Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Gaviano Efisia Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere rel.
Dott. M. Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario Dott. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15/2024 del Ruolo Generale V. G., avente ad oggetto: sentenza n. 180/23 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, pubblicata il
23/11/2023, recante la decadenza dalla responsabilità genitoriale e proposto da
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ) entrambi in proprio e n.q.
[...] C.F._2
di genitori del minore nato a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dell' Avv. Enrico Maria Lupoli (cf.
) ed elettivamente domiciliati presso il cui domicilio pec del C.F._3
predetto -PEC: Email_1
reclamanti
nei confronti di avv. Antonio Vanore, ( ) tutore e difensore del minore CodiceFiscale_4 Per_1
, nato il [...] a [...]-Regione Kemerovskaia, Russia ed attualmente
[...] collocato presso la Comunità Alloggio “Giardino dell'Eden” in Santa Maria Capua Vetere
(CE), in forza di provvedimento di nomina del Tribunale per i minorenni di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio pec del predetto - PEC:
Email_2
reclamato
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli interventore ex lege
RAGIONI DELLA DECISIONE
-1. Con sentenza n. n. 180/23, pubblicata il 23/11/2023, il Tribunale per i minorenni di
Napoli dichiarava e decaduti dalla responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
disponeva, altresì, la permanenza del minore in comunità nonché il monitoraggio del percorso comunitario da parte dei SS di Napoli II Municipalità, ed il prosieguo del percorso di psicoterapia per il minore.
-2. Con reclamo depositato in data 4/1/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la revoca del provvedimento impugnato;
in via subordinata hanno chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e hanno chiesto procedersi all'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata ove era stato indicato il cognome della ricorrente in
” invece di “ ”. Per_2 Parte_2
Si è costituito in giudizio il tutore e procuratore del minore, avv. Antonio Vanore il quale, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto proposto tardivamente e nel merito ripercorrendo in dettaglio la vicenda del nucleo familiare, ha evidenziato le problematiche comportamentali del minore sottolineando i rapporti familiari molto conflittuali del predetto con entrambi i genitori e con la sorella ed ha rilevato l'infondatezza dei motivi di gravame in quanto non idonei a confutare le risultanze istruttorie e la motivazione impugnata emessa in piena aderenza alle stesse.
Il tutore ha chiesto, in via istruttoria, disporsi l'audizione del minore ed ha concluso, pertanto, per il rigetto del reclamo e la conferma della declaratoria di decadenza.
La Corte, ha quindi disposto l'audizione del minore per l'udienza del 10/1/2025.
All'esito, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, il Procuratore Generale e il tutore hanno concluso per il rigetto del reclamo e la Corte, si è riservata per la decisione della causa all'udienza del 10/1/2025.
-3. In via preliminare, occorre premettere che la vicenda in esame tra origine da un ricorso proposto dal pubblico ministero minorile per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, a seguito all'inserimento in comunità in via amministrativa del predetto ed avendo rilevato un sostanziale disinteresse dei genitori. Dalla relazione della psicologa dott.ssa dell'I.T.R. erano emerse serie e gravi Per_3
perplessità al rientro del minore a casa da parte dei i genitori anche con riguardo Per_1
ai rientri nel fine settimana, venendo meno al rapporto affettivo, di vicinanza e fiducia di cui il minore necessitava.
Si accertava che dopo l'apertura della presente procedura, i genitori mostravano un'iniziale interessamento verso il figlio per poi, tuttavia, riconfermare la mancanza di attenzione e di coinvolgimento emotivo, proponendo una presenza non solo discontinua, per durata e numero degli incontri, ma anche carente dal punto di vista affettivo.
Espletata l'istruttoria orale e acquisiti i contributi di aggiornamento della comunità e dei
SS, emergeva la medesima situazione riscontrata in passato riguardo alla mancanza di cura, affetto e presenza dei genitori verso il figlio e si riscontava che lo stesso , malgrado Per_1
l'iniziale predisposizione ad incontrare i genitori, chiedeva in uno degli ultimi incontri, di non incontrarli più e voleva essere rassicurato riguardo alla sua permanenza in comunità dichiarando di non sentirsi accolto in famiglia e di non ricevere manifestazioni di affetto dalla sorella.
I SS riferivano che tale vissuto in un adolescente come aveva alimentato un grave Per_1
senso di sconforto e di abbandono, minando alle radici la costruzione della sua identità.
Predisposti percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori che avevano aderito alle indicazioni del TM , si è verificato che la situazione non era modificata avendo il minore espresso il desiderio di non voler più rientrare in famiglia nel fine settimana.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il TM aveva quindi ritenuto sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per la declaratoria di decadenza di entrambi i genitori rilevando che i predetti non erano in grado di sostenere il figlio da un punto di vista affettivo in modo adeguando e riscontrando l'assenza, per entrambi, di un ruolo genitoriale di tutela, cura, affetto e accudimento, aumentando, per converso, con il loro comportamento la situazione di pregiudizio in cui versava il minore, al quale era stata, peraltro diagnosticata l' ADHD
e DOP, confermata da una più recente valutazione presso il Santobono dalla quale emergeva altresì la presenza di disturbo affettivo, oppositivo provocatorio e funzionamento cognitivo debole a carico dell'intelligenza cristallizzata.
Il TM reputava quindi che le condotte messe in atto dai genitori integrassero una mancanza di empatia- avendo peraltro, i predetti rifiutato di fornire la documentazione necessaria per il conferimento di regolare documento d'identità al figlio - e di comprensione per le sue problematiche causando danni psicologici ancor più profondi al minore, adolescente con una personalità già fragile. Alla stregua di tali risultanze istruttorie e di tale situazione familiare, accertata, attuale l'incapacità dei genitori di essere tutelanti ed accudenti nei confronti del figlio il TM riteneva quindi che l'età del ragazzo e le notevoli criticità che presentava avrebbe reso del tutto vana la speranza di un progetto adottivo per cui , stante l'assenza di risorse parentali, dichiarava non luogo a provvedere sulla adottabilità del minore ma dichiarava entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sul predetto confermando il collocamento del minore in comunità.
-4. Avverso detto provvedimento hanno proposto reclamo i genitori del minore i quali hanno censurato e confutato la ricostruzione della vicenda processuale fatta dal primo giudice negando di aver posto in essere condotte pregiudizievoli per il minore.
Gli appellanti hanno inoltre lamentato che il giudizio di primo grado non sia stato istruito correttamente non essendo stata sentita la sorella del minore e non essendo stata accolta la richiesta di produrre in atti copia dei registri di presenza della comunità al fine di dimostrare la loro costante presenza ed il loro interesse nei confronti del figlio minore.
Infine gli appellanti hanno chiesto procedersi all'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado.
4.1 Tanto premesso, in via preliminare, la Corte dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e pertanto nella parte dispositiva ove
è scritto “ ” deve leggersi “Laudicino” . Per_2
Passando al merito, occorre premettere che, come emerge dalla relazione del presidio sanitario il nucleo familiare dei appellanti è Controparte_1 stato sottoposto a monitoraggio dai SS di dall'anno 2016. CP_1
I SS hanno riferito che sia il che la hanno svolto la professione di Pt_1 Parte_2
insegnanti ma il sig. , attualmente in pensione, negli ultimi anni di lavoro, a causa Pt_1
di difficoltà relazionali con gli studenti, è stato allontanato dall'insegnamento per ricoprire un incarico all'interno della biblioteca scolastica.
La coppia ha poi adottato i minori , all'epoca di anni 9 e all'epoca di anni 12. Per_1 Per_4
Dopo un anno dall'adozione il minore è stato allontanato dal nucleo familiare e Per_1
collocato in casa famiglia essendo stato diagnosticato un disturbo oppositivo-provocatorio al minore e rilevando i SS la difficoltà della coppia genitoriale nella gestione del predetto che scappava spesso di casa.
La sorella invece si era completamente integrata nella famiglia adottiva Per_4
All'interno della comunità alloggio “i giardini dell'Eden” ha intrapreso un Per_1
percorso psicologico ed ha incominciato ad assumere anche una terapia farmaceutica, prescritta dai medici dell'ospedale Santobono, essendo stata diagnostica al minore l'
ADHD e DOP, confermata da una più recente valutazione dello stesso presidio sanitario dalla quale emergeva altresì la presenza di un “disturbo affettivo, oppositivo provocatorio
e funzionamento cognitivo debole a carico dell'intelligenza cristallizzata”.
Gli operatori della comunità sono riusciti, con la terapia farmacologica e con il percorso psicologico, “ a contenere” il ragazzo che allo stato frequenta regolarmente la scuola.
L'assistente sociale ha precisato che i genitori non erano stati presenti in comunità in maniera costante e erano stati avviati ad un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali della durata di un anno presso il consultorio familiare distretto 31 con la dott.ssa che, a sua volta, riferiva come il sig. all'inizio del percorso non Per_5 Pt_1
era permeabile agli stimoli esterni avendo molta difficoltà a mettere in discussione se stesso ma alla fine del percorso aveva rilevato un cambiamento positivo per entrambi i genitori.
Dalla relazione del 31.3.2023 redatta dagli operatori della comunità presso la quale alloggia il minore, emerge che il minore risultava ben integrato nella comunità di cui rispettava le regole;
anche se ancora molto impulsivo sembrava aver raggiunto una maggiore consapevolezza delle proprie difficoltà comportamentali.
Gli operatori hanno riferito che non si sono manifestati particolari problematiche per il rientro in famiglia di nel fine settimana fino a 14.1.2023 quando il predetto, al Per_1
rientro in comunità, ha espresso un categorico rifiuto ai rientri in famiglia riferendo che si sentiva escluso dalle attenzioni che i genitori riservavano, invece, alla sorella Pt_2
La Corte rileva inoltre che il minore , sentito all'udienza 28.2.2023 dal G. onorario Per_1
Co delegato dal , ha riferito di non essersi mai trovato bene con i suoi genitori che lo hanno trattato male ed a volte erano aggressivi ed in particolare ha riferito “ non voglio tornare perché quando vado a casa mi si scatena di nuovo la rabbia dentro”.
Il minore ha espresso inoltre il desiderio di rimanere in comunità e di andare a vivere da solo al raggiungimento della maggiore età ed ha precisato “potrei interrompere ogni rapporto con la mai famiglia e con mia sorella” ; ha riferito, inoltre di essere stato sospeso dalla scuola per tre giorni dopo aver litigato con un professore;
ha ammesso che “ mi arrabbio ogni tanto” ed ha ammesso che “ prendo delle medicine che mi servono a non arrabbiarmi ma secondo me non servono a niente”.
Alla stregua di tali elementi il TM ha, quindi, accertato l'inidoneità genitoriale di entrambi ad assumere condotte e decisioni nel preminente interesse del minore, soprattutto l'inidoneità dei predetti a comprendere e gestire il minore ed accertato che i tempi di recupero delle competenze del ruolo non appaiono brevi e quindi compatibili con l'esigenza di di trovare una stabilità educativa ed una guida idonea per la sua sana Per_1
crescita psico-fisica – ha pronunciato declaratoria di decadenza di entrambi dalla responsabilità genitoriale.
-5. Tanto premesso occorre rilevare, in via preliminare, che, nel procedimento per la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale il giudizio di adeguatezza genitoriale deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilità rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il minore e monitorato anche il suo ambito familiare, con una valutazione della personalità e della capacità educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti dello stesso;
tali accertamenti costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento.
Ciò posto, ritiene la Corte che la valutazione espressa dal T.M., risulta conforme a tali principi in quanto rispondente al quadro delle risultanze processuali.
Occorre inoltre evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale
(Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita
(Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Tanto premesso, ritiene la Corte la decisione adottata è conforme agli indicati principi.
Nella fattispecie in esame la condotta gravemente pregiudizievole dei genitori è stata ravvisata nella inidoneità dei predetti a relazionarsi con empatia con il minore e soprattutto a comprendere ed a gestire le gravi problematiche del predetto in ragione delle patologia da cui risulta affetto e soprattutto per l'incapacità di di “gestire la rabbia”. Per_1
È emerso invero che il minore non considera i genitori come un adeguato e valido punto di riferimento ritenendo che i predetti abbiano un atteggiamento più affettivo nei confronti della sorella Per_4
A fronte di tali argomentazioni i reclamanti hanno invece sostenuto di essere maggiormente protettivi nei confronti della figlia che ha subito aggressioni (ai limite Per_4
della grave molestia) dal fratello.
Alla luce di tali elementi, la Corte - pur dando atto che entrambi i genitori si sono dimostrati collaborativi e puntuali nel seguire le prescrizioni impartite dal TM, frequentando anche i percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali - rileva che i tempi di recupero delle competenze del ruolo per i genitori non appaiono soddisfacenti e soprattutto compatibili con l'esigenza di di trovare nell'immediato una stabilità Per_1
educativa ed una guida idonea per la sua sana crescita psico-fisica anche per le patologie da cui risulta affetto
Al riguardo il provvedimento impugnato ha sviluppato corrette, adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità dei genitori, sull'impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sul minore e la collocazione del predetto in comunità, nella specie, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare a un più grave pregiudizio ed Per_1
ad assicurargli assistenza e stabilità.
Risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.
Dirimente, al riguardo, appare il contenuto dell'ultima relazione pervenuta dalla Comunità alloggio, in data 5.11.2024, nella quale emerge che il minore “da quando ha deciso di non voler più incontrare i genitori appare più sereno e stabile dal punto di vista dell'umore. Era palese che lo stato di agitazione psicomotoria scaturiva dai conflitti familiari”.
Nella relazione si evidenzia che la sig.ra durante gli incontri in comunità “ alla Parte_2 presenza del ragazzo” ha più volte riferito della “ difficoltà se non impossibilità di gestire il rapporto fraterno durante i lavori di rientri in quanto tra e la sorella si era Per_1
instaurata una relazione molto conflittuale tanto da generare in lei un rifiuto verso la presenza di a casa”. Per_1
Risulta inoltre che i tentativi degli operatori della comunità di porre in essere delle iniziative finalizzate ad un recupero del rapporto fraterno sono falliti sia per la indisponibilità della sorella sia per la stessa condotta dei genitori che accusano Per_4
di aver infastidito la sorella e hanno adottato un atteggiamento di forte chiusura Per_1
verso i tentativi del ragazzo di dimostrare la propria versione dei fatti.
Tali comportamenti, secondo gli operatori, hanno condotto a “ riprendere nei loro Per_1 confronti i precedenti comportamenti aggressivi e comunicava all'equipe educativa di non volerli più incontrare” .
Gli operatori rilevano, inoltre, che i genitori “ non si preoccupano dello stato d'animo del ragazzo” e “ non riescono a percepire neanche le sue emozioni tanto da opporsi, e senza alcun motivo, ad una sua amicizia intrapresa con un ragazzina” , al contrario “il sig. negli ultimi incontri ha accusato gli educatori di non saper educare il figlio e di Pt_1 aver contribuito alla sua chiusura nei suoi riguardi”
Alla stregua di tali emergenze, ritiene la Corte che non sussistono, allo stato, elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della genitorialità posto che lo slancio di affetto verso il figlio, pur esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella fattispecie in cui l'incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti sul minore, che il prolungato sostegno degli operatori della comunità ha potuto attenuare con lenta progressività.
Nel caso in esame, è evidente l'assenza di consapevolezza dei bisogni e delle necessità del figlio da parte dei genitori sicché il solo legame affettivo è del tutto insufficiente a supportare il predetto nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui i genitori non hanno conoscenza, né consapevolezza.
Difatti nel tempo dell'intervento istituzionale e giudiziale - nessun cambiamento, da parte di entrambi i genitori è intervenuto nell'approccio genitoriale, pur a fronte dei percorsi di sostegno predisposti dalle istituzioni.
Ritiene la Corte che gli elementi di valutazione, sopra complessivamente esaminati, evidenziano infatti che, nonostante le misure adottate, permane una situazione che rende i genitori, ancorché ispirati da sentimenti di affetto nei confronti del figlio, inidonei a svolgere il ruolo genitoriale non essendo in grado di assumere atteggiamenti e condotte finalizzati a curare lo sviluppo psichico ed affettivo del figlio, avuto riguardo ai reiterati comportamenti pregiudizievoli per il predetto come da ultimo riscontrati anche alla presenza degli operatori della comunità malgrado il percorso terapeutico di recupero finalizzato a rafforzare la capacità genitoriale, effettuati da entrambi.
Le criticità dei genitori in quanto incapaci di comprendere e gestire le necessità del figlio incidono sull'equilibrio psico-emotivo del predetto e sono tali da determinare un impedimento al corretto esercizio delle responsabilità genitoriali che appare incompatibile con le attuali necessità del minore.
Le condotte genitoriali, soprattutto quali descritte nella relazione del 5.11.2024, attestano lapersistente e totale incapacità ed inadeguatezza di entrambi i genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, non potendo certo rappresentare per il figlio né un modello genitoriale, non essendo in grado di impartire al predetto educazione e regole comportamentali, né, quindi un valido punto di riferimento.
Ciò posto - e a prescindere dal contenuto delle relazioni dei servizi sociali, poste, correttamente a fondamento della decisione impugnata- ritiene la Corte che appaiono dirimenti le dichiarazioni rese all'udienza del 10/1/2025 dal minore ( di anni 16) Per_1 che ha dichiarato : “ mi trovo bene in questa comunità non mi trovavo bene nelle altre comunità. Non sono seguito da uno psicologo perché non vogli essere seguito, non mi piace, non voglio tornare a casa perché i miei genitori fanno di testa loro e non mi trattano bene” Appare quindi evidente che il minore manifesti notevoli difficoltà personali e relazionali con i genitori (con diversi livelli di rischio psicopatologico), che devono essere attenzionate nei giusti contesti terapeutici.
Alla stregua di tali elementi e delle considerazioni che precedono la Corte reputa di dover confermare la decisione impugnata in merito alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i reclamanti sulla figlia minore e sulle modalità degli incontri previsti tra i genitori e la minore e rimessi alla volontà della predetta, confermando altresì il suo collocamento in comunità..
Ovviamente, ove la situazione dovesse risolversi in senso positivo, attraverso la comprovata acquisizione, da parte dei genitori, di competenze genitoriali idonee alla crescita ed accudimento del figlio il provvedimento potrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 332 cod. civ.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
a) rigetta i reclami proposti da e Parte_1 Parte_2
b) b) compensa, integralmente, tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Cons. relatore Il Presidente
dott.ssa Ida D'Onofrio dott. Antonio Di Marco