Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2003, n. 17465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17465 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 74 65 /03 Oggetto SEZIONE LAV Lavoro Composta dagli Presidente R.G.N. 14295/01 Dott. Stefano C IRETTI Consigliere Cron. 34778 Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI ww Consigliere Ud.10/06/03 Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BASTIANELLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EDITORIALE MANTOVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA EPIFANI, che lo rappresenta e difende2003 AMEDEO GRASSOTTI, giusta 3569 unitamente all'avvocato -1- AND delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 443/00 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 16/06/00 R.G.N. 1869/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FRATTARELLI;
udito l'Avvocato CENNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1-che il Tribunale di Mantova con sentenza del 18.3.01 ha escluso che fra la ' sign.NA OD e la Editoriale Mantovana s.r.l. fosse intercorso, nel periodo ottobre 1993- settembre 1996, un rapporto di lavoro giornalistico subordinato ed ha, invece, ritenuto l'esistenza di una collaborazione fissa e continuativa atteso che : a- La srl Editoriale aveva prodotto,in appello, ritualmente trattandosi di c.d. prova precostituita, un documento da cui risultava che fra le parti era stato stipulato un contratto di collaborazione fissa e continuativa;
la stessa sign.OD, nel richiedere l'iscrizione d'ufficio all'albo dei praticanti aveva prodotto tale contratto;
b- il predetto elemento, era corroborato, inoltre, da una serie di elementi che facevano, di per sé, ritenere che nel concreto il rapporto fosse stato del tutto conforme a quanto previsto nel contratto di collaborazione;
innanzitutto, per la facoltà della dr. OD di poter produrre articoli anche da casa e di non essere obbligata a frequentare quotidianamente la redazione ed infatti essa era stata: assente dalla stessa dal dicembre 1993 all'aprile 1994 e da fine agosto 1994 al gennaio 1995; c- che questi elementi non erano contraddetti dal possesso del codice per l'accesso nel sistema informatico essendo ciò compatibile anche con il rapporto di collaborazione continuativa;
da una postazione per lei personalizzata;
dai richiami che aveva ricevuto per il suo lavoro costituendo anche connotazioni di un rapporto di collaborazione;
d- trattatasi, pertanto, di elementi non decisivi, in mancanza di una testimonianza : come quella del responsabile del settore redazionale e, più in generale di una prova del pieno assoggettamento alle direttive del datore di lavoro non essendo idonee a provare tanto le altre testimonianze raccolte;
2- che la sign. OD chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui la Editoriale Mantova s.r.l. replica con controricorso;
la dr. OD ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 437 cpc e sostiene che la soc. editrice, rimasta contumace in primo grado, non poteva, per la prima volta in appello, produrre il predetto documento, che non costituiva, avendo la società scelto di non partecipare al giudizio di primo grado, un fatto nuovo;
in ordine al quale era mancato il giudizio di indispensabilità da parte del Tribunale;
2- che la censura è inammissibile atteso che il Tribunale-che pur ha riconosciuto rilievo al predetto documento-ha poi proceduto alla analisi delle modalità concrete secondo le quali si era svolto il rapporto giungendo alla conclusione che le stesse, a prescindere dal predetto contratto, non consentivano di ravvisare un rapporto di lavoro giornalistico subordinato;
2 3- che, di conseguenza, costituendo il predetto esame del concreto svolgimento del rapporto un elemento sul quale, autonomamente si sorregge la decisione impugnata la questione della ritualità della produzione del documento in A questione non cade su un punto che, per le ragioni predette, possa comportare 'annullamento della decisione, in quanto divenuto irrilevante in relazione all'impianto decisionale;
4- che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1362, 1414, e 2094 cc e sostiene che sulla base delle deposizioni testimoniali il giudice doveva ritenere nullo il contratto intervenuto tra le parti, ed attenersi ai canoni interpretativi dello stesso diretti ad accertare la effettiva volontà delle parti;
5- che anche tale censura è inammissibile per le ragioni prima indicate;
la stessa s'incentra sulla validità del contratto esibito e sulla correttezza della sua interpretazione;
la Corte in relazione alla precedente censura ha statuito che il fulcro dell'impianto decisionale dei giudici di merito va ricercato nella analisi del concreto atteggiarsi del rapporto operata dagli stessi rispetto alla quale il documento in questione degrada ad elemento del tutto marginale e, comunque, non essenziale;
6- con il terzo motivo si denuncia motivazione omessa o/e contraddittoria e si addebita al Tribunale di aver modificato l'esito delle prove adattandolo, con una forzatura logica, al convincimento che fra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro autonomo in particolare per quanto riguarda la deposizione 3 dei testi CC, AT e IR che avevano riferito di una serie di elementi ( servizi su oerdine del caposervizio, sottoposizione a direttive, utilizzazione del computer e rispetto dell'orario;
7- che trattasi di elementi diretti a contraddire il convincimento che il Tribunale ha maturato in ordine al materiale probatorio prospettando una mera interpretazione contrappositiva allo stesso senza tuttavia denunciare, con specifiche indicazioni, in quali vizi logici o di motivazione i giudici di merito fossero incorsi;
sicchè non rientrando la censura nella tipologia prevista dall'art. 365 cpc. la stessa va dichiarata inammissibile;
8- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
201712 / oltre € La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in 2.500,00 per onorari. Roma 10 giugno 2003 Il Consigliere es. волено зарыва Il Presidente IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D , A S O 0 S 1 L oggi, 2003 3 A L . 3 T O T , 8 B R A I : S CANCELLIERE 'A D E N L P L S A E I T 7 D S N I O G 8 S P : O 1 N M I E A 1 S D A P I E D , O A E O O O T R P T T N T S E I I S R G E I A E L D R L O E B