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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Vendita di cose mobili nella causa iscritta al n. 58 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore ed amministratore unico , con sede in Li Punti CP_1
(SS), C.F. e P.I. , elettivamente domiciliata in Sassari, Corso P.IVA_1
Margherita di Savoia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Baralla che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all' atto di appello;
APPELLANTE contro
TR
(p. iva ), corrente in Siris (OR), Vico I°
[...] P.IVA_2
Cappuccini n. 8, in persona dell'omonimo titolare, sig. TR
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Oristano, in C.F._1
Viale Repubblica n.145, presso lo studio dell'avv. Claudia Marras che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione del 12 ottobre 2016;
APPELLATA
All'udienza collegiale del 14 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di Parte_1 appello);
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e le modifiche richieste alla Sentenza del primo Giudice e, per l'effetto, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, in riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 545/2021, resa dal UN di Oristano, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Maria Mendozza –
R.G. n. 483/2017, pubblicata il 25.10.2021 e notificata in data 10.01.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano : in via principale, rigettare l'avversa domanda azionata in via monitoria e per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
19/2017 del UN di Oristano per i motivi di cui alla superiore parte espositiva;
- in via riconvenzionale, accertare l'inesatto grave adempimento della ditta (ditta TR TR TR
) e disporre la riduzione del prezzo di vendita nella misura di €
[...]
3.958,88, o della maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni indicate in espositiva,
e per l'effetto ordinare alla ditta TR
la restituzione di n. 4 assegni bancari, non trasferibili, intestati al signor
e precisamente: assegno n. 0185813917-03, su Banco di TR
Sardegna S.p.A., portante la somma di € 2.500,00, datato 10.12.2015; assegno n. 0185813918-04, su Banco di Sardegna S.p.A., portante la somma di € 2.500,00, datato 10.01.2016; assegno n. 0185813919-05, su Banco di
Sardegna S.p.A., portante la somma di € 2.500,00, datato 10.02.2016; assegno n. 0185813920-06, su Banco di Sardegna S.p.A., portante la somma di € 2.700,00, datato 10.03.2016; condannare l'impresa individuale TR
, in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento del danno
[...]
cagionato alla società attrice, per i motivi esposti in premessa, e
2 quantificabile nella somma di € 8.875,50, ovvero del maggiore o minore importo, che verrà accertato in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il UN per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipataria”.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) CTU meccanica di CTU meccanica finalizzata all'accertamento dei difetti del motore del trattore Contro stradale TGA 18.460, tg. EV 014 TK, alla quantificazione delle spese relative alle necessarie manutenzioni e riparazioni nonché di tutti i danni subiti dalla società Parte_1
B) Si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo del legale rappresentante della sulle circostanze fattuali di cui al capo k) della Controparte_4
seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c. , nonché del legale rappresentante pro tempore dell' Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_7
e del titolare della ditta Sergio Sotgiu Trasporti, sul capo
[...]
p) di cui alla seconda memoria ex art 183, comma 6, c.p.c.”
Nell'interesse dell'appellata TR
(come da comparsa di costituzione):
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: A) In via cautelare, ritenere infondati in fatto ed in diritto i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado n. 545/2021 del 25.10.2021 e, in conseguenza, rigettare la relativa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza;
B) rigettare le istanze istruttorie per le motivazioni di cui all'espositiva, relative alla CTU meccanica irrilevante ai fini del giudizio, nonché alla richiesta per audizione dei testi in
3 quanto inammissibile poiché tardiva. C) Nel merito - In via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza del UN di Oristano n.
545/2021 del 25.10.2021, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 483/2017 RG. D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2017 la società
[...]
ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto TR
ingiuntivo n. 19/2017 del 12.1.2017 e notificato il 2.3.2017 , con il quale il
UN di Oristano le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 7.500,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese legali.
L'opponente ha dedotto che:
- in virtù di proposta di vendita del 30.10.2014, aveva acquistato, dalla ditta
Contro convenuta, in data 10.11.2015, un trattore stradale modello TGA
18.460, tg. EV014TK, al prezzo di euro 12.200,00 (Iva inclusa), documentato nella fattura n. 20 del 10.11.2015;
- aveva pagato, alla data dell'acquisto, a titolo di acconto, euro 2.000,00 con assegno bancario n. 0185812928-02, impegnandosi a corrispondere l'importo residuo (euro 10.200,00) consegnando n. 4 assegni bancari postdatati, non trasferibili, intestati al signor e più precisamente: 1) assegno TR di euro 2.500,00 n. 0185813917-03, datato 10.12.2015; 2) assegno n.
0185813918-04, di euro 2.500,00, datato 10.01.2016; 3) assegno n.
0185813919-05 di euro 2.500,00, datato 10.02.2016; 4) assegno n.
0185813920-06, di euro 2.700,00, datato 10.03.2016;
- i primi tre assegni sopraelencati, per complessivi euro 7.500,00, erano stati posti dalla venditrice a fondamento del ricorso in via monitoria rappresentando il “credito residuo di cui alla fattura n. 20 del 10.11.2015”;
- il veicolo acquistato, subito dopo la consegna, all'altezza di Paulilatilo, lungo la SS 131, aveva iniziato a procedere a strappi;
su indicazione della venditrice che, immediatamente avvisata aveva sostenuto che il problema riscontrato fosse dovuto ad un sensore difettoso, aveva portato il mezzo
4 presso l'officina di i cui meccanici avevano accertato vari Controparte_8
difetti e vizi (consistenti in una perdita di liquido dal radiatore, perdita di olio dalle testate, assenza di piombatura nel tachigrafo, malfunzionamento del cambio automatico, rotocamere asse posteriore non funzionanti), tali da rendere la motrice inidonea all'uso per la quale era destinata, quantificando in euro 31.957,66 il costo delle riparazioni;
- aveva tempestivamente denunciato i vizi lamentati, dapprima telefonicamente, il giorno stesso della consegna del 10.11.2015, e in seguito a mezzo lettera raccomandata, datata 13.11.2015, a firma dell'Avv. Antonio
Sanna e tramite pec del 27.11.2015, a firma degli Avv.ti G. Antonio Cubeddu
e Giovanni Battista Pinna;
- sebbene si fosse dichiarato disponibile a definire la TR
situazione ed a detrarre dall'importo degli assegni da incassare il costo delle riparazioni, non avendo raggiunto un accordo su detto costo, riconoscendo egli esclusivamente l'esistenza di un sensore difettoso, aveva provveduto a proprie spese alle necessarie riparazioni dei vizi accertati, sopportando esborsi per un importo di euro 6.241,12, (come da fatture prodotte);
- aveva sofferto un danno patrimoniale, quantificato in euro 8.875,50, in quanto, a causa del mancato utilizzo della motrice durante il fermo per le riparazioni, era ricorso all'ausilio di altre ditte di autotrasporti per evitare la paralisi dell'attività lavorativa (operazioni di traino di semirimorchi e trasporto tubi).
Tanto premesso, l'opponente ha domandato al UN la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inesatto grave adempimento di la riduzione del prezzo TR
di vendita del trattore e la condanna dell'opposta alla restituzione degli assegni consegnati ed al risarcimento dei danni subiti, oltre che alle spese giudiziali.
Costituitasi in giudizio, la TR
ha eccepito innanzitutto la tardività della denuncia dei vizi
[...] da parte dell'opponente che doveva ritenersi decaduto dalla relativa azione.
Nel merito:
5 - ha contestato la sussistenza dei vizi denunciati dalla controparte, considerato che le fatture relative ai lavori eseguiti sul mezzo portavano un importo notevolmente inferiore a quello indicato nel preventivo dal quale differivano anche per il tipo di lavorazioni effettuate;
- ha dedotto che non era possibile accertare se gli interventi di riparazione fossero stati eseguiti sul trattore oggetto di causa o su altri veicoli appartenenti all'opponente; che in ogni caso, anche volendosi ad essa imputare le predette riparazioni, l'importo di dette spese, pari ad euro 2.232,60, avrebbe dovuto essere posto in compensazione con la somma di euro 2.700,00, contenuta nell'assegno n. 0185813920-06, datato 10/03/2016, dall'acquirente Pt_2
contestualmente agli altri titoli, ma non compreso nelle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e mai portato all'incasso; che il 12 aprile 2016
l'opponente aveva rivenduto il trattore stradale a terzi per la somma di euro
7.320,00;
- ha contestato altresì la richiesta di risarcimento danni per il mancato utilizzo del mezzo, non provata dalla documentazione prodotta;
- ha eccepito che nella fattura n.20 del 10/11/2015 (doc. 5), le parti avevano inserito la clausola “Visto e piaciuto nello stato in cui si trova” che significa che il compratore aveva “visto” l'oggetto che intendeva acquistare, che gli era piaciuto (da intendere che aveva valutato le sue condizioni e il suo reale stato) e che quindi lo acquistava così come si presentava, consapevole dei pregi e dei difetti eventuali.
Considerato che
il legale rappresentante della società aveva le cognizioni tecniche per valutare lo Parte_1
stato del trattore stradale, che il mezzo aveva più di 10 anni e che il prezzo era stato concordato a seguito di alcune prove da lui eseguite personalmente,
l'opponente era consapevole della tipologia del bene che stava acquistando, ben sapendo che al momento della vendita il mezzo non era stato revisionato.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso della causa di merito, a seguito del rigetto, con ordinanza del 17.11.2018, dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la convenuta poneva in esecuzione ( Trib Sassari
6 R.G.E 771/2018) il decreto ingiuntivo opposto, mediante pignoramento presso terzi.
A seguito della procedura esecutiva instaurata nei suoi confronti la società provvedeva al totale pagamento delle Parte_1
somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
La causa di merito è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Con sentenza n.545/2021, emessa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 ottobre 2021, il UN di Oristano si è così pronunciato:
“Revoca il decreto ingiuntivo n° 19/17 D.I. e n° 1518/16 R.G., emesso dal
UN di Oristano in data 12 gennaio 2017; in parziale accoglimento della domanda formulata dall'opponente, accerta e dichiara che la stessa ha diritto alla riduzione del prezzo di vendita del trattore stradale per cui è causa nella misura di €. 1.484,60; per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di €. 6.015,40 oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo;
compensa le spese processuali nella misura di un quarto;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dei residui tre quarti delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 3.626,25 oltre rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con atto di citazione notificato 9 febbraio 2022 la società
[...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 545/2021, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La , TR costituitasi in giudizio, ha riproposto le difese sviluppate in primo grado, anche in riferimento alle argomentazioni a sostegno della correttezza dell'ordinanza istruttoria che aveva negato l'ingresso ai mezzi di prova dedotti dalla controparte ed insistendo per l' infondatezza del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 6 ottobre 2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ha
7 contestualmente rigettato le istanze istruttorie di ammissione della CTU e prova testimoniale formulate dall'appellante.
All'udienza del 14 giugno 2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In via preliminare, devono essere scrutinate le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
Con riguardo alla richiesta di CTU meccanica si rimanda a quanto appresso esposto in relazione al secondo motivo di impugnazione.
Con riguardo alla prova testimoniale si conferma il rigetto dell'istanza di ammissione di cui all'ordinanza del 6 ottobre 2022, in quanto essa, non ammessa e non espletata nel corso del giudizio di primo grado, non
è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate davanti al UN (vedasi memorie conclusionali del 10.9.2021 e 19.10.2021 e verbale dell'udienza del
25.10.2021). Si richiamano sulla questione le seguenti pronunce del Supremo
Collegio: sent. n. 16886/2016: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.”. ord. n. 10767/2022: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella
8 motivazione.” Al riguardo si osserva che dalla lettura delle richiamate memorie conclusionali non emerge in alcun modo la volontà di insistere sulla richiesta istruttoria.
Primo motivo di appello Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
I. Con la prima articolazione del primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il UN non aveva determinato in maniera adeguata il quanti minoris, tenuto conto della gravità del vizio denunciato: infatti il difetto del motore, che era fuso, rendeva il mezzo non conforme all'uso pattuito ed alla sua funzione, non considerando che la sua rivendita era successiva alle riparazioni ed alla sostituzione del motore fuso da parte di esso appellante. Il giudicante avrebbe dovuto altresì tener conto che il trattore era senza revisione annuale, come invece previsto nella proposta del venditore, e la stessa era stata superata solo a seguito degli interventi di manutenzione necessari ad opera di essa acquirente. Era stato pertanto provato l'inesatto grave adempimento da parte della venditrice, con conseguente fondatezza della domanda di riduzione del prezzo di vendita.
I.II. Con la seconda articolazione del primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il UN aveva escluso, dal computo della riduzione del prezzo, una parte rilevante delle spese da essa sopportate per le riparazioni sul trattore, provate dai documenti prodotti in giudizio.
Le due doglianze, strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente.
Deve preliminarmente evidenziarsi che non è stato impugnato dall'appellata con appello incidentale il rigetto dell'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi, l'accertamento della sussistenza di vizi del motore, l'irrilevanza della clausola “visto e piaciuto”, l'accoglimento, seppure parziale, della domanda di riduzione del prezzo e della domanda di risarcimento danni proposte dall'opponente di cui alla sentenza impugnata, avendo il UN disatteso le contrarie argomentazioni dell'opposta.
Sono pertanto inconferenti le argomentazioni riproposte nella sua comparsa di costituzione e relative a questioni sulle quali si è formato il giudicato.
9 Oggetto del primo motivo di impugnazione è, infatti, soltanto l'entità della riduzione del prezzo di vendita del trattore stradale e del risarcimento dei danni (vedasi terza articolazione del primo motivo), censurate dall'appellante alla luce dei documenti prodotti in atti.
La doglianza relativa all'entità della riduzione del prezzo è fondata, ritenendo la Corte che essa debba essere incrementata rispetto a quanto disposto dal giudice di prime cure.
Riguardo ai criteri da seguire per la sua determinazione si richiama in motivazione Cass., n.13332/2000: “Costituisce ius receptum in giurisprudenza che, poiché la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine ed alla tradizione storica dell'actio quanti minoris, sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno. Così la riduzione del prezzo, prevista dall'art. 1492 c.c., va operata diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi o della diversità di essa rispetto alla cosa negoziata: e, quando tale percentuale di riduzione non possa essere stabilita nel suo preciso ammontare, il giudice del merito può provvedervi con valutazione equitativa, a norma dell'art 1226 c.c., insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando non sia inficiata da vizi logici (cfr. sent. nn. 3156/74; 5297/78). D'altra parte, è principio altrettanto consolidato in giurisprudenza quello per cui, affinché il giudice possa procedere alla valutazione equitativa, non è necessario che sussista
l'impossibilità assoluta di provare il danno nella sua precisa entità, sufficiente essendo la notevole difficoltà in relazione alle particolarità del caso, alle risultanze processuali, alle posizioni difensive delle parti (sent. nn. 35/88; 736/87; 3353/86; 1171/86). E l'accertamento circa l'esistenza di tale presupposto è giudizio di merito, che va esente dal sindacato di
10 legittimità, ove adeguatamente motivato (sent. nn. 5031/87;
4619/85).
Nel caso oggetto di giudizio, premesso che, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, il veicolo è stato riparato e che, in seguito, è stato venduto a terzi al prezzo di euro 7.320,00, il giudice ha utilizzato il parametro dell'entità delle spese pagate dall'appellante per ripristinare la funzionalità del trattore stradale, documentate nelle fatture prodotte in giudizio;
criterio legittimo, comunemente adottato e la cui applicabilità non è stata contestata dalle odierne parti nei due gradi del processo.
Il UN ha tuttavia preso in considerazione soltanto le fatture n. 7 del 14.1.2016 (acquisto di un motore usato) e n. 21/O del 26.1.2016
(smontaggio del motore fuso e rimontaggio del motore) per un totale di euro
3574,60 (euro 1830,00 + euro 1744,60).
In accoglimento dell'appello, ad avviso della Corte deve essere computata anche la fattura n. 339 dell' 11.12.2015, dell'importo di euro
409,92, emessa dalla Controparte_4
La sentenza di primo grado, a pag. 8, esclude tale spesa, ritenendo che essa “concerne lavori di solo smontaggio e rimontaggio del motore
(fatto dal ) rifatti poi dal per precisa scelta Controparte_8 Pt_3 dell'opponente, che non può quindi veder riconosciuta due volte la stessa voce ai fini della riduzione del prezzo”.
A giudizio della Corte, l'escussione del teste primo Controparte_8 riparatore presso il quale l'appellante fu invitato, dal venditore, a ricoverare il mezzo, ha fornito elementi decisivi per escludere che la sua decisione di rivolgersi ad altra officina abbia rappresentato il frutto di una scelta arbitraria, essendo invece scaturita all'esito di una complessa interlocuzione.
A tal riguardo, sentito quale teste all'udienza del 24 febbraio 2020,
alla domanda di parte opponente, capitolata nella memoria Controparte_8 istruttoria ex art. 183 c.p.c. al capo d): “è vero o meno che la ditta
rassicurava di risolvere la vicenda invitando TR
Contr il compratore di recarsi presso l'officina di , ovvero la Controparte_8
di assicurando che il problema era Controparte_4 Controparte_8
dovuto ad un semplice guasto elettronico (sensore difettoso)", ha dichiarato:
11 Contr
“È vero. Io ero il titolare dell'officina ma la mia ditta non si chiamava
di cui era titolare mio genero. È vero che il trattore venne CP_4 portato da me, ma poiché io sospettavo che l'albero motore fosse fuso, e non andavo d'accordo col il quale voleva fornire lui i pezzi di ricambio, CP_1
mi limitai al solo smontaggio del motore;
dissi poi al medesimo che i lavori non glieli avrei fatti io, ed infatti lui si rivolse alla società di mio genero. Io chiamai poi l' e gli dissi che il motore era fuso”. CP_2
Da tali dichiarazioni, ancor più attendibili in quanto provenienti da l'autoriparatore di fiducia del venditore, si evince che la decisione dell'appellante di rivolgersi ad altra officina, fu forzatamente indotta dal comportamento del il quale comunicò ad il proprio CP_8 Parte_4 diniego ad eseguire le riparazioni sul mezzo, non accettando che le parti di ricambio fossero fornite da quest'ultimo.
A ciò si aggiunga che lo spropositato preventivo di euro 31.957,66 redatto dalla e la manifestata volontà del venditore, Controparte_4 pervicacemente reiterata negli atti del processo, di non riconoscere il guasto al motore e di non indennizzare il guasto se non per la sostituzione di un sensore difettoso (“..l'opposta mai ha riconosciuto la sussistenza dei vizi denunciati da controparte, nè verbalmente né tantomeno con nota del
19/11/2015, dove la ribadiva come l'unico problema riscontrato CP_2 riguardasse esclusivamente un sensore da sostituire” - pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), hanno costituito per una valida e Parte_4 legittima motivazione per rivolgersi ad altra officina allo scopo di ottenere un risparmio di spese.
Non si può inoltre tacere del comportamento del venditore, il quale, pur essendo stato immediatamente informato da parte di che Controparte_8 il guasto era da individuarsi nel motore fuso, ed avendo quest'ultimo effettuato solo l'attività di suo smontaggio e rimontaggio, inviò in data
19.11.2015 un fax all'acquirente in cui si legge: “…le rottocamere sono state sostituite, la perdita veniva riparata dall'officina ed il cambio automatico non presenta alcun malfunzionamento ma solo un sensore da sostituire. Tutto ciò Contr viene eseguito dalla officina ed il veicolo è riparato”. Di predette
12 riparazioni non vi è traccia documentale agli atti del processo e le stesse dichiarazioni del teste non confermano tale assunto. Controparte_8
In conclusione, si ritiene che il costo dello smontaggio e rimontaggio del motore fuso dell'importo di euro 409,92, documentato nella fattura n 339 dell' 11.12.2015, emessa dalla debba essere computato Controparte_4 nella quantificazione della riduzione del prezzo, non essendo ascrivibile, per la situazione che si era verificata, alla scelta arbitraria dell'acquirente.
Deve altresì essere in essa ricompreso il costo di euro 622,30, Contro sopportato dall'appellante per l'acquisto di filtro olio e Kit frizione Contro tgx. documentato nel DDT n. 2100000245 del 15.01.2016, emesso dalla società Controparte_9
Dalle dichiarazioni rese dal teste capofficina della Tes_1
la quale eseguì le riparazioni sul trattore, Parte_5
si evince che l'acquisto dei predetti materiali di ricambio è stato funzionale ai lavori di ripristino documentati nella fattura n. 21/O del 26.01.2016, emessa dalla lavori ritenuti pertinenti e necessari Parte_5
anche dal giudice di primo grado.
In particolare, alla domanda: “è vero o meno che in quell'occasione
si accordava con la per il Parte_4 Parte_5 costo della sola fornitura di manodopera”, il teste ha dichiarato: Tes_1
“ È vero, ci accordammo per fare i lavori, ma i pezzi di ricambio li avrebbe messi lui. Gli accordi il non li ha presi con me, li ha presi con la CP_1
direzione, ma con me ha sempre parlato e per prassi lui ha sempre portato i pezzi di ricambio”.
Nella fattura n. 21/O del 26.01.2016, emessa dalla
[...]
sono indicati sia i materiali di ricambio descritti Parte_5 nella fattura emessa dalla sia la circostanza che tali materiali furono CP_9 forniti dall'acquirente.
Non possono invece essere computate nella determinazione della riduzione del prezzo le fatture n. 15/11741 del 17.12.2015, di euro 1.146,30, emessa dalla A.Z. Ricambi S.r.l., e la n. 56/I del 01.02.2016, emessa da
Rettifiche Pinna S.r.l., di euro 488,00.
13 Nella prima è contenuta una descrizione generica sull'acquisto di pezzi di ricambio, senza alcun collegamento con il veicolo oggetto di causa.
Nella seconda, gli interventi di manutenzione in essa documentati, sono stati effettuati in data successiva alle riparazioni svolte dalla
[...]
talchè essi non possono essere ricondotti con Parte_5 certezza ai vizi del motore.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente ricompreso, nella quantificazione della riduzione del prezzo, la somma di euro 2.700,00, portata dall'assegno n.
0185813920 del 10.3.2016, in quanto, tale titolo, non sarebbe stato “mai azionato da parte opposta” (pag. 9, sentenza), sostenendo invece che l'assegno di euro 2.700,00, sarebbe stato incassato dall'appellata in data
18.03.2016, ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(31.08.2016) e doveva pertanto essere portato a decurtazione del prezzo di vendita.
A giudizio della Corte tale motivo di gravame è inammissibile in quanto tardivo, fondandosi su una circostanza mai prima allegata.
Infatti nel procedimento di primo grado nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente avverso l'eccezione dedotta dalla convenuta nella comparsa di costituzione (pag. 5), in cui si legge : “ Orbene, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse imputare le stesse all'opposta, dette spese ammonterebbero ad euro 2.232,60, che si compenserebbero con la somma di cui all'assegno di euro 2.700,00, datato 10/03/2016 (doc. 4), versato dall'acquirente contestualmente agli altri titoli (doc. 3), ma non compreso nelle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo de quo”.
Nel computo degli importi da detrarre dal prezzo di vendita, oltre alle spese sostenute per le riparazioni effettuate, l'opponente include solo l'assegno di euro 2.000,00, pagato in data 10.11.2015 a titolo di acconto per l'acquisto del trattore, senza dedurre alcunché sull'asserito incasso, da parte della venditrice, prima del giudizio di primo grado o nel corso di esso, della somma di euro 2.700,00, portata dall'assegno de quo, di cui peraltro è stata, anche nelle conclusioni rassegnate nel presente grado, richiesta la restituzione.
14 Deve invece rilevarsi che non è stato specificamente impugnato l'aver il UN considerato l'importo di tale assegno, seppure non azionato con il ricorso in via monitoria.
In conclusione, la società ha diritto alla Parte_1 riduzione del prezzo di vendita del trattore per un importo complessivo di euro 4.606,91, derivato dalla somma delle spese accertate nel presente giudizio di appello (euro 409,92 + euro 622,30) alle spese già riconosciute nella sentenza di primo grado (quest'ultime documentate nelle fatture n. 7 del 14.01.2016 di euro 1.830,00 e n. 21/O del 26.01.2016 di euro 1.744,69).
I.III. Con la terza articolazione del primo motivo la società
[...] censura la sentenza nella parte in cui il UN ha Parte_1 riconosciuto, in misura limitata, il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da essa sofferti, consistiti nei costi sostenuti per le attività di traino di semirimorchi e trasporti tubi richieste ad altre ditte, al fine di sopperire al mancato utilizzo del trattore
L'appellante sostiene che il pregiudizio patrimoniale sofferto sia stato ben più grave di quello riconosciuto nella sentenza di primo grado (euro
610,00, di cui alla fattura n. 131 del 31.12.2015 emessa dalla ditta
) dovendo quantificarsi in euro 8.875,50, come Controparte_10
documentato nelle ulteriori fatture prodotte nel giudizio di primo grado e di seguito elencate:
1) Fattura n.87 del 31.12.2015, emessa da Controparte_5
per euro 915,00; 2) Fattura n.30 del 31.12.2015, emessa da
[...] [...]
per euro 1.982,50; 3) Fattura n.185 del 31.12.2015, Controparte_6
emessa da , per euro 3.965,00; Controparte_7
4) Fattura n. 04 del 30.01.2016, emessa da Sergio Sotgiu Trasporti, per euro
1.403,00.
La censura è fondata per quanto di ragione.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che, nel periodo di fermo del trattore furono commissionate, ad imprese terze, attività di trasporto materiali. Alla domanda (capitolata nella memoria ex art. 183, n. 2, comma 6, c.p.c. di parte opponente, capo p) : "E' vero o meno che la società
durante il periodo compreso tra dicembre 2015 e Parte_1
15 Contr gennaio 2016, a causa del mancato utilizzo del trattore stradale TGA
18.460, tg. EV 014 TK, si è avvalsa di diverse ditte di autotrasporti al fine di svolgere attività e servizio di traino di semirimorchi e trasporto tubi e precisamente di Controparte_11 [...]
Controparte_5 Controparte_6 [...]
e la ditta Sergio Sotgiu Trasporti, come da Controparte_7 fatture che si rammostrano sub doc.7”. il teste all'udienza Testimone_2 del 03.02.2020, ha dichiarato: “E' vero. Ho visto queste ditte che venivano da noi ad agganciare rimorchi. Nulla so sulle fatture. ADR: Confermo che queste ditte vennero perché il trattore stradale per cui è causa non si poteva utilizzare. ADR: “La società opponente all'epoca aveva quattro macchine”.
Tuttavia, ad avviso della Corte, tra i documenti di spesa prodotti dall'appellante, solo la fattura n.30 del 31.12.2015, emessa da
[...]
per euro 1.982,50, deve ritenersi comprovare il danno da Controparte_6
essa sofferto.
Essa appare congrua, coerente con le dichiarazioni dei testi escussi, esplicitamente riferita a prestazioni rese nel periodo (dicembre 2015) di fermo del trattore stradale e la spesa in essa contenuta si pone quindi come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del venditore.
Relativamente alle altre fatture prodotte, manca un collegamento certo ed univoco con l'impedimento, in quanto in esse è documentata solo l'attività svolta, ma non la data delle prestazioni effettuate e non è pertanto possibile dedurre univocamente se gli esborsi in esse contenuti trovino la loro fonte nell'inadempimento della venditrice.
A titolo di risarcimento del danno deve pertanto essere riconosciuta all'appellante la somma complessiva di euro 2.592,50, di cui euro 1.982,50 relativa alla fattura n. 30 del 31.12.2015, emessa da Controparte_6
ed euro 610,00 di cui alla fattura n.87 del 31.12.2015, emessa dalla ditta
[...]
(già riconosciuta in primo Controparte_5
grado).
Secondo motivo di appello sulla rilevanza della CTU meccanica
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il UN aveva confermato l'ordinanza istruttoria con
16 cui era stata rigettata la richiesta di disposizione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto l'indagine su un motore smontato, solo asseritamente appartenente al veicolo per cui è causa, avrebbe comportato “un'inaccettabile lesione del principio del contraddittorio ed una lesione del diritto di difesa, considerato anche che l'ordinamento giuridico mette a disposizione uno strumento specifico (accertamento tecnico preventivo) che l'opponente si è ben guardato dall'utilizzare.”
L'appellante ribadisce di avere ancora la disponibilità del motore e che l'accertamento tecnico non poteva ritenersi superfluo proprio alla luce delle prove documentali e testimoniali assunte, talché ad esso non poteva riconoscersi natura esplorativa.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'impugnazione non scalfisce la decisione del UN laddove evidenzia che la richiesta lederebbe il principio di difesa e del principio del contraddittorio essendo essa diretta a svolgere accertamenti tecnici su una componente meccanica sulla quale non vi è alcuna certezza relativamente alla sua provenienza e/o appartenenza al veicolo de quo. In ogni caso detta richiesta appare comunque superflua, posto che la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'esistenza del vizio al motore, valutando, ai fini della riduzione del prezzo, la spesa sostenuta per l'acquisto di un motore usato, per lo smontaggio di quello fuso e per il rimontaggio di quello sostitutivo.
Terzo motivo di impugnazione erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza relativamente al capo di liquidazione delle spese, dolendosi in particolare della misura della compensazione di un solo quarto, tenuto conto della disposta revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento parziale della domanda da esso opponente spiegata.
Il motivo è assorbito in quanto l'accoglimento parziale dell'appello impone la rivalutazione della liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni
17 È opportuno a questo punto, ad esito di quanto accertato nel presente giudizio, riepilogare i rapporti di dare-avere le odierne parti, in ordine al rapporto contrattuale di cui si controverte: euro 12.200,00 prezzo di vendita del trattore stradale;
euro 2.000,00 acconto pagato dalla Parte_1
euro 4.606,91 riduzione del prezzo;
euro 2.592,50 risarcimento del danno.
In definitiva, residua un credito, in favore dell'appellata, di euro
3.000,59 [euro 12.200,00 - (euro 2.000,00 + euro 4.606,91 + euro 2.592,50)] oltre gli interessi ex art. D. Lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo, al cui pagamento deve essere condannata l'appellante. Si evidenzia che sugli accessori come determinati dal UN non vi è impugnazione.
Lette le conclusioni rassegnate nel presente grado del giudizio, si evidenzia che non è stata oggetto di impugnazione e rimane, pertanto, estranea al thema decidendum del presente giudizio, l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli assegni formulata dall'opponente.
Sulle spese di lite
In relazione all'esito complessivo della lite, la Corte ritiene di compensare nella misura di ½ le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico della società Parte_1
Le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. n.147/2022, secondo i valori medi dello scaglione individuato in relazione alla somma riconosciuta dovuta, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e istruttoria per il giudizio di primo grado ed i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale per il giudizio di secondo grado, essendo gli atti difensivi finali ripetitivi delle argomentazioni già svolte negli atti introduttivi.
Non si riconosce alcun compenso per l'attività di trattazione/istruttoria del secondo grado di giudizio, stante l'assenza di attività difensionale
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
18 1) Conferma la revoca, nei confronti della società Parte_1
del decreto ingiuntivo n° 19/17 D.I – r.g.1518/16 R.G., emesso dal UN di Oristano in data 12 gennaio 2017.
2) Condanna la società al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di TR
euro 3.000,59, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo.
3) Dichiara compensate per ½ le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, della restante metà, che TR si liquida in euro 1.276,00 per il primo grado ed in euro 749,00 per il secondo grado, oltre spese vive, spese generali, CPA ed IVA se dovuta;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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