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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Erika Trolese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovellasca Via Dante 32;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Francesco Beretta e Maria Grazia Gonzati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Saronno (VA), Via Garibaldi n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra di loro. Per_1
Fermo il collocamento paritario, continuerà a mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 materna in Ceriano Laghetto (MB), via Gianetti n. 26;
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e per ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza di presso di sé; Per_1
3) i tempi di permanenza del minore presso i suoi genitori sono paritari e vengono regolati secondo questo calendario, salvo diverso accordo tra i genitori:
a) Incontri infrasettimanali e del fine settimana (decorrenti dal 1.07.2025):
a1) tutte le settimane, starà con il padre dal martedì pomeriggio (al termine della scuola materna) Per_1 fino a giovedì mattina, quando verrà accompagnato dal padre alla scuola materna;
a.2) a settimane alterne tra i genitori, trascorrerà con il padre o con la madre il fine settimana dal Per_1 venerdì pomeriggio (al termine della scuola materna) fino a lunedì mattina, quando verrà Per_1 accompagnato alla scuola materna dal genitore con il quale ha trascorso il fine settimana.
Tale regime (punti a.1 – a.2) decorrerà dal 01.07.2025. Fino ad allora, fermo il calendario dei fine settimana
(punto a.2), gli incontri infrasettimanali di con il papà si svolgeranno secondo questo calendario: Per_1
a.3) tutte le settimane, starà con il padre dal martedì pomeriggio (al termine della scuola materna) Per_1 fino al mercoledì mattina;
a.4) nella settimana che esita con il fine settimana di spettanza materna, starà con il padre (oltre a Per_1 quanto indicato al punto a.3), il giovedì dall'uscita dalla scuola materna fino alle 18.30, quando il bambino farà rientro a casa dalla madre.
Il genitore presso il quale è collocato il minore curerà di prelevarlo dall'asilo (e successivamente dalla scuola primaria) e di riaccompagnarlo la mattina seguente e le successive, avvalendosi anche dell'aiuto dei propri genitori e/o di altri familiari. Il medesimo regime verrà applicato anche nel mese di luglio, allorquando è solito frequentare il Centro Estivo (prime tre settimane). Per_1
b) Vacanze natalizie e pasquali:
Ad anni alterni tra i genitori, trascorrerà con uno di loro la Vigilia di Natale (dalle 10.30) fino alla Per_1 mattina di Santo ST (ore 10.30), nonché l'Epifania (dalle ore 10.30) fino alla mattina successiva ( ore
10.30 del 7.01) e con l'altro il giorno di Santo ST (dalla 10.30) fino alla mattina del 27.12 ( ore 10.30) nonché dal 31.12 (ore 10.30) fino a 2.01 (ore 10.30). I restanti giorni di festività scolastica verranno regolati tra i genitori secondo il calendario ordinario degli incontri con il figlio. Per il Natale 2025 Per_1 starà con il padre la Vigilia di Natale fino alla mattina di Santo ST e l'Epifania fino alla mattina del
07.01.
trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni tra di loro, il giorno di Pasqua (dalle ore 10.30) Per_1 fino alla mattina di SQ (ore 10.30) ovvero il giorno di SQ (dalle ore 10.30) fino alla mattina successiva (ore 10.30). I restanti giorni delle festività pasquali, coincidenti con il calendario scolastico, verranno regolati secondo quanto stabilito al punto a.1). Le parti si danno atto che le festività di Pasqua
2025 sono state trascorse da come segue: Pasqua con la madre e SQ con il padre. Per_1
c) Vacanze estive, coincidenti con il calendario scolastico:
Durante le ferie estive trascorrerà con ciascuno dei genitori fino ad un massimo di due settimane, Per_1 anche non consecutive.
Nel caso in cui la preferenza di ciascuno dei genitori, per impegni lavorativi o altro, ricada sulla seconda e terza settimana di agosto, ciascuno di loro potrà fruire di una sola delle due settimane per andare in vacanza con il figlio. Verrà in questo caso salvaguardato il principio dell'alternanza (sicché se il padre l'anno precedente ha fruito della seconda settimana di agosto, l'anno successivo potrà fruire della terza settimana di agosto, spettando alla madre la seconda e viceversa). I genitori si comunicheranno il calendario delle rispettive vacanze con il figlio e i luoghi di villeggiatura con i relativi recapiti entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'estate 2025 i genitori hanno concordato che starà con il papà dal giorno 8 agosto fino al 20 Per_1 agosto – con riaccompagno dalla madre per cena (ore 18.30) - e con la mamma dal 21 agosto fino al 31 agosto compreso. Per l'estate 2025 i genitori si comunicheranno le rispettive località e luoghi di pernottamento in cui intendono trascorrere un periodo di vacanza con il figlio entro la settimana antecedente la partenza.
Pertanto, con riferimento all'estate 2026, in ossequio al principio dell'alternanza sopra menzionato, laddove la scelta ricada per entrambi i genitori sulla seconda e terza settimana di agosto, alla madre spetterà la settimana tra il 10 e 16 agosto 2026 mentre al padre quella tra il 17 e 23 agosto 2026, il tutto sempre fatti salvi i migliori accordi.
d) Altre festività del calendario scolastico e ricorrenze:
Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'MM, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1
Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto dell'alternanza e con un riparto che garantisca tempi paritari con il figlio. A tale fine i genitori si impegnano a stabilire il calendario delle rispettive festività entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno o anche prima, non appena sarà loro comunicato dalla scuola.
Quanto al 2025, ha trascorso con il papà la festa del 25 aprile e del 1 maggio;
ha trascorso con la Per_1 mamma il 2 giugno;
trascorrerà Ognissanti (1 novembre) con il papà e l'MM con la mamma. 4) I genitori, entrambi lavoratori, si impegnano a collaborare, supportarsi ed avvicendarsi nella cura di
, eventualmente anche con l'aiuto dei rispettivi parenti (nonni paterni, mamma e zia materna) a cui Per_1 delegare l'accudimento del minore se assenti. Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato, per motivi di lavoro, a prendersi cura di nel suo periodo di spettanza durante le vacanze scolastiche non Per_1 coincidenti con periodi di ferie del genitore o nel caso di malattia del figlio che richieda l'astensione dalle lezioni, chiederà collaborazione all'altro genitore e ai parenti. Solo nel caso di indisponibilità da parte dell'altro genitore e di tutti i familiari si ricorrerà all'ausilio di una baby sitter, i cui costi verranno sostenuti dai genitori in misura uguale.
5) Quando si trova con uno dei genitori, potrà essere chiamato dall'altro per un saluto ogni sera Per_1 prima di cena (tra le 19.00 e le 19.30). Il contatto potrà avvenire telefonicamente o anche con una video chiamata. Ciascuno dei genitori potrà inviare all'altro la mattina un messaggio vocale whatsapp di saluti al figlio.
Ciascun genitore si impegna ad assicurare all'altro contatti regolari con il figlio nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate. Eventuali variazioni di orario dovranno avere carattere eccezionale e dovranno essere comunicate con il dovuto preavviso.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando è presso di sé e ciò fino alla raggiunta autosufficienza economica dello stesso. I genitori si ripartiranno al 50% ciascuno il costo della scuola materna paritaria frequentata da , le spese per i buoni pasto e il costo del pre e post asilo. Per_1
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere e qui da intendersi integralmente richiamate.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail o a mezzo whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonee la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
8) L'assegno unico e universale per il figlio, attualmente pari a Euro 235,00 circa mensili, verrà richiesto ed incassato dalla signora anche per la parte (50%) di spettanza del sig. Parte_1 Parte_2
, il quale coopererà per il buon fine della domanda, svolgendo entro i termini di legge tutti gli
[...] adempimenti a tal fine necessari. Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali bonus e/o agevolazioni fiscali una tantum per la famiglia verranno fruiti dai genitori ad anni alterni tra di loro. Per l'anno 2025 spetterà al sig. beneficiare del bonus Natale, dato che Parte_2 nel 2024 a beneficiarne è stata la signora . Le parti si accordano nel senso di alternarsi in Parte_1 ordine all'effettiva possibilità di partecipazione, in modo da avere entrambi pari possibilità di accedere alla domanda, a prescindere dall'effettivo conseguimento, legato ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto nel caso in cui per l'anno 2025 tale agevolazione non dovesse essere riproposta, il sig. avrà Parte_2 possibilità di presentare la domanda il primo anno utile immediatamente successivo, e così in alternanza.
Resta inteso che il genitore che percepirà il bonus si curerà di operare le relative detrazioni e/o comunicazioni agli enti preposti.
9) I ricorrenti esprimono il loro consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio del figlio e si impegnano a scambiarsi il documento di identità e la tessera sanitaria di ad ogni passaggio del figlio dall'abitazione dell'uno a quella dell'altro. Per_1
10) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese di assistenza legale ricevuta dal proprio difensore. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2 quale è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.3.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 26.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
DI OM
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Erika Trolese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovellasca Via Dante 32;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Francesco Beretta e Maria Grazia Gonzati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Saronno (VA), Via Garibaldi n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra di loro. Per_1
Fermo il collocamento paritario, continuerà a mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 materna in Ceriano Laghetto (MB), via Gianetti n. 26;
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e per ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza di presso di sé; Per_1
3) i tempi di permanenza del minore presso i suoi genitori sono paritari e vengono regolati secondo questo calendario, salvo diverso accordo tra i genitori:
a) Incontri infrasettimanali e del fine settimana (decorrenti dal 1.07.2025):
a1) tutte le settimane, starà con il padre dal martedì pomeriggio (al termine della scuola materna) Per_1 fino a giovedì mattina, quando verrà accompagnato dal padre alla scuola materna;
a.2) a settimane alterne tra i genitori, trascorrerà con il padre o con la madre il fine settimana dal Per_1 venerdì pomeriggio (al termine della scuola materna) fino a lunedì mattina, quando verrà Per_1 accompagnato alla scuola materna dal genitore con il quale ha trascorso il fine settimana.
Tale regime (punti a.1 – a.2) decorrerà dal 01.07.2025. Fino ad allora, fermo il calendario dei fine settimana
(punto a.2), gli incontri infrasettimanali di con il papà si svolgeranno secondo questo calendario: Per_1
a.3) tutte le settimane, starà con il padre dal martedì pomeriggio (al termine della scuola materna) Per_1 fino al mercoledì mattina;
a.4) nella settimana che esita con il fine settimana di spettanza materna, starà con il padre (oltre a Per_1 quanto indicato al punto a.3), il giovedì dall'uscita dalla scuola materna fino alle 18.30, quando il bambino farà rientro a casa dalla madre.
Il genitore presso il quale è collocato il minore curerà di prelevarlo dall'asilo (e successivamente dalla scuola primaria) e di riaccompagnarlo la mattina seguente e le successive, avvalendosi anche dell'aiuto dei propri genitori e/o di altri familiari. Il medesimo regime verrà applicato anche nel mese di luglio, allorquando è solito frequentare il Centro Estivo (prime tre settimane). Per_1
b) Vacanze natalizie e pasquali:
Ad anni alterni tra i genitori, trascorrerà con uno di loro la Vigilia di Natale (dalle 10.30) fino alla Per_1 mattina di Santo ST (ore 10.30), nonché l'Epifania (dalle ore 10.30) fino alla mattina successiva ( ore
10.30 del 7.01) e con l'altro il giorno di Santo ST (dalla 10.30) fino alla mattina del 27.12 ( ore 10.30) nonché dal 31.12 (ore 10.30) fino a 2.01 (ore 10.30). I restanti giorni di festività scolastica verranno regolati tra i genitori secondo il calendario ordinario degli incontri con il figlio. Per il Natale 2025 Per_1 starà con il padre la Vigilia di Natale fino alla mattina di Santo ST e l'Epifania fino alla mattina del
07.01.
trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni tra di loro, il giorno di Pasqua (dalle ore 10.30) Per_1 fino alla mattina di SQ (ore 10.30) ovvero il giorno di SQ (dalle ore 10.30) fino alla mattina successiva (ore 10.30). I restanti giorni delle festività pasquali, coincidenti con il calendario scolastico, verranno regolati secondo quanto stabilito al punto a.1). Le parti si danno atto che le festività di Pasqua
2025 sono state trascorse da come segue: Pasqua con la madre e SQ con il padre. Per_1
c) Vacanze estive, coincidenti con il calendario scolastico:
Durante le ferie estive trascorrerà con ciascuno dei genitori fino ad un massimo di due settimane, Per_1 anche non consecutive.
Nel caso in cui la preferenza di ciascuno dei genitori, per impegni lavorativi o altro, ricada sulla seconda e terza settimana di agosto, ciascuno di loro potrà fruire di una sola delle due settimane per andare in vacanza con il figlio. Verrà in questo caso salvaguardato il principio dell'alternanza (sicché se il padre l'anno precedente ha fruito della seconda settimana di agosto, l'anno successivo potrà fruire della terza settimana di agosto, spettando alla madre la seconda e viceversa). I genitori si comunicheranno il calendario delle rispettive vacanze con il figlio e i luoghi di villeggiatura con i relativi recapiti entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'estate 2025 i genitori hanno concordato che starà con il papà dal giorno 8 agosto fino al 20 Per_1 agosto – con riaccompagno dalla madre per cena (ore 18.30) - e con la mamma dal 21 agosto fino al 31 agosto compreso. Per l'estate 2025 i genitori si comunicheranno le rispettive località e luoghi di pernottamento in cui intendono trascorrere un periodo di vacanza con il figlio entro la settimana antecedente la partenza.
Pertanto, con riferimento all'estate 2026, in ossequio al principio dell'alternanza sopra menzionato, laddove la scelta ricada per entrambi i genitori sulla seconda e terza settimana di agosto, alla madre spetterà la settimana tra il 10 e 16 agosto 2026 mentre al padre quella tra il 17 e 23 agosto 2026, il tutto sempre fatti salvi i migliori accordi.
d) Altre festività del calendario scolastico e ricorrenze:
Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'MM, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1
Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto dell'alternanza e con un riparto che garantisca tempi paritari con il figlio. A tale fine i genitori si impegnano a stabilire il calendario delle rispettive festività entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno o anche prima, non appena sarà loro comunicato dalla scuola.
Quanto al 2025, ha trascorso con il papà la festa del 25 aprile e del 1 maggio;
ha trascorso con la Per_1 mamma il 2 giugno;
trascorrerà Ognissanti (1 novembre) con il papà e l'MM con la mamma. 4) I genitori, entrambi lavoratori, si impegnano a collaborare, supportarsi ed avvicendarsi nella cura di
, eventualmente anche con l'aiuto dei rispettivi parenti (nonni paterni, mamma e zia materna) a cui Per_1 delegare l'accudimento del minore se assenti. Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato, per motivi di lavoro, a prendersi cura di nel suo periodo di spettanza durante le vacanze scolastiche non Per_1 coincidenti con periodi di ferie del genitore o nel caso di malattia del figlio che richieda l'astensione dalle lezioni, chiederà collaborazione all'altro genitore e ai parenti. Solo nel caso di indisponibilità da parte dell'altro genitore e di tutti i familiari si ricorrerà all'ausilio di una baby sitter, i cui costi verranno sostenuti dai genitori in misura uguale.
5) Quando si trova con uno dei genitori, potrà essere chiamato dall'altro per un saluto ogni sera Per_1 prima di cena (tra le 19.00 e le 19.30). Il contatto potrà avvenire telefonicamente o anche con una video chiamata. Ciascuno dei genitori potrà inviare all'altro la mattina un messaggio vocale whatsapp di saluti al figlio.
Ciascun genitore si impegna ad assicurare all'altro contatti regolari con il figlio nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate. Eventuali variazioni di orario dovranno avere carattere eccezionale e dovranno essere comunicate con il dovuto preavviso.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando è presso di sé e ciò fino alla raggiunta autosufficienza economica dello stesso. I genitori si ripartiranno al 50% ciascuno il costo della scuola materna paritaria frequentata da , le spese per i buoni pasto e il costo del pre e post asilo. Per_1
7) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere e qui da intendersi integralmente richiamate.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo mail o a mezzo whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonee la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
8) L'assegno unico e universale per il figlio, attualmente pari a Euro 235,00 circa mensili, verrà richiesto ed incassato dalla signora anche per la parte (50%) di spettanza del sig. Parte_1 Parte_2
, il quale coopererà per il buon fine della domanda, svolgendo entro i termini di legge tutti gli
[...] adempimenti a tal fine necessari. Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali bonus e/o agevolazioni fiscali una tantum per la famiglia verranno fruiti dai genitori ad anni alterni tra di loro. Per l'anno 2025 spetterà al sig. beneficiare del bonus Natale, dato che Parte_2 nel 2024 a beneficiarne è stata la signora . Le parti si accordano nel senso di alternarsi in Parte_1 ordine all'effettiva possibilità di partecipazione, in modo da avere entrambi pari possibilità di accedere alla domanda, a prescindere dall'effettivo conseguimento, legato ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto nel caso in cui per l'anno 2025 tale agevolazione non dovesse essere riproposta, il sig. avrà Parte_2 possibilità di presentare la domanda il primo anno utile immediatamente successivo, e così in alternanza.
Resta inteso che il genitore che percepirà il bonus si curerà di operare le relative detrazioni e/o comunicazioni agli enti preposti.
9) I ricorrenti esprimono il loro consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio del figlio e si impegnano a scambiarsi il documento di identità e la tessera sanitaria di ad ogni passaggio del figlio dall'abitazione dell'uno a quella dell'altro. Per_1
10) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese di assistenza legale ricevuta dal proprio difensore. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2 quale è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.3.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 26.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
DI OM