il giudizio di opposizione a monitorio;
che, infatti, essa creditrice della
[...]
della somma di € 70.626,11 per Parte_4
debito residuo al 31/10/2013 (data ultima rata pagata n. 29), per come attestato dall'elenco rate e dal piano di ammortamento, certificato ex art. 50
T.U.B., rinveniente da un “contratto di prestito finanziario” di originarie €
100.959,11 rimborsabile in n. 84 rate mensili e posticipate ed al tasso fisso
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza del 5.80 % annuo nominale, come emerge dal contratto e relativo documento di sintesi, oltre interessi di mora in ragione del tasso applicato al finanziamento maggiorato di 2 punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. n. 108/1996 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dal 01/11/2013 al soddisfo, per come previsto dall'art. 4 delle condizioni generali del contratto;
che in data
15/10/2013 la società debitrice era stata dichiarata fallita ed era stato dichiarato il fallimento in proprio anche dei SIg.ri e Parte_4
che essa produceva anche la comunicazione del Parte_5
25/11/2013 di richiesta di pagamento di quanto dovuto, che rimaneva senza esito;
che il predetto finanziamento è garantito da fideiussione specifica personale rilasciata in data 13/5/2011, fino alla concorrenza di €
151.440,00 anche dai SIg.ri e . Controparte_4 CP_1
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_2
(“ ”, poi ha formulato le
[...] Parte_3 Parte_1
seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che essa è creditrice nei confronti dei SIg.ri e e, per Controparte_4 CP_1
l'effetto, condannarli in solido tra loro al pagamento, in suo favore, della somma di € 70.626,11 per debito residuo al 31/10/2013 in linea capitale, oltre interessi di mora in ragione del tasso applicato al finanziamento maggiorato di 2 punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. n.
108/1996 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dal 01/11/2013 al soddisfo, o comunque della maggiore o minore somma che verrà accertata nel presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituivano in giudizio i SIg.ri e Controparte_4 CP_1
deducendo: che i contratti di fideiussione da loro sottoscritti sono
[...]
affetti da nullità, in quanto redatti in conformità al modello ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza 2005; che stante l'invalidità della clausola di cui all'articolo 6) del contratto di fideiussione, che prevede la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., non avendo la Banca mai escusso la società debitrice principale fallita entro i termini di legge, essa è decaduta anche nei loro confronti;
che, infatti, la non ha mai effettuato insinuazione al passivo del fallimento della Pt_3
società ; che nel Parte_4
contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio è stato pattuito un T.A.E.G. usurario, nonché interessi di mora usurari;
che, in ogni caso, gli interessi moratori laddove dovuti, andranno conteggiati solo ed esclusivamente dalla data di notifica presente atto di citazione in riassunzione, ovvero dal 03/5/2019, non avendo mai ricevuto essi l'intimazione di pagamento e la comunicazione del 25/11/2013.
In virtù di quanto innanzi esposto i SIg.ri e Controparte_4
hanno formulato le seguenti conclusioni: rigettare le CP_1
domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 09/11/2022, tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” questo Giudice, rilevato che il SI. era deceduto, dichiarava l'interruzione Controparte_4
del processo.
Con comparsa depositata telematicamente il 19/12/2022 spiegava intervento la e per essa la mandataria CP_2 CP_3
deducendo: che con atto del Notaio in IL (Rep. n. 16080, Racc.
[...]
n. 8638), con decorrenza dal 12/4/2021 la si è fusa per Controparte_6
incorporazione in che, ai sensi dell'art. 2504 bis Parte_1
c.c., subentra in tutti i rapporti, anche processuali, della incorporata;
che
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza con contratto di cessione di crediti stipulato il 10/12/2021, la incorporante ha ceduto a titolo oneroso e “pro soluto” alla Parte_1
un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato Controparte_7
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Parte II) n. 148 del
14/12/2021; che in forza di tale cessione la ha Controparte_7
acquisito il credito vantato da nei confronti di Parte_1
parte convenuta;
che, dunque, essa interviene quale cessionaria del credito e quindi quale successore a titolo particolare in sostituzione della Banca cedente nel presente giudizio relativamente al credito ceduto;
che stante la declaratoria di interruzione del processo, essa intende riassumerlo.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la CP_2
mandataria ha concluso riportandosi alle difese, Controparte_3
eccezioni e conclusioni già formulate da (poi Controparte_6 [...]
. Parte_1
Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati soltanto nei confronti della SI.ra , la quale si CP_1
costituiva nuovamente in giudizio.
All'udienza del 27/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1 - In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius: titolarità) sollevata dalla convenuta SI.ra fin dal primo atto successivo all'intervento spiegato dalla CP_1 CP_2
e per essa dalla mandataria la quale ha
[...] Controparte_3
assunto di essersi resa cessionaria del credito fatto valere dall'attrice nei suoi confronti.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza Invero, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla SI.ra il 16/5/2023 (cfr.) quest'ultima ha CP_1
eccepito che “…non vi sono documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385/1993. (cfr. Cassazione civ. VI n. 24798 del
5 novembre 2020).”.
Dunque la convenuta ha eccepito che non è stata provata l'incorporazione della nella e che non vi Controparte_6 Parte_1
sarebbe prov ache il credito originariamente fatto valere nei suoi confronti dalla attrice con Decreto Ingiuntivo poi revocato dal Tribunale di Cosenza in quanto incompetente territorialmente rientrebbe nella cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in forza della quale la si Controparte_7
sarebbe, appunto, resa cessionaria del credito stesso.
Per quanto riguarda l'incorporazione dell'originaria attrice
[...]
essa è stata documentalmente CP_8 Parte_1
provata dalla produzione, ad opera della terza interventrice (cfr. all. alla comparsa di intervento del 19/12/2022), la quale ha prodotto il certificato con cui il Notaio Dott. ha certificato che con suo Persona_1
atto del 26/3/2021, Rep. n. 16.080, Racc. n. 8.638, la si Controparte_6
è fusa per incorporazione nella Parte_1
Relativamente poi alla eccepita assenza di prova della inclusione del credito fatto valere dall'attrice nei confronti della convenuta – non avendo la SI.ra eccepito la mancanza di prova di atti traslativi del credito stesso in CP_1
favore della -, deve rilevarsi che la terza interventrice ha Controparte_7
prodotto a sostegno della propria titolarità attiva l'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Parte II) n. 148 del 14/12/2021 (cfr. all. alla comparsa di intervento del 19/12/2022), in cui è scritto quanto segue: “La societa' societa' Controparte_7
unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), CP_9
.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza
[...] (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Parte_1
con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n.
, partita IVA (la "Cedente"), taluni crediti (per P.IVA_1 P.IVA_3
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant'altro) di derivanti da contratti di Parte_1
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.”.
Orbene, da un lato la circostanza che sarebbero stati oggetto di cessione tutti i crediti facenti capo alla incorporante Parte_1
derivanti da finanziamenti (chirografari o ipotecari), conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti in un lasso temporale di n. 71 anni (dal
1950 al 2021) non consente di ritenere provata, specie a fronte della specifica contestazione della convenuta sul punto, l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli di cui alla cessione pubblicata in G.U. (in termini, su vicenda analoga, Cass. Civ., Sez. III, n. 10742/2025). Dall'altro lato, poi,
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza non vi è alcuna prova che il credito vantato dalla Parte_1
nei confronti della SI.ra sia stato classificato “a sofferenza”, di CP_1
talché anche sotto questo profilo difetta la dimostrazione dell'inclusione del credito tra quelli asseritamente trasferiti alla Controparte_7
Da tanto consegue che non avendo la terza interventrice dimostrato l'elemento costitutivo della propria domanda, consistente nella titolarità del diritto di credito attivato nei confronti degli opponenti mediante ricorso monitorio, la relativa domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
2 – Fermo quanto innanzi esposto, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, la attrice ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del Pt_3
credito azionato nei confronti della SI.ra in qualità di garante della CP_1
società debitrice principale Controparte_10
dichiarata fallita producendo:
[...]
- Copia del contratto di finanziamento chirografario di € 100.960,00 completo delle condizioni economiche validamente sottoscritto con relativo documento di sintesi, piano di ammortamento (cfr. all.ti 7-8 e
9 della produzione di parte attrice);
- Copia della fideiussione “specifica” rilasciata dalla SI.ra CP_1
il 31/5/2011 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione
[...]
derivante dal contratto di finanziamento chirografario di € 100.960,00 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 151.440,00
(cfr. all. 12 della produzione di parte attrice).
Dal canto suo, poi, la convenuta non ha contestato di non avere sottoscritto il contratto di fideiussione specifica in forza della quale l'attrice ha agito, nè che gli importi di cui al finanziamento siano stati erogati, nè che non sono stati integralmente restituiti (nè ha fornito la prova, pur essendo a ciò tenuta, di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria su di essa
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza incombente – Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali fatti possono ritenersi provati anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
115, co. 1, c.p.c.
2.1 - La convenuta ha eccepito in primo luogo la nullità totale della fideiussione da lei rilasciata, in quanto redatta in conformità al modello ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia n. 55 del 2005, nonché la nullità parziale limitatamente alla clausola di cui all'articolo 6), derogatrice del disposto di cui all'articolo 1957 c.c., di talché non avendo agito giudizialmente nei confronti della società Parte_1
debitrice principale fallita nè nei suoi confronti entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, sarebbe decaduta dal diritto di agire avverso la garante.
L'eccezione è infondata e va rigettata: invero, per ciò che riguarda la fideiussione “specifica” con cui l'odierna convenuta si è obbligata a garantire, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 151.400,00, le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di € 100.960,00 (cfr. all. 12 della produzione di parte attrice), deve osservarsi che la Prima
Sezione della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 657, 660, 675 e
1170 del 2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni “specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2005, di talché la doglianza è priva di fondamento giuridico.
2.2 – La SI.ra ha poi eccepito che nel contratto di finanziamento il CP_1
cui saldo debitore è stato inizialmente fatto valere con il ricorso monitorio esitato nel Decreto Ingiuntivo revocato dal Tribunale di Cosenza in quanto incompetente per territorio sarebbero stati pattuiti ed applicati interessi corrispettivi e moratori usurari, con conseguente conversione del mutuo da feneratizio in gratuito ai sensi dell'articolo 1815, co. 2, c.c.
Anche quest'eccezione è infondata e va disattesa.
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza Le contestazioni di parte convenuta sono infatti del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro la convenuta non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
2.3 – Da ultimo, la convenuta ha eccepito che in ogni caso gli interessi moratori non sarebbero da essa dovuti come richiesto dalla attrice, Pt_3
ovvero dal 2013, bensì dalla notifica del Decreto Ingiuntivo poi revocato, non avendo essa mai ricevuto la notificazione del 25/11/2013.
L'ccezione è fondata e va accolta.
Infatti, come eccepito dalla dalla convenuta, la Parte_1
non ha provato che la comunicazione del 25/11/2013, con cui chiedeva il pagamento di quanto poi richiesto in via monitoria, sia stata ricevuta dalla SI.ra (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), essendo i CP_1
documenti depositati come all. 5 della fase monitoria dall'attrice del tutto illegibili.
Da tanto consegue, dunque, che gli interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito sono dovuti dalla notifica del Decreto Ingiuntivo nei confronti della SI.ra . CP_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, la SI.ra va CP_1
condannata al pagamento, in favore della della Parte_1
somma pari ad € 70.626,11 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dalla notifica del Decreto Ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3 – Nei rapporti processuali tra e la CP_1 CP_7
e per essa la mandataria le spese del
[...] Controparte_3
presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, pertanto, poiché la domanda della terza interventrice è stata rigettata, sono poste a carico della e per essa la Controparte_7
mandataria e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_3
70.626,11, pari a quello di cui all'atto di citazione) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Nei rapporti processuali tra e Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della
[...]
soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata accolta, sono poste a carico di e, la natura, il valore (€ CP_1
70.626,11, pari a quello di cui all'atto di citazione) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 786,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza 1) Rigetta la domanda della e per essa della Controparte_7
mandataria nei confronti di;
Controparte_3 CP_1
2) Condanna la e per essa la mandataria Controparte_7 [...]
alla refusione, in favore di , delle spese CP_3 CP_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore della della
[...] Parte_1
somma pari ad € 70.626,11 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dalla notifica del Decreto Ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna , alla refusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad
€ 786,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 12/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4738/2019 - Sentenza