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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3766/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
rappresentati dall'avv. TERZOLO DANIELA in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TKEMALADZE DARIA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
e Pt_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE - respingere l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sollevata dal Condominio;
NEL MERITO pagina 1 di 17 - previo accertamento del deterioramento delle travi della porzione di tetto sovrastante la mansarda dei sigg.ri / Pace, dichiarare tenuto e condannare il al Pt_1 Controparte_2
rifacimento della struttura lignea del tetto sovrastante l'immobile attoreo o, in subordine, alla sostituzione, per intero, delle travi ritenute ammalorate, eseguendo i lavori dall'esterno dell'alloggio;
- previo, altresì, accertamento delle infiltrazioni provenienti dal tetto verificatesi nella mansarda attorea tra il luglio 2017 e l'ottobre 2019, dichiarare tenuto e condannare il Controparte_2
a risarcire i danni tutti patiti e patiendi per i fatti e le ragioni giuridiche esposte in
[...]
atti nella misura di: - € 5.874,00 + iva per i lavori effettuati e da terminare oltre € 152,00 per costo smaltimento mobili ed € 60,00 per rimborso costo riallaccio utenze gas e luce o veriore determinanda per i danni causati all'immobile dalle infiltrazioni;
- € 35.860,00 oltre ulteriori mensilità maturate da marzo 2023 e maturande fino a quando verrà eseguita la manutenzione delle travi ammalorate sovrastanti la mansarda attorea o, in subordine nella misura di € 25.500,00 oltre ulteriori mensilità maturate da marzo 2023 e maturande fino a quando verrà eseguita la manutenzione o, in ulteriore subordine, nella veriore somma determinata dal Giudice, con riserva di quantificare in prosieguo i danni derivanti dall'impossibilità di verificare, nel periodo di garanzia, la funzionalità della caldaia e dell'impianto di climatizzazione installati nel novembre 2019 e dall'impossibilità di acquistare i mobili usufruendo del bonus previsto in caso di ristrutturazione, danni che, in difetto di quantificazione, si richiede che vengano liquidati in via equitativa dal Giudice;
- € 5.892,38 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i consulenti di parte;
- € 4.212,92 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre € 670,00 + iva per i costi di smantellamento e ripristino della controsoffittatura in corso di ctu.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Per le ragioni espresse all'udienza del 29.05.24 si chiede disporre un'integrazione della CTU su due punti: 1) svolgere le verifiche di sicurezza delle travi in termini assoluti con riferimento agli stati limite ultimi (SLU) e 2) indicare anche le soluzioni di intervento sulla travatura del tetto volte a preservare le caratteristiche estetiche della mansarda, come già oggetto del mandato al CTU.
- Ammettere le prove per interrogatorio formale e testi sui capi dal n. 1 al n. 31 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 21.07.2023, premessa la formula di rito “vero che”, con i testi indicati. Con vittoria delle spese del presente procedimento, comprensive del rimborso del costo della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con i costi della pagina 2 di 17 consulenza tecnica d'ufficio e di parte, e della procedura di mediazione, i cui soli costi vivi ammontano ad € 120,23.”
Controparte_1
“In via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. nel merito respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atto;
in subordine, contenersi la domanda attorea entro i limiti del giusto e provato ed in caso di denegato accoglimento anche parziale delle domande comunque proposte nei confronti del CP_1
comparente, ridurre il risarcimento ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, Rimb Forf, ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e allegano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
a) di essere proprietari dell'alloggio ubicato al 5° piano mansardato del Condominio di via delle
Rosine 12 in;
CP_1
b) che in tale alloggio, fra il luglio 2017 e l'ottobre 2019, si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale;
c) che, a causa delle infiltrazioni, il conduttore, a cui l'alloggio era stato locato con contratto dell'1.4.2017 per un canone mensile di € 470, dava disdetta e lasciava l'alloggio in data
6.12.2018;
d) che gli attori, nel luglio 2019, radicavano procedimento per accertamento tecnico preventivo per accertare le cause delle infiltrazioni e gli interventi necessari per il ripristino;
e) che, nel corso di tale procedimento, il provvedeva al rifacimento della copertura CP_1
del tetto nella parte soprastante all'immobile dei sig.ri ; Pt_1
f) che i hanno dato corso al procedimento di ATP al fine di accertare le condizioni delle Pt_1
travi poste all'interno della loro mansarda e facenti parte della copertura dell'edificio;
g) che il perito d'ufficio “ha optato per un intervento sull'orditura del tetto sovrastante la pagina 3 di 17 mansarda attorea limitato a sole tre travi, da eseguirsi dall'interno stesso della mansarda con apposizione di rinforzi metallici a vista su una delle travi”;
h) che tale intervento non è sufficiente né adeguato: i tecnici incaricati dagli attori hanno infatti accertato il forte degrado delle travi causato da lunghi e intensi fenomeni infiltrativi e dall'azione dei tarli del legno e hanno dato indicazione “di sostituire interamente almeno i puntoni n. 1, 4 e 7, escludendo categoricamente la sostituzione di solo parte dei puntoni e
l'apposizione delle placche metalliche”;
i) che le infiltrazioni hanno causato ingenti danni nell'immobile degli attori, tali da rendere necessarie opere di ripristino e di messa in sicurezza;
j) che, a causa del degrado dell'alloggio e della sua mancata messa in sicurezza, gli attori non hanno potuto affittarlo a terzi.
Gli attori invocano l'obbligo del di provvedere al rifacimento del tetto, in quanto parte CP_1
comune dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c.; e richiamano la responsabilità del medesimo
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode di tale manufatto. Chiedono pertanto la CP_1
condanna del : CP_1
• “a ripristinare la travatura lignea del tetto con interventi da effettuarsi, in via esclusiva, sulle parti comuni, e, comunque, dall'esterno della proprietà , affinchè l'immobile attoreo sia Pt_1
agibile, abitabile e in sicurezza”;
• a risarcire i danni subiti dagli attori a causa delle infiltrazioni, consistenti, da un lato, nei costi di riparazioni, smaltimenti e ripristini e, dall'altro, nel mancato guadagno per impossibilità di locare l'alloggio a terzi;
• a rimborsare agli attori i costi sostenuti per il procedimento di ATP, per la perizia d'ufficio e per le perizie di parte.
Il : Controparte_1
- eccepisce preliminarmente l'improcedibilità della domanda, perché diversa da quella proposta nel procedimento di mediazione;
in questa sede, infatti, gli attori vogliono ottenere “una precisa modalità di esecuzione delle opere al di fuori della proprietà attorea” e, quindi, un petitum differente da quello dedotto in mediazione;
pagina 4 di 17 - non contesta le circostanze di cui alle lettere a) – g);
- contesta le ulteriori circostanze e deduce che:
o il Condominio era disponibile a dare corso alle indicazioni ricevute dal CTU, tali da risolvere ogni problema relativo alla tenuta statica del tetto;
o il Condominio non ha potuto eseguire queste opere a causa del rifiuto e dell'impedimento opposti dai sig.ri che non le ritenevano di proprio Pt_1
gradimento;
- sostiene che questa condotta degli attori debba essere valutata ai sensi dell'art. 1227 1° e 2° comma c.c.;
- deduce che, quantomeno dal 2019, l'alloggio degli attori non è interessato da infiltrazioni;
- contesta la sussistenza e l'entità dei danni vantati dagli attori;
- nega il diritto al rimborso delle spese di ATP, evidenziando che il presente procedimento è stato radicato dagli attori proprio per contestare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in particolare, la tipologia e le modalità dell'intervento proposto dal perito d'ufficio).
Conclude per il rigetto della domanda e, in subordine, per il suo accoglimento “nei limiti del giusto e provato”, con applicazione dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante CTU.
*
1. L'eccezione di improcedibilità sollevata dal per mancato esperimento della CP_1
mediazione è infondata. Essa si fonda sulla asserita “diversità” fra la domanda azionata in mediazione e quella proposta nel presente giudizio. E' tuttavia evidente, dalla lettura della domanda di mediazione (doc. 37 attori), che l'azione proposta in quella sede è del tutto sovrapponibile a quella introdotta in questo giudizio. Identiche sono le premesse fattuali (le infiltrazioni verificatesi a partire dal 2017, gli interventi non risolutivi eseguiti dal , il procedimento di ATP e la ritenuta CP_1
inadeguatezza delle opere indicate dal perito d'ufficio, il danno emergente e il lucro cessante subiti a causa dei fenomeni denunciati), identica la causa petendi (l'obbligo del di eseguire le CP_1
opere di manutenzione strutturale del tetto e di risarcire i danni causati da tale manufatto), identico il petitum (la condanna del a eseguire le opere e a risarcire i danni). La circostanza che gli CP_1
attori abbiano chiesto, in questo giudizio, che le opere di consolidamento siano eseguite pagina 5 di 17 “dall'esterno”, è un elemento accessorio che non qualifica l'azione e non modifica sostanzialmente la posizione espressa con la domanda di mediazione. Il fatto che le travi di cui gli attori chiedono la sostituzione si trovino all'interno della loro proprietà non modifica la natura dell'intervento richiesto che, sia esso eseguito “dall'interno” o “dall'esterno”, ha sempre ad oggetto un bene condominiale (il tetto di copertura).
2. I sig.ri propongono due domande: la prima, di condanna del al Pt_1 CP_1
rifacimento della struttura lignea del tetto nella parte sovrastante il loro alloggio;
la seconda, di condanna del al ristoro dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto. Va CP_1
precisato che le opere che gli attori chiedono al di realizzare non sono funzionali a evitare CP_1
le infiltrazioni. E' pacifico, infatti, che il ha già eseguito nell'anno 2019 il rifacimento del CP_1
manto di copertura nell'area sovrastante all'alloggio dei sig.ri e che, successivamente, tale Pt_1
immobile non è stato più interessato da fenomeni infiltrativi. Questo stato di fatto ha trovato riscontro in sede di ATP: “il CTU non ha riscontrato alcun fenomeno infiltrativo attivo ed evidente … La circostanza è sicuramente dovuta al fatto che nel dicembre 2019 il è intervenuto CP_1
sull'estradosso della copertura con un rifacimento totale del manto presumibilmente ponendo rimedio ai fenomeni infiltrativi lamentati”. Le opere richieste in questa sede hanno, invece, carattere strutturale, essendo funzionali al consolidamento e alla messa in sicurezza della mansarda dei sig.ri
. Pt_1
3. La domanda degli attori si fonda sull'obbligo del di eseguire le opere necessarie CP_1
sulle parti comuni, fra cui il tetto. Obbligo che il convenuto non contesta (nell'an), dichiarando, anzi, di essere sempre stato “pronto ad eseguire i lavori di consolidamento come determinati dalla CTU”; e di non averlo fatto solo perché tali opere sono state “rifiutate da controparte che non le riteneva di suo gradimento” (comparsa costituzione p. 9). Oggetto di controversia è, invece, la tipologia e la modalità delle opere da eseguire. Gli attori, infatti, forti delle indicazioni dei propri consulenti di parte, sostengono che quelle individuate dal perito d'ufficio in sede di ATP siano, per un verso, inadeguate a realizzare il necessario consolidamento strutturale;
e, per altro verso, tali da compromettere l'estetica del proprio alloggio.
3.1 Il perito nominato nel procedimento di ATP (arch. ha rilevato fenomeni significativi Per_1
di degrado soltanto su porzioni delle travi nn. 1, 4 e 7: “Nel corso del sopralluogo occorso il giorno 6
pagina 6 di 17 luglio 2020 le parti hanno concordemente convenuto che i fenomeni di degrado sono presenti sulle travi numerate come 1, 4 e 7 (omissis) gli altri puntoni e le altre parti del tetto presenti all'interno della proprietà e e non presentano fenomeni di degrado quali ad Parte_1 Pt_3 Parte_2
esempio: elevate fessurazioni, presenza di carie, attacchi di insetti o elevate deformazioni”. Sulla base delle considerazioni e dei calcoli dell'ausiliario strutturista nominato in quel procedimento, il CTU ha concluso che: “per la trave n. 1 è necessario effettuare un rinforzo alla base di appoggio sulla muratura lato mediante una staffatura identica a quelle già presenti sulle travi n. 2 e Controparte_1
5. Le due travi n. 4 e 7 invece dovranno essere sostituite perché inidonee a garantire i carichi statici visti i decisi ammaloramenti riscontrati”.
3.2 Gli attori contestano l'efficacia e l'adeguatezza di questo intervento. Sotto un primo profilo, sostengono che “la soluzione formulata dal CTU di un intervento sulle travi senza riscoperchiare il tetto, che prevede rinforzi con placche posizionati all'interno dell'immobile e sostituzioni di solo parti di travi … è vantaggiosa solo per il Condominio e non per i Soldan che si ritroverebbero un immobile di circa 40 metri quadrati cosparso di staffe e rappezzi applicati per sostenere le travi fortemente degradate”. Questi interventi condizioneranno negativamente il godimento e il valore commerciale dell'immobile “in quanto staffe e placche di sostegno per le travi condizionano la libera disposizione degli arredi, la necessità di installare elementi radianti più piccoli, ecc.”. Sotto un secondo profilo, e sulla scorta dei rilievi del proprio consulente strutturista, gli attori deducono che “tutte le succitate strutture portanti lignee esistenti della porzione di tetto soprastante
l'unità immobiliare di proprietà risultano strutturalmente instabili in quanto la loro Parte_4
sicurezza strutturale statica e quindi la loro sicura stabilità non sono assolutamente garantite secondo le normative vigenti”. Pertanto, “gli interventi necessari per eliminare l'instabilità strutturale e per ripristinare la sicurezza strutturale statica … non possono limitarsi ad interventi di riparazione o rafforzamento dei succitati elementi strutturali esistenti ma bensì devono consistere in un intervento di sostituzione di tutte le succitate strutture lignee esistenti con n. 8 nuovi puntoni lignei, con 2 nuove travi lignee portanti intermedie e con nuove terzere lignee”.
3.3 Nel corso del presente giudizio le argomentazioni e contestazioni degli attori – già esposte al perito d'ufficio nel procedimento di ATP ed esaminate da lui e dal suo ausiliario strutturista – sono state sottoposte a nuovo vaglio. E' stata infatti disposta CTU con l'incarico di accertare le attuali condizioni della travatura e copertura del tetto e di descrivere gli interventi necessari CP_3
alla messa in sicurezza, indicando, fra le possibili soluzioni, anche quelle volte a preservare la pagina 7 di 17 caratteristiche estetiche della mansarda. Il perito d'ufficio e il suo ausiliario strutturista hanno proceduto, nel contraddittorio coi consulenti di parte, a una analitica disamina degli elementi strutturali, comprensiva di un saggio sui manufatti lignei. I risultati, per ogni singolo elemento, sono riportati alle p. 10-28 della relazione. Il CTU perviene a risultati non dissimili da quelli del perito nominato in sede di ATP, ritenendo che il consolidamento debba avvenire intervenendo sui soli puntoni 1, 4 e 7. L'intervento proposto è tuttavia differente da quello indicato in ATP ed è pensato per
“ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
” ai sensi punto 8.4.1. delle NTC2018, al contempo preservando le caratteristiche estetiche della mansarda… (CTU p. 29). L'intervento proposto si sostanzia in:
1) affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7;
2) posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi.
L'intervento proposto deve essere eseguito totalmente dall'interno, con trasporto a mano delle travi attraverso le scale condominiali.
3.4 Gli attori contestano la soluzione proposta dal CTU, ritenendo che essa sia “vaga, generica
e assolutamente inefficace in quanto priva di tutte le verifiche di sicurezza previste dalla legge in materia e pertanto ritiene che solo e soltanto quando il c.t.u. (e/o il suo ausiliario strutturista) abbia provveduto a eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza agli SLU e SLE previste dalla legge di ciascun elemento ligneo esistente (così come sopra richiesto), la risposta del c.t.u. potrà considerarsi efficace”. Affermano che “qualora il c.t.u. (e/o il suo ausiliario) non provveda a dimostrare puntualmente tutto quanto sopra descritto riguardante la soluzione da loro proposta, la sicurezza strutturale statica e quindi la sicura stabilità di ciascun elemento ligneo portante esistente del tetto con l'integrazione di una nuova bandella metallica inferiore non sono assolutamente garantite secondo le normative vigenti”. Conclusivamente, insistono nell'affermare che “l'unica soluzione percorribile per garantire la messa in sicurezza ovvero la sicura stabilità di ciascun elemento ligneo del tetto sia la totale sostituzione di tutti i puntoni lignei (n. 0/1/2/3/4/5/6/7) e delle due travi trasversali lignee (n.8 e n.9) con nuovi elementi lignei in legno massiccio”.
Questo giudice non condivide i rilievi degli attori. E osserva, anzi, che la soluzione proposta dal
CTU e dal suo ausiliario ing. si fonda, anzitutto, su un chiaro inquadramento Per_2
dell'intervento nel contesto delle norme di sicurezza. L'intervento viene qualificato come C8.4.1
pagina 8 di 17 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE: “Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione;
l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati…”. Il perito chiarisce poi che “Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza”. In secondo luogo, tale valutazione di sicurezza è ben presente nella relazione dell'ausiliario
(p. 4-6) e nella sua replica alle osservazioni attoree (p. 5, 6). Si tratta di calcoli che i periti di Per_2
parte attrice neppure prendono in esame e men che meno confutano.
3.5 Sotto il profilo estetico e della conservazione del valore commerciale dell'immobile, gli attori sostengono che l'intervento proposto dal CTU sia invasivo e penalizzante, tale da compromettere l'aspetto estetico della mansarda, la sua fruibilità e il suo valore. Anche queste considerazioni non possono essere condivise. Già in sede di ATP era stato rilevato che:
• altre travi dell'immobile erano state oggetto di pesanti interventi strutturali di rinforzo in epoca precedente all'acquisto da parte dei sig.ri ; questi interventi si erano sostanziati Pt_1
nell'inserimento di parti in acciaio esteticamente molto invasive, con la conseguenza che gli interventi proposti non introducono elementi estetici differenti da quelli già esistenti;
• questi interventi di rinforzo delle travi e dei puntoni vanno eseguiti nella parte bassa della mansarda, dove l'altezza è inferiore a 80 cm e la fruibilità è scarsa se non nulla, anche perché, come danno conto i CTU) i vigenti regolamenti edilizi prevedono la chiusura di queste parti o il posizionamento in esse di mobili fissi.
Si ritiene pertanto che gli interventi proposti siano, nel caso concreto, esteticamente accettabili perché non alterano le caratteristiche, la fruibilità e il valore commerciale dell'alloggio degli attori.
3.6 La prima domanda proposta dagli attori va quindi accolta nei limiti sopra indicati. Il
va condannato all'esecuzione delle opere di rifacimento e consolidamento della struttura CP_1
lignea del tetto individuate dal CTU e dal suo ausiliario nelle rispettive relazioni e così qui sintetizzate:
pagina 9 di 17 1. affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7
2. posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi.
Con esecuzione dell'intervento integralmente dall'interno dell'appartamento degli attori.
4. La domanda di risarcimento danni proposta dagli attori si fonda sulla previsione dell'art. 2051 c.c., che obbliga il custode a risarcire i danni arrecati dal bene in custodia. Il non CP_1
contesta l'applicabilità astratta di questa norma, e non nega essere il custode del manufatto (il tetto) da cui, secondo le affermazioni degli attori, sono derivati i danni. Il convenuto neppure invoca qui la prova liberatoria costituita dal caso fortuito. Occorre dunque verificare, in primo luogo, se sussista il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni;
se, cioè, le infiltrazioni si siano verificate e se trovino causa nelle condizioni del manto di copertura. Occorre, in secondo luogo, accertare quali, fra i danni di cui gli attori chiedono il ristoro, siano dimostrati e quale ne sia l'entità.
4.1 Nel corso dell'ATP non sono state riscontrate infiltrazioni attive nell'alloggio dei sig.ri
. Evidenti e rilevanti fenomeni di infiltrazione sono invece documentati nella relazione di parte Pt_1
del geom. (doc. 2 attori), datata dicembre 2018. E' ben vero che non si tratta di data certa, Pt_5
tuttavia è pacifico che il , nell'anno 2019, è intervenuto sull'estradosso della copertura CP_1
con un intervento di totale rifacimento del manto. Ora, se si considera che l'intervento è stato eseguito nella parte del tetto sovrastante la mansarda dei sig.ri ; che il non Pt_1 CP_1
avrebbe avuto ragione di deliberare opere di rifacimento di questa parte del tetto se non in presenza di fenomeni di degrado;
che, dopo tale intervento e al momento dell'accesso del perito d'ufficio, non erano più presenti infiltrazioni nella mansarda;
è ragionevole affermare che le infiltrazioni provenissero da quella parte della copertura condominiale che è stata riparata nel 2019. Questa è la conclusione a cui perviene anche il perito nominato in sede di ATP, laddove afferma (relazione p. 17):
“al momento non si rilevano nell'immobile di cui è causa fenomeni infiltrativi come lamentati in atti.
La circostanza è sicuramente dovuta al fatto che nel dicembre 2019 il è intervenuto CP_1
sull'estradosso della copertura con un rifacimento totale del manto presumibilmente ponendo rimedio ai fenomeni infiltrativi lamentati”. La prova dell'esistenza di pregresse infiltrazioni nella mansarda degli attori si trae anche dalle mail inviate alla sig.ra dall'inquilino a cui era stata affittata la Pt_2
mansarda (doc. 5 attori) e, indirettamente, dalla disdetta inviata dallo stesso inquilino. Si ritiene pagina 10 di 17 quindi provata la presenza di infiltrazioni nell'immobile dei signori , provenienti e causate dalla Pt_1
copertura condominiale;
fenomeni che sono proseguiti fino agli interventi eseguiti dal CP_1
nell'anno 2019.
4.2 Fra i danni chiesti dagli attori si esaminano, in primo luogo, quelli consistenti nei costi per riparazioni e ripristini dei danni arrecati dalle infiltrazioni. Si condividono al riguardo le valutazioni del
CTU, con le seguenti precisazioni.
a) Opere di demolizione, asportazione e successiva fornitura e realizzazione di controsoffittatura: vanno riconosciute nella misura di € 3.112, ritenendosi congrua la riduzione applicata dal perito rispetto al maggior importo di cui alla fattura prodotta dagli attori (doc. 29); la riduzione si giustifica in relazione alle prime due voci di intervento, la cui quantificazione deve tener conto delle sole attività di cui si discute e non anche dei numerosi altri interventi dettagliati nella fattura.
b) Costo della decorazione: si ritiene debba essere riconosciuto nella misura risultante dalla fattura di spesa prodotta dagli attori, e quindi in € 986, non ritenendosi condivisibile la riduzione operata dal CTU che ha applicato il Prezziario Regione Piemonte pur a fronte di una spesa già sostenuta e non manifestamente eccessiva.
c) Opere sull'impianto elettrico: vanno riconosciute nella misura risultante dalla fattura prodotta, ritenuta congrua dal CTU, quindi € 512.
d) Costi di sgombero locali: si riconosce la spesa di € 150, ritenuta congrua dal CTU.
e) Sulla “duplicazione” dei costi per il rifacimento della controsoffittatura: va precisato che i costi indicati al punto a) sono interamente dovuti agli attori, costituendo il risarcimento per un danno che si è già verificato e che essi hanno provveduto, a proprie spese, a ripristinare.
L'esecuzione di opere di rifacimento del controsoffitto emerge, infatti, chiaramente dall'ATP
(p. 14). L'ausiliario del CTU nominato in questo giudizio, ing. ha poi predisposto un Per_2
computo metrico per le opere strutturali ritenute necessarie, di cui si è trattato al punto 3. Fra queste sono indicate anche le opere di posa di nuovi controsoffitti. Si tratta di opere che si renderanno necessarie per ripristinare nuovamente i controsoffitti, smantellati parzialmente per eseguire i saggi di accertamento dei CTU, oltre che per ripristinare i controsoffitti e che dovranno ulteriormente essere abbattuti per l'esecuzione delle opere strutturali alla cui esecuzione il è tenuto, opere che, come detto, dovranno essere eseguite CP_1
dall'interno dell'alloggio.
pagina 11 di 17 Il danno emergente viene quindi ammesso al risarcimento in misura di € 4.610.
4.3 Ulteriore voce di danno è costituita dalla perdita di guadagno causata dalle condizioni di inagibilità della mansarda. A questo proposito occorre svolgere le seguenti considerazioni.
a) E' documentato che l'alloggio dei era condotto in locazione da per il Pt_1 CP_4
canone mensile di € 470, con contratto avente scadenza al settembre 2019 (doc. 3, 4 attori). E' parimenti provato che il sig. a causa delle infiltrazioni e dei parziali crolli del soffitto, ha CP_4
dato disdetta dal contratto con efficacia da dicembre 2018 (doc. 5, 6 attori). Per il periodo da dicembre 2018 a settembre 2019 il lucro cessante subito dagli attori ammonta quindi a € 470 mensili.
b) Per quanto riguarda il periodo successivo, si ritiene che gli attori non abbiano documentato una concreta ed effettiva perdita di occasione di affittare il loro alloggio ad un canone superiore: lo scambio di corrispondenza con un potenziale interessato (doc. 17) è rimasto a livello di informazioni generali e non si è tradotto in una concreta proposta;
né il tenore delle mail dà alcuna certezza sulle intenzioni del potenziale conduttore. Considerato tuttavia che l'alloggio di cui si discute era stato in passato locato a terzi e, in considerazione della sua consistenza e ubicazione, è ragionevole ritenere che lo sarebbe stato anche successivamente alla scadenza del contratto col sig. per determinare il danno subito dagli attori va fatto CP_4
riferimento al “più probabile valore locatizio”, per determinare il quale è stato conferito mandato al CTU. Condivisibilmente, il perito d'ufficio ha preso a riferimento i parametri unitari ritraibili dalla banca dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle
Entrate, consolidato Ente di riferimento nel settore immobiliare, ed ha quindi ricercato le quotazioni a partire dal II^ semestre dell'anno 2018 sino al I^ semestre dell'anno 2023 (ultime quotazioni disponibili all'epoca di deposito della relazione) relative a valori di locazione di entità immobiliari ricomprese nella medesima zona. Il CTU ha poi individuato il valore medio per metro quadrato nel periodo di riferimento (€ 12,06/mese) e l'ha moltiplicato per la superficie dell'alloggio, applicando però una riduzione del 15% perché “l'immobile in esame non era di nuova realizzazione, le quotazioni sopra riportate per unità in stato “ottimo” vanno parametrate ad una condizione “normale””. Non si condivide tuttavia l'applicazione di questa riduzione, in considerazione del fatto che il CTU:
a. ha preso già in considerazione i valori medi e non quelli massimi di riferimento per gli alloggi aventi caratteristiche assimilabili;
pagina 12 di 17 b. non ha tenuto conto della profonda ristrutturazione realizzata nell'immobile nell'anno
2019, di cui si dà conto nella relazione di ATP;
c. non tiene conto del fatto che prima delle vicende di infiltrazione per cui è causa,
l'alloggio era stato concesso in locazione al canone mensile di € 470.
Per queste ragioni si ritiene congruo determinare il lucro cessante per il periodo da ottobre
2019 in avanti sulla base di un canone mensile di € 450 (€ 12,06 * 37mq = 446,22, con leggero arrotondamento in eccesso).
c) Occorre ora accertare fino a quando l'inagibilità della mansarda degli attori trovi causa nella condotta omissiva e/o inerte del . Quest'ultimo, infatti, sostiene che “
1. Il CP_1
ha dichiarato e si è sempre dimostrato pronto ad eseguire le opere, così come CP_1
definite nell'ambito della perizia d'Ufficio, già in corso di esecuzione della Consulenza richiesta da controparte.
2. Controparte ha però opposto un netto rifiuto e comunque subordinato ogni attività al preventivo pagamento dei danni asseritamente patiti e rimasti ad oggi indimostrati
e che comunque si contestano.
3. Non gradendo l'esito della CTU la parte attrice ha conferito successivi incarichi a altri due periti di parte al fine di ottenere una soluzione diversa, apparentemente motivata con argomenti tecnici, ma in realtà dettata dai suoi desiderata”.
Quindi, secondo il convenuto, “la presunta “inerzia” del rispetto alle opere CP_1
indicate dal CTU è dipesa unicamente dalla contraria volontà di parte attrice, che ne ha impedito l'esecuzione”. Ne consegue che il rifiuto opposto dagli attori all'esecuzione delle opere indicate già in sede di ATP costituisce una condotta da valutare ai sensi dell'art. 1227
c.c. Le allegazioni del condominio non sono tuttavia dimostrate, infatti:
a. non risulta da alcun documento che il Condominio abbia manifestato, prima o dopo il deposito della relazione di ATP dell'arch. (del settembre 2020) una concreta ed Per_1
effettiva volontà di eseguire le opere di consolidamento strutturale necessarie;
non risulta svolta né convocata un'assemblea, acquisito un preventivo, contattata un'impresa;
b. non risulta che i si siano opposti all'esecuzione di opere che il Condominio Pt_1
intendeva eseguire;
risulta, al contrario, che, sia prima di instaurare il procedimento di
ATP sia dopo, essi hanno in plurime occasioni contattato l'amministratore per chiedergli di intervenire;
pagina 13 di 17 c. il fatto di aver chiesto al di eseguire gli interventi di consolidamento CP_1
operando dall'esterno, e di aver chiesto, anche dopo il deposito della relazione di ATP, ulteriori approfondimenti tecnici ai propri periti non può considerarsi una condotta colposa (per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.); anche perché non risulta che questa condotta abbia negativamente inciso sui tempi di esecuzione dell'intervento a cui il era tenuto (e che non ha ancora, ad oggi, realizzato). CP_1
Sotto diverso profilo va tuttavia considerato che la soluzione tecnica indicata dai periti d'ufficio nominati in questo giudizio non differisce in modo sostanziale da quella indicata all'esito del procedimento di ATP. Infatti, la sostituzione delle travi e puntoni 1, 4, 7 proposta nella perizia dell'ing. è sostanzialmente equivalente al loro rinforzo mediante affiancamento, alle Per_1
medesime travi, di nuovi elementi in legno massiccio (soluzione indicata dal CTU ing. Per_3
e dal suo ausiliario ing. . Si ritiene quindi che non possa essere addebitato al Per_2
il danno per mancata locazione nel periodo successivo alla instaurazione di questo CP_1
giudizio.
Alla luce di queste considerazioni il danno da lucro cessante va determinato come segue:
• € 470/mese da dicembre 2018 a settembre 2019 (470 * 10), per complessivi € 4.700;
• € 450/mese da ottobre 2019 alla data della domanda (febbraio 2023): € 450 * 41 mesi
- € 18.450.
Per un totale di € 23.150.
d) Vanno riconosciuti, infine, i danni consistenti: nel costo per la risoluzione contrattuale anticipata (€ 67 come da doc. 7 attori); nelle spese per riallacci forniture gas e luce (€ 60, ritenuto congruo dal CTU). Per un totale di € 127.
*
Il va dunque condannato al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri nella CP_1 Pt_1
complessiva misura di € 27.887.
5.1 Gli attori chiedono la condanna del alla rifusione delle spese legali del CP_1
procedimento di ATP e al rimborso delle spese pagate al CTU nominato in quel procedimento (ing.
, nonché alle spese per il pagamento dei propri periti di parte, sia nel procedimento di ATP che Per_1
nel presente giudizio di merito. In termini generali, si osserva che la parte vittoriosa in giudizio ha diritto alla refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo. Laddove
pagina 14 di 17 l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito (come qui è avvenuto), tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente. La fattispecie presenta, tuttavia, alcune peculiarità che non possono non essere prese in considerazione. Infatti, nel momento in cui gli attori hanno introdotto il procedimento di ATP, il si era mostrato CP_1
pressoché del tutto inerte all'esigenza di eseguire gli interventi strutturali sulla parte di copertura sovrastante l'alloggio dei . Le spese sostenute per quel procedimento, comprese ovviamente Pt_1
quelle liquidate dal giudice al CTU e poste a carico dei ricorrenti, devono ritenersi del tutto necessarie per la tutela giudiziale del loro diritto. Il va quindi condannato al rimborso: CP_1
• delle spese liquidate dal giudice al CTU e al suo ausiliario pari a € 3.496 oltre accessori;
• delle spese per il CTP geom. (limitatamente a quelle per l'attività giudiziale), in misura Pt_5
di € 2.050 oltre accessori (doc. 35 attori);
• delle spese per il CTP (perizia statica), in misura di € 761,28 (doc. 36 attori). Per_4
5.2 Per la statuizione sulle spese del presente giudizio di merito occorre invece considerare che gli attori hanno agito per chiedere l'esecuzione di un radicale intervento di sostituzione di tutti gli elementi lignei del tetto;
e per ottenere che un simile intervento fosse effettuato dall'esterno dell'edificio anziché dall'interno del proprio alloggio. La soluzione tecnica da essi sostenuta non è stata, tuttavia, condivisa dai periti d'ufficio e non è accolta nella presente sentenza, dove viene data indicazione per un intervento di consolidamento più limitato e non molto dissimile da quello indicato dal perito nel procedimento di ATP. E' invece risultata pienamente fondata la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.
Considerato dunque il complessivo esito del giudizio, rilevata la necessità di provvedere a una statuizione unitaria di tutte le spese giudiziali (ATP e merito), si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare nella misura del 50% le spese del giudizio. La restante metà di tali spese va posta a carico del convenuto, che va condannato al relativo rimborso in favore degli CP_1
attori. Le spese, per il loro intero ammontare, vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M.
147/2022). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi.
Per il procedimento di ATP:
pagina 15 di 17 • fase di studio € 1.134
• fase introduttiva € 992
• fase istruttoria € 1.701
E dunque in totale € 3.827, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di merito:
• fase di studio € 2.552
• fase introduttiva € 1.628
• fase istruttoria € 5.670
• fase decisoria € 4.253
E dunque in totale € 14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il procedimento di mediazione:
• fase di attivazione € 1.008
5.3 Sulla base dei medesimi argomenti occorre statuire in ordine alle spese per la CTU svolta in questo giudizio, liquidate con decreti del 29.4.24 e del 7.5.24. Considerato, infatti, che l'attività del
CTU e del suo ausiliario è stata prevalentemente funzionale a individuare le opere di consolidamento necessarie e, in misura minore, a quantificare i danni subiti dagli attori, si ritiene di porre in via definitiva tali spese (unicamente nei rapporti interni fra le parti, valendo, rispetto al CTU, il principio di solidarietà) per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto. Le spese per CP_1
i periti di parte restano a carico della parte che li ha nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara tenuto e condanna il all'esecuzione delle opere Controparte_1
di rifacimento e consolidamento della struttura lignea del tetto individuate dal CTU e dal suo ausiliario nelle rispettive relazioni, opere da eseguirsi dall'interno dell'appartamento degli attori e così qui sintetizzate:
1. affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7;
pagina 16 di 17 2. posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi;
condanna il al pagamento in favore degli attori di € Controparte_1
27.887, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna il all'integrale rimborso in favore degli attori Controparte_1
delle spese per gli onorari del CTU e dei CTP nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, come meglio specificate in parte motiva al punto 5.1; compensa le spese del presente giudizio e del procedimento di ATP nella misura del 50% e condanna il al rimborso della restante parte di dette Controparte_1
spese (50%) in favore degli attori, liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 3.827 per il procedimento di ATP , in € 14.103 per il giudizio di merito e in € 1.008 per il procedimento di mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 29.4.24 e del 7.5.24, per metà a carico degli attori e per metà a carico del . Controparte_1
Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3766/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
rappresentati dall'avv. TERZOLO DANIELA in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TKEMALADZE DARIA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
e Pt_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE - respingere l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sollevata dal Condominio;
NEL MERITO pagina 1 di 17 - previo accertamento del deterioramento delle travi della porzione di tetto sovrastante la mansarda dei sigg.ri / Pace, dichiarare tenuto e condannare il al Pt_1 Controparte_2
rifacimento della struttura lignea del tetto sovrastante l'immobile attoreo o, in subordine, alla sostituzione, per intero, delle travi ritenute ammalorate, eseguendo i lavori dall'esterno dell'alloggio;
- previo, altresì, accertamento delle infiltrazioni provenienti dal tetto verificatesi nella mansarda attorea tra il luglio 2017 e l'ottobre 2019, dichiarare tenuto e condannare il Controparte_2
a risarcire i danni tutti patiti e patiendi per i fatti e le ragioni giuridiche esposte in
[...]
atti nella misura di: - € 5.874,00 + iva per i lavori effettuati e da terminare oltre € 152,00 per costo smaltimento mobili ed € 60,00 per rimborso costo riallaccio utenze gas e luce o veriore determinanda per i danni causati all'immobile dalle infiltrazioni;
- € 35.860,00 oltre ulteriori mensilità maturate da marzo 2023 e maturande fino a quando verrà eseguita la manutenzione delle travi ammalorate sovrastanti la mansarda attorea o, in subordine nella misura di € 25.500,00 oltre ulteriori mensilità maturate da marzo 2023 e maturande fino a quando verrà eseguita la manutenzione o, in ulteriore subordine, nella veriore somma determinata dal Giudice, con riserva di quantificare in prosieguo i danni derivanti dall'impossibilità di verificare, nel periodo di garanzia, la funzionalità della caldaia e dell'impianto di climatizzazione installati nel novembre 2019 e dall'impossibilità di acquistare i mobili usufruendo del bonus previsto in caso di ristrutturazione, danni che, in difetto di quantificazione, si richiede che vengano liquidati in via equitativa dal Giudice;
- € 5.892,38 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i consulenti di parte;
- € 4.212,92 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre € 670,00 + iva per i costi di smantellamento e ripristino della controsoffittatura in corso di ctu.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Per le ragioni espresse all'udienza del 29.05.24 si chiede disporre un'integrazione della CTU su due punti: 1) svolgere le verifiche di sicurezza delle travi in termini assoluti con riferimento agli stati limite ultimi (SLU) e 2) indicare anche le soluzioni di intervento sulla travatura del tetto volte a preservare le caratteristiche estetiche della mansarda, come già oggetto del mandato al CTU.
- Ammettere le prove per interrogatorio formale e testi sui capi dal n. 1 al n. 31 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 21.07.2023, premessa la formula di rito “vero che”, con i testi indicati. Con vittoria delle spese del presente procedimento, comprensive del rimborso del costo della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con i costi della pagina 2 di 17 consulenza tecnica d'ufficio e di parte, e della procedura di mediazione, i cui soli costi vivi ammontano ad € 120,23.”
Controparte_1
“In via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. nel merito respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atto;
in subordine, contenersi la domanda attorea entro i limiti del giusto e provato ed in caso di denegato accoglimento anche parziale delle domande comunque proposte nei confronti del CP_1
comparente, ridurre il risarcimento ex art. 1227, 1° e 2° comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, Rimb Forf, ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e allegano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
a) di essere proprietari dell'alloggio ubicato al 5° piano mansardato del Condominio di via delle
Rosine 12 in;
CP_1
b) che in tale alloggio, fra il luglio 2017 e l'ottobre 2019, si sono verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale;
c) che, a causa delle infiltrazioni, il conduttore, a cui l'alloggio era stato locato con contratto dell'1.4.2017 per un canone mensile di € 470, dava disdetta e lasciava l'alloggio in data
6.12.2018;
d) che gli attori, nel luglio 2019, radicavano procedimento per accertamento tecnico preventivo per accertare le cause delle infiltrazioni e gli interventi necessari per il ripristino;
e) che, nel corso di tale procedimento, il provvedeva al rifacimento della copertura CP_1
del tetto nella parte soprastante all'immobile dei sig.ri ; Pt_1
f) che i hanno dato corso al procedimento di ATP al fine di accertare le condizioni delle Pt_1
travi poste all'interno della loro mansarda e facenti parte della copertura dell'edificio;
g) che il perito d'ufficio “ha optato per un intervento sull'orditura del tetto sovrastante la pagina 3 di 17 mansarda attorea limitato a sole tre travi, da eseguirsi dall'interno stesso della mansarda con apposizione di rinforzi metallici a vista su una delle travi”;
h) che tale intervento non è sufficiente né adeguato: i tecnici incaricati dagli attori hanno infatti accertato il forte degrado delle travi causato da lunghi e intensi fenomeni infiltrativi e dall'azione dei tarli del legno e hanno dato indicazione “di sostituire interamente almeno i puntoni n. 1, 4 e 7, escludendo categoricamente la sostituzione di solo parte dei puntoni e
l'apposizione delle placche metalliche”;
i) che le infiltrazioni hanno causato ingenti danni nell'immobile degli attori, tali da rendere necessarie opere di ripristino e di messa in sicurezza;
j) che, a causa del degrado dell'alloggio e della sua mancata messa in sicurezza, gli attori non hanno potuto affittarlo a terzi.
Gli attori invocano l'obbligo del di provvedere al rifacimento del tetto, in quanto parte CP_1
comune dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c.; e richiamano la responsabilità del medesimo
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode di tale manufatto. Chiedono pertanto la CP_1
condanna del : CP_1
• “a ripristinare la travatura lignea del tetto con interventi da effettuarsi, in via esclusiva, sulle parti comuni, e, comunque, dall'esterno della proprietà , affinchè l'immobile attoreo sia Pt_1
agibile, abitabile e in sicurezza”;
• a risarcire i danni subiti dagli attori a causa delle infiltrazioni, consistenti, da un lato, nei costi di riparazioni, smaltimenti e ripristini e, dall'altro, nel mancato guadagno per impossibilità di locare l'alloggio a terzi;
• a rimborsare agli attori i costi sostenuti per il procedimento di ATP, per la perizia d'ufficio e per le perizie di parte.
Il : Controparte_1
- eccepisce preliminarmente l'improcedibilità della domanda, perché diversa da quella proposta nel procedimento di mediazione;
in questa sede, infatti, gli attori vogliono ottenere “una precisa modalità di esecuzione delle opere al di fuori della proprietà attorea” e, quindi, un petitum differente da quello dedotto in mediazione;
pagina 4 di 17 - non contesta le circostanze di cui alle lettere a) – g);
- contesta le ulteriori circostanze e deduce che:
o il Condominio era disponibile a dare corso alle indicazioni ricevute dal CTU, tali da risolvere ogni problema relativo alla tenuta statica del tetto;
o il Condominio non ha potuto eseguire queste opere a causa del rifiuto e dell'impedimento opposti dai sig.ri che non le ritenevano di proprio Pt_1
gradimento;
- sostiene che questa condotta degli attori debba essere valutata ai sensi dell'art. 1227 1° e 2° comma c.c.;
- deduce che, quantomeno dal 2019, l'alloggio degli attori non è interessato da infiltrazioni;
- contesta la sussistenza e l'entità dei danni vantati dagli attori;
- nega il diritto al rimborso delle spese di ATP, evidenziando che il presente procedimento è stato radicato dagli attori proprio per contestare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in particolare, la tipologia e le modalità dell'intervento proposto dal perito d'ufficio).
Conclude per il rigetto della domanda e, in subordine, per il suo accoglimento “nei limiti del giusto e provato”, con applicazione dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante CTU.
*
1. L'eccezione di improcedibilità sollevata dal per mancato esperimento della CP_1
mediazione è infondata. Essa si fonda sulla asserita “diversità” fra la domanda azionata in mediazione e quella proposta nel presente giudizio. E' tuttavia evidente, dalla lettura della domanda di mediazione (doc. 37 attori), che l'azione proposta in quella sede è del tutto sovrapponibile a quella introdotta in questo giudizio. Identiche sono le premesse fattuali (le infiltrazioni verificatesi a partire dal 2017, gli interventi non risolutivi eseguiti dal , il procedimento di ATP e la ritenuta CP_1
inadeguatezza delle opere indicate dal perito d'ufficio, il danno emergente e il lucro cessante subiti a causa dei fenomeni denunciati), identica la causa petendi (l'obbligo del di eseguire le CP_1
opere di manutenzione strutturale del tetto e di risarcire i danni causati da tale manufatto), identico il petitum (la condanna del a eseguire le opere e a risarcire i danni). La circostanza che gli CP_1
attori abbiano chiesto, in questo giudizio, che le opere di consolidamento siano eseguite pagina 5 di 17 “dall'esterno”, è un elemento accessorio che non qualifica l'azione e non modifica sostanzialmente la posizione espressa con la domanda di mediazione. Il fatto che le travi di cui gli attori chiedono la sostituzione si trovino all'interno della loro proprietà non modifica la natura dell'intervento richiesto che, sia esso eseguito “dall'interno” o “dall'esterno”, ha sempre ad oggetto un bene condominiale (il tetto di copertura).
2. I sig.ri propongono due domande: la prima, di condanna del al Pt_1 CP_1
rifacimento della struttura lignea del tetto nella parte sovrastante il loro alloggio;
la seconda, di condanna del al ristoro dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto. Va CP_1
precisato che le opere che gli attori chiedono al di realizzare non sono funzionali a evitare CP_1
le infiltrazioni. E' pacifico, infatti, che il ha già eseguito nell'anno 2019 il rifacimento del CP_1
manto di copertura nell'area sovrastante all'alloggio dei sig.ri e che, successivamente, tale Pt_1
immobile non è stato più interessato da fenomeni infiltrativi. Questo stato di fatto ha trovato riscontro in sede di ATP: “il CTU non ha riscontrato alcun fenomeno infiltrativo attivo ed evidente … La circostanza è sicuramente dovuta al fatto che nel dicembre 2019 il è intervenuto CP_1
sull'estradosso della copertura con un rifacimento totale del manto presumibilmente ponendo rimedio ai fenomeni infiltrativi lamentati”. Le opere richieste in questa sede hanno, invece, carattere strutturale, essendo funzionali al consolidamento e alla messa in sicurezza della mansarda dei sig.ri
. Pt_1
3. La domanda degli attori si fonda sull'obbligo del di eseguire le opere necessarie CP_1
sulle parti comuni, fra cui il tetto. Obbligo che il convenuto non contesta (nell'an), dichiarando, anzi, di essere sempre stato “pronto ad eseguire i lavori di consolidamento come determinati dalla CTU”; e di non averlo fatto solo perché tali opere sono state “rifiutate da controparte che non le riteneva di suo gradimento” (comparsa costituzione p. 9). Oggetto di controversia è, invece, la tipologia e la modalità delle opere da eseguire. Gli attori, infatti, forti delle indicazioni dei propri consulenti di parte, sostengono che quelle individuate dal perito d'ufficio in sede di ATP siano, per un verso, inadeguate a realizzare il necessario consolidamento strutturale;
e, per altro verso, tali da compromettere l'estetica del proprio alloggio.
3.1 Il perito nominato nel procedimento di ATP (arch. ha rilevato fenomeni significativi Per_1
di degrado soltanto su porzioni delle travi nn. 1, 4 e 7: “Nel corso del sopralluogo occorso il giorno 6
pagina 6 di 17 luglio 2020 le parti hanno concordemente convenuto che i fenomeni di degrado sono presenti sulle travi numerate come 1, 4 e 7 (omissis) gli altri puntoni e le altre parti del tetto presenti all'interno della proprietà e e non presentano fenomeni di degrado quali ad Parte_1 Pt_3 Parte_2
esempio: elevate fessurazioni, presenza di carie, attacchi di insetti o elevate deformazioni”. Sulla base delle considerazioni e dei calcoli dell'ausiliario strutturista nominato in quel procedimento, il CTU ha concluso che: “per la trave n. 1 è necessario effettuare un rinforzo alla base di appoggio sulla muratura lato mediante una staffatura identica a quelle già presenti sulle travi n. 2 e Controparte_1
5. Le due travi n. 4 e 7 invece dovranno essere sostituite perché inidonee a garantire i carichi statici visti i decisi ammaloramenti riscontrati”.
3.2 Gli attori contestano l'efficacia e l'adeguatezza di questo intervento. Sotto un primo profilo, sostengono che “la soluzione formulata dal CTU di un intervento sulle travi senza riscoperchiare il tetto, che prevede rinforzi con placche posizionati all'interno dell'immobile e sostituzioni di solo parti di travi … è vantaggiosa solo per il Condominio e non per i Soldan che si ritroverebbero un immobile di circa 40 metri quadrati cosparso di staffe e rappezzi applicati per sostenere le travi fortemente degradate”. Questi interventi condizioneranno negativamente il godimento e il valore commerciale dell'immobile “in quanto staffe e placche di sostegno per le travi condizionano la libera disposizione degli arredi, la necessità di installare elementi radianti più piccoli, ecc.”. Sotto un secondo profilo, e sulla scorta dei rilievi del proprio consulente strutturista, gli attori deducono che “tutte le succitate strutture portanti lignee esistenti della porzione di tetto soprastante
l'unità immobiliare di proprietà risultano strutturalmente instabili in quanto la loro Parte_4
sicurezza strutturale statica e quindi la loro sicura stabilità non sono assolutamente garantite secondo le normative vigenti”. Pertanto, “gli interventi necessari per eliminare l'instabilità strutturale e per ripristinare la sicurezza strutturale statica … non possono limitarsi ad interventi di riparazione o rafforzamento dei succitati elementi strutturali esistenti ma bensì devono consistere in un intervento di sostituzione di tutte le succitate strutture lignee esistenti con n. 8 nuovi puntoni lignei, con 2 nuove travi lignee portanti intermedie e con nuove terzere lignee”.
3.3 Nel corso del presente giudizio le argomentazioni e contestazioni degli attori – già esposte al perito d'ufficio nel procedimento di ATP ed esaminate da lui e dal suo ausiliario strutturista – sono state sottoposte a nuovo vaglio. E' stata infatti disposta CTU con l'incarico di accertare le attuali condizioni della travatura e copertura del tetto e di descrivere gli interventi necessari CP_3
alla messa in sicurezza, indicando, fra le possibili soluzioni, anche quelle volte a preservare la pagina 7 di 17 caratteristiche estetiche della mansarda. Il perito d'ufficio e il suo ausiliario strutturista hanno proceduto, nel contraddittorio coi consulenti di parte, a una analitica disamina degli elementi strutturali, comprensiva di un saggio sui manufatti lignei. I risultati, per ogni singolo elemento, sono riportati alle p. 10-28 della relazione. Il CTU perviene a risultati non dissimili da quelli del perito nominato in sede di ATP, ritenendo che il consolidamento debba avvenire intervenendo sui soli puntoni 1, 4 e 7. L'intervento proposto è tuttavia differente da quello indicato in ATP ed è pensato per
“ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
” ai sensi punto 8.4.1. delle NTC2018, al contempo preservando le caratteristiche estetiche della mansarda… (CTU p. 29). L'intervento proposto si sostanzia in:
1) affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7;
2) posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi.
L'intervento proposto deve essere eseguito totalmente dall'interno, con trasporto a mano delle travi attraverso le scale condominiali.
3.4 Gli attori contestano la soluzione proposta dal CTU, ritenendo che essa sia “vaga, generica
e assolutamente inefficace in quanto priva di tutte le verifiche di sicurezza previste dalla legge in materia e pertanto ritiene che solo e soltanto quando il c.t.u. (e/o il suo ausiliario strutturista) abbia provveduto a eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza agli SLU e SLE previste dalla legge di ciascun elemento ligneo esistente (così come sopra richiesto), la risposta del c.t.u. potrà considerarsi efficace”. Affermano che “qualora il c.t.u. (e/o il suo ausiliario) non provveda a dimostrare puntualmente tutto quanto sopra descritto riguardante la soluzione da loro proposta, la sicurezza strutturale statica e quindi la sicura stabilità di ciascun elemento ligneo portante esistente del tetto con l'integrazione di una nuova bandella metallica inferiore non sono assolutamente garantite secondo le normative vigenti”. Conclusivamente, insistono nell'affermare che “l'unica soluzione percorribile per garantire la messa in sicurezza ovvero la sicura stabilità di ciascun elemento ligneo del tetto sia la totale sostituzione di tutti i puntoni lignei (n. 0/1/2/3/4/5/6/7) e delle due travi trasversali lignee (n.8 e n.9) con nuovi elementi lignei in legno massiccio”.
Questo giudice non condivide i rilievi degli attori. E osserva, anzi, che la soluzione proposta dal
CTU e dal suo ausiliario ing. si fonda, anzitutto, su un chiaro inquadramento Per_2
dell'intervento nel contesto delle norme di sicurezza. L'intervento viene qualificato come C8.4.1
pagina 8 di 17 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE: “Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione;
l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati…”. Il perito chiarisce poi che “Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza”. In secondo luogo, tale valutazione di sicurezza è ben presente nella relazione dell'ausiliario
(p. 4-6) e nella sua replica alle osservazioni attoree (p. 5, 6). Si tratta di calcoli che i periti di Per_2
parte attrice neppure prendono in esame e men che meno confutano.
3.5 Sotto il profilo estetico e della conservazione del valore commerciale dell'immobile, gli attori sostengono che l'intervento proposto dal CTU sia invasivo e penalizzante, tale da compromettere l'aspetto estetico della mansarda, la sua fruibilità e il suo valore. Anche queste considerazioni non possono essere condivise. Già in sede di ATP era stato rilevato che:
• altre travi dell'immobile erano state oggetto di pesanti interventi strutturali di rinforzo in epoca precedente all'acquisto da parte dei sig.ri ; questi interventi si erano sostanziati Pt_1
nell'inserimento di parti in acciaio esteticamente molto invasive, con la conseguenza che gli interventi proposti non introducono elementi estetici differenti da quelli già esistenti;
• questi interventi di rinforzo delle travi e dei puntoni vanno eseguiti nella parte bassa della mansarda, dove l'altezza è inferiore a 80 cm e la fruibilità è scarsa se non nulla, anche perché, come danno conto i CTU) i vigenti regolamenti edilizi prevedono la chiusura di queste parti o il posizionamento in esse di mobili fissi.
Si ritiene pertanto che gli interventi proposti siano, nel caso concreto, esteticamente accettabili perché non alterano le caratteristiche, la fruibilità e il valore commerciale dell'alloggio degli attori.
3.6 La prima domanda proposta dagli attori va quindi accolta nei limiti sopra indicati. Il
va condannato all'esecuzione delle opere di rifacimento e consolidamento della struttura CP_1
lignea del tetto individuate dal CTU e dal suo ausiliario nelle rispettive relazioni e così qui sintetizzate:
pagina 9 di 17 1. affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7
2. posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi.
Con esecuzione dell'intervento integralmente dall'interno dell'appartamento degli attori.
4. La domanda di risarcimento danni proposta dagli attori si fonda sulla previsione dell'art. 2051 c.c., che obbliga il custode a risarcire i danni arrecati dal bene in custodia. Il non CP_1
contesta l'applicabilità astratta di questa norma, e non nega essere il custode del manufatto (il tetto) da cui, secondo le affermazioni degli attori, sono derivati i danni. Il convenuto neppure invoca qui la prova liberatoria costituita dal caso fortuito. Occorre dunque verificare, in primo luogo, se sussista il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni;
se, cioè, le infiltrazioni si siano verificate e se trovino causa nelle condizioni del manto di copertura. Occorre, in secondo luogo, accertare quali, fra i danni di cui gli attori chiedono il ristoro, siano dimostrati e quale ne sia l'entità.
4.1 Nel corso dell'ATP non sono state riscontrate infiltrazioni attive nell'alloggio dei sig.ri
. Evidenti e rilevanti fenomeni di infiltrazione sono invece documentati nella relazione di parte Pt_1
del geom. (doc. 2 attori), datata dicembre 2018. E' ben vero che non si tratta di data certa, Pt_5
tuttavia è pacifico che il , nell'anno 2019, è intervenuto sull'estradosso della copertura CP_1
con un intervento di totale rifacimento del manto. Ora, se si considera che l'intervento è stato eseguito nella parte del tetto sovrastante la mansarda dei sig.ri ; che il non Pt_1 CP_1
avrebbe avuto ragione di deliberare opere di rifacimento di questa parte del tetto se non in presenza di fenomeni di degrado;
che, dopo tale intervento e al momento dell'accesso del perito d'ufficio, non erano più presenti infiltrazioni nella mansarda;
è ragionevole affermare che le infiltrazioni provenissero da quella parte della copertura condominiale che è stata riparata nel 2019. Questa è la conclusione a cui perviene anche il perito nominato in sede di ATP, laddove afferma (relazione p. 17):
“al momento non si rilevano nell'immobile di cui è causa fenomeni infiltrativi come lamentati in atti.
La circostanza è sicuramente dovuta al fatto che nel dicembre 2019 il è intervenuto CP_1
sull'estradosso della copertura con un rifacimento totale del manto presumibilmente ponendo rimedio ai fenomeni infiltrativi lamentati”. La prova dell'esistenza di pregresse infiltrazioni nella mansarda degli attori si trae anche dalle mail inviate alla sig.ra dall'inquilino a cui era stata affittata la Pt_2
mansarda (doc. 5 attori) e, indirettamente, dalla disdetta inviata dallo stesso inquilino. Si ritiene pagina 10 di 17 quindi provata la presenza di infiltrazioni nell'immobile dei signori , provenienti e causate dalla Pt_1
copertura condominiale;
fenomeni che sono proseguiti fino agli interventi eseguiti dal CP_1
nell'anno 2019.
4.2 Fra i danni chiesti dagli attori si esaminano, in primo luogo, quelli consistenti nei costi per riparazioni e ripristini dei danni arrecati dalle infiltrazioni. Si condividono al riguardo le valutazioni del
CTU, con le seguenti precisazioni.
a) Opere di demolizione, asportazione e successiva fornitura e realizzazione di controsoffittatura: vanno riconosciute nella misura di € 3.112, ritenendosi congrua la riduzione applicata dal perito rispetto al maggior importo di cui alla fattura prodotta dagli attori (doc. 29); la riduzione si giustifica in relazione alle prime due voci di intervento, la cui quantificazione deve tener conto delle sole attività di cui si discute e non anche dei numerosi altri interventi dettagliati nella fattura.
b) Costo della decorazione: si ritiene debba essere riconosciuto nella misura risultante dalla fattura di spesa prodotta dagli attori, e quindi in € 986, non ritenendosi condivisibile la riduzione operata dal CTU che ha applicato il Prezziario Regione Piemonte pur a fronte di una spesa già sostenuta e non manifestamente eccessiva.
c) Opere sull'impianto elettrico: vanno riconosciute nella misura risultante dalla fattura prodotta, ritenuta congrua dal CTU, quindi € 512.
d) Costi di sgombero locali: si riconosce la spesa di € 150, ritenuta congrua dal CTU.
e) Sulla “duplicazione” dei costi per il rifacimento della controsoffittatura: va precisato che i costi indicati al punto a) sono interamente dovuti agli attori, costituendo il risarcimento per un danno che si è già verificato e che essi hanno provveduto, a proprie spese, a ripristinare.
L'esecuzione di opere di rifacimento del controsoffitto emerge, infatti, chiaramente dall'ATP
(p. 14). L'ausiliario del CTU nominato in questo giudizio, ing. ha poi predisposto un Per_2
computo metrico per le opere strutturali ritenute necessarie, di cui si è trattato al punto 3. Fra queste sono indicate anche le opere di posa di nuovi controsoffitti. Si tratta di opere che si renderanno necessarie per ripristinare nuovamente i controsoffitti, smantellati parzialmente per eseguire i saggi di accertamento dei CTU, oltre che per ripristinare i controsoffitti e che dovranno ulteriormente essere abbattuti per l'esecuzione delle opere strutturali alla cui esecuzione il è tenuto, opere che, come detto, dovranno essere eseguite CP_1
dall'interno dell'alloggio.
pagina 11 di 17 Il danno emergente viene quindi ammesso al risarcimento in misura di € 4.610.
4.3 Ulteriore voce di danno è costituita dalla perdita di guadagno causata dalle condizioni di inagibilità della mansarda. A questo proposito occorre svolgere le seguenti considerazioni.
a) E' documentato che l'alloggio dei era condotto in locazione da per il Pt_1 CP_4
canone mensile di € 470, con contratto avente scadenza al settembre 2019 (doc. 3, 4 attori). E' parimenti provato che il sig. a causa delle infiltrazioni e dei parziali crolli del soffitto, ha CP_4
dato disdetta dal contratto con efficacia da dicembre 2018 (doc. 5, 6 attori). Per il periodo da dicembre 2018 a settembre 2019 il lucro cessante subito dagli attori ammonta quindi a € 470 mensili.
b) Per quanto riguarda il periodo successivo, si ritiene che gli attori non abbiano documentato una concreta ed effettiva perdita di occasione di affittare il loro alloggio ad un canone superiore: lo scambio di corrispondenza con un potenziale interessato (doc. 17) è rimasto a livello di informazioni generali e non si è tradotto in una concreta proposta;
né il tenore delle mail dà alcuna certezza sulle intenzioni del potenziale conduttore. Considerato tuttavia che l'alloggio di cui si discute era stato in passato locato a terzi e, in considerazione della sua consistenza e ubicazione, è ragionevole ritenere che lo sarebbe stato anche successivamente alla scadenza del contratto col sig. per determinare il danno subito dagli attori va fatto CP_4
riferimento al “più probabile valore locatizio”, per determinare il quale è stato conferito mandato al CTU. Condivisibilmente, il perito d'ufficio ha preso a riferimento i parametri unitari ritraibili dalla banca dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle
Entrate, consolidato Ente di riferimento nel settore immobiliare, ed ha quindi ricercato le quotazioni a partire dal II^ semestre dell'anno 2018 sino al I^ semestre dell'anno 2023 (ultime quotazioni disponibili all'epoca di deposito della relazione) relative a valori di locazione di entità immobiliari ricomprese nella medesima zona. Il CTU ha poi individuato il valore medio per metro quadrato nel periodo di riferimento (€ 12,06/mese) e l'ha moltiplicato per la superficie dell'alloggio, applicando però una riduzione del 15% perché “l'immobile in esame non era di nuova realizzazione, le quotazioni sopra riportate per unità in stato “ottimo” vanno parametrate ad una condizione “normale””. Non si condivide tuttavia l'applicazione di questa riduzione, in considerazione del fatto che il CTU:
a. ha preso già in considerazione i valori medi e non quelli massimi di riferimento per gli alloggi aventi caratteristiche assimilabili;
pagina 12 di 17 b. non ha tenuto conto della profonda ristrutturazione realizzata nell'immobile nell'anno
2019, di cui si dà conto nella relazione di ATP;
c. non tiene conto del fatto che prima delle vicende di infiltrazione per cui è causa,
l'alloggio era stato concesso in locazione al canone mensile di € 470.
Per queste ragioni si ritiene congruo determinare il lucro cessante per il periodo da ottobre
2019 in avanti sulla base di un canone mensile di € 450 (€ 12,06 * 37mq = 446,22, con leggero arrotondamento in eccesso).
c) Occorre ora accertare fino a quando l'inagibilità della mansarda degli attori trovi causa nella condotta omissiva e/o inerte del . Quest'ultimo, infatti, sostiene che “
1. Il CP_1
ha dichiarato e si è sempre dimostrato pronto ad eseguire le opere, così come CP_1
definite nell'ambito della perizia d'Ufficio, già in corso di esecuzione della Consulenza richiesta da controparte.
2. Controparte ha però opposto un netto rifiuto e comunque subordinato ogni attività al preventivo pagamento dei danni asseritamente patiti e rimasti ad oggi indimostrati
e che comunque si contestano.
3. Non gradendo l'esito della CTU la parte attrice ha conferito successivi incarichi a altri due periti di parte al fine di ottenere una soluzione diversa, apparentemente motivata con argomenti tecnici, ma in realtà dettata dai suoi desiderata”.
Quindi, secondo il convenuto, “la presunta “inerzia” del rispetto alle opere CP_1
indicate dal CTU è dipesa unicamente dalla contraria volontà di parte attrice, che ne ha impedito l'esecuzione”. Ne consegue che il rifiuto opposto dagli attori all'esecuzione delle opere indicate già in sede di ATP costituisce una condotta da valutare ai sensi dell'art. 1227
c.c. Le allegazioni del condominio non sono tuttavia dimostrate, infatti:
a. non risulta da alcun documento che il Condominio abbia manifestato, prima o dopo il deposito della relazione di ATP dell'arch. (del settembre 2020) una concreta ed Per_1
effettiva volontà di eseguire le opere di consolidamento strutturale necessarie;
non risulta svolta né convocata un'assemblea, acquisito un preventivo, contattata un'impresa;
b. non risulta che i si siano opposti all'esecuzione di opere che il Condominio Pt_1
intendeva eseguire;
risulta, al contrario, che, sia prima di instaurare il procedimento di
ATP sia dopo, essi hanno in plurime occasioni contattato l'amministratore per chiedergli di intervenire;
pagina 13 di 17 c. il fatto di aver chiesto al di eseguire gli interventi di consolidamento CP_1
operando dall'esterno, e di aver chiesto, anche dopo il deposito della relazione di ATP, ulteriori approfondimenti tecnici ai propri periti non può considerarsi una condotta colposa (per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.); anche perché non risulta che questa condotta abbia negativamente inciso sui tempi di esecuzione dell'intervento a cui il era tenuto (e che non ha ancora, ad oggi, realizzato). CP_1
Sotto diverso profilo va tuttavia considerato che la soluzione tecnica indicata dai periti d'ufficio nominati in questo giudizio non differisce in modo sostanziale da quella indicata all'esito del procedimento di ATP. Infatti, la sostituzione delle travi e puntoni 1, 4, 7 proposta nella perizia dell'ing. è sostanzialmente equivalente al loro rinforzo mediante affiancamento, alle Per_1
medesime travi, di nuovi elementi in legno massiccio (soluzione indicata dal CTU ing. Per_3
e dal suo ausiliario ing. . Si ritiene quindi che non possa essere addebitato al Per_2
il danno per mancata locazione nel periodo successivo alla instaurazione di questo CP_1
giudizio.
Alla luce di queste considerazioni il danno da lucro cessante va determinato come segue:
• € 470/mese da dicembre 2018 a settembre 2019 (470 * 10), per complessivi € 4.700;
• € 450/mese da ottobre 2019 alla data della domanda (febbraio 2023): € 450 * 41 mesi
- € 18.450.
Per un totale di € 23.150.
d) Vanno riconosciuti, infine, i danni consistenti: nel costo per la risoluzione contrattuale anticipata (€ 67 come da doc. 7 attori); nelle spese per riallacci forniture gas e luce (€ 60, ritenuto congruo dal CTU). Per un totale di € 127.
*
Il va dunque condannato al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri nella CP_1 Pt_1
complessiva misura di € 27.887.
5.1 Gli attori chiedono la condanna del alla rifusione delle spese legali del CP_1
procedimento di ATP e al rimborso delle spese pagate al CTU nominato in quel procedimento (ing.
, nonché alle spese per il pagamento dei propri periti di parte, sia nel procedimento di ATP che Per_1
nel presente giudizio di merito. In termini generali, si osserva che la parte vittoriosa in giudizio ha diritto alla refusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo. Laddove
pagina 14 di 17 l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito (come qui è avvenuto), tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente. La fattispecie presenta, tuttavia, alcune peculiarità che non possono non essere prese in considerazione. Infatti, nel momento in cui gli attori hanno introdotto il procedimento di ATP, il si era mostrato CP_1
pressoché del tutto inerte all'esigenza di eseguire gli interventi strutturali sulla parte di copertura sovrastante l'alloggio dei . Le spese sostenute per quel procedimento, comprese ovviamente Pt_1
quelle liquidate dal giudice al CTU e poste a carico dei ricorrenti, devono ritenersi del tutto necessarie per la tutela giudiziale del loro diritto. Il va quindi condannato al rimborso: CP_1
• delle spese liquidate dal giudice al CTU e al suo ausiliario pari a € 3.496 oltre accessori;
• delle spese per il CTP geom. (limitatamente a quelle per l'attività giudiziale), in misura Pt_5
di € 2.050 oltre accessori (doc. 35 attori);
• delle spese per il CTP (perizia statica), in misura di € 761,28 (doc. 36 attori). Per_4
5.2 Per la statuizione sulle spese del presente giudizio di merito occorre invece considerare che gli attori hanno agito per chiedere l'esecuzione di un radicale intervento di sostituzione di tutti gli elementi lignei del tetto;
e per ottenere che un simile intervento fosse effettuato dall'esterno dell'edificio anziché dall'interno del proprio alloggio. La soluzione tecnica da essi sostenuta non è stata, tuttavia, condivisa dai periti d'ufficio e non è accolta nella presente sentenza, dove viene data indicazione per un intervento di consolidamento più limitato e non molto dissimile da quello indicato dal perito nel procedimento di ATP. E' invece risultata pienamente fondata la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.
Considerato dunque il complessivo esito del giudizio, rilevata la necessità di provvedere a una statuizione unitaria di tutte le spese giudiziali (ATP e merito), si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare nella misura del 50% le spese del giudizio. La restante metà di tali spese va posta a carico del convenuto, che va condannato al relativo rimborso in favore degli CP_1
attori. Le spese, per il loro intero ammontare, vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M.
147/2022). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi.
Per il procedimento di ATP:
pagina 15 di 17 • fase di studio € 1.134
• fase introduttiva € 992
• fase istruttoria € 1.701
E dunque in totale € 3.827, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di merito:
• fase di studio € 2.552
• fase introduttiva € 1.628
• fase istruttoria € 5.670
• fase decisoria € 4.253
E dunque in totale € 14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il procedimento di mediazione:
• fase di attivazione € 1.008
5.3 Sulla base dei medesimi argomenti occorre statuire in ordine alle spese per la CTU svolta in questo giudizio, liquidate con decreti del 29.4.24 e del 7.5.24. Considerato, infatti, che l'attività del
CTU e del suo ausiliario è stata prevalentemente funzionale a individuare le opere di consolidamento necessarie e, in misura minore, a quantificare i danni subiti dagli attori, si ritiene di porre in via definitiva tali spese (unicamente nei rapporti interni fra le parti, valendo, rispetto al CTU, il principio di solidarietà) per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto. Le spese per CP_1
i periti di parte restano a carico della parte che li ha nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara tenuto e condanna il all'esecuzione delle opere Controparte_1
di rifacimento e consolidamento della struttura lignea del tetto individuate dal CTU e dal suo ausiliario nelle rispettive relazioni, opere da eseguirsi dall'interno dell'appartamento degli attori e così qui sintetizzate:
1. affiancamento di travi in legno massiccio di essenza con sezione e caratteristiche meccaniche equivalenti ai falsi puntoni 1, 4, 7;
pagina 16 di 17 2. posa di una bandella in acciaio 120x6mm verniciata ferromicaceo, collaborante attraverso connettori all'intradosso di tutte le travi;
condanna il al pagamento in favore degli attori di € Controparte_1
27.887, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna il all'integrale rimborso in favore degli attori Controparte_1
delle spese per gli onorari del CTU e dei CTP nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, come meglio specificate in parte motiva al punto 5.1; compensa le spese del presente giudizio e del procedimento di ATP nella misura del 50% e condanna il al rimborso della restante parte di dette Controparte_1
spese (50%) in favore degli attori, liquidandole, per il loro intero ammontare, in € 3.827 per il procedimento di ATP , in € 14.103 per il giudizio di merito e in € 1.008 per il procedimento di mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimenti del 29.4.24 e del 7.5.24, per metà a carico degli attori e per metà a carico del . Controparte_1
Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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