TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 2279, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17.07.2025, vertente TRA
nato il giorno 8.4.1948 in GRAGNANO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA al Corso GIUSEPPE GARIBALDI n. 118 presso lo studio dell'avv. Gianmarco MEGLIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in CASALNUOVO di NAPOLI alla via ROMA n.148/E presso lo studio dell'avv. Giovanni MANNA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo FUSO, Carmelo FAZIO e Antonella DI MATTEO in virtù di procura telematicamente trasmessa con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale da esposizione all'amianto; danno differenziale.
CONCLUSIONI: quelle delle rispettive memorie difensive e note di trattazione, sviluppate in evoluzione degli atti costitutivi, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 11.04.2023, il sig. Parte_1
adiva il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA affinché accertasse
[...] arasse la responsabilità di per il danno biologico- Controparte_1 differenziale, “personalizzato”, da esposizione all'amianto patita durante l'espletamento delle mansioni di addetto alle pulizie, disimpegnate presso i locali della società dall'ottobre 1973 al settembre 2004, danno quantificato in
1 euro 215.913,01, al netto dell'indennizzo a fronte di una evocata CP_2 invalidità al 40% inerente l'insorta patologi ica polmonare.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio CP_1 che contestava le avverse pretese eccependo:
[...]
-- la mancanza di un rapporto di lavoro dell'istante alle (dirette) dipendenze della società;
-- l'autonomia operativa delle ditte appaltatrici di cui serviva l' per Pt_2 determinate lavorazioni;
-- la mancanza di un rischio asbesto-correlato all'interno degli stabilimenti aziendali a decorrere dal 1981;
-- la mancata prova della configurabilità di un “fatto-reato” ascrivibile, anche nella sua dimensione “psicologico-soggettiva”, ai preposti della s.p.a.;
-- l'irrilevanza, nel presente contesto, del riconoscimento di “asbesto- esposizione” licenziato dall' e dell'indennizzo erogato dall'Istituto CP_2 assicuratore;
-- l'adozione di tutti i dispositivi di sicurezza in concreto esistenti all'epoca dei fatti in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate “in tempo reale”.
Con provvedimenti succedutisi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice acquisiva la prova testimoniale e dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose della patologia denunciata dal ricorrente.
La causa veniva, quindi, mandata in discussione finale.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17 luglio 2025, la controversia restava assegnata a sentenza. (2)
Va subito evidenziato che la società ha posto il prioritario problema della sua legittimazione passiva, da una prospettiva sostanziale, contestando da un lato la mancata allegazione e documentazione di contratti di appalto intercorsi con la ditta datrice del sig. (la SC IU) e Parte_1 dall'altro il dato storico-fenomenico della destinazione lavorativa dell'istante presso i propri stabilimenti.
Per vero, la questione va analizzata in tutte le sue effettive componenti. Muovendo dalla premessa che la convenuta nella memoria di CP_1 costituzione espressamente allega il “fatto” che affidava una CP_1 serie di lavorazioni, evidentemente intranee al s ttivo, a ditte esterne. L' non annovera in maniera diretta fra dette lavorazioni anche quelle Pt_2 inerenti il servizio di pulizia. Ma nemmeno lo esclude.
La questione dimostrativa, quindi, passa attraverso fasi ed oneri diversificati. Laddove il ricorrente dia prova della sua effettiva e continuativa destinazione lavorativa presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA della convenuta, e della connessa natura subordinata del rapporto, graverebbe sulla società l'onere di provare, ferma restando l'opzione originaria, peraltro
2 espressamente avallata dall'interessato, basata sulla provenienza “esterna” del lavoratore, l'esistenza di una negoziazione interaziendale di accordi in qualche modo incidenti sulle rispettive “responsabilità di posizione”. E quindi, allegare e documentare tali accordi. Cosa non avvenuta (nemmeno in epoca successiva all'espletamento della prova per testi), nonostante l'evidenza dell'ordinanza istruttoria licenziata dal Giudice il 16 dicembre 2023. Del seguente testuale tenore.
… considerato, inoltre, che la questione specifica dei rapporti fra e l'Azienda diretta datrice di lavoro del ricorrente si palesa, CP_1 ratto, passibile di analisi (anche) documentale e che entrambe le parti in lite, seppure da prospettive diverse, potrebbero avere interesse ad un tale approfondimento;
ritenutane l'opportunità, abilita ciascuna parte, senza limiti di “esclusività”, alla produzione cartolare degli eventuali accordi negoziali intercorsi fra e le ditta “Pascucci” in specifico riferimento Controparte_1 all'effettivo periodo in cui il lavoratore è/sarebbe stato impegnato sui cantieri di CASTELLAMARE di STABIA alle dipendenze della citata Impresa, all'uopo concedendo termine fino a quindici giorni prima dell'udienza.>
E' del tutto evidente la piena facoltà delle parti di non aderire alla sollecitazione istruttoria del Giudice e, dalla prospettiva della società resistente, di continuare a valorizzare la tesi della inesistenza di contratti di appalto intercorsi con la ditta SC IU. Se non che, laddove dimostrata la continuativa presenza operativa e ad impronta “subordinata” del negli stabilimenti di Pt_1 CP_1
l' deve accollarsi il compito di allegare e “spiegare” il titolo, ed Pt_2 ente le condizioni, di una prestazione lavorativa per diversi anni disimpegnata nei suoi cantieri e funzionale al suo ciclo produttivo. (3)
si duole, altresì, della patologica carenza di allegazioni CP_1 attore appresentare la premessa dello sforzo dimostrativo del ricorrente sia da una prospettiva inerente la responsabilità da posizione della società committente, sia nell'ottica delle conseguenze invalidanti della pur contestata asbesto-esposizione. Tale rilievo muove, tuttavia, da una non condivisibile lettura dell'atto introduttivo di lite e, più in generale, da una perimetrazione dell'ubi consistam della causa petendi incoerente rispetto alle coordinate di riferimento desumibili dalle decisioni della Corte Regolatrice. Ed invero, il ricorrente ha sviluppato una trama espositiva dalla quale emergono in maniera chiara ed esaustiva sia le premesse storico-fenomeniche della pretesa azionata, nelle loro variegate articolazioni, sia le ragioni dell'evocato danno differenziale. Insomma, non è seriamente discutibile l'individuazione dei “fatti costitutivi della domanda”, l'istante essendosi dilungato sulle mansioni nel tempo disimpegnate, sull'ambiente lavorativo in cui ha operato, sulla -denunciata- mancanza di dispositivi di sicurezza idonei alla bisogna. Naturalmente, l'analisi dell'eccezione formulata dalla resistente non può prescindere dal suo esatto inquadramento processuale.
3 Posto e rimarcato che la prova predicabile quale dato di emersione del nesso causale o concausale fra attività lavorativa dell'ex dipendente e patologie ritenute fondanti la pretesa azionata è necessariamente una prova storico- rappresentativa;
e rilevato che nell'ambito dello sforzo dimostrativo attoreo va conseguentemente scrutinata la intervenuta descrizione, (solo) eventualmente da analizzare alla luce di adeguato sostegno probatorio, di un ambiente di lavoro e di situazioni lavorative (asseritamente) idonei ad incidere sulle condizioni psico-fisiche del dipendente stesso;
ciò che deve verificarsi in ottica processuale è la riscontrabilità di un quadro storico-fenomenico di riferimento funzionale alla “descrizione” -appunto- della situazione di fatto entro cui collocare la emersione del rapporto eziologico. E quindi, all'esito dei rilievi di controparte, idoneo a supportare anche a livello dimostrativo una tale premessa. Fermo restando, evidentemente, che la pregnanza “giuridica” del rapporto di causalità resta poi affidata al necessario approfondimento consulenziale. Ciò al netto di eventuali altri dati suscettibili di concorrente valutazione
“mirata”, quali le attestazioni (cfr. infra). CP_2
Nel caso di specie, lo spunto rappresentativo offerto dal ricorrente, in attesa della successiva verifica probatoria da condurre nell'ambito di uno scrutinio complessivo delle risultanze processuali, descrive con ampi margini di chiarezza la invocata origine e “collocazione ambientale derivativa” della patologia lamentata, speculare al protrarsi di determinate mansioni disimpegnate attraverso determinate modalità ed in un determinato contesto lavorativo. E ciò vale anche per la questione delle mirate allegazioni attoree concernenti la responsabilità della committente CP_1
In particolare, il sig. è stato formalmente dipendente della ditta Pt_1
PA (cfr. all. 1) ente integrato nel ciclo produttivo CP_1 sito di Castellammare di Stabia, svolgendo le proprie mansioni in ossequio alle indicazioni e alle direttive impartite dai preposti di quest'ultima. 4) L'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente insieme ai dipendenti diretti della in promiscuità di lavorazioni, nei medesimi ambienti, con le stesse
CP_1 modalità e sulla base delle indicazioni/direttive impartite dai preposti e dai responsabili della convenuta. Quanto alla organizzazione lavorativa e alla sicurezza sul lavoro, la programmava ed esercitava, per mezzo dei
CP_1 suoi preposti, il diretto coordinamento e controllo di tutte le attività lavorative eseguite all'interno del cantiere, compresa quella delle pulizie. L'odierna convenuta prevedeva le aree ove svolgere le lavorazioni e le modalità con cui il sig. doveva eseguire la prestazione lavorativa. Ma v'è di più: il Pt_1 sistema di sicurezza era governato, diretto e manutenuto dalla ed
CP_1 era comune a tutte le maestranze, dirette e indirette. Ogni ordine di lavoro era impartito dalla che forniva anche le attrezzature di lavoro. Inoltre,
CP_1 gli impianti e protezione che dovevano garantire il sistema di aspirazione delle polveri di amianto e dei fumi dannosi nell'ambiente di lavoro, ove il ricorrente lavorava al fianco dei dipendenti della committente, erano di esclusiva competenza della … si osserva che la vicenda configurava
CP_1
l'ipotesi dell'appalto “inter nso che la prestazione lavorativa del ricorrente era svolta all'interno del complesso aziendale della committente
4 (odierna convenuta), la quale, oltre ad esercitare una ingerenza tecnica- organizzativa nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, aveva la responsabilità del coordinamento, di vigilanza e di controllo della sicurezza su tutte le aree produttive. Per cui sulla gravava Controparte_1
l'obbligo di adottare le misure di sicurezza per evitar ento del ciclo lavorativo potesse arrecare danno alla salute degli addetti che operavano all'interno delle proprie aree, tra cui il ricorrente. Sulla committente gravava l'obbligo di eliminare ogni rischio ambientale derivante dalle attività produttive eseguite nelle strutture aziendali. Giova inoltre ribadire, come già detto in premessa, che l'impiantistica preposta alla sicurezza degli ambienti lavorativi era di proprietà, gestione e diretto controllo della convenuta, per cui quest'ultima ne risponde per la capacità di eliminare i rischi ed il funzionamento degli strumenti deputati alla prevenzione. Sul piano strettamente giuridico, come noto, la responsabilità del committente rimane in concorso con quella dell'appaltatore sotto vari titoli: per ingerenza (diretta, cfr. Cass. n. 3659/2009 o indiretta Cass. 9065/2006) per culpa in eligendo (Cass. 9065/2006), per violazione degli obblighi di informazione e coordinamento (Cass. n. 45/2009). Peraltro, a norma dell'art. 3 della Legge n. 1369/60, gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizza-zione e gestione proprio dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. La norma opera nel caso in cui il contratto venga eseguito nell'azienda del committente, ossia all'interno del ciclo produttivo del committente stesso (come nella fattispecie), laddove il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.> Così testualmente l'atto introduttivo di lite. (4)
Nel merito, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Assume il ricorrente, nella buona sostanza, di avere lavorato presso i locali FINCANTIERI di CASTELLAMMARE di STABIA dall'ottobre 1973 al settembre 2004 dedicandosi ai lavori di pulizia dello stabilimento, senza supporto di macchinari specialistici e senza dispositivi di sicurezza adeguati, utilizzando scope e palette, disimpegnando i propri compiti unitamente agli altri colleghi operai, in tal modo inalando per anni, sia a seguito di contatto diretto sia per esposizione “ambientale”, sostanze patogene, e segnatamente amianto, usate nel ciclo produttivo aziendale. Precisa, altresì, il , per come anticipato, di avere operato in un Pt_1 contesto organizzativo facente capo essenzialmente alla committente pur essendo un dipendente della ditta SC IU. CP_1 ente allega e documenta poi che l'esposizione alle polveri di amianto gli era stata riconosciuta dall'Ente assicuratore, seppure ai fini dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 Lex n.257/1992 con determina del 17 gennaio 2005.
5 4 A) La prova testimoniale acquisita in corso di causa riscontra in termini esaustivi le allegazioni in fatto veicolate dall'istante.
A D.R. ho lavorato alle dipendenze della ditta PA PP sui cantieri della dal 1983 al 2000. Poi ho continuato a lavorare CP_1 presso dipendenze di altre imprese. A D.R. ero addetto CP_1 alle pulizie. A D.R. anche lavorava per la PA sui Parte_1 cantieri di L a di me. Se non ricordo male è CP_1 andato in pensione nel 2000. A D.R. anche il era addetto alle pulizie. Pt_1
A D.R. si lavorava dal lunedi al venerdi per 4 timana. noi facevamo le pulizie in presenza dei dipendenti di che erano intenti ai loro CP_1 compiti. A D.R. le direttive ci venivan quelli di a Parte_3 seconda delle esigenze contingenti. C'erano però anche i responsabili di PA. I controlli venivano eseguiti da entrambe le ditte. A D.R. le pulizie venivano eseguite con scope e palette. Non avevamo mascherine. Nemmeno gli operai di avevano le mascherine. A D.R. quando noi CP_1 lavoravamo gli operai di erano intenti a tutte le operazioni del CP_1 loro ciclo lavorativo. Ric zzavano una sostanza sulle pareti. Il materiale anche polveroso che rilasciava la sostanza spruzzata cadeva a terra e noi dovevamo pulire le pavimentazioni. A D.R. non avevamo guanti. A D.R. gli ambienti lavorativi erano grandi ma privi di aperture. Non si respirava. In alcuni ambienti la situazione era ancora peggiore. Per esempio in sala macchine. I pochi aspiratori che c'errano erano quelli usati dai saldatori;
erano praticamente inutili nel senso che non mutavano la situazione dei locali. A D.R. il vestiario usato durante il lavoro ci veniva fornito dalla PA;
eravamo noi dipendenti a lavarlo a casa. A D.R. non sono in causa con A CP_1
D.R. nessuno ci aveva avvisato che durante il ciclo lavorati to materiale pericoloso per la salute dei dipendenti.> Così il teste esaminato il 21 marzo 204. Testimone_1
Tali dichiarazioni incrociano quelle acquisite durante la fase istruttoria di altro contenzioso giudiziale -n.3590/18- avente il medesimo oggetto ed una perimetrazione sostanziale quasi sovrapponibile a quella del presente giudizio. Queste deposizioni sono transitate nella controversia de qua a seguito di mirata ordinanza istruttoria contenuta nel decreto di differimento per conferimento di incarico peritale (cfr. provvedimento 3 luglio 2024).
ADR ho lavorato ininterrottamente alle dipendenze di diverse ditte appaltatrici di dal 1972 al 2004. Ho sempre lavorato in CP_1
CASTELLAMMAR resso i cantieri della suddetta spa ADR ho avuto come collega di lavoro il sig. . lavorava alle Parte_4 Pt_4 dipendenze della mia stessa dit u re con me nel Pt_4
1973. Andammo in pensione quasi nello stesso periodo. era CP_3 addetto alle pulizie sugli ambienti di lavoro della nave. ADR insieme a noi lavoravano anche i dipendenti di a stretto contatto. … fino al CP_1
2000 non avevano né mascherin A D.R. gli ambienti in cui si lavorava non erano dotati di impianti di areazione. A D.R. noi delle ditte di pulizie utilizzavano la paletta e la scopa per spazzare e il secchio per depositare quanto raccolto. A D.R. la pulizia degli ambienti comportava contatto diretto con residui di amianto, depositati a terra e anche con attrezzature amiantose. Anche le polveri di amianto erano liberate durante gli
6 altri lavori e noi eravamo esposti anche a quelle. A D.R. non eravamo dotati nemmeno di scarpe antinfortunistiche e di tute da lavoro. A D.R. ribadisco che le pulizie venivano effettuate anche durante le operazioni di coibentazione. A D.R. i dipendenti delle ditte di pulizie ricevevano le direttive dai nostri capi- squadra che a loro volta ricevevano le indicazioni da quelli di ll CP_1 nostro caposquadra controllava le operazioni di pulizia e riferiva a
A D.R. qualche volta interveniva anche personale di CP_1 durante le nostre pulizie ma non rivolgevano mai a noi. Noi nulla CP_1
rischi connessi alle lavorazioni implicanti contatto con l'amianto. Nessuno ci dava indicazioni precauzionali concernenti l'amianto. …> Così il teste . Testimone_2
<… ho lavorato ininterrottamente alle dipendenze della ditta dal 1971 al 2002. Ho sempre lavorato in CASTELLAMMARE di CP_1
STABIA. … ho avuto come collega di lavoro il sig. sui Parte_4 cantieri di CASTELLAMMARE di STABIA. lavorava alle dipendenze di Pt_4 una ditta di pulizie, anzi di più ditte di pulizie che si sono succedute nel tempo.
… io lavoravo negli stessi ambienti presso cui era impegnato Pt_4 dedicandomi, naturalmente, ai miei compiti. AD.R. si lavorava in promiscuità. A D.R. i lavoratori delle due ditte usavano le stesse docce e gli stessi spogliatoi.
… A D.R. il ricorrente utilizzava la paletta per spazzare e il secchio per depositare quanto raccolto. Poi era destinato alla raccolta delle acque piovane. A D.R. la pulizia degli ambienti comportava il contatto diretto con residui di amianto, depositati a terra e anche con attrezzature amiantose. AD.R. il ricorrente era dotato di guanti di pelle e di scarpe antinfortunistiche. Indossava la tuta aziendale. A D.R. ribadisco che le pulizie venivano effettuate anche durante le operazioní di coibentazione. A D.R. i dipendenti delle ditte di pulizie ricevevano le direttive dai capi-squadra di Erano tuttavia i CP_1 capisquadra delle ditte di pulizie che vigilavan ei loro dipendenti e sull'uso dei dispositivi di sicurezza. Devo anche dire che queste persone in genere restavano in ufficio. Nessun controllo veniva effettuato dai capisquadra di Noi nulla sapevamo dei rischi connessi alle lavorazioni CP_1 im o con l'amianto.> Così il teste . Testimone_3
Il testimoniale conferma, dunque, le allegazioni attoree di maggiore pregnanza fattuale, ed in particolare la diffusa asbesto-esposizione sia diretta che ambientale di cui è rimasto vittima l'istante all'interno degli stabilimenti - insalubri- dell' per numerosi anni, in mancanza di qualsiasi dispositivo Pt_2 di protezione delle vie aeree, in ambienti spesso impegnati anche da altri operai intenti a lavorazioni a loro volta inquinanti ed in assenza di controlli ad opera dei preposti di CP_1
4 B) Elemento di valutazione del tutto coerente con lo scenario delineabile sulla base della prova orale, di cui costituisce innegabile integrazione, è, poi, costituito dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Va all'uopo segnalato che l'estratto conto previdenziale attesta il rapporto lavorativo intercorso fra il e la ditta SC IU Pt_1 dal luglio 1974 al dicembre 1993 e con SC COSTRUZIONI s.r.l.” dal gennaio 1994 al settembre 2004.
7 L'estratto, tuttavia, dimostra che l'attività lavorativa dell'istante è iniziata prima e che non vi è soluzione di continuità lavorativa a decorrere dall'1 ottobre 1973
Resta, poi, documentato che l' ha riconosciuto l'asbesto- CP_2 esposizione del lavoratore, ancorchè ai evidenziali di cui alla Legge n.257/1992, in riferimento al periodo 1 ottobre 1973-31 dicembre 1988, quale dipendente della ditta SC IU impegnato presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA della CP_1
Infine, il ricorrente ha prodotto s lare da cui si desume che l'Istituto assicuratore ha riconosciuto la derivazione professionale della diagnosticata asbestosi con sindrome disventilatoria restrittiva, determinandosi alla concessione delle provvidenze di Legge per postumi permanenti calcolati all'8%. (5)
L'analisi del compendio dimostrativo appena sintetizzato necessita di un breve approfondimento. 5 A) Va prioritariamente segnalato che la pregnanza delle verifiche, delle connesse attestazioni e delle conseguenti determinazioni dell' assume CP_2 un preciso valore processuale nelle vertenze innescate ai sensi dell'art. 2087 c.c. Si ricava da una recente pronuncia della Corte di Appello di NAPOLI (cfr. sent. n.4668/23, pubblicata il 21 febbraio 2024), il principio secondo cui ben può l'iter argomentativo privilegiato dal Giudice valorizzare, anche in maniera autosufficiente, le certificazioni attestanti l'asbesto-esposizione del CP_2 lavoratore e quelle attestanti l'origine asbesto-derivata di una determinata malattia, definita, quindi, professionale. Tale pronunciamento rimanda ad un preciso arresto della giurisprudenza di legittimità ben sintetizzato da Cass. ordin. n.678/2023. Di cui è opportuno riportare i passaggi motivazionali di maggiore significazione. <giova, anzitutto, premettere che è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con conseguenza il rapporto tra l'evento danno governato dal principio equivalenza delle condizioni, secondo quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente abbia contribuito, anche maniera indiretta remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato certezza l'intervento un fattore estraneo all'attività lavorativa, per sé sufficiente a produrre l'infermità tale da far degradare altre evenienze semplici occasioni (così cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952). pertanto, stato, es., deciso decesso malattia professionale (nella specie, carcinoma polmonare dovuto prolungata esposizione all'amianto agli idrocarburi) può dichiarato nonostante presenza una concausa tabagismo 12.6.2019, 15762, fattispecie cui era stato sì ma non causa esclusiva).
8 E proprio in tale ambito valutativo del nesso eziologico, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174, ha ricordato anzitutto circa le certificazioni in questione di aver "già avuto modo di puntualizzare la loro CP_2 rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del 2014)", vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che qui ci occupa (riguardante domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. contro due datrici di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni se non possono avere valore dirimente, CP_2
"possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione" all'amianto.
… A riguardo va sottolineato che la stessa Corte di merito aveva riferito inoltre che, nell'ambito delle risultanze di natura documentale, le doglianze delle appellanti erano riferite, non solo all'apposita certificazione dell circa l'esposizione all'amianto, ma anche al CP_2 pregresso riconoscimento di una malattia professionale da parte sempre dello stesso ente … Più nello specifico, la medesima Corte aveva dato conto che le attrici "premettevano che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze della presso il cantiere Ilva di Genova, dal 04.05.1996 al CP_4
01.01 con prolungata esposizione all'amianto. In data 25.08.2014 gli veniva diagnosticata una sospetta neoplasia polmonare, poi confermata anche dall' in data 20.11.2014, che lo riconosceva, CP_2 ai sensi del D.M. n. 30 del 12.01.2011, affetto da malattia professionale causata da esposizione all'amianto. Successivamente in data 15.10.2015 il sig. decedeva". Per_1
La Corte territoriale, perciò, disponeva esto ulteriore dato estrinseco di potente e specifico riscontro di quanto certificato dall' circa l'esposizione ad amianto. CP_2
… Infine, il punto di motivazione, in precedenza riportato, in cui la Corte d'appello ha affermato l'autonomia dell'accertamento condotto in ambito giudiziario rispetto a quello condotto in sede amministrativa dall' implicitamente reputando prevalente il primo, è CP_2 giuridicamente erroneo anche sotto un ulteriore profilo. Si trascura di considerare, infatti, che, pur essendo le ricorrenti tenute a provare la sussistenza del nesso causale tra quanto occorso al loro congiunto deceduto e le prestazioni lavorative da quello rese in vita alle dipendenze della convenuta, i documenti di cui s'è detto, provenienti dall' (sia l'apposita certificazione che i documenti CP_2 relativi al riconoscimento della malattia professionale), per loro iniziativa erano sin dall'inizio entrati a far parte del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115, comma primo, c.p.c. in una situazione di pieno contraddittorio.
9 Per conseguenza, il parallelismo, intravisto dai giudici di secondo grado, tra un accertamento "autonomo" condotto in sede giudiziale e quello espletato in sede amministrativa dall' è privo di giuridico CP_2 fondamento. Anche i documenti provenienti dall' indubbiamente significativi CP_2 del rapporto causale, pur se singolarmente considerati non esaustivi a riguardo, dovevano essere apprezzati. …>>
Le direttrici ermeneutiche da seguire sembrano chiare. In disparte il mirato approfondimento peritale (eventualmente) a disporsi nell'apposita vertenza risarcitoria basata sulle prospettate ricadute dell'art. 2087 c.c., gli accertamenti e le attestazioni provenienti dall'Istituto assicuratore costituiscono imprescindibili dati di valutazione che il Giudice “del danno” deve analizzare nello scrutinio dello sforzo espositivo e dimostrativo della parte ricorrente. 5 B) Quanto, invece, alla individuazione di quale società cui CP_1 riferire le conseguenze della asbesto-esposizione, mansionale, quindi diretta, ed ambientale, non può che muoversi dalla stessa premessa valorizzata dalla Corte Regolatrice nell'ordinanza appena richiamata. E cioè dalla stringente valenza, nel presente contesto, della regula juris, di portata “ordinamentale”, dettata dall'art. 41 c.p. Alla luce della quale le deposizioni raccolte in corso di causa e le variegate fonti conoscitive cartolari assumono una pregnanza “individualizzante” del tutto esaustiva. Ed invero, incrociando tali risultanze non è revocabile in dubbio che il sig.
ha disimpegnato le sue mansioni di “addetto alle pulizie” Parte_1 presso gli stabilimenti dell' resistente ubicati in Pt_2
CASTELLAMMARE di STABIA, in ambienti fortemente inquinati dall'amianto, sostanza peraltro con cui l'istante è venuto direttamente a contatto nell'espletamento dei suoi precisi compiti, senza alcun presidio protettivo e senza controlli da parte dei preposti di CP_1
La certificata asbesto-esposizione proveniente dall' concerne le CP_2 mansioni di addetto alle pulizie svolte dal lavoratore all nze della ditta
SC IU presso gli stabilimenti della Trattasi, CP_1 quindi, di una certificazione a triplice valenza “individualizzante”, soggettiva, anche in direzione aziendale, mansionale e topografica, suffragata dalle deposizioni testimoniali raccolte ed acquisite. Insomma.
Nessun dato processualmente apprezzabile consente di “deviare” l'asbesto-esposizione di cui è rimasto vittima il verso stabilimenti Pt_1 diversi da quelli di ubicati in CASTELLAMMARE di STABIA. CP_1
In argomento non può farsi a meno di segnalare che la società convenuta si è sottratta a qualsiasi onere
contro
-dimostrativo, limitandosi ad una astratta, quindi inconferente, contestazione della (prolungata) presenza dell'istante all'interno dei propri cantieri. Di
contro
-deve necessariamente ribadirsi- costituisce dato processualmente certo, in quanto allegato dalla società resistente, che si avvaleva CP_1 costantemente, per determinate lavorazioni, di ditte e
10 Le quali, entrando in un ciclo produttivo “altrui”, si inserivano nell'organizzazione lavorativa predisposta da CP_1
Il dato, per vero “di comune esperienza”, resta confermato dalle tre deposizioni in atti. Ragione per la quale non sembra potersi dubitare della responsabilità diretta della convenuta in ordine alla salubrità dell'ambiente di lavoro e alla CP_5 conn olazione dell'obbligo di predisporre ogni cautela necessaria a rendere “sicure” le mansioni espletate sia da dipendenti diretti, sia dal personale esterno di cui si avvaleva, nel caso di specie, per le attività di pulizia. 5 C) Residua la questione, in realtà a marcata pregnanza eziologica, della effettiva protrazione nel tempo della asbesto-esposizione di cui è rimasto vittima il ricorrente. Sul punto va segnalato che dall'estratto conto previdenziale si evincono diversi periodi di cassa integrazione che vanno ad intervallare quelli di attività lavorativa. Se non che, va sottolineata la scarsa concludenza di tale dato che non ha impedito all' di certificare l'asbesto-esposizione per almeno quindici CP_2 anni e di accertare la riconducibilità della accertata asbestosi all'attività lavorativa disimpegnata dal . Pt_1
A ciò aggiungasi che le ul ltanze processuali si attestano su una asbesto-esposizione dell'istante presso gli stabilimenti di CP_1
CASTELLAMMARE di STABIA prolungatasi anche oltre i quindi i è detto e su un ambiente lavorativo fortemente inquinato dalla ubiquitaria presenza dell'amianto. (6)
Deve, allora, concludersi che lo scrutinio complessivo delle risultanze di causa porta in emersione l'espletamento di mansioni giornaliere che prevedevano non solo l'esposizione diretta del all'asbesto, ma anche Pt_1 la non meno importante esposizione ambientale all'amianto in un contesto lavorativo caratterizzato dalla mancata predisposizione di qualsivoglia tutela
“mirata”.
La posizione di garanzia di quale Azienda titolare degli CP_1 stabilimenti presso cui operava il e, quindi, della gestione e Pt_1 dell'organizzazione del relativo ciclo produttivo, va analizzata, in ottica giuridico-ermeneutica, da due diverse prospettive. 6 A) Da un primo versante di analisi il tracciato giurisprudenziale muove dalla incontestabile premessa secondo cui certamente non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa, per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio, ma una tale responsabilità deve necessariamente derivare dalla violazione degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori> Se non che -continua la medesima fonte giurisprudenziale-, ciò … non esclude l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento ove a ciò conduca la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgere, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera e la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
11 eventuali situazioni di pericolo Nella fattispecie al vaglio si tratta sostanzialmente di un appalto introaziendale, ove la datrice di lavoro appaltatrice operava all'interno del sito della appaltante e ove il CP_1 ricorrente svolgeva la sua attività prevalentemente di coibentatore in un ciclo produttivo integrato e in alternanza con lavoratori della stessa … . CP_1
Era dunque proprio la società committente che predisponeva e metteva a disposizione gli ambienti di lavoro, che per quanto detto erano nocivi e, nonostante il carico notorio di amianto, non provvedeva nemmeno a creare le condizioni di adeguata aereazione previste dal d.p.r. n. 303 del 1956. Dunque, non sussiste alcun dubbio sulla concorrente responsabilità, quindi sulla risposta in solido esigibile, della nella causazione dell'evento CP_1 lesivo del lavoratore … .> Così in termini parte motiva di Corte di Appello NAPOLI, sentenza n.3919/23 pubblicata il 29 novembre 2023, resa in fattispecie del tutto analoga a quella in scrutinio, caratterizzata dall'azione risarcitoria di un lavoratore dipendente da ditta esterna a impegnato presso gli stabilimenti di quest'ultima. CP_1
La citat lla Corte di merito si inserisce armonicamente nel contesto interpretativo delineato dai ripetuti interventi dei Giudici di legittimità. Si legge, ad esempio, in Cass. n.12561/2017.
<< … il committente, che affida lavori all'interno della propria dell'azienda ad imprese appaltatrici, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle stesse imprese appaltatrici in relazione ai lavori affidati in appalto;
di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente … anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze). E' evidente pertanto che nel caso di specie il committente, il quale aveva appaltato lavori da svolgersi all'interno della propria impresa con utilizzo di proprie macchine pericolose, sottoponeva i lavoratori dell'impresa appaltatrice ad un elevato rischio inerente il proprio processo produttivo;
ed era perciò chiamato a rispondere dell'omessa informazione e formazione dei medesimi lavoratori adibiti alla mansione (movimentazione di materiali con conduzione di carriponte) ai sensi dell'art. 21 e 22 d.lgs.626/1994 (Cass. 21694/2011). E' stato pure già affermato da questa Corte (Cass. 798/2017) nella causa relativa al risarcimento del danno spettante proprio al lavoratore infortunato che "Ai sensi tanto dell'art. 2087 c.c. quanto dell'art. 7 d.lgs. n. 626/94 (applicabile ratione temporis all'infortunio in esame), che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli
12 lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi (cfr., ex aliis, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 19494/09)".>>
I principi di diritto ricavabili dal tracciato giurisprudenziale ben si attagliano al caso di specie, essendosi accertata la natura intrinsecamente pericolosa dell'ambiente lavorativo costituito dagli stabilimenti di CP_1
e delle attività lavorative ivi eseguite a cagione della massiccia presenza di amianto. A tale pericolosità si associa(va) quella mansionale specifica del
[...]
che, durante le attività di pulizia dello stabilimento, ripetutamente Pt_1
a contatto diretto con residui di amianto. Di qui l'obbligo della società odierna resistente di fornire adeguata informazione ai lavoratori esterni, di assicurare la sicurezza ambientale, di cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all'attività appaltata, tanto più se a sua volta di per sè pericolosa. A tale obbligo si è pacificamente sottratta. CP_1
In arg conto di ribadire un concetto già espresso in apertura dell'iter motivazionale. La mancata allegazione della fonte contrattuale inerente i rapporti interaziendali non può essere imputata al lavoratore e tanto meno può costituire, nella vicenda in scrutinio, causa legittimante il dubbio circa la sussistenza degli appalti. Ed invero, una volta dimostrato (cfr. supra) che il , alle dirette Pt_1 dipendenze della ditta PA, ha disimpegnato i suoi compiti di addetto alle pulizie per numerosi anni presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA di con attività non altalenante e saltuaria e nell'ambito CP_1 di una or el lavoro gestita dalla società odierna convenuta, sarebbe stato onere di quest'ultima allegare e quindi provare situazioni lavorative e rapporti interaziendali di altra natura e di altra tipologia. Cosa non avvenuta.
L'assunto a ben vedere, rimanda alle regole generali di natura sistemica. Invero, si appartiene ormai al notorio giuridico (cfr. le numerose pronunzie della Corte Regolatrice già richiamate) che lo scacchiere processuale delineato dalle rivendicazioni basate sull'art. 2087 c.c. impone al ricorrente di un onere dimostrativo ben preciso. Una volta positivamente riscontrato detto onere, spetta alla resistente allegare, e quindi dimostrare, prima di tutto il “fatto impeditivo”, cioè la situazione ostativa al sorgere dell'obbligazione “di sicurezza del lavoro” gravante sul titolare della posizione di garanzia;
quindi, nel caso di specie, le eventuali situazioni di fatto ascrivibili totalmente alla ditta datrice e/o la stipula di clausole negoziali particolari interferenti con le responsabilità organizzative. Una tale allegazione difetta del tutto, la società essendosi trincerata dietro una posizione “negativa” risultata infondata senza mutare scenario difensivo in corso di causa.
13 6 B) La seconda prospettiva di analisi concerne la c.d. ascrivibilità colposa dell'inadempimento in cui è incorsa l' titolare della posizione di Pt_2 garanzia. La questione posta, per vero, è stata già affrontata e risolta in numerose sentenze della Corte Regolatrice, alcune delle quali emesse a seguito di impugnazioni proposte proprio da CP_1
La denunciata centralità del pr lata e rimarcata negli scritti difensivi della società resistente, impone di riportare, senza necessità di digressione alcuna, i passaggi salienti di almeno due di dette sentenze. Che, fra l'altro, consentono un incidentale scrutinio di infondatezza di varie argomentazioni sviluppate dall' convenuta, anche su questioni tecnico- Pt_2 scientifiche e medico-legali concernenti più marcatamente il problema eziologico in senso oggettivo.
< … La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che all'epoca in cui il R. avrebbe contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto e, segnatamente, il fatto che anche una sola fibra di tale materiale, se inalata, era idonea ad innescare la malattia si che l'unica precauzione efficace risiedeva nell'abolirne completamente l'uso, come avvenuto a partire dagli anni '90 attraverso il D.Lgs. n. 277 del 1991 e la L. n. 257 del 1992. … Con l'ultimo motivo di ricorso della società si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., oltre che degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il massiccio impiego dell'amianto nelle più varie applicazioni industriali e civili non si era verificato illecitamente, bensì nel rispetto di una disciplina normativa che rifletteva le conoscenze scientifiche dell'epoca. Si deduce che le misure applicabili fino agli anni '80 per eliminare o ridurre i rischi da polveri erano efficaci per prevenire, tra i danni da amianto, l'asbestosi, ma non già il mesotelioma, che è provocato soltanto dalle fibre ultrafini, non visibili nè eliminabili con le misure preventive allora disponibili. … I motivi, da valutarsi congiuntamente per reciproca inferenza, sono infondati, per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 22710 del 2015; Cass. n. 17978 del 2015; Cass. n. 6352 del 2015; Cass. n. 26590 del 2014; Cass. n. 16149 del 2014; Cass. n. 10425 del 2014; Cass. n. 18626 del 2013; Cass. n. 8204 del 2003).
… Parte ricorrente sostiene nella sostanza l'assenza di colpa del datore di lavoro, non essendo nota all'epoca di presumibile contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto, nè sussistendo una normativa specifica che imponesse all'imprenditore di impedire l'esposizione a tale materiale, in ipotesi insidioso anche per l'inalazione di una sola fibra. Al contrario la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (v. sent. n. 4721 del 1998 ed ancora, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014) ha fatto risalire la conoscibilità di tale pericolosità sin dai primi anni del '900.
14 A tal fine nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quella all'attenzione del Collegio v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro
15 si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, mentre la Corte territoriale ha accertato, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, la violazione di regole cautelari specifiche individuate nella mancanza di un efficiente uso di mascherine e di sistemi di aspirazione, oltre che nell'assenza di una rigorosa separazione delle lavorazioni nocive dalle altre. Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso principale va respinto.>> Così in termini: Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2016, n.17252, ricorrente Controparte_1 quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla ritenuta insussistenza dell'elemento
16 psicologico atto a fondare la responsabilità della parte datoriale in base alla considerazione che all'epoca dei fatti di causa non si sapeva che anche singole fibre d'amianto inalate potevano essere letali: invero, per le ragioni sopra esposte, quel che rileva è, piuttosto, il mancato assolvimento della suddetta prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico- fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. E', quindi, irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In definitiva il ricorso è fondato e va accolto.>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2015, n.22710, CP_1 resistente.
[...]
Nella stessa direzione si confrontino, altresì: Cass. n.6352/2015 e Cass. n.15165/2019. (7)
Quanto alla pregnanza giuridico/ermeneutica della domanda risarcitoria va ribadito che parte ricorrente basa la sua iniziativa sul concetto del necessario risarcimento dei danni differenziali, muovendo dal presupposto che l'indennizzo astrattamente liquidabile, ed in concreto liquidato, dall' CP_2 non copre né qualitativamente né quantitativamente il danno patito. E ciò fa rinviando, in maniera esplicita o attraverso argomentazioni indirette, al raffronto fra i diversi meccanismi di quantificazione dell'indennizzo, cui l'Istituto assicurativo deve attenersi, e le voci di “danno” astrattamente liquidabili in ambito civilistico. Orbene.
In una valutazione complessiva del ricorso e del connesso supporto documentale, pare al Giudice ineludibile concludere, a fronte dell'intervento a copertura assicurativa dell' che risultano esplicitate le ragioni per le CP_2 quali lo stesso è stato rit esaustivo e, come tale, incapace di un ristoro in termini “risarcitori”. Ed invero, si palesa dirimente la sintomaticità logico-descrittiva di alcuni dati oggettivi. Costituiti:
-- dalla evocata percentuale invalidante (40%), diversa e maggiore rispetto a quella posta a base dell'indennizzo-INAIL (8%);
-- dal considerevole divario fra somma rivendicata a causale danno biologico permanente e l'importo che l'ente assicuratore ha elargito a titolo di indennizzo;
-- dal richiamo, concettuale e sostanziale, al criterio -civilistico- delle tabelle di liquidazione del danno permanente e temporaneo risarcibile, e segnatamente di quelle elaborate presso la Corte di Appello e il Tribunale di MILANO;
17 -- dalla evocazione di situazioni fattuali poste a sostegno della richiesta di
“personalizzazione” del danno tabellare, che evidentemente richiamano categorie di danno non riconducibili, già a livello qualitativo, all'indennizzo-
CP_2
i dati, seppure allo stato nella loro valenza eminentemente descrittiva, sono sufficienti a delineare una compiuta perimetrazione giuridica della domanda attorea. Naturalmente, una tale prospettazione deve essere scrutinata dal Giudice sulla base delle risultanze di causa ed analizzata alla luce delle coordinate di riferimento giuridico-ermeneutiche. Il che conduce alla questione dei rapporti fra tutela indennitaria e tutela risarcitoria, sollevata dall' resistente quale elemento di verifica del Pt_2 versante “colposo” della fa . Trattasi, in realtà, di aspetti della medesima problematica, tutti oggetto di mirati, plurimi interventi dei Giudici di legittimità. Il relativo tracciato ermeneutico può essere compiutamente ricostruito richiamando, fra le numerose altre, la sentenza del 2017 n.9166 nei suoi passaggi motivazionali di maggiore interesse. E pregnanza interpretativa.
<
7. La controversia pone questione della possibile interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei giudizi promossi dal lavoratore per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza di inadempimenti del datore di lavoro connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Ai fini di un ordinato iter motivazionale occorre muovere dal dato normativo. … Ne consegue che ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. … 8. Se l'esonero opera esclusivamente in relazione alle conseguenze dannose derivanti da infortuni o malattie professionali che rientrano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria è indispensabile individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo. Vuole dirsi che, per come è strutturata la disciplina, all'ampliamento ovvero al restringimento dei limiti soggettivi ed oggettivi dell'assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o un ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro. Tale fenomeno si è reso particolarmente evidente proprio in relazione al danno biologico, originariamente non coperto dall' ; CP_6 successivamente il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, art. 13 h a tutela al danno biologico definito come "la lesione all'integrità CP_2 psico- suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", al cui ristoro vengono destinate "prestazioni... determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato"
18 e secondo una tabella di calcolo dell'indennizzo che sia "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". … L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo CP_2 indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il D.Lgs. n. 38 del 2000
- superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
9. Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno "a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato". In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perchè operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato "che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo" (Corte cost. n. 102 del 1981). Nel caso, dunque, di responsabilità penale del datore di lavoro, "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto" (comma 6); ma, "per la parte che eccede le indennità liquidate", il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro (comma 7). Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di CP_2 invalidità perma viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
… Pertanto l'esonero cade nell'ipotesi in cui l'infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio ed il datore si trova esposto sia all'azione di regresso dell'istituto assicuratore per le somme versate all'assicurato sia all'azione di risarcimento da parte del lavoratore, seppur limitatamente al ristoro del danno differenziale.
19 10. Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell CP_2 caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicchè quest'ultima non necessariamente lo contiene. I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).
11. Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto questa Corte ad escludere "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal CP_2 lavo infortunato od ammalato" (Cass. n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass. n. 5437 del 2011; tutte in motivazione). Esaminando il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si è rilevato "che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in CP_2 termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità".
… Dalla "differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. CP_2
13 cit. e il risarcimento del danno biologico" ne è uita la preclusione "a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo
20 versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore", anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore "un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore", con dubbi di legittimità costituzionale. Tale esigenza di detrazione è confermata da altre recenti pronunce della Corte che hanno chiarito alcuni criteri che presiedono allo scomputo. Così Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_2 uenza, va operato un computo per poste omogenee, sicchè, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il CP_2 valore capitale della quota di essa destinata a ris in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
… 12. In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; … Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato. Valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' in base ai parametri CP_2 legali, in relazione alle medesime compon l danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.).
21 Reputa il Collegio che anche tale operazione di scomputo vada effettuata ex officio ed anche se l non abbia in concreto CP_2 provveduto all'indennizzo, come accaduto nella fattispecie che ci occupa.
… Alla stregua delle considerazioni che precedono … le prestazioni dovute dall' a titolo di indennizzo non sono a priori CP_2 integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato;
il datore di lavoro, anche ove ricorra una ipotesi in cui è operante l'assicurazione obbligatoria …, resta debitore e titolare dal lato passivo dell'obbligazione di risarcire i danni complementari e differenziali. Non può neanche essere condiviso il rilievo della Corte di Appello per il quale “nel ricorso introduttivo non vi è alcuno specifico riferimento ad eventuali profili di danno differenziale sui quali fondare l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro” … Si ribadisce … che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possono integrare gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c. … è idonea a concretare la responsabilità penale … Spetterà poi al Giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell'alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il Giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n.1124 del 1965, art. 10, anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si chieda l'intero danno … In realtà è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intende ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavare la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. n.22514 del 2014; Cass. n.23147 del 2013;
…)>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 10 aprile 2017, n.9166.
22 A margine di una tale delimitazione della “questione differenziale” sembra solo opportuno precisare che, nel caso in disamina, la fattispecie di reato di riferimento è quella delle lesioni personali colpose aggravate, perseguibili di ufficio, sul cui versante “soggettivo” devono richiamarsi da un lato la copiosa giurisprudenza della Corte Regolatrice sulla risalenza nel tempo della precisa cognizione della pericolosità dell'amianto (si cfr. in argomento, ex plurimis: Cass. n.17252/2016; Cass. n.15165/2019, già analizzate), e dall'altro le stesse allegazioni della società resistente, evidentemente ammissive della perfetta consapevolezza di una situazione ambientale e lavorativa esposta alle ricadute sulla salute dei lavoratori della massiccia presenza di amianto nello stabilimento di CASTELLAMMARE di STABIA. Sintomatica all'uopo si palesa la circostanza “in fatto” articolata sub n.27 della memoria di costituzione (pag. 25) a tenore della quale ha corrisposto all' il premio CP_1 CP_2 aggiuntivo per silicosi ed asbestosi fino al 31 luglio 1983. (8)
Resta sul tappeto la questione “causale”, che per le ragioni fin qui esposte muove da una rappresentazione del “fatto storico” le cui dinamiche processuali sfociano nella ritenuta (da parte del Giudice) dimostrazione dell'assunto “fenomenico” che regge la pretesa azionata e cioè la particolare tipologia di un ambiente di lavoro e di un'attività lavorativa protrattasi per un determinato numero di anni che vuolsi essere la “causa”, in fieri giuridicamente apprezzabile, della patologia dal sig. . Id est: della Parte_1 situazione sanitaria e fattuale alla quale resta agganciata la richiesta risarcitoria. Fermo restando, evidentemente, -deve ribadirsi- che la pregnanza “giuridica” del rapporto di causalità resta poi affidata al necessario approfondimento consulenziale. In definitiva, lo spunto rappresentativo offerto dal ricorrente e probatoriamente riscontrato nello scrutinio complessivo delle risultanze processuali descrive, e quindi dimostra nei limiti “fattuali” imposti alla parte attrice, con sufficienti margini di chiarezza la invocata origine della patologia lamentata, speculare al protrarsi di determinate mansioni disimpegnate attraverso determinate modalità ed in un determinato ambiente di lavoro. Ragion per cui può ribadirsi la definitiva emersione dei seguenti dati processualmente apprezzabili in termini di certezza:
- ascrivibilità “soggettiva”, anche in senso “storico-conoscitivo”, alla società resistente della situazione inerente la dannosità dell'asbesto e la conseguente necessità di eliminarne l'uso e comunque di predisporre ogni presidio idoneo a neutralizzarne gli effetti nocivi;
- riconducibilità delle relative responsabilità da danno alla persona del dipendente alla norma di chiusura prevista dall'art. 2087 Parte_1
C.C., che attrae a sé le variegate misure di tutela preventiva incentrate sull'uso delle mascherine, sulla immediata eliminazione delle concentrazioni di polveri, in particolare, nel caso di specie, amiantose, sull'uso di dispositivi idonei ad evitare ab origine la formazione di dette concentrazioni;
-- sussumibilità della patologia diagnosticata al quale evento Pt_1 naturalistico della fattispecie, in una ipotesi di reat ile di ufficio, la
23 cui definitiva verifica positiva attende solo lo scrutinio medico-legale della vicenda. Al quale, pertanto, deve ora accedersi. (9)
Il dr. specialista, tra l'altro, in “Pneumologia”, dopo Persona_2 avere positivamente riscontrato la malattia denunciata, ha riconosciuto il nesso di causalità tra la patologia e il lavoro svolto dal periziato, caratterizzato da una prolungata esposizione all'amianto, parametrando il danno derivatone su una riduzione complessiva dell'integrità psico-fisica pari all'8 per cento. Il responso peritale valorizza le leggi scientifiche di settore. 9 A) Si legge nell'elaborato del C.T.U. L'istante risulta essere affetto da una condizione asbesto-correlata considerando il documento, indicato “1”, attestante l'esposizione all'amianto per la mansione addetto alle pulizie presso lo Stabilimento “ di CP_1
Castellammare di Stabia per il periodo dall'01.10.1973 al 31.12.1988 … caratterizzata da “Interstiziopatia asbestosica con sindrome disventilatoria restrittiva moderata”, che è documentata a far data, visti i documenti “2” e
“3”, … dal 16/05/2022, ancor prima della domanda amministrativa del 04.10.2022 in relazione della pratica di infortunio/ malattia professionale …, con la quale l'Istituto riconosceva la malattia. … Vista l'attività lavorativa svolta, ed il luogo di lavoro presso il quale essa si è esplicitata nel periodo indicato, si può affermare che egli ha certamente avuto prolungata esposizione lavorativa alle fibre di amianto;
a tal proposito facendo riferimento a molteplici atti di giudizi inerenti l'inquinamento ambientale da fibre di amianto provenienti da insediamenti industriali delle aziende naval-meccaniche, quale la “ in tutta Italia, si possono citare i rapporti del registro Controparte_1 nazionale delle malattie … , delchè si evince che il periziato per la sua attività di lavoro ha avuto esposizione per un ventennio almeno. … Per quanto riguarda le malattie dell'apparato respiratorio riconosciute determinate da esposizione all'amianto, quelle benigne sono rappresentate da … asbestosi polmonare: malattia professionale irreversibile provocata da esposizione prolungata al pulviscolo di amianto caratterizzata da fibrosi interstiziale che tende ad evolvere anche dopo la cessazione dell'esposizione determinando insufficienza respiratoria restrittiva di vario grado;
le persone che soffrono di A.P. più facilmente si ammalano di carcinoma polmonare. … Se respirate, le fibre di amianto possono entrare nell'organismo in modo diverso a seconda della loro lunghezza e del diametro. … E' gioco forza ricordare che la è la prolungata esposizione nel tempo che determina i quadri clinici benigni asbesto-correlati, come nel nostro caso. Per quanto riguarda il caso in esame, a parte quindi la prolungata esposizione all'agente patogeno per un periodo ultradecennale nel quale l'asbesto non era bandito, a parte la sede prevalente di interessamento polmonare con la conseguente interstiziopatia, che ha portato alla diagnosi all'atto della domanda amministrativa, e tutt'ora di “Interstiziopatia: Asbestosi polmonare”, si è avuto un interessamento funzionale, caratterizzato da
“sindrome disventilatoria restrittiva lieve”, che è stata confermata, in presenza dei consulenti tecnici di parte da esame spirometrico eseguito dal sottoscritto, con buona collaborazione del paziente, che ha mostrato riduzione della volume corrente forzato pari al 78% (-22%), con curva flusso-volume di sindrome
24 disventilatoria mista, quadro compatibile con l'esame tomografico presente in atti. … L' “Asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva”, è da correlare all'attività lavorativa svolta;
l'insieme anatomo-funzionale ha determinato danno biologico permanente, che va valutato considerando le tabelle pubblicate su vari testi adottati in Medicina Legale, … Considerando la tabella allegata al D.M. del 12 luglio 2000, … il Danno anatomico dettato dall'interstiziopatia polmonare … si valuta nella misura del tre per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica, … il Danno funzionale dovuto alla Sindrome disventilatoria restrittiva lieve polmonare, … si valuta nella misura del cinque per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica, visto il riscontro dell'esame strumentale eseguito dal sottoscritto, si ritiene, nel nostro caso, si aveva e si ha un danno biologico complessivo da valutare nella misura dell'otto per cento.> Di qui le conclusioni del dr. L. DI NAPOLI. Accertato il rapporto eziologico, riportato il danno biologico permanente patito da all'atto della diagnosi clinica che si è ritenuto Parte_1 essere n r cento (8%), si ritiene che il quadro clinico derivato da: “Interstiziopatia asbestosica: Asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva lieve” sia da correlare all'attività professionale svolta quale operaio, con la addetto alle pulizie esposto all'amianto presso lo Stabilimento “ di Castellammare di Stabia per il periodo CP_1 dall'01.10.1973 88.> 9 B) Pare al Giudice che il dato informativo utilizzato dal C.T.U. per la sua indagine tecnica sia complessivamente corretto, atteso che anche sostituendo i valorizzati 20 anni di asbesto-esposizione lavorativa ai 15 sui quali cade l'apposita attestazione il risultato non muta. CP_2
In realtà, il periodo lavorativo effettivo deve tener conto, evidentemente in detrazione, anche dei mesi di cassa integrazione desunti dall'estratto conto previdenziale. E tuttavia resta specularmente accertato, sulla base della stessa fonte dimostrativa e delle deposizioni raccolte, che il ha continuato a Pt_1 svolgere attività lavorativa asbesto-inquinata pure successivamente al 1988. Insomma, non sembra seriamente contestabile che l'arco temporale durante il quale si è protratta l'esposizione all'amianto del ricorrente è ampiamente ultradecennale. Su questo dato empirico poggiano gli elementi ulteriori correttamente valorizzati dal dr. L. DI NAPOLI. Consegue che l'insulto asbestosico deve ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio e con esso -evidentemente- una prolungata esposizione all'amianto sul luogo di lavoro di pregnanza tale da sfociare nell'accertata malattia professionale.
Sul versante diagnostico non si sono registrate obiezioni di sorta. La resistente in realtà con i suoi rilievi confonde la diagnostica con le ricadute della patologia sul piano funzionale, laddove l'esito dell'esame spirometrico rivela non l'emersione della malattia ma la sintomatologia respiratoria che ne deriva. Come puntualmente evidenziato nell'elaborato peritale: … per quanto riguarda il caso in esame … a parte la sede prevalente di interessamento polmonare con la conseguente interstiziopatia, che ha portato alla diagnosi … di “interstiziopatia: asbestosi polmonare”, si è avuto un interessamento
25 funzionale caratterizzato da sindrome disventilatoria restrittiva lieve … confermata … da esame spirometrico …>. Se non che, anche con tale precisazione l'obiezione attorea resta puramente assertiva, sganciata da qualsiasi possibilità di un apprezzamento processuale a riscontro di dati obiettivi e connessi approfondimenti “tecnici”.
Nella buona sostanza, parafrasando i concetti medico-legali di fondo, la cui pregnanza si appartiene al “notorio giurisprudenziale”, ben può affermarsi che ricorrono, nella fattispecie de qua, tutti i criteri scientifici per il positivo riscontro del nesso eziologico fra prolungato e significativo insulto asbestosico e patologia diagnosticata al sig. . Parte_1
E quindi:
-- il criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa, rivelata qust'ultima dal fattore temporale;
-- il criterio dell'idoneità lesiva;
-- il criterio della continuità fenomenica;
-- quello della rapportabilità della eziologia a leggi scientifiche comunemente valorizzate.
Ritiene, in definitiva, il Giudice che non residuano elementi processualmente apprezzabili per discostarsi dal responso peritale, avuto riguardo alla correttezza delle chiavi di lettura in fatto della vicenda e alla intrinseca coerenza dell'iter argomentativo medico-legale su cui detto responso si basa. (10)
La domanda attorea a sponda risarcitoria è, dunque, fondata in riferimento ad un danno biologico permanente pari all'8%.
E' appena il caso di osservare, alla luce dei principi giuridico-ermeneutici di cui si è data ampia contezza in precedenza, che l'accertamento, ad opera del
“Giudice del danno”, di una percentuale invalidante sovrapponibile a quella posta a fondamento dell' non interferisce affatto con la Controparte_7 questione della autonoma domanda risarcitoria e con la sua perdurante valenza, diversi restando i presupposti della pretesa civilistica, i criteri di calcolo e le voci astrattamente valorizzabili.
In -corretta- applicazione delle tabelle in uso presso la Corte di Appello e il Tribunale di MILANO, vigenti al momento della decisione, a tale percentuale di danno corrisponde, bloccando il riferimento all'età di 74 (non 72 come
“suggerito” dall'istante) anni, da valorizzare in quanto coincidente con il momento della conoscenza del vulnus -maggio 2022- (il ricorrente è nato nel mese di aprile 1948), un risarcimento pari ad euro 14.377,00.
L'aumento in “personalizzazione” richiesto dall'istante -con le note sostitutive del 14 gennaio 2025- nella misura del 20% va ridotto al 10%, con arrotondamento per eccesso. Si osserva prioritariamente che il ricorrente ha operato una modifica in aumento dell'originaria percentuale da “personalizzazione” non consentita perché, interferente con il petitum iniziale, resta ingiustificata, id est non spiegata con ragioni immanenti alla progressione della vicenda processuale. Nel “merito” va evidenziato che le coordinate di riferimento valorizzabili nel caso di specie sulla base delle allegazioni attoree siccome supportate dalla prova, testimoniale e logica, quest'ultima a derivazione essenzialmente
26 medico-legale, depongono per una perimetrazione quantitativa ulteriore del danno risarcibile contenuta. Ed invero, pacifica restando la gravità della patologia accertata specie in proiezione futura e la conseguente penosità di un'aspettativa di vita resa incerta a cagione del possibile sviluppo in pejus della malattia, dati “fattuali” - questi- soppesabili alla luce delle risultanze peritali di innegabile pregnanza oggettiva (le persone che soffrono di A.P. più facilmente si ammalano di carcinoma polmonare>, precisa il dr. DI NAPOLI nel proprio elaborato), deve per il resto segnalarsi che le ulteriori allegazioni attoree si palesano alquanto generiche, scarsamente funzionali già a livello espositivo ad un apprezzamento
-appunto- personalizzato della vicenda in esame nella estensione evocata dall'istante con le richiamate note sostitutive. Le uniche “linee-guida” utilizzabili in tale direzione restano, pertanto, quelle desumibili dalla testimonianza della moglie del ricorrente, attestante essenzialmente un peggioramento delle condizioni psico-fisiche del Pt_1 con limitate ripercussioni sulle sue pregresse abitudini di vita, e le precisazioni consulenziali sul pericolo oggettivo di un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche. Le cui ricadute sull'approccio alla “vita in divenire” si appartengono al notorio.
Consegue che mentre resta privo di aggancio processuale alcuno il lievitare fino al 20% dell'aumento personalizzato, può definirsi coerente rispetto al complesso delle risultanze di causa l'originario 10% evocato. Che conduce all'importo algebricamente perimetrato di euro 15.814,7 (14.377+1.437,7= 15.814,7) equitativamente da portare ad euro 15.850,49. Da questo importo deve detrarsi il valore capitale dell'indennizzo CP_2 secondo gli incontestati calcoli attorei pari ad euro 6.050,49. Residua la somma di euro 9.800,00. (11)
In conclusione.
La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. Le spese di lite accedono al criterio della parziale soccombenza, dovendosi qui sottolineare che l'istante aveva sollecitato un risarcimento del danno agganciato ad una percentuale invalidante molto più elevata con conseguenze rilevanti in tema rivendicazione economica. Specularmente, tuttavia, va segnalata la perdurante valorizzazione, ad opera dell' , di concetti e principi da tempo … immemorabile superati dalla Pt_2 giurisprudenza della Corte Regolatrice. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico della resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti di “ , in persona del legale Controparte_1
27 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto condanna la società resistente al risarcimento del danno biologico
“differenziale” patito dal ricorrente per l'insorgere della accertata patologia asbesto-dipendente di origine “professionale”, danno che si liquida in complessivi euro 9.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al soddisfo;
condanna a rifondere a controparte, e per essa al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 60%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento;
TORRE ANNUNZIATA, 1/8/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
28
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 2279, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17.07.2025, vertente TRA
nato il giorno 8.4.1948 in GRAGNANO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA al Corso GIUSEPPE GARIBALDI n. 118 presso lo studio dell'avv. Gianmarco MEGLIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in CASALNUOVO di NAPOLI alla via ROMA n.148/E presso lo studio dell'avv. Giovanni MANNA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo FUSO, Carmelo FAZIO e Antonella DI MATTEO in virtù di procura telematicamente trasmessa con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale da esposizione all'amianto; danno differenziale.
CONCLUSIONI: quelle delle rispettive memorie difensive e note di trattazione, sviluppate in evoluzione degli atti costitutivi, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 11.04.2023, il sig. Parte_1
adiva il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA affinché accertasse
[...] arasse la responsabilità di per il danno biologico- Controparte_1 differenziale, “personalizzato”, da esposizione all'amianto patita durante l'espletamento delle mansioni di addetto alle pulizie, disimpegnate presso i locali della società dall'ottobre 1973 al settembre 2004, danno quantificato in
1 euro 215.913,01, al netto dell'indennizzo a fronte di una evocata CP_2 invalidità al 40% inerente l'insorta patologi ica polmonare.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio CP_1 che contestava le avverse pretese eccependo:
[...]
-- la mancanza di un rapporto di lavoro dell'istante alle (dirette) dipendenze della società;
-- l'autonomia operativa delle ditte appaltatrici di cui serviva l' per Pt_2 determinate lavorazioni;
-- la mancanza di un rischio asbesto-correlato all'interno degli stabilimenti aziendali a decorrere dal 1981;
-- la mancata prova della configurabilità di un “fatto-reato” ascrivibile, anche nella sua dimensione “psicologico-soggettiva”, ai preposti della s.p.a.;
-- l'irrilevanza, nel presente contesto, del riconoscimento di “asbesto- esposizione” licenziato dall' e dell'indennizzo erogato dall'Istituto CP_2 assicuratore;
-- l'adozione di tutti i dispositivi di sicurezza in concreto esistenti all'epoca dei fatti in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate “in tempo reale”.
Con provvedimenti succedutisi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice acquisiva la prova testimoniale e dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose della patologia denunciata dal ricorrente.
La causa veniva, quindi, mandata in discussione finale.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17 luglio 2025, la controversia restava assegnata a sentenza. (2)
Va subito evidenziato che la società ha posto il prioritario problema della sua legittimazione passiva, da una prospettiva sostanziale, contestando da un lato la mancata allegazione e documentazione di contratti di appalto intercorsi con la ditta datrice del sig. (la SC IU) e Parte_1 dall'altro il dato storico-fenomenico della destinazione lavorativa dell'istante presso i propri stabilimenti.
Per vero, la questione va analizzata in tutte le sue effettive componenti. Muovendo dalla premessa che la convenuta nella memoria di CP_1 costituzione espressamente allega il “fatto” che affidava una CP_1 serie di lavorazioni, evidentemente intranee al s ttivo, a ditte esterne. L' non annovera in maniera diretta fra dette lavorazioni anche quelle Pt_2 inerenti il servizio di pulizia. Ma nemmeno lo esclude.
La questione dimostrativa, quindi, passa attraverso fasi ed oneri diversificati. Laddove il ricorrente dia prova della sua effettiva e continuativa destinazione lavorativa presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA della convenuta, e della connessa natura subordinata del rapporto, graverebbe sulla società l'onere di provare, ferma restando l'opzione originaria, peraltro
2 espressamente avallata dall'interessato, basata sulla provenienza “esterna” del lavoratore, l'esistenza di una negoziazione interaziendale di accordi in qualche modo incidenti sulle rispettive “responsabilità di posizione”. E quindi, allegare e documentare tali accordi. Cosa non avvenuta (nemmeno in epoca successiva all'espletamento della prova per testi), nonostante l'evidenza dell'ordinanza istruttoria licenziata dal Giudice il 16 dicembre 2023. Del seguente testuale tenore.
… considerato, inoltre, che la questione specifica dei rapporti fra e l'Azienda diretta datrice di lavoro del ricorrente si palesa, CP_1 ratto, passibile di analisi (anche) documentale e che entrambe le parti in lite, seppure da prospettive diverse, potrebbero avere interesse ad un tale approfondimento;
ritenutane l'opportunità, abilita ciascuna parte, senza limiti di “esclusività”, alla produzione cartolare degli eventuali accordi negoziali intercorsi fra e le ditta “Pascucci” in specifico riferimento Controparte_1 all'effettivo periodo in cui il lavoratore è/sarebbe stato impegnato sui cantieri di CASTELLAMARE di STABIA alle dipendenze della citata Impresa, all'uopo concedendo termine fino a quindici giorni prima dell'udienza.>
E' del tutto evidente la piena facoltà delle parti di non aderire alla sollecitazione istruttoria del Giudice e, dalla prospettiva della società resistente, di continuare a valorizzare la tesi della inesistenza di contratti di appalto intercorsi con la ditta SC IU. Se non che, laddove dimostrata la continuativa presenza operativa e ad impronta “subordinata” del negli stabilimenti di Pt_1 CP_1
l' deve accollarsi il compito di allegare e “spiegare” il titolo, ed Pt_2 ente le condizioni, di una prestazione lavorativa per diversi anni disimpegnata nei suoi cantieri e funzionale al suo ciclo produttivo. (3)
si duole, altresì, della patologica carenza di allegazioni CP_1 attore appresentare la premessa dello sforzo dimostrativo del ricorrente sia da una prospettiva inerente la responsabilità da posizione della società committente, sia nell'ottica delle conseguenze invalidanti della pur contestata asbesto-esposizione. Tale rilievo muove, tuttavia, da una non condivisibile lettura dell'atto introduttivo di lite e, più in generale, da una perimetrazione dell'ubi consistam della causa petendi incoerente rispetto alle coordinate di riferimento desumibili dalle decisioni della Corte Regolatrice. Ed invero, il ricorrente ha sviluppato una trama espositiva dalla quale emergono in maniera chiara ed esaustiva sia le premesse storico-fenomeniche della pretesa azionata, nelle loro variegate articolazioni, sia le ragioni dell'evocato danno differenziale. Insomma, non è seriamente discutibile l'individuazione dei “fatti costitutivi della domanda”, l'istante essendosi dilungato sulle mansioni nel tempo disimpegnate, sull'ambiente lavorativo in cui ha operato, sulla -denunciata- mancanza di dispositivi di sicurezza idonei alla bisogna. Naturalmente, l'analisi dell'eccezione formulata dalla resistente non può prescindere dal suo esatto inquadramento processuale.
3 Posto e rimarcato che la prova predicabile quale dato di emersione del nesso causale o concausale fra attività lavorativa dell'ex dipendente e patologie ritenute fondanti la pretesa azionata è necessariamente una prova storico- rappresentativa;
e rilevato che nell'ambito dello sforzo dimostrativo attoreo va conseguentemente scrutinata la intervenuta descrizione, (solo) eventualmente da analizzare alla luce di adeguato sostegno probatorio, di un ambiente di lavoro e di situazioni lavorative (asseritamente) idonei ad incidere sulle condizioni psico-fisiche del dipendente stesso;
ciò che deve verificarsi in ottica processuale è la riscontrabilità di un quadro storico-fenomenico di riferimento funzionale alla “descrizione” -appunto- della situazione di fatto entro cui collocare la emersione del rapporto eziologico. E quindi, all'esito dei rilievi di controparte, idoneo a supportare anche a livello dimostrativo una tale premessa. Fermo restando, evidentemente, che la pregnanza “giuridica” del rapporto di causalità resta poi affidata al necessario approfondimento consulenziale. Ciò al netto di eventuali altri dati suscettibili di concorrente valutazione
“mirata”, quali le attestazioni (cfr. infra). CP_2
Nel caso di specie, lo spunto rappresentativo offerto dal ricorrente, in attesa della successiva verifica probatoria da condurre nell'ambito di uno scrutinio complessivo delle risultanze processuali, descrive con ampi margini di chiarezza la invocata origine e “collocazione ambientale derivativa” della patologia lamentata, speculare al protrarsi di determinate mansioni disimpegnate attraverso determinate modalità ed in un determinato contesto lavorativo. E ciò vale anche per la questione delle mirate allegazioni attoree concernenti la responsabilità della committente CP_1
In particolare, il sig. è stato formalmente dipendente della ditta Pt_1
PA (cfr. all. 1) ente integrato nel ciclo produttivo CP_1 sito di Castellammare di Stabia, svolgendo le proprie mansioni in ossequio alle indicazioni e alle direttive impartite dai preposti di quest'ultima. 4) L'attività lavorativa veniva svolta dal ricorrente insieme ai dipendenti diretti della in promiscuità di lavorazioni, nei medesimi ambienti, con le stesse
CP_1 modalità e sulla base delle indicazioni/direttive impartite dai preposti e dai responsabili della convenuta. Quanto alla organizzazione lavorativa e alla sicurezza sul lavoro, la programmava ed esercitava, per mezzo dei
CP_1 suoi preposti, il diretto coordinamento e controllo di tutte le attività lavorative eseguite all'interno del cantiere, compresa quella delle pulizie. L'odierna convenuta prevedeva le aree ove svolgere le lavorazioni e le modalità con cui il sig. doveva eseguire la prestazione lavorativa. Ma v'è di più: il Pt_1 sistema di sicurezza era governato, diretto e manutenuto dalla ed
CP_1 era comune a tutte le maestranze, dirette e indirette. Ogni ordine di lavoro era impartito dalla che forniva anche le attrezzature di lavoro. Inoltre,
CP_1 gli impianti e protezione che dovevano garantire il sistema di aspirazione delle polveri di amianto e dei fumi dannosi nell'ambiente di lavoro, ove il ricorrente lavorava al fianco dei dipendenti della committente, erano di esclusiva competenza della … si osserva che la vicenda configurava
CP_1
l'ipotesi dell'appalto “inter nso che la prestazione lavorativa del ricorrente era svolta all'interno del complesso aziendale della committente
4 (odierna convenuta), la quale, oltre ad esercitare una ingerenza tecnica- organizzativa nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, aveva la responsabilità del coordinamento, di vigilanza e di controllo della sicurezza su tutte le aree produttive. Per cui sulla gravava Controparte_1
l'obbligo di adottare le misure di sicurezza per evitar ento del ciclo lavorativo potesse arrecare danno alla salute degli addetti che operavano all'interno delle proprie aree, tra cui il ricorrente. Sulla committente gravava l'obbligo di eliminare ogni rischio ambientale derivante dalle attività produttive eseguite nelle strutture aziendali. Giova inoltre ribadire, come già detto in premessa, che l'impiantistica preposta alla sicurezza degli ambienti lavorativi era di proprietà, gestione e diretto controllo della convenuta, per cui quest'ultima ne risponde per la capacità di eliminare i rischi ed il funzionamento degli strumenti deputati alla prevenzione. Sul piano strettamente giuridico, come noto, la responsabilità del committente rimane in concorso con quella dell'appaltatore sotto vari titoli: per ingerenza (diretta, cfr. Cass. n. 3659/2009 o indiretta Cass. 9065/2006) per culpa in eligendo (Cass. 9065/2006), per violazione degli obblighi di informazione e coordinamento (Cass. n. 45/2009). Peraltro, a norma dell'art. 3 della Legge n. 1369/60, gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizza-zione e gestione proprio dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. La norma opera nel caso in cui il contratto venga eseguito nell'azienda del committente, ossia all'interno del ciclo produttivo del committente stesso (come nella fattispecie), laddove il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.> Così testualmente l'atto introduttivo di lite. (4)
Nel merito, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Assume il ricorrente, nella buona sostanza, di avere lavorato presso i locali FINCANTIERI di CASTELLAMMARE di STABIA dall'ottobre 1973 al settembre 2004 dedicandosi ai lavori di pulizia dello stabilimento, senza supporto di macchinari specialistici e senza dispositivi di sicurezza adeguati, utilizzando scope e palette, disimpegnando i propri compiti unitamente agli altri colleghi operai, in tal modo inalando per anni, sia a seguito di contatto diretto sia per esposizione “ambientale”, sostanze patogene, e segnatamente amianto, usate nel ciclo produttivo aziendale. Precisa, altresì, il , per come anticipato, di avere operato in un Pt_1 contesto organizzativo facente capo essenzialmente alla committente pur essendo un dipendente della ditta SC IU. CP_1 ente allega e documenta poi che l'esposizione alle polveri di amianto gli era stata riconosciuta dall'Ente assicuratore, seppure ai fini dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 Lex n.257/1992 con determina del 17 gennaio 2005.
5 4 A) La prova testimoniale acquisita in corso di causa riscontra in termini esaustivi le allegazioni in fatto veicolate dall'istante.
A D.R. ho lavorato alle dipendenze della ditta PA PP sui cantieri della dal 1983 al 2000. Poi ho continuato a lavorare CP_1 presso dipendenze di altre imprese. A D.R. ero addetto CP_1 alle pulizie. A D.R. anche lavorava per la PA sui Parte_1 cantieri di L a di me. Se non ricordo male è CP_1 andato in pensione nel 2000. A D.R. anche il era addetto alle pulizie. Pt_1
A D.R. si lavorava dal lunedi al venerdi per 4 timana. noi facevamo le pulizie in presenza dei dipendenti di che erano intenti ai loro CP_1 compiti. A D.R. le direttive ci venivan quelli di a Parte_3 seconda delle esigenze contingenti. C'erano però anche i responsabili di PA. I controlli venivano eseguiti da entrambe le ditte. A D.R. le pulizie venivano eseguite con scope e palette. Non avevamo mascherine. Nemmeno gli operai di avevano le mascherine. A D.R. quando noi CP_1 lavoravamo gli operai di erano intenti a tutte le operazioni del CP_1 loro ciclo lavorativo. Ric zzavano una sostanza sulle pareti. Il materiale anche polveroso che rilasciava la sostanza spruzzata cadeva a terra e noi dovevamo pulire le pavimentazioni. A D.R. non avevamo guanti. A D.R. gli ambienti lavorativi erano grandi ma privi di aperture. Non si respirava. In alcuni ambienti la situazione era ancora peggiore. Per esempio in sala macchine. I pochi aspiratori che c'errano erano quelli usati dai saldatori;
erano praticamente inutili nel senso che non mutavano la situazione dei locali. A D.R. il vestiario usato durante il lavoro ci veniva fornito dalla PA;
eravamo noi dipendenti a lavarlo a casa. A D.R. non sono in causa con A CP_1
D.R. nessuno ci aveva avvisato che durante il ciclo lavorati to materiale pericoloso per la salute dei dipendenti.> Così il teste esaminato il 21 marzo 204. Testimone_1
Tali dichiarazioni incrociano quelle acquisite durante la fase istruttoria di altro contenzioso giudiziale -n.3590/18- avente il medesimo oggetto ed una perimetrazione sostanziale quasi sovrapponibile a quella del presente giudizio. Queste deposizioni sono transitate nella controversia de qua a seguito di mirata ordinanza istruttoria contenuta nel decreto di differimento per conferimento di incarico peritale (cfr. provvedimento 3 luglio 2024).
ADR ho lavorato ininterrottamente alle dipendenze di diverse ditte appaltatrici di dal 1972 al 2004. Ho sempre lavorato in CP_1
CASTELLAMMAR resso i cantieri della suddetta spa ADR ho avuto come collega di lavoro il sig. . lavorava alle Parte_4 Pt_4 dipendenze della mia stessa dit u re con me nel Pt_4
1973. Andammo in pensione quasi nello stesso periodo. era CP_3 addetto alle pulizie sugli ambienti di lavoro della nave. ADR insieme a noi lavoravano anche i dipendenti di a stretto contatto. … fino al CP_1
2000 non avevano né mascherin A D.R. gli ambienti in cui si lavorava non erano dotati di impianti di areazione. A D.R. noi delle ditte di pulizie utilizzavano la paletta e la scopa per spazzare e il secchio per depositare quanto raccolto. A D.R. la pulizia degli ambienti comportava contatto diretto con residui di amianto, depositati a terra e anche con attrezzature amiantose. Anche le polveri di amianto erano liberate durante gli
6 altri lavori e noi eravamo esposti anche a quelle. A D.R. non eravamo dotati nemmeno di scarpe antinfortunistiche e di tute da lavoro. A D.R. ribadisco che le pulizie venivano effettuate anche durante le operazioni di coibentazione. A D.R. i dipendenti delle ditte di pulizie ricevevano le direttive dai nostri capi- squadra che a loro volta ricevevano le indicazioni da quelli di ll CP_1 nostro caposquadra controllava le operazioni di pulizia e riferiva a
A D.R. qualche volta interveniva anche personale di CP_1 durante le nostre pulizie ma non rivolgevano mai a noi. Noi nulla CP_1
rischi connessi alle lavorazioni implicanti contatto con l'amianto. Nessuno ci dava indicazioni precauzionali concernenti l'amianto. …> Così il teste . Testimone_2
<… ho lavorato ininterrottamente alle dipendenze della ditta dal 1971 al 2002. Ho sempre lavorato in CASTELLAMMARE di CP_1
STABIA. … ho avuto come collega di lavoro il sig. sui Parte_4 cantieri di CASTELLAMMARE di STABIA. lavorava alle dipendenze di Pt_4 una ditta di pulizie, anzi di più ditte di pulizie che si sono succedute nel tempo.
… io lavoravo negli stessi ambienti presso cui era impegnato Pt_4 dedicandomi, naturalmente, ai miei compiti. AD.R. si lavorava in promiscuità. A D.R. i lavoratori delle due ditte usavano le stesse docce e gli stessi spogliatoi.
… A D.R. il ricorrente utilizzava la paletta per spazzare e il secchio per depositare quanto raccolto. Poi era destinato alla raccolta delle acque piovane. A D.R. la pulizia degli ambienti comportava il contatto diretto con residui di amianto, depositati a terra e anche con attrezzature amiantose. AD.R. il ricorrente era dotato di guanti di pelle e di scarpe antinfortunistiche. Indossava la tuta aziendale. A D.R. ribadisco che le pulizie venivano effettuate anche durante le operazioní di coibentazione. A D.R. i dipendenti delle ditte di pulizie ricevevano le direttive dai capi-squadra di Erano tuttavia i CP_1 capisquadra delle ditte di pulizie che vigilavan ei loro dipendenti e sull'uso dei dispositivi di sicurezza. Devo anche dire che queste persone in genere restavano in ufficio. Nessun controllo veniva effettuato dai capisquadra di Noi nulla sapevamo dei rischi connessi alle lavorazioni CP_1 im o con l'amianto.> Così il teste . Testimone_3
Il testimoniale conferma, dunque, le allegazioni attoree di maggiore pregnanza fattuale, ed in particolare la diffusa asbesto-esposizione sia diretta che ambientale di cui è rimasto vittima l'istante all'interno degli stabilimenti - insalubri- dell' per numerosi anni, in mancanza di qualsiasi dispositivo Pt_2 di protezione delle vie aeree, in ambienti spesso impegnati anche da altri operai intenti a lavorazioni a loro volta inquinanti ed in assenza di controlli ad opera dei preposti di CP_1
4 B) Elemento di valutazione del tutto coerente con lo scenario delineabile sulla base della prova orale, di cui costituisce innegabile integrazione, è, poi, costituito dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Va all'uopo segnalato che l'estratto conto previdenziale attesta il rapporto lavorativo intercorso fra il e la ditta SC IU Pt_1 dal luglio 1974 al dicembre 1993 e con SC COSTRUZIONI s.r.l.” dal gennaio 1994 al settembre 2004.
7 L'estratto, tuttavia, dimostra che l'attività lavorativa dell'istante è iniziata prima e che non vi è soluzione di continuità lavorativa a decorrere dall'1 ottobre 1973
Resta, poi, documentato che l' ha riconosciuto l'asbesto- CP_2 esposizione del lavoratore, ancorchè ai evidenziali di cui alla Legge n.257/1992, in riferimento al periodo 1 ottobre 1973-31 dicembre 1988, quale dipendente della ditta SC IU impegnato presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA della CP_1
Infine, il ricorrente ha prodotto s lare da cui si desume che l'Istituto assicuratore ha riconosciuto la derivazione professionale della diagnosticata asbestosi con sindrome disventilatoria restrittiva, determinandosi alla concessione delle provvidenze di Legge per postumi permanenti calcolati all'8%. (5)
L'analisi del compendio dimostrativo appena sintetizzato necessita di un breve approfondimento. 5 A) Va prioritariamente segnalato che la pregnanza delle verifiche, delle connesse attestazioni e delle conseguenti determinazioni dell' assume CP_2 un preciso valore processuale nelle vertenze innescate ai sensi dell'art. 2087 c.c. Si ricava da una recente pronuncia della Corte di Appello di NAPOLI (cfr. sent. n.4668/23, pubblicata il 21 febbraio 2024), il principio secondo cui ben può l'iter argomentativo privilegiato dal Giudice valorizzare, anche in maniera autosufficiente, le certificazioni attestanti l'asbesto-esposizione del CP_2 lavoratore e quelle attestanti l'origine asbesto-derivata di una determinata malattia, definita, quindi, professionale. Tale pronunciamento rimanda ad un preciso arresto della giurisprudenza di legittimità ben sintetizzato da Cass. ordin. n.678/2023. Di cui è opportuno riportare i passaggi motivazionali di maggiore significazione. <giova, anzitutto, premettere che è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con conseguenza il rapporto tra l'evento danno governato dal principio equivalenza delle condizioni, secondo quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente abbia contribuito, anche maniera indiretta remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato certezza l'intervento un fattore estraneo all'attività lavorativa, per sé sufficiente a produrre l'infermità tale da far degradare altre evenienze semplici occasioni (così cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952). pertanto, stato, es., deciso decesso malattia professionale (nella specie, carcinoma polmonare dovuto prolungata esposizione all'amianto agli idrocarburi) può dichiarato nonostante presenza una concausa tabagismo 12.6.2019, 15762, fattispecie cui era stato sì ma non causa esclusiva).
8 E proprio in tale ambito valutativo del nesso eziologico, Cass. civ., sez. lav., 16.3.2015, n. 5174, ha ricordato anzitutto circa le certificazioni in questione di aver "già avuto modo di puntualizzare la loro CP_2 rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del 2014)", vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Inoltre, appunto in relazione a fattispecie concreta simile a quella che qui ci occupa (riguardante domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. contro due datrici di lavoro), la suddetta decisione ha specificato che dette certificazioni se non possono avere valore dirimente, CP_2
"possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione" all'amianto.
… A riguardo va sottolineato che la stessa Corte di merito aveva riferito inoltre che, nell'ambito delle risultanze di natura documentale, le doglianze delle appellanti erano riferite, non solo all'apposita certificazione dell circa l'esposizione all'amianto, ma anche al CP_2 pregresso riconoscimento di una malattia professionale da parte sempre dello stesso ente … Più nello specifico, la medesima Corte aveva dato conto che le attrici "premettevano che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze della presso il cantiere Ilva di Genova, dal 04.05.1996 al CP_4
01.01 con prolungata esposizione all'amianto. In data 25.08.2014 gli veniva diagnosticata una sospetta neoplasia polmonare, poi confermata anche dall' in data 20.11.2014, che lo riconosceva, CP_2 ai sensi del D.M. n. 30 del 12.01.2011, affetto da malattia professionale causata da esposizione all'amianto. Successivamente in data 15.10.2015 il sig. decedeva". Per_1
La Corte territoriale, perciò, disponeva esto ulteriore dato estrinseco di potente e specifico riscontro di quanto certificato dall' circa l'esposizione ad amianto. CP_2
… Infine, il punto di motivazione, in precedenza riportato, in cui la Corte d'appello ha affermato l'autonomia dell'accertamento condotto in ambito giudiziario rispetto a quello condotto in sede amministrativa dall' implicitamente reputando prevalente il primo, è CP_2 giuridicamente erroneo anche sotto un ulteriore profilo. Si trascura di considerare, infatti, che, pur essendo le ricorrenti tenute a provare la sussistenza del nesso causale tra quanto occorso al loro congiunto deceduto e le prestazioni lavorative da quello rese in vita alle dipendenze della convenuta, i documenti di cui s'è detto, provenienti dall' (sia l'apposita certificazione che i documenti CP_2 relativi al riconoscimento della malattia professionale), per loro iniziativa erano sin dall'inizio entrati a far parte del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115, comma primo, c.p.c. in una situazione di pieno contraddittorio.
9 Per conseguenza, il parallelismo, intravisto dai giudici di secondo grado, tra un accertamento "autonomo" condotto in sede giudiziale e quello espletato in sede amministrativa dall' è privo di giuridico CP_2 fondamento. Anche i documenti provenienti dall' indubbiamente significativi CP_2 del rapporto causale, pur se singolarmente considerati non esaustivi a riguardo, dovevano essere apprezzati. …>>
Le direttrici ermeneutiche da seguire sembrano chiare. In disparte il mirato approfondimento peritale (eventualmente) a disporsi nell'apposita vertenza risarcitoria basata sulle prospettate ricadute dell'art. 2087 c.c., gli accertamenti e le attestazioni provenienti dall'Istituto assicuratore costituiscono imprescindibili dati di valutazione che il Giudice “del danno” deve analizzare nello scrutinio dello sforzo espositivo e dimostrativo della parte ricorrente. 5 B) Quanto, invece, alla individuazione di quale società cui CP_1 riferire le conseguenze della asbesto-esposizione, mansionale, quindi diretta, ed ambientale, non può che muoversi dalla stessa premessa valorizzata dalla Corte Regolatrice nell'ordinanza appena richiamata. E cioè dalla stringente valenza, nel presente contesto, della regula juris, di portata “ordinamentale”, dettata dall'art. 41 c.p. Alla luce della quale le deposizioni raccolte in corso di causa e le variegate fonti conoscitive cartolari assumono una pregnanza “individualizzante” del tutto esaustiva. Ed invero, incrociando tali risultanze non è revocabile in dubbio che il sig.
ha disimpegnato le sue mansioni di “addetto alle pulizie” Parte_1 presso gli stabilimenti dell' resistente ubicati in Pt_2
CASTELLAMMARE di STABIA, in ambienti fortemente inquinati dall'amianto, sostanza peraltro con cui l'istante è venuto direttamente a contatto nell'espletamento dei suoi precisi compiti, senza alcun presidio protettivo e senza controlli da parte dei preposti di CP_1
La certificata asbesto-esposizione proveniente dall' concerne le CP_2 mansioni di addetto alle pulizie svolte dal lavoratore all nze della ditta
SC IU presso gli stabilimenti della Trattasi, CP_1 quindi, di una certificazione a triplice valenza “individualizzante”, soggettiva, anche in direzione aziendale, mansionale e topografica, suffragata dalle deposizioni testimoniali raccolte ed acquisite. Insomma.
Nessun dato processualmente apprezzabile consente di “deviare” l'asbesto-esposizione di cui è rimasto vittima il verso stabilimenti Pt_1 diversi da quelli di ubicati in CASTELLAMMARE di STABIA. CP_1
In argomento non può farsi a meno di segnalare che la società convenuta si è sottratta a qualsiasi onere
contro
-dimostrativo, limitandosi ad una astratta, quindi inconferente, contestazione della (prolungata) presenza dell'istante all'interno dei propri cantieri. Di
contro
-deve necessariamente ribadirsi- costituisce dato processualmente certo, in quanto allegato dalla società resistente, che si avvaleva CP_1 costantemente, per determinate lavorazioni, di ditte e
10 Le quali, entrando in un ciclo produttivo “altrui”, si inserivano nell'organizzazione lavorativa predisposta da CP_1
Il dato, per vero “di comune esperienza”, resta confermato dalle tre deposizioni in atti. Ragione per la quale non sembra potersi dubitare della responsabilità diretta della convenuta in ordine alla salubrità dell'ambiente di lavoro e alla CP_5 conn olazione dell'obbligo di predisporre ogni cautela necessaria a rendere “sicure” le mansioni espletate sia da dipendenti diretti, sia dal personale esterno di cui si avvaleva, nel caso di specie, per le attività di pulizia. 5 C) Residua la questione, in realtà a marcata pregnanza eziologica, della effettiva protrazione nel tempo della asbesto-esposizione di cui è rimasto vittima il ricorrente. Sul punto va segnalato che dall'estratto conto previdenziale si evincono diversi periodi di cassa integrazione che vanno ad intervallare quelli di attività lavorativa. Se non che, va sottolineata la scarsa concludenza di tale dato che non ha impedito all' di certificare l'asbesto-esposizione per almeno quindici CP_2 anni e di accertare la riconducibilità della accertata asbestosi all'attività lavorativa disimpegnata dal . Pt_1
A ciò aggiungasi che le ul ltanze processuali si attestano su una asbesto-esposizione dell'istante presso gli stabilimenti di CP_1
CASTELLAMMARE di STABIA prolungatasi anche oltre i quindi i è detto e su un ambiente lavorativo fortemente inquinato dalla ubiquitaria presenza dell'amianto. (6)
Deve, allora, concludersi che lo scrutinio complessivo delle risultanze di causa porta in emersione l'espletamento di mansioni giornaliere che prevedevano non solo l'esposizione diretta del all'asbesto, ma anche Pt_1 la non meno importante esposizione ambientale all'amianto in un contesto lavorativo caratterizzato dalla mancata predisposizione di qualsivoglia tutela
“mirata”.
La posizione di garanzia di quale Azienda titolare degli CP_1 stabilimenti presso cui operava il e, quindi, della gestione e Pt_1 dell'organizzazione del relativo ciclo produttivo, va analizzata, in ottica giuridico-ermeneutica, da due diverse prospettive. 6 A) Da un primo versante di analisi il tracciato giurisprudenziale muove dalla incontestabile premessa secondo cui certamente non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa, per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio, ma una tale responsabilità deve necessariamente derivare dalla violazione degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori> Se non che -continua la medesima fonte giurisprudenziale-, ciò … non esclude l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento ove a ciò conduca la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgere, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera e la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
11 eventuali situazioni di pericolo Nella fattispecie al vaglio si tratta sostanzialmente di un appalto introaziendale, ove la datrice di lavoro appaltatrice operava all'interno del sito della appaltante e ove il CP_1 ricorrente svolgeva la sua attività prevalentemente di coibentatore in un ciclo produttivo integrato e in alternanza con lavoratori della stessa … . CP_1
Era dunque proprio la società committente che predisponeva e metteva a disposizione gli ambienti di lavoro, che per quanto detto erano nocivi e, nonostante il carico notorio di amianto, non provvedeva nemmeno a creare le condizioni di adeguata aereazione previste dal d.p.r. n. 303 del 1956. Dunque, non sussiste alcun dubbio sulla concorrente responsabilità, quindi sulla risposta in solido esigibile, della nella causazione dell'evento CP_1 lesivo del lavoratore … .> Così in termini parte motiva di Corte di Appello NAPOLI, sentenza n.3919/23 pubblicata il 29 novembre 2023, resa in fattispecie del tutto analoga a quella in scrutinio, caratterizzata dall'azione risarcitoria di un lavoratore dipendente da ditta esterna a impegnato presso gli stabilimenti di quest'ultima. CP_1
La citat lla Corte di merito si inserisce armonicamente nel contesto interpretativo delineato dai ripetuti interventi dei Giudici di legittimità. Si legge, ad esempio, in Cass. n.12561/2017.
<< … il committente, che affida lavori all'interno della propria dell'azienda ad imprese appaltatrici, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle stesse imprese appaltatrici in relazione ai lavori affidati in appalto;
di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente … anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze). E' evidente pertanto che nel caso di specie il committente, il quale aveva appaltato lavori da svolgersi all'interno della propria impresa con utilizzo di proprie macchine pericolose, sottoponeva i lavoratori dell'impresa appaltatrice ad un elevato rischio inerente il proprio processo produttivo;
ed era perciò chiamato a rispondere dell'omessa informazione e formazione dei medesimi lavoratori adibiti alla mansione (movimentazione di materiali con conduzione di carriponte) ai sensi dell'art. 21 e 22 d.lgs.626/1994 (Cass. 21694/2011). E' stato pure già affermato da questa Corte (Cass. 798/2017) nella causa relativa al risarcimento del danno spettante proprio al lavoratore infortunato che "Ai sensi tanto dell'art. 2087 c.c. quanto dell'art. 7 d.lgs. n. 626/94 (applicabile ratione temporis all'infortunio in esame), che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli
12 lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi (cfr., ex aliis, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 19494/09)".>>
I principi di diritto ricavabili dal tracciato giurisprudenziale ben si attagliano al caso di specie, essendosi accertata la natura intrinsecamente pericolosa dell'ambiente lavorativo costituito dagli stabilimenti di CP_1
e delle attività lavorative ivi eseguite a cagione della massiccia presenza di amianto. A tale pericolosità si associa(va) quella mansionale specifica del
[...]
che, durante le attività di pulizia dello stabilimento, ripetutamente Pt_1
a contatto diretto con residui di amianto. Di qui l'obbligo della società odierna resistente di fornire adeguata informazione ai lavoratori esterni, di assicurare la sicurezza ambientale, di cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all'attività appaltata, tanto più se a sua volta di per sè pericolosa. A tale obbligo si è pacificamente sottratta. CP_1
In arg conto di ribadire un concetto già espresso in apertura dell'iter motivazionale. La mancata allegazione della fonte contrattuale inerente i rapporti interaziendali non può essere imputata al lavoratore e tanto meno può costituire, nella vicenda in scrutinio, causa legittimante il dubbio circa la sussistenza degli appalti. Ed invero, una volta dimostrato (cfr. supra) che il , alle dirette Pt_1 dipendenze della ditta PA, ha disimpegnato i suoi compiti di addetto alle pulizie per numerosi anni presso gli stabilimenti di CASTELLAMMARE di STABIA di con attività non altalenante e saltuaria e nell'ambito CP_1 di una or el lavoro gestita dalla società odierna convenuta, sarebbe stato onere di quest'ultima allegare e quindi provare situazioni lavorative e rapporti interaziendali di altra natura e di altra tipologia. Cosa non avvenuta.
L'assunto a ben vedere, rimanda alle regole generali di natura sistemica. Invero, si appartiene ormai al notorio giuridico (cfr. le numerose pronunzie della Corte Regolatrice già richiamate) che lo scacchiere processuale delineato dalle rivendicazioni basate sull'art. 2087 c.c. impone al ricorrente di un onere dimostrativo ben preciso. Una volta positivamente riscontrato detto onere, spetta alla resistente allegare, e quindi dimostrare, prima di tutto il “fatto impeditivo”, cioè la situazione ostativa al sorgere dell'obbligazione “di sicurezza del lavoro” gravante sul titolare della posizione di garanzia;
quindi, nel caso di specie, le eventuali situazioni di fatto ascrivibili totalmente alla ditta datrice e/o la stipula di clausole negoziali particolari interferenti con le responsabilità organizzative. Una tale allegazione difetta del tutto, la società essendosi trincerata dietro una posizione “negativa” risultata infondata senza mutare scenario difensivo in corso di causa.
13 6 B) La seconda prospettiva di analisi concerne la c.d. ascrivibilità colposa dell'inadempimento in cui è incorsa l' titolare della posizione di Pt_2 garanzia. La questione posta, per vero, è stata già affrontata e risolta in numerose sentenze della Corte Regolatrice, alcune delle quali emesse a seguito di impugnazioni proposte proprio da CP_1
La denunciata centralità del pr lata e rimarcata negli scritti difensivi della società resistente, impone di riportare, senza necessità di digressione alcuna, i passaggi salienti di almeno due di dette sentenze. Che, fra l'altro, consentono un incidentale scrutinio di infondatezza di varie argomentazioni sviluppate dall' convenuta, anche su questioni tecnico- Pt_2 scientifiche e medico-legali concernenti più marcatamente il problema eziologico in senso oggettivo.
< … La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che all'epoca in cui il R. avrebbe contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto e, segnatamente, il fatto che anche una sola fibra di tale materiale, se inalata, era idonea ad innescare la malattia si che l'unica precauzione efficace risiedeva nell'abolirne completamente l'uso, come avvenuto a partire dagli anni '90 attraverso il D.Lgs. n. 277 del 1991 e la L. n. 257 del 1992. … Con l'ultimo motivo di ricorso della società si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., oltre che degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il massiccio impiego dell'amianto nelle più varie applicazioni industriali e civili non si era verificato illecitamente, bensì nel rispetto di una disciplina normativa che rifletteva le conoscenze scientifiche dell'epoca. Si deduce che le misure applicabili fino agli anni '80 per eliminare o ridurre i rischi da polveri erano efficaci per prevenire, tra i danni da amianto, l'asbestosi, ma non già il mesotelioma, che è provocato soltanto dalle fibre ultrafini, non visibili nè eliminabili con le misure preventive allora disponibili. … I motivi, da valutarsi congiuntamente per reciproca inferenza, sono infondati, per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 22710 del 2015; Cass. n. 17978 del 2015; Cass. n. 6352 del 2015; Cass. n. 26590 del 2014; Cass. n. 16149 del 2014; Cass. n. 10425 del 2014; Cass. n. 18626 del 2013; Cass. n. 8204 del 2003).
… Parte ricorrente sostiene nella sostanza l'assenza di colpa del datore di lavoro, non essendo nota all'epoca di presumibile contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto, nè sussistendo una normativa specifica che imponesse all'imprenditore di impedire l'esposizione a tale materiale, in ipotesi insidioso anche per l'inalazione di una sola fibra. Al contrario la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (v. sent. n. 4721 del 1998 ed ancora, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014) ha fatto risalire la conoscibilità di tale pericolosità sin dai primi anni del '900.
14 A tal fine nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quella all'attenzione del Collegio v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro
15 si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, mentre la Corte territoriale ha accertato, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, la violazione di regole cautelari specifiche individuate nella mancanza di un efficiente uso di mascherine e di sistemi di aspirazione, oltre che nell'assenza di una rigorosa separazione delle lavorazioni nocive dalle altre. Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso principale va respinto.>> Così in termini: Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2016, n.17252, ricorrente Controparte_1 quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla ritenuta insussistenza dell'elemento
16 psicologico atto a fondare la responsabilità della parte datoriale in base alla considerazione che all'epoca dei fatti di causa non si sapeva che anche singole fibre d'amianto inalate potevano essere letali: invero, per le ragioni sopra esposte, quel che rileva è, piuttosto, il mancato assolvimento della suddetta prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico- fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. E', quindi, irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In definitiva il ricorso è fondato e va accolto.>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2015, n.22710, CP_1 resistente.
[...]
Nella stessa direzione si confrontino, altresì: Cass. n.6352/2015 e Cass. n.15165/2019. (7)
Quanto alla pregnanza giuridico/ermeneutica della domanda risarcitoria va ribadito che parte ricorrente basa la sua iniziativa sul concetto del necessario risarcimento dei danni differenziali, muovendo dal presupposto che l'indennizzo astrattamente liquidabile, ed in concreto liquidato, dall' CP_2 non copre né qualitativamente né quantitativamente il danno patito. E ciò fa rinviando, in maniera esplicita o attraverso argomentazioni indirette, al raffronto fra i diversi meccanismi di quantificazione dell'indennizzo, cui l'Istituto assicurativo deve attenersi, e le voci di “danno” astrattamente liquidabili in ambito civilistico. Orbene.
In una valutazione complessiva del ricorso e del connesso supporto documentale, pare al Giudice ineludibile concludere, a fronte dell'intervento a copertura assicurativa dell' che risultano esplicitate le ragioni per le CP_2 quali lo stesso è stato rit esaustivo e, come tale, incapace di un ristoro in termini “risarcitori”. Ed invero, si palesa dirimente la sintomaticità logico-descrittiva di alcuni dati oggettivi. Costituiti:
-- dalla evocata percentuale invalidante (40%), diversa e maggiore rispetto a quella posta a base dell'indennizzo-INAIL (8%);
-- dal considerevole divario fra somma rivendicata a causale danno biologico permanente e l'importo che l'ente assicuratore ha elargito a titolo di indennizzo;
-- dal richiamo, concettuale e sostanziale, al criterio -civilistico- delle tabelle di liquidazione del danno permanente e temporaneo risarcibile, e segnatamente di quelle elaborate presso la Corte di Appello e il Tribunale di MILANO;
17 -- dalla evocazione di situazioni fattuali poste a sostegno della richiesta di
“personalizzazione” del danno tabellare, che evidentemente richiamano categorie di danno non riconducibili, già a livello qualitativo, all'indennizzo-
CP_2
i dati, seppure allo stato nella loro valenza eminentemente descrittiva, sono sufficienti a delineare una compiuta perimetrazione giuridica della domanda attorea. Naturalmente, una tale prospettazione deve essere scrutinata dal Giudice sulla base delle risultanze di causa ed analizzata alla luce delle coordinate di riferimento giuridico-ermeneutiche. Il che conduce alla questione dei rapporti fra tutela indennitaria e tutela risarcitoria, sollevata dall' resistente quale elemento di verifica del Pt_2 versante “colposo” della fa . Trattasi, in realtà, di aspetti della medesima problematica, tutti oggetto di mirati, plurimi interventi dei Giudici di legittimità. Il relativo tracciato ermeneutico può essere compiutamente ricostruito richiamando, fra le numerose altre, la sentenza del 2017 n.9166 nei suoi passaggi motivazionali di maggiore interesse. E pregnanza interpretativa.
<
7. La controversia pone questione della possibile interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei giudizi promossi dal lavoratore per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza di inadempimenti del datore di lavoro connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Ai fini di un ordinato iter motivazionale occorre muovere dal dato normativo. … Ne consegue che ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. … 8. Se l'esonero opera esclusivamente in relazione alle conseguenze dannose derivanti da infortuni o malattie professionali che rientrano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria è indispensabile individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo. Vuole dirsi che, per come è strutturata la disciplina, all'ampliamento ovvero al restringimento dei limiti soggettivi ed oggettivi dell'assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o un ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro. Tale fenomeno si è reso particolarmente evidente proprio in relazione al danno biologico, originariamente non coperto dall' ; CP_6 successivamente il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, art. 13 h a tutela al danno biologico definito come "la lesione all'integrità CP_2 psico- suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", al cui ristoro vengono destinate "prestazioni... determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato"
18 e secondo una tabella di calcolo dell'indennizzo che sia "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". … L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo CP_2 indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il D.Lgs. n. 38 del 2000
- superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
9. Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno "a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato". In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perchè operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato "che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo" (Corte cost. n. 102 del 1981). Nel caso, dunque, di responsabilità penale del datore di lavoro, "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto" (comma 6); ma, "per la parte che eccede le indennità liquidate", il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro (comma 7). Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di CP_2 invalidità perma viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
… Pertanto l'esonero cade nell'ipotesi in cui l'infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio ed il datore si trova esposto sia all'azione di regresso dell'istituto assicuratore per le somme versate all'assicurato sia all'azione di risarcimento da parte del lavoratore, seppur limitatamente al ristoro del danno differenziale.
19 10. Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell CP_2 caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicchè quest'ultima non necessariamente lo contiene. I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).
11. Il precipitato logico del descritto assetto normativo ha indotto questa Corte ad escludere "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal CP_2 lavo infortunato od ammalato" (Cass. n. 777 del 2015; successive conformi: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; in precedenza v. Cass. n. 18469 del 2012; Cass. n. 5437 del 2011; tutte in motivazione). Esaminando il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si è rilevato "che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in CP_2 termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità".
… Dalla "differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. CP_2
13 cit. e il risarcimento del danno biologico" ne è uita la preclusione "a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo
20 versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore", anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore "un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore", con dubbi di legittimità costituzionale. Tale esigenza di detrazione è confermata da altre recenti pronunce della Corte che hanno chiarito alcuni criteri che presiedono allo scomputo. Così Cass. n. 20807 del 2016, in continuità con Cass. n. 13222 del 2015, ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_2 uenza, va operato un computo per poste omogenee, sicchè, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il CP_2 valore capitale della quota di essa destinata a ris in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
… 12. In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; … Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato. Valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' in base ai parametri CP_2 legali, in relazione alle medesime compon l danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.).
21 Reputa il Collegio che anche tale operazione di scomputo vada effettuata ex officio ed anche se l non abbia in concreto CP_2 provveduto all'indennizzo, come accaduto nella fattispecie che ci occupa.
… Alla stregua delle considerazioni che precedono … le prestazioni dovute dall' a titolo di indennizzo non sono a priori CP_2 integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato;
il datore di lavoro, anche ove ricorra una ipotesi in cui è operante l'assicurazione obbligatoria …, resta debitore e titolare dal lato passivo dell'obbligazione di risarcire i danni complementari e differenziali. Non può neanche essere condiviso il rilievo della Corte di Appello per il quale “nel ricorso introduttivo non vi è alcuno specifico riferimento ad eventuali profili di danno differenziale sui quali fondare l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro” … Si ribadisce … che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possono integrare gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c. … è idonea a concretare la responsabilità penale … Spetterà poi al Giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell'alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il Giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n.1124 del 1965, art. 10, anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si chieda l'intero danno … In realtà è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intende ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavare la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. n.22514 del 2014; Cass. n.23147 del 2013;
…)>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., 10 aprile 2017, n.9166.
22 A margine di una tale delimitazione della “questione differenziale” sembra solo opportuno precisare che, nel caso in disamina, la fattispecie di reato di riferimento è quella delle lesioni personali colpose aggravate, perseguibili di ufficio, sul cui versante “soggettivo” devono richiamarsi da un lato la copiosa giurisprudenza della Corte Regolatrice sulla risalenza nel tempo della precisa cognizione della pericolosità dell'amianto (si cfr. in argomento, ex plurimis: Cass. n.17252/2016; Cass. n.15165/2019, già analizzate), e dall'altro le stesse allegazioni della società resistente, evidentemente ammissive della perfetta consapevolezza di una situazione ambientale e lavorativa esposta alle ricadute sulla salute dei lavoratori della massiccia presenza di amianto nello stabilimento di CASTELLAMMARE di STABIA. Sintomatica all'uopo si palesa la circostanza “in fatto” articolata sub n.27 della memoria di costituzione (pag. 25) a tenore della quale ha corrisposto all' il premio CP_1 CP_2 aggiuntivo per silicosi ed asbestosi fino al 31 luglio 1983. (8)
Resta sul tappeto la questione “causale”, che per le ragioni fin qui esposte muove da una rappresentazione del “fatto storico” le cui dinamiche processuali sfociano nella ritenuta (da parte del Giudice) dimostrazione dell'assunto “fenomenico” che regge la pretesa azionata e cioè la particolare tipologia di un ambiente di lavoro e di un'attività lavorativa protrattasi per un determinato numero di anni che vuolsi essere la “causa”, in fieri giuridicamente apprezzabile, della patologia dal sig. . Id est: della Parte_1 situazione sanitaria e fattuale alla quale resta agganciata la richiesta risarcitoria. Fermo restando, evidentemente, -deve ribadirsi- che la pregnanza “giuridica” del rapporto di causalità resta poi affidata al necessario approfondimento consulenziale. In definitiva, lo spunto rappresentativo offerto dal ricorrente e probatoriamente riscontrato nello scrutinio complessivo delle risultanze processuali descrive, e quindi dimostra nei limiti “fattuali” imposti alla parte attrice, con sufficienti margini di chiarezza la invocata origine della patologia lamentata, speculare al protrarsi di determinate mansioni disimpegnate attraverso determinate modalità ed in un determinato ambiente di lavoro. Ragion per cui può ribadirsi la definitiva emersione dei seguenti dati processualmente apprezzabili in termini di certezza:
- ascrivibilità “soggettiva”, anche in senso “storico-conoscitivo”, alla società resistente della situazione inerente la dannosità dell'asbesto e la conseguente necessità di eliminarne l'uso e comunque di predisporre ogni presidio idoneo a neutralizzarne gli effetti nocivi;
- riconducibilità delle relative responsabilità da danno alla persona del dipendente alla norma di chiusura prevista dall'art. 2087 Parte_1
C.C., che attrae a sé le variegate misure di tutela preventiva incentrate sull'uso delle mascherine, sulla immediata eliminazione delle concentrazioni di polveri, in particolare, nel caso di specie, amiantose, sull'uso di dispositivi idonei ad evitare ab origine la formazione di dette concentrazioni;
-- sussumibilità della patologia diagnosticata al quale evento Pt_1 naturalistico della fattispecie, in una ipotesi di reat ile di ufficio, la
23 cui definitiva verifica positiva attende solo lo scrutinio medico-legale della vicenda. Al quale, pertanto, deve ora accedersi. (9)
Il dr. specialista, tra l'altro, in “Pneumologia”, dopo Persona_2 avere positivamente riscontrato la malattia denunciata, ha riconosciuto il nesso di causalità tra la patologia e il lavoro svolto dal periziato, caratterizzato da una prolungata esposizione all'amianto, parametrando il danno derivatone su una riduzione complessiva dell'integrità psico-fisica pari all'8 per cento. Il responso peritale valorizza le leggi scientifiche di settore. 9 A) Si legge nell'elaborato del C.T.U. L'istante risulta essere affetto da una condizione asbesto-correlata considerando il documento, indicato “1”, attestante l'esposizione all'amianto per la mansione addetto alle pulizie presso lo Stabilimento “ di CP_1
Castellammare di Stabia per il periodo dall'01.10.1973 al 31.12.1988 … caratterizzata da “Interstiziopatia asbestosica con sindrome disventilatoria restrittiva moderata”, che è documentata a far data, visti i documenti “2” e
“3”, … dal 16/05/2022, ancor prima della domanda amministrativa del 04.10.2022 in relazione della pratica di infortunio/ malattia professionale …, con la quale l'Istituto riconosceva la malattia. … Vista l'attività lavorativa svolta, ed il luogo di lavoro presso il quale essa si è esplicitata nel periodo indicato, si può affermare che egli ha certamente avuto prolungata esposizione lavorativa alle fibre di amianto;
a tal proposito facendo riferimento a molteplici atti di giudizi inerenti l'inquinamento ambientale da fibre di amianto provenienti da insediamenti industriali delle aziende naval-meccaniche, quale la “ in tutta Italia, si possono citare i rapporti del registro Controparte_1 nazionale delle malattie … , delchè si evince che il periziato per la sua attività di lavoro ha avuto esposizione per un ventennio almeno. … Per quanto riguarda le malattie dell'apparato respiratorio riconosciute determinate da esposizione all'amianto, quelle benigne sono rappresentate da … asbestosi polmonare: malattia professionale irreversibile provocata da esposizione prolungata al pulviscolo di amianto caratterizzata da fibrosi interstiziale che tende ad evolvere anche dopo la cessazione dell'esposizione determinando insufficienza respiratoria restrittiva di vario grado;
le persone che soffrono di A.P. più facilmente si ammalano di carcinoma polmonare. … Se respirate, le fibre di amianto possono entrare nell'organismo in modo diverso a seconda della loro lunghezza e del diametro. … E' gioco forza ricordare che la è la prolungata esposizione nel tempo che determina i quadri clinici benigni asbesto-correlati, come nel nostro caso. Per quanto riguarda il caso in esame, a parte quindi la prolungata esposizione all'agente patogeno per un periodo ultradecennale nel quale l'asbesto non era bandito, a parte la sede prevalente di interessamento polmonare con la conseguente interstiziopatia, che ha portato alla diagnosi all'atto della domanda amministrativa, e tutt'ora di “Interstiziopatia: Asbestosi polmonare”, si è avuto un interessamento funzionale, caratterizzato da
“sindrome disventilatoria restrittiva lieve”, che è stata confermata, in presenza dei consulenti tecnici di parte da esame spirometrico eseguito dal sottoscritto, con buona collaborazione del paziente, che ha mostrato riduzione della volume corrente forzato pari al 78% (-22%), con curva flusso-volume di sindrome
24 disventilatoria mista, quadro compatibile con l'esame tomografico presente in atti. … L' “Asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva”, è da correlare all'attività lavorativa svolta;
l'insieme anatomo-funzionale ha determinato danno biologico permanente, che va valutato considerando le tabelle pubblicate su vari testi adottati in Medicina Legale, … Considerando la tabella allegata al D.M. del 12 luglio 2000, … il Danno anatomico dettato dall'interstiziopatia polmonare … si valuta nella misura del tre per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica, … il Danno funzionale dovuto alla Sindrome disventilatoria restrittiva lieve polmonare, … si valuta nella misura del cinque per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica, visto il riscontro dell'esame strumentale eseguito dal sottoscritto, si ritiene, nel nostro caso, si aveva e si ha un danno biologico complessivo da valutare nella misura dell'otto per cento.> Di qui le conclusioni del dr. L. DI NAPOLI. Accertato il rapporto eziologico, riportato il danno biologico permanente patito da all'atto della diagnosi clinica che si è ritenuto Parte_1 essere n r cento (8%), si ritiene che il quadro clinico derivato da: “Interstiziopatia asbestosica: Asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva lieve” sia da correlare all'attività professionale svolta quale operaio, con la addetto alle pulizie esposto all'amianto presso lo Stabilimento “ di Castellammare di Stabia per il periodo CP_1 dall'01.10.1973 88.> 9 B) Pare al Giudice che il dato informativo utilizzato dal C.T.U. per la sua indagine tecnica sia complessivamente corretto, atteso che anche sostituendo i valorizzati 20 anni di asbesto-esposizione lavorativa ai 15 sui quali cade l'apposita attestazione il risultato non muta. CP_2
In realtà, il periodo lavorativo effettivo deve tener conto, evidentemente in detrazione, anche dei mesi di cassa integrazione desunti dall'estratto conto previdenziale. E tuttavia resta specularmente accertato, sulla base della stessa fonte dimostrativa e delle deposizioni raccolte, che il ha continuato a Pt_1 svolgere attività lavorativa asbesto-inquinata pure successivamente al 1988. Insomma, non sembra seriamente contestabile che l'arco temporale durante il quale si è protratta l'esposizione all'amianto del ricorrente è ampiamente ultradecennale. Su questo dato empirico poggiano gli elementi ulteriori correttamente valorizzati dal dr. L. DI NAPOLI. Consegue che l'insulto asbestosico deve ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio e con esso -evidentemente- una prolungata esposizione all'amianto sul luogo di lavoro di pregnanza tale da sfociare nell'accertata malattia professionale.
Sul versante diagnostico non si sono registrate obiezioni di sorta. La resistente in realtà con i suoi rilievi confonde la diagnostica con le ricadute della patologia sul piano funzionale, laddove l'esito dell'esame spirometrico rivela non l'emersione della malattia ma la sintomatologia respiratoria che ne deriva. Come puntualmente evidenziato nell'elaborato peritale: … per quanto riguarda il caso in esame … a parte la sede prevalente di interessamento polmonare con la conseguente interstiziopatia, che ha portato alla diagnosi … di “interstiziopatia: asbestosi polmonare”, si è avuto un interessamento
25 funzionale caratterizzato da sindrome disventilatoria restrittiva lieve … confermata … da esame spirometrico …>. Se non che, anche con tale precisazione l'obiezione attorea resta puramente assertiva, sganciata da qualsiasi possibilità di un apprezzamento processuale a riscontro di dati obiettivi e connessi approfondimenti “tecnici”.
Nella buona sostanza, parafrasando i concetti medico-legali di fondo, la cui pregnanza si appartiene al “notorio giurisprudenziale”, ben può affermarsi che ricorrono, nella fattispecie de qua, tutti i criteri scientifici per il positivo riscontro del nesso eziologico fra prolungato e significativo insulto asbestosico e patologia diagnosticata al sig. . Parte_1
E quindi:
-- il criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa, rivelata qust'ultima dal fattore temporale;
-- il criterio dell'idoneità lesiva;
-- il criterio della continuità fenomenica;
-- quello della rapportabilità della eziologia a leggi scientifiche comunemente valorizzate.
Ritiene, in definitiva, il Giudice che non residuano elementi processualmente apprezzabili per discostarsi dal responso peritale, avuto riguardo alla correttezza delle chiavi di lettura in fatto della vicenda e alla intrinseca coerenza dell'iter argomentativo medico-legale su cui detto responso si basa. (10)
La domanda attorea a sponda risarcitoria è, dunque, fondata in riferimento ad un danno biologico permanente pari all'8%.
E' appena il caso di osservare, alla luce dei principi giuridico-ermeneutici di cui si è data ampia contezza in precedenza, che l'accertamento, ad opera del
“Giudice del danno”, di una percentuale invalidante sovrapponibile a quella posta a fondamento dell' non interferisce affatto con la Controparte_7 questione della autonoma domanda risarcitoria e con la sua perdurante valenza, diversi restando i presupposti della pretesa civilistica, i criteri di calcolo e le voci astrattamente valorizzabili.
In -corretta- applicazione delle tabelle in uso presso la Corte di Appello e il Tribunale di MILANO, vigenti al momento della decisione, a tale percentuale di danno corrisponde, bloccando il riferimento all'età di 74 (non 72 come
“suggerito” dall'istante) anni, da valorizzare in quanto coincidente con il momento della conoscenza del vulnus -maggio 2022- (il ricorrente è nato nel mese di aprile 1948), un risarcimento pari ad euro 14.377,00.
L'aumento in “personalizzazione” richiesto dall'istante -con le note sostitutive del 14 gennaio 2025- nella misura del 20% va ridotto al 10%, con arrotondamento per eccesso. Si osserva prioritariamente che il ricorrente ha operato una modifica in aumento dell'originaria percentuale da “personalizzazione” non consentita perché, interferente con il petitum iniziale, resta ingiustificata, id est non spiegata con ragioni immanenti alla progressione della vicenda processuale. Nel “merito” va evidenziato che le coordinate di riferimento valorizzabili nel caso di specie sulla base delle allegazioni attoree siccome supportate dalla prova, testimoniale e logica, quest'ultima a derivazione essenzialmente
26 medico-legale, depongono per una perimetrazione quantitativa ulteriore del danno risarcibile contenuta. Ed invero, pacifica restando la gravità della patologia accertata specie in proiezione futura e la conseguente penosità di un'aspettativa di vita resa incerta a cagione del possibile sviluppo in pejus della malattia, dati “fattuali” - questi- soppesabili alla luce delle risultanze peritali di innegabile pregnanza oggettiva (le persone che soffrono di A.P. più facilmente si ammalano di carcinoma polmonare>, precisa il dr. DI NAPOLI nel proprio elaborato), deve per il resto segnalarsi che le ulteriori allegazioni attoree si palesano alquanto generiche, scarsamente funzionali già a livello espositivo ad un apprezzamento
-appunto- personalizzato della vicenda in esame nella estensione evocata dall'istante con le richiamate note sostitutive. Le uniche “linee-guida” utilizzabili in tale direzione restano, pertanto, quelle desumibili dalla testimonianza della moglie del ricorrente, attestante essenzialmente un peggioramento delle condizioni psico-fisiche del Pt_1 con limitate ripercussioni sulle sue pregresse abitudini di vita, e le precisazioni consulenziali sul pericolo oggettivo di un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche. Le cui ricadute sull'approccio alla “vita in divenire” si appartengono al notorio.
Consegue che mentre resta privo di aggancio processuale alcuno il lievitare fino al 20% dell'aumento personalizzato, può definirsi coerente rispetto al complesso delle risultanze di causa l'originario 10% evocato. Che conduce all'importo algebricamente perimetrato di euro 15.814,7 (14.377+1.437,7= 15.814,7) equitativamente da portare ad euro 15.850,49. Da questo importo deve detrarsi il valore capitale dell'indennizzo CP_2 secondo gli incontestati calcoli attorei pari ad euro 6.050,49. Residua la somma di euro 9.800,00. (11)
In conclusione.
La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. Le spese di lite accedono al criterio della parziale soccombenza, dovendosi qui sottolineare che l'istante aveva sollecitato un risarcimento del danno agganciato ad una percentuale invalidante molto più elevata con conseguenze rilevanti in tema rivendicazione economica. Specularmente, tuttavia, va segnalata la perdurante valorizzazione, ad opera dell' , di concetti e principi da tempo … immemorabile superati dalla Pt_2 giurisprudenza della Corte Regolatrice. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico della resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti di “ , in persona del legale Controparte_1
27 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto condanna la società resistente al risarcimento del danno biologico
“differenziale” patito dal ricorrente per l'insorgere della accertata patologia asbesto-dipendente di origine “professionale”, danno che si liquida in complessivi euro 9.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al soddisfo;
condanna a rifondere a controparte, e per essa al Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, già compensate nella misura del 60%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento;
TORRE ANNUNZIATA, 1/8/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
28