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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1701 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1701 /2024 RG Lav. promossa da: Parte_1 ente giudizio dagli avv.ti SAURO MICHELA e CUOCO Marzia e domiciliato presso lo studio del difensore ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI Nicoletta e FUCCI Chiara e domiciliato presso e domiciliato presso l
[...]
Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 15/07/2025. Oggetto: Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente chiedeva, anzitutto, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 225 giorni durante l'anno scolastico 2022/23 , maturando 18,75 giorni di ferie e 2,5 di festività soppresse;
- 269 giorni durante l'anno scolastico 2023/24, maturando 22,41 giorni di ferie e 2,98 di festività soppresse. Decurtando dal monte dei giorni ferie e festività maturati in relazione alla durata del contratto, come sopra riportati, i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento, residuerebbero secondo il
1 ricorrente 2,25 gg per l'a.s. 2022/23 e 6,4 gg per l'a.s. 2023/24, corrispondenti ad un importo di euro 157,28 per il primo anno e di euro 447,36 per il secondo, al pagamento dei quali chiede sia condannato il convenuto. CP_1
Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo egli fruito delle ferie (per un massimo di 6 giorni) per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria (sospensione delle lezioni), secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto l'accertamento del diritto a ottenere il c.d. bonus carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, in forza del principio CP_1 di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1.
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del CP_1 ricorrente, allegando, quanto alle domande relative all'indennità per ferie non godute, che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili, ad esclusione di quelli già liquidate per l'a.s. 2023/24 (per complessivi euro 59,56), sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.” Secondo il , per l'a.s. 2022/23 il ricorrente CP_1 aveva maturato circa 19 gg di ferie, detratti dai quali 26 giorni di sospensione attività didattiche, nulla residua. Per l'a.s. 2023/24, invece, il ricorrente aveva maturato i giorni di ferie già ricordati e liquidati presso l'I.C. di Thiene, ed ulteriori 17,22 gg di ferie e 1,6 di festività soppresse presso l'I.C. di Tezze sul Brenta. Detratti da questi ultimi 30 gg di sospensione attività didattiche, nulla residua.
- Relativamente alla domanda relativa al bonus carta docente, il ha eccepito CP_1 che il beneficio non spetta ai docenti con contratto a tempo determinato, non contemplati dall'art. 1 c. 121 L. 107/15, e che per la domanda relativa all'a.s. in corso (2024/25) il ricorrente non aveva neppure svolto, al momento del deposito del ricorso, 180 gg di insegnamento.
- Alla prima udienza e nelle note successivamente autorizzate, il ricorrente chiedeva di rettificare la domanda asserendo di essere incorso in errore di calcolo avendo detratto dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario regionale, e riconoscendo per contro il pagamento della somma di 59,56 euro liquidata dal a titolo di indennità ferie non godute per l'a.s. 2023/24, CP_1 modificando quindi gli importi richiesti, indicando i diversi valori in euro 1.485,37 per l'a.s. 2022/23 ed euro 1.255,95 per l'a.s. 2023/24.
- Il convenuto, nelle note di replica, si opponeva alla modifica della CP_1 domanda ed insisteva sulle difese e conclusioni già formulate in memoria, eccependo inoltre l'erroneità del calcolo del valore del singolo giorno di ferie ai fini della monetizzazione, indicandolo in euro 63,44.
- All'udienza del 15/07/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Ritenuto che:
- Il ricorso deve essere accolto nei limiti delle domande originarie, detratto l'importo di euro 59,56 già erogato dal a titolo di indennità per ferie non godute. CP_1
- La rettifica operata dal ricorrente in corso di causa in relazione agli importi richiesti, integra invero una modifica della domanda introdotta con il ricorso che non può essere ammessa. Al di là della sensibile variazione delle somme per le quali si richiede la condanna, infatti, che di per sé modifica il petitum, deve rilevarsi che non si tratta di emendare un errore incorso nel calcolare il quantum dovuto, ma di un effettivo ripensamento in ordine alla causa petendi, posto che in ricorso erano stati detratti (correttamente) i giorni di sospensione delle lezioni come risultanti dal calendario regionale (pag. 7 ric.: “decurtando dal monte dei giorni ferie e festività maturati in relazione alla durata del contratto, i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento”) sul presupposto che “Gli interventi normativi succedutisi del tempo hanno, dunque, imposto ai docenti a tempo determinato l'obbligo di godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, prevedendo la possibilità di
3 ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni ed i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività)” (pag. 4 ric.).
- In considerazione delle difese del , che non ha contestato, se non CP_1 tardivamente, le modalità di calcolo (l'indicazione specifica del valore del singolo giorno di ferie è stata fornita solo nelle note autorizzate, ove in memoria la contestazione risultava generica, mentre alcuna osservazione è stata formulata in relazione alla quantificazione dei giorni di sospensione delle lezioni detratti), risultano pertanto dovute le indennità per giorni di ferie maturati e non goduti risultanti dalla differenza tra il totale maturato e i giorni di sospensione compresi tra l'inizio e la fine delle lezioni, senza decurtare invece i giorni successivi al termine delle lezioni, in cui il docente con contratto a tempo determinato è comunque a disposizione per svolgere attività didattiche (scrutini ed esami).
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , risulta fondata - con ciò rimeditandosi un CP_1 orientamento adottato anche dallo scrivente in precedenti pronunce - unicamente rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ed inclusi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico (vacanze natalizie e pasquali, in occasione del carnevale e ponti per festività).
- Si richiama in proposito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., la recentissima sentenza del Tribunale di Torino, giudice Paliaga, n. 1287/2025 - n. R.G. 00008384/2024 del 23/05/2025.
- In particolare, appare condivisibile, ai fini dell'applicazione dell'art. nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”), la distinzione tra “i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività” (punto 26 sent. cit.), in cui nessuna attività scolastica viene svolta e alcun obbligo di disponibilità è imposto ai docenti, precari o di ruolo che siano, e i “giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno” (punto
4 49 sent. cit.), per i quali è invece previsto che i docenti di ruolo e quelli con contratto a termine sino al 30 giugno partecipino ad attività diverse dalle lezioni e comunque rimangano a disposizione. Solo i primi, infatti, può ritenersi siano stati goduti quali giorni di ferie, non avendo prestato i docenti alcuna attività lavorativa, conformemente a quanto rappresentato e richiesto in ricorso. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sussiste dunque per i giorni maturati e non goduti, dovendo qualificarsi come giorni di ferie goduti sia quelli per i quali è stata fatta espressa richiesta dal docente interessato, sia quelli in cui il calendario regionale prevede la sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, anche in assenza di richiesta da parte degli interessati.
- Si riportano di seguito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i passaggi più significativi della citata sentenza del Tribunale di Torino:
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013. 39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una
5 domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del
, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli CP_1 annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul
6 fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro
– è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la
7 valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine
8 va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine delle lezioni CP_1 ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
- Nel caso di specie, pertanto, il deve essere condannato al pagamento, a CP_1 titolo di indennità sostitutiva delle ferie, della somma complessiva di euro 545,08 (euro 604,64 - euro 59,56).
- Quanto alla domanda volta all'attribuzione del bonus carta docente, si rileva che la norma sopra citata (art. 1, co. 121, Legge 107/2015), per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
9 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata
10 assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
- LA domanda, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_1 scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenze fino al 30 giugno, come risulta dallo stato matricolare
– doc. 3 res. - e dai contratti prodotti sub. doc. 1 e doc. 2 dal ricorrente), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla
11 data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Infondata risulta, alla luce del quadro interpretativo sopra delineato, l'eccezione formulata dal per l'a.s. 2024/25, posto che come detto la somma viene CP_1 messa a disposizione del docente di ruolo sin dall'inizio dell'a.s., a prescindere dal fatto che il servizio venga poi effettivamente svolto: il principio di non discriminazione sopra richiamato impone che il medesimo trattamento venga riconosciuto anche al docente con contratto a termine.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato a costituire in favore della CP_1 parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c. 3 c.p.c.. Di tale importo la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'importo lordo di euro 545,08 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a costituire in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
[...]
28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
12 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 852,00, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari. Vicenza, 15/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1701 /2024 RG Lav. promossa da: Parte_1 ente giudizio dagli avv.ti SAURO MICHELA e CUOCO Marzia e domiciliato presso lo studio del difensore ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI Nicoletta e FUCCI Chiara e domiciliato presso e domiciliato presso l
[...]
Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 15/07/2025. Oggetto: Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente chiedeva, anzitutto, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Rappresenta il ricorrente di aver lavorato:
- 225 giorni durante l'anno scolastico 2022/23 , maturando 18,75 giorni di ferie e 2,5 di festività soppresse;
- 269 giorni durante l'anno scolastico 2023/24, maturando 22,41 giorni di ferie e 2,98 di festività soppresse. Decurtando dal monte dei giorni ferie e festività maturati in relazione alla durata del contratto, come sopra riportati, i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento, residuerebbero secondo il
1 ricorrente 2,25 gg per l'a.s. 2022/23 e 6,4 gg per l'a.s. 2023/24, corrispondenti ad un importo di euro 157,28 per il primo anno e di euro 447,36 per il secondo, al pagamento dei quali chiede sia condannato il convenuto. CP_1
Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo egli fruito delle ferie (per un massimo di 6 giorni) per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria (sospensione delle lezioni), secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto l'accertamento del diritto a ottenere il c.d. bonus carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, in forza del principio CP_1 di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1.
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del CP_1 ricorrente, allegando, quanto alle domande relative all'indennità per ferie non godute, che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili, ad esclusione di quelli già liquidate per l'a.s. 2023/24 (per complessivi euro 59,56), sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.” Secondo il , per l'a.s. 2022/23 il ricorrente CP_1 aveva maturato circa 19 gg di ferie, detratti dai quali 26 giorni di sospensione attività didattiche, nulla residua. Per l'a.s. 2023/24, invece, il ricorrente aveva maturato i giorni di ferie già ricordati e liquidati presso l'I.C. di Thiene, ed ulteriori 17,22 gg di ferie e 1,6 di festività soppresse presso l'I.C. di Tezze sul Brenta. Detratti da questi ultimi 30 gg di sospensione attività didattiche, nulla residua.
- Relativamente alla domanda relativa al bonus carta docente, il ha eccepito CP_1 che il beneficio non spetta ai docenti con contratto a tempo determinato, non contemplati dall'art. 1 c. 121 L. 107/15, e che per la domanda relativa all'a.s. in corso (2024/25) il ricorrente non aveva neppure svolto, al momento del deposito del ricorso, 180 gg di insegnamento.
- Alla prima udienza e nelle note successivamente autorizzate, il ricorrente chiedeva di rettificare la domanda asserendo di essere incorso in errore di calcolo avendo detratto dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario regionale, e riconoscendo per contro il pagamento della somma di 59,56 euro liquidata dal a titolo di indennità ferie non godute per l'a.s. 2023/24, CP_1 modificando quindi gli importi richiesti, indicando i diversi valori in euro 1.485,37 per l'a.s. 2022/23 ed euro 1.255,95 per l'a.s. 2023/24.
- Il convenuto, nelle note di replica, si opponeva alla modifica della CP_1 domanda ed insisteva sulle difese e conclusioni già formulate in memoria, eccependo inoltre l'erroneità del calcolo del valore del singolo giorno di ferie ai fini della monetizzazione, indicandolo in euro 63,44.
- All'udienza del 15/07/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Ritenuto che:
- Il ricorso deve essere accolto nei limiti delle domande originarie, detratto l'importo di euro 59,56 già erogato dal a titolo di indennità per ferie non godute. CP_1
- La rettifica operata dal ricorrente in corso di causa in relazione agli importi richiesti, integra invero una modifica della domanda introdotta con il ricorso che non può essere ammessa. Al di là della sensibile variazione delle somme per le quali si richiede la condanna, infatti, che di per sé modifica il petitum, deve rilevarsi che non si tratta di emendare un errore incorso nel calcolare il quantum dovuto, ma di un effettivo ripensamento in ordine alla causa petendi, posto che in ricorso erano stati detratti (correttamente) i giorni di sospensione delle lezioni come risultanti dal calendario regionale (pag. 7 ric.: “decurtando dal monte dei giorni ferie e festività maturati in relazione alla durata del contratto, i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento”) sul presupposto che “Gli interventi normativi succedutisi del tempo hanno, dunque, imposto ai docenti a tempo determinato l'obbligo di godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, prevedendo la possibilità di
3 ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni ed i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività)” (pag. 4 ric.).
- In considerazione delle difese del , che non ha contestato, se non CP_1 tardivamente, le modalità di calcolo (l'indicazione specifica del valore del singolo giorno di ferie è stata fornita solo nelle note autorizzate, ove in memoria la contestazione risultava generica, mentre alcuna osservazione è stata formulata in relazione alla quantificazione dei giorni di sospensione delle lezioni detratti), risultano pertanto dovute le indennità per giorni di ferie maturati e non goduti risultanti dalla differenza tra il totale maturato e i giorni di sospensione compresi tra l'inizio e la fine delle lezioni, senza decurtare invece i giorni successivi al termine delle lezioni, in cui il docente con contratto a tempo determinato è comunque a disposizione per svolgere attività didattiche (scrutini ed esami).
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , risulta fondata - con ciò rimeditandosi un CP_1 orientamento adottato anche dallo scrivente in precedenti pronunce - unicamente rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ed inclusi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico (vacanze natalizie e pasquali, in occasione del carnevale e ponti per festività).
- Si richiama in proposito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., la recentissima sentenza del Tribunale di Torino, giudice Paliaga, n. 1287/2025 - n. R.G. 00008384/2024 del 23/05/2025.
- In particolare, appare condivisibile, ai fini dell'applicazione dell'art. nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”), la distinzione tra “i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività” (punto 26 sent. cit.), in cui nessuna attività scolastica viene svolta e alcun obbligo di disponibilità è imposto ai docenti, precari o di ruolo che siano, e i “giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno” (punto
4 49 sent. cit.), per i quali è invece previsto che i docenti di ruolo e quelli con contratto a termine sino al 30 giugno partecipino ad attività diverse dalle lezioni e comunque rimangano a disposizione. Solo i primi, infatti, può ritenersi siano stati goduti quali giorni di ferie, non avendo prestato i docenti alcuna attività lavorativa, conformemente a quanto rappresentato e richiesto in ricorso. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sussiste dunque per i giorni maturati e non goduti, dovendo qualificarsi come giorni di ferie goduti sia quelli per i quali è stata fatta espressa richiesta dal docente interessato, sia quelli in cui il calendario regionale prevede la sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, anche in assenza di richiesta da parte degli interessati.
- Si riportano di seguito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i passaggi più significativi della citata sentenza del Tribunale di Torino:
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013. 39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una
5 domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del
, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli CP_1 annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul
6 fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro
– è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la
7 valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine
8 va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine delle lezioni CP_1 ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
- Nel caso di specie, pertanto, il deve essere condannato al pagamento, a CP_1 titolo di indennità sostitutiva delle ferie, della somma complessiva di euro 545,08 (euro 604,64 - euro 59,56).
- Quanto alla domanda volta all'attribuzione del bonus carta docente, si rileva che la norma sopra citata (art. 1, co. 121, Legge 107/2015), per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
9 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata
10 assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
- LA domanda, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_1 scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenze fino al 30 giugno, come risulta dallo stato matricolare
– doc. 3 res. - e dai contratti prodotti sub. doc. 1 e doc. 2 dal ricorrente), periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla
11 data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Infondata risulta, alla luce del quadro interpretativo sopra delineato, l'eccezione formulata dal per l'a.s. 2024/25, posto che come detto la somma viene CP_1 messa a disposizione del docente di ruolo sin dall'inizio dell'a.s., a prescindere dal fatto che il servizio venga poi effettivamente svolto: il principio di non discriminazione sopra richiamato impone che il medesimo trattamento venga riconosciuto anche al docente con contratto a termine.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato a costituire in favore della CP_1 parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c. 3 c.p.c.. Di tale importo la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'importo lordo di euro 545,08 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a costituire in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
[...]
28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
12 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 852,00, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari. Vicenza, 15/07/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
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