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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARINI NICOLÒ, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FERRARINI
NICOLÒ
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
LEZZI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FRATTINI FABRIZIO e dell'avv. MAGNI LORENO e dell'avv. RAFFAELE RANIERI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRATTINI FABRIZIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorsi introduttivi e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 1, commi 47 e 48, L. n. 92/12, depositato in data 17.10.2022, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, , affermando di aver lavorato alle sue dipendenze senza un formale Controparte_2 contratto di lavoro presso l'impresa individuale di quest'ultimo sin dal gennaio 2002, dietro corresponsione di somme in contanti di importo variabile fra €. 1.200,00 ed €. 1.500,00 mensili, con onere a proprio carico di alcune spese in trasferta. Affermava in particolare che: 1) oggetto principale dell'impresa individuale del resistente era la vendita di strumenti odontoiatrici presso fiere e congressi con banchetti da espositore, o tramite corriere espresso per i dentisti già fidelizzati che ordinavano via telefono o per posta;
2) aveva svolto varie mansioni e in particolare: a) la vendita diretta degli strumenti odontoiatrici durante i congressi e le fiere di settore (a cadenza settimanale dal giovedì al sabato pomeriggio o domenica nel periodo da settembre a dicembre, e a cadenza bisettimanale nel resto dell'anno); attività d'ufficio presso la sede dell'impresa, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, comprese la contabilità e le relazioni coi clienti;
3) a fronte delle richieste di regolarizzazione del rapporto di lavoro, nel 2021 il resistente le aveva promesso che le avrebbe ceduto l'attività quale risarcimento del danno per gli anni di svolgimento di attività lavorativa in nero, promessa poi non mantenuto;
4) all'inizio 2022 aveva assunto Per_1
per svolgere le mansioni già affidate a lei e le aveva comunicato oralmente, il
[...]
4.4.2022 che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto;
5) il resistente aveva inoltre riconosciuto lo svolgimento del rapporto di lavoro in nero durante un incontro registrato avvenuto presso lo studio del suo consulente. Chiedeva pertanto che: 1) fossero accertate la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimatole in forma orale il 4.4.2022 e fosse conseguentemente ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, e condannato il resistente al pagamento a suo favore delle indennità dovute ex art. 18, comma 1, L. n. 300/70 o, in subordine, di quelle previste al comma 4 o, in ulteriore subordine in quella diversa minor misura da stabilire, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, ciascuna di €. 2.301,48, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali e oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, fosse condannato il resistente al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e/o del risarcimento del danno alle stesse commisurato, dalla data del licenziamento e/o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, in ogni caso in ragione di una retribuzione globale di fatto pari a €. 2.301,48 mensili, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo. Si costituiva in giudizio , quale titolare della omonima impresa Controparte_2 individuale, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto in diritto. Affermava che: 1) non aveva mai avuto dipendenti, avendo sempre lavorato da solo e, dunque la ricorrente non aveva mai lavorato per lui, né come lavoratrice subordinata né come lavoratrice autonoma;
2) aveva iniziato a frequentarla circa vent'anni prima e ne era nata una relazione sentimentale durata sino all'inizio del 2022; 3) in tale periodo la ricorrente aveva costantemente richiesto e ottenuto da lui denaro, regali e altre utilità; 4) alla fine del 2021 aveva deciso di reperire un collaboratore che, a partire dall'anno successivo, lo aiutasse nell'attività
pagina 2 di 8 d'impresa e durante le trasferte;
si era dunque accordato che dal 2022 si era Persona_1 resa disponibile a prestare tale collaborazione;
ciò aveva scatenato le ire della ricorrente che temeva che costei avrebbe potuto compromettere il loro rapporto sentimentale, cosicché lo aveva più volte minacciato di rendere pubblica la loro relazione e di denunciarlo per asserite irregolarità fiscali o previdenziali;
5) aveva cercato di trovare un accordo con la ricorrente che gli aveva promesso che avrebbe interrotto la relazione se le avesse ceduto l'attività o, in alternativa, le avesse pagato un'ingente somma di denaro;
4) negava quindi che la ricorrente avesse mai svolto attività lavorativa a suo favore, avendolo solo accompagnato in pochi congressi e in ragione del vincolo sentimentale fra i due;
in particolare mai si era occupata della contabilità e delle relazioni con i clienti. Autorizzata la chiamata in causa dell' , quest'ultimo si costituiva in giudizio CP_1 affermando che: 1) il resistente aveva solo una posizione come gestione commerciante, cessata al 31.12.2022, senza dipendenti;
2) la ricorrente non aveva mai sporto alcuna denuncia e pertanto il credito dei contributi per i quali chiedeva la condanna, dal 2002 al 2022, era prescritto. Concludeva chiedendo, qualora fosse accertato il diritto a differenze retributive, di accertare l'eccepita prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali maturata ex lege e di condannare alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, né prescritto. All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 29.3.2024, il giudice della fase sommaria accertava che tra , in qualità di titolare della omonima Parte_2 Controparte_2 impresa individuale, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2002 al mese di aprile 2022 e rigettava tutte le altre domande. Svolgeva opposizione rilevando l'erroneità dell'ordinanza nella parte Parte_1 in cui aveva negato la sussistenza di un licenziamento orale. Affermava che dall'audio prodotto, relativo a una conversazione fra il resistente e il suo consulente, si evinceva chiaramente l'intenzione di di interrompere il rapporto di lavoro, il che Controparte_2 integrava un licenziamento in forma orale. Riproponeva dunque tutte le domande già svolte nella fase sommaria e non accolte. Con distinto ricorso, svolgeva altresì opposizione rilevando l'erroneità Controparte_2 dell'ordinanza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro con da un lato dalle testimonianze escusse nella fase sommaria emergeva la Parte_1 sporadicità delle presenze di costei a fiere e convegni, senza peraltro svolgere mai attività lavorativa a suo favore;
dall'altro dalla conversazione avvenuta fra loro e registrata da costei non poteva evincersi alcuna valenza confessoria in alcune sue affermazioni, compiute solo per evitare di inasprire gli animi ed evitare che costei rivelasse la loro relazione sentimentale. Entrambi si costituivano nelle rispettive controversie, chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Entrambi insistevano per l'ammissione delle prove non ammesse nella fase sommaria. Si costituiva in giudizio anche l' svolgendo le medesime conclusioni già svolte CP_1 nella fase sommaria. Le cause erano riunite all'udienza del e, in assenza di ulteriore istruttoria, erano rimesse in decisione all'udienza dell'11.3.2025 sulle conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 8 L'opposizione di - relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro fra le Controparte_2 due parti e dunque logicamente anteriore a quella di - è infondata e deve Parte_1 essere rigettata. Dall'istruttoria svolta nella fase sommaria è emerso quanto segue. La teste nipote della ricorrente, ha dichiarato: “Mia zia ha lavorato alle Tes_1 dipendenze di , so che già nel 2002 mia zia lavorava per lui ma l'ho Controparte_2 personalmente conosciuto solo in seguito, credo nel 2005. Ricordo che, nel 2005, la Pt_1 portò a casa mia tante scatole contenti cataloghi su cui noi dovevamo applicare delle etichette, a titolo di favore. Quella volta io non vidi il invece l'ho incontrato una volta che sono CP_2 andata a trovare in ufficio mia zia a Bazzano, lei si trovava lì a fare le fatture, presso la sede della ditta del Quella volta il era in ufficio e stavano entrambi lavorando. CP_2 CP_2
(…) Per quanto io sappia, mia zia e il avevano un rapporto solo lavorativo, lei non mi CP_2 ha mai parlato di una relazione sentimentale tra loro. Poi una volta ho accompagnato mia zia a prendere degli strumentari odontoiatrici da un certo a Carpi. Posso riferire che mia Per_2 zia riceveva spesso telefonate dal ma parlavano solo di lavoro. Io poi nel 2014 ho CP_2 anche dato una mano al e a mia zia in alcune fiere, fu un favore che feci a loro senza CP_2 essere retribuita, perché mia zia doveva andare a una fiera senza e voleva qualcuno CP_2 che stesse con lei allo stand per aiutarla. Questa fiera fu a Mestre, poi un'altra fu a Brescia: nella prima fiera, andammo solo io e , nella seconda c'era anche il che Pt_1 CP_2 rimase solo però all'inizio, poi ci lasciò. In entrambe le occasioni io ho visto mia zia gestire lo stand del era un banchettino con lo strumentario esposto. Nel momento in cui i CP_2 dottori facevano il break, venivano a vedere il banchetto e bisognava sorvegliare gli strumenti e rispondere alle domande, ovviamente alle domande rispondeva mia zia. Ricordo di aver compilato alcune bolle su blocchetto e il banchetto aveva il pos, quindi sicuramente qualcosa è stato venduto, ma ha fatto tutto mia zia. Erano 3 giorni in hotel pagati dal che mi ha CP_2 anche pagato il treno;
poi lui mi fece un regalino per ringraziarmi. Una volta ha portato anche mia figlia a Londra, mia zia era già lì e il portò con se mia figlia Persona_3 CP_2 dicottenne in aereo per dare una mano, così lei ha lavorato un po' e ha fatto anche un viaggio. Per quanto ne so io, mia zia dal mercoledì al sabato e a volte anche di domenica faceva queste fiere o congressi, mentre lunedì e martedì andava in ufficio a fare bolle, di solito ci andava un paio d'ore al pomeriggio, però credo che il grosso del lavoro fossero le fiere”. La teste a sua volta, ha dichiarato: “Ho visto in una o due occasioni Testimone_2
, una volta era in occasione di una fiera di odontoiatri all'hotel Savoia qui a Controparte_2
Bologna, io c'ero andata perché la mi chiese il favore di sostituire persona allo
Pt_1 stand. Ricordo che quella volta portò allo stand la roba prima dell'inizio della fiera, CP_2 poi lui dovette andare via perché aveva un'altra fiera e lasciò me e allo stand. Noi
Pt_1 dovevamo montare il banchetto, esporre lo strumentario e venderlo. Io dovevo soprattutto controllare i medici, che non toccassero, e passavo le vendite alla . Nella maggior
Pt_1 parte dei casi i dottori pagavano in contanti, altri invece volevano fattura e qualche volta pagavano con il POS. Ho visto incassare il denaro e dare i resti. Questa fiera mi
Pt_1 pare sia durata venerdì sabato e domenica, comunque sicuramente più di un giorno. Poi mi sembra di ricordare di aver visto il anche in un'altra occasione ma sinceramente non CP_2 rammento quale. Io poi ho accompagnato anche in altre fiere, ad esempio ricordo a
Pt_1
Gubbio nel 2021, che eravamo da sole sempre e vendere i prodotti del e poi anche in CP_2 altre occasioni, credo di aver lavorato con lei in 4 o 5 fiere. Ricordo che 17 anni circa fa
pagina 4 di 8 andammo io e in Toscana a prendere da un fornitore della merce per il Lei Pt_1 CP_2
è 20 che lavora con lui. So che veniva pagata dal ma non so quanto, credo
Pt_1 CP_2 le desse la giornata come la dava a me. Io credo di aver preso 70 o 80 euro al giorno in occasione di quelle fiere, sempre in contanti. (…) Io non sono mai stata in ufficio dal CP_2 so però che ci andava, il lunedì, il martedì e il mercoledì, comunque ad inizio
Pt_1 settimana perché poi andavano via per le fiere, che erano anche all'estero a volte. … Un'altra fiera con l'ho fatta qui a Bologna in un hotel dietro alla Stazione di cui non ricordo
Pt_1 il nome. in diverse occasioni mi ha chiamato dall'ufficio, ma ribadisco che io non ci
Pt_1 sono mai stata. Non ricordo in quante occasioni sono stata chiamata da dal telefono
Pt_1 dell'ufficio … Delle fiere all'estero, quello che so è quanto mi ha riferito la che a
Pt_1 volte mi mandava anche foto … durante le fiere che ho fatto io, quando capitava anche io ho fatto delle fatture. I dottori mi davano i codici fiscali e io facevo la fattura su carta. Anche all'ultima fiera del 2021 ho redatto fatture. Tengo a precisare che nel 2021 all'ultima fiera il aveva lasciato in custodia a una busta contente il denaro per pagare lo CP_2 Pt_1 stand della fiera e cercava la persona cui consegnare questo denaro.”
Pt_1
A sua volta la teste ha dichiarato: “Conosco la da diversi anni, Tes_3 Pt_1 come cliente del negozio di abbigliamento in cui lavoravo in precedenza. Era una cliente abituale con cui avevo un buon rapporto, ma non ci frequentavamo fuori. Io nel frattempo cercavo un'altra occupazione, sicché mi ero informata con la signora circa quale lavoro facesse e mi sono proposta per darle una mano in ufficio, lei mi ha detto che lavorava per il e vendeva strumenti per dentisti. A un certo punto mi disse che in ufficio avevano CP_2 bisogno di un'impiegata e mi chiese se volevo venire a provare. È stata la ricorrente a presentarmi al me lo presentò come il suo titolare. Era il marzo del 2022. Poi io CP_2 iniziai a lavorare in affiancamento con la ricorrente, lei mi dava indicazioni su come inserire i nominativi dei clienti a computer e mi faceva vedere come imballare gli strumenti per poi spedirli con i corrieri. Questa attività l'ho svolta a Bazzano, non ricordo la via, in un ufficio- magazzino dove era presente anche il io feci il colloquio con lui. Questo periodo di CP_2 prova è durato circa 10 o 15 giorni, poi però il mi disse che non facevo al caso suo e CP_2 mi lasciò a casa. Il periodo fu retribuito in contanti, non ricorso esattamente la cifra, rimase tutto in nero. Ricordo che in quel periodo andai anche a fare uno dei loro convegni, a Rimini, con la sig.ra . Lì al nostro stand c'era anche un'altra ragazza che loro conoscevano, in Pt_1 aiuto. Il non venne con noi perché mi pare avesse un altro convegno in CP_2 contemporanea. Lo stand era affidato alla poi c'ero anche io e quest'altra ragazza. Pt_1
Mi ricordo che in quella occasione la ricorrente ha venduto merci e incassato il prezzo. Non so se tra la e il ci fosse una relazione sentimentale, so che all'epoca lei Pt_1 CP_2 frequentava un signore di IN … ricordo che nel periodo di prova io avevo degli orari da osservare, credo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, però è stato un lasso di tempo così breve che non ricordo con sicurezza. Quando sono andata, c'era sempre la tranne un'unica Pt_1 volta in cui non c'era. Il dava istruzioni alla su cosa fare”. CP_2 Pt_1
L'esame delle testimonianze fa emergere lo svolgimento da parte di di Parte_1 una prestazione lavorativa a favore di , consistita sia in attività di vendita Controparte_2 degli strumenti odontoiatrici durante le fiere e i convegni, anche in assenza dello stesso CP_2
- che attività d'ufficio, svolta presso la sede dell'impresa. Peraltro, tale attività lavorativa era retribuita da . E fa emergere un rapporto continuativo, con lo stabile Controparte_2
pagina 5 di 8 inserimento della prima nell'attività imprenditoriale del secondo e l'eterodirezione dell'attività da lei svolta. Alla luce di ciò non colgono nel segno le censure mosse da nel ricorso Controparte_2 in opposizione. La registrazione ambientale prodotta dalla ricorrente conferma quanto riferito dalle testimoni. Anzitutto deve ribadirsi che “le intercettazioni regolate dagli artt. 266 c.p.p. e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Cass. pen. SS.UU., n. 6173/03; nello stesso senso e anche sulla valutazione di affidabilità Cass. pen. n. 13810/19; sulla sua realizzazione da parte di uno dei partecipanti o comunque di uno legittimato ad assistere al colloquio Cass. pen. n. 5782/19). Del resto la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e costituisce un ammissibile mezzo di prova anche nel processo civile con efficacia probatoria “se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa” (Cass. civ., n. 1250/18). Inoltre, non contesta in alcun modo né che la conversazione sia Controparte_2 avvenuta né che il contenuto sia diverso. Contesta invece – riproponendo la contestazione come motivo di opposizione – l'interpretazione che deve essere data alle sue parole. In particolare, contesta la genuinità delle affermazioni fatte, rese – a suo dire – solo per evitare che gli animi si inasprissero e che la loro relazione divenisse pubblica. E tuttavia dall'esame delle conversazioni risulta che in più momenti Controparte_2 afferma di avere sempre apprezzato il lavoro di – che definisce brava e Parte_1 sempre dedita al lavoro e che, inoltre, afferma anche di avere pagato per l'attività svolta. Se dunque, come afferma , le sue affermazioni erano volte a non acuire Controparte_2 lo scontro, ciò non significa necessariamente che non siano comunque ammissive dell'esistenza di un rapporto di lavoro fra i due, svoltosi nell'arco di più anni. In tal senso depone anche la testimonianza di , presente all'incontro, che Testimone_4 ha dichiarato: “Poi io incontrai entrambi nel marzo del 2022 perché la signora mi Pt_1 chiese di tentare una mediazione, li ricevetti nel mio studio a Vignola il 3 marzo. L'incontro, che durò un'oretta o forse più, si svolse interamente in mia presenza. La signora chiedeva di essere regolarizzata, perché aveva sempre lavorato in nero, secondo quanto mi aveva riferito. In effetti ne ebbi la conferma perché dal dialogo tra i due emergeva chiaramente cha da anni la ricorrente lavorava per il la cosa non era mai stata negata dal il quale CP_2 CP_2
pagina 6 di 8 continuava a dirle di portare pazienza perché alla fine le avrebbe lasciato l'azienda. Io poi lo contattai circa una settimana dopo, telefonicamente, e lui mi disse che aveva cambiato idea e non avrebbe mai ceduto, anche perché disse testualmente: “per me è un Parte_1 capitolo chiuso … nel colloquio del marzo 2022, emergeva un rapporto di lavoro standard, con orari, giorni e mansioni, solo che era in nero”. Lamenta ancora l'opponente che dall'esame delle altre testimonianze, non adeguatamente valutate emergerebbe l'insussistenza del rapporto. La difesa non merita condivisione, poiché tali circostanze non possono ritenersi adeguatamente smentite dalle deposizioni degli altri testimoni. I testi e hanno riferito che fu a dire Testimone_5 Testimone_6 Controparte_2 loro della relazione sentimentale con che non hanno mai visto al lavoro;
così Parte_1 come consulente fiscale di dal 2019, ha riferito che Testimone_7 Controparte_2
l'impresa non aveva mai avuto dipendenti e che non aveva mai conosciuto Parte_1 quando aveva incontrato il presso la sede dell'impresa. Il teste , CP_2 Testimone_8 editore frequentatore dei congressi degli odontoiatri, ha affermato di aver incontrato, in alcune occasioni, a tali congressi la ricorrente insieme , ma di non averla mai vista Controparte_2
“presidiare” lo stand del senza di lui. Tali testimonianze non risultano in alcun modo CP_2 contraddire le altre. Il fatto che alcuni testimoni non abbiano conosciuto appare Parte_1 compatibile con la circostanza che erano presenti solo sporadicamente presso la sede dell'impresa di e ben possono esservi stati quando non Controparte_2 Parte_1
c'era. Lo stesso teste ha riferito della presenza di costei ai congressi e del fatto che si Tes_8 trovava nello stand di , sia pure non da sola, il che non impedisce di ritenere Controparte_2 che per lui svolgesse attività lavorativa, e che anzi proprio quella fosse la ragione della sua presenza al congresso o alla fiera. Deve quindi essere rigettata l'opposizione di , volta ad accertare Controparte_2
l'insussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti. Lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui non ha ravvisato Parte_1 la prova dell'esistenza di un licenziamento, intimato oralmente. A tal proposito è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., sez. lav., n. 3822/19); e ancora: “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. civ., sez. lav., n. 26407/22).
pagina 7 di 8 Nel caso in esame dall'istruttoria non è emersa la prova concludente dell'esistenza di un licenziamento orale. La teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente quando, comunque Testimone_2 nel 2022, mi chiamò dicendomi che al lavoro era subentrata una certa che Pt_1 Per_1 lei avrebbe dovuto affiancare per insegnarle il mestiere. Poi so che e hanno Pt_1 CP_2 avuto un diverbio e lui l'ha mandata via perché preferiva la , e si è trovata Per_1 Pt_1 senza lavoro”, dichiarazione peraltro priva di valore probatorio poiché de relato ex parte actoris, come tale, se riguardata di per sé sola, priva di alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (Cass. civ., n. 20793/22). Né può risultare dalla testimonianza di . Nel riferire di una telefonata con Testimone_4
successiva al colloquio oggetto di registrazione ambientale, ha dichiarato: “Io Controparte_2 poi lo contattai circa una settimana dopo, telefonicamente, e lui mi disse che aveva cambiato idea e non avrebbe mai ceduto, anche perché disse testualmente: “per me è Parte_1 un capitolo chiuso”. Si tratta, come detto, di una telefonata successiva al colloquio fra le due parti, quando il rapporto era cessato e stavano cercando un accordo, senza poi riuscirvi. E ciò appare compatibile con l'affermazione che la vicenda era “un capitolo chiuso”, senza che necessariamente ciò significhi che all'origine della cessazione del rapporto c'era necessariamente un licenziamento. A diversa conclusione non può giungersi nemmeno alla luce del messaggio inviato da a il 4.3.2022 (documento A di parte ricorrente). È vero che Controparte_2 Parte_1 in esso il primo scrive “penso che a breve il mio avv. chiamerà per chiedere quale Tes_4 cifra di liquidazione andrebbe bene” ma aggiunge anche “Aspetto tua decisione”, a riprova del fatto che non v'era nulla di deciso unilateralmente e che anzi – almeno a quella data – quella auspicata era una soluzione concordata. Per tali ragioni, anche l'opposizione di deve essere rigettata, in ciò Parte_1 restando assorbite tutte le altre questioni svolte. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2065/24 R.G. LAV. (cui è stata riunita quella n. 2096/24 R.G. LAV.) promossa da contro e contro l' , Parte_1 Controparte_2 CP_1 in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
- rigetta entrambe le opposizioni e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite. Bologna, 20.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARINI NICOLÒ, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FERRARINI
NICOLÒ
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
LEZZI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FRATTINI FABRIZIO e dell'avv. MAGNI LORENO e dell'avv. RAFFAELE RANIERI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRATTINI FABRIZIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorsi introduttivi e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 1, commi 47 e 48, L. n. 92/12, depositato in data 17.10.2022, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, , affermando di aver lavorato alle sue dipendenze senza un formale Controparte_2 contratto di lavoro presso l'impresa individuale di quest'ultimo sin dal gennaio 2002, dietro corresponsione di somme in contanti di importo variabile fra €. 1.200,00 ed €. 1.500,00 mensili, con onere a proprio carico di alcune spese in trasferta. Affermava in particolare che: 1) oggetto principale dell'impresa individuale del resistente era la vendita di strumenti odontoiatrici presso fiere e congressi con banchetti da espositore, o tramite corriere espresso per i dentisti già fidelizzati che ordinavano via telefono o per posta;
2) aveva svolto varie mansioni e in particolare: a) la vendita diretta degli strumenti odontoiatrici durante i congressi e le fiere di settore (a cadenza settimanale dal giovedì al sabato pomeriggio o domenica nel periodo da settembre a dicembre, e a cadenza bisettimanale nel resto dell'anno); attività d'ufficio presso la sede dell'impresa, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, comprese la contabilità e le relazioni coi clienti;
3) a fronte delle richieste di regolarizzazione del rapporto di lavoro, nel 2021 il resistente le aveva promesso che le avrebbe ceduto l'attività quale risarcimento del danno per gli anni di svolgimento di attività lavorativa in nero, promessa poi non mantenuto;
4) all'inizio 2022 aveva assunto Per_1
per svolgere le mansioni già affidate a lei e le aveva comunicato oralmente, il
[...]
4.4.2022 che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto;
5) il resistente aveva inoltre riconosciuto lo svolgimento del rapporto di lavoro in nero durante un incontro registrato avvenuto presso lo studio del suo consulente. Chiedeva pertanto che: 1) fossero accertate la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimatole in forma orale il 4.4.2022 e fosse conseguentemente ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, e condannato il resistente al pagamento a suo favore delle indennità dovute ex art. 18, comma 1, L. n. 300/70 o, in subordine, di quelle previste al comma 4 o, in ulteriore subordine in quella diversa minor misura da stabilire, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, ciascuna di €. 2.301,48, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali e oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, fosse condannato il resistente al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e/o del risarcimento del danno alle stesse commisurato, dalla data del licenziamento e/o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, in ogni caso in ragione di una retribuzione globale di fatto pari a €. 2.301,48 mensili, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo. Si costituiva in giudizio , quale titolare della omonima impresa Controparte_2 individuale, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto in diritto. Affermava che: 1) non aveva mai avuto dipendenti, avendo sempre lavorato da solo e, dunque la ricorrente non aveva mai lavorato per lui, né come lavoratrice subordinata né come lavoratrice autonoma;
2) aveva iniziato a frequentarla circa vent'anni prima e ne era nata una relazione sentimentale durata sino all'inizio del 2022; 3) in tale periodo la ricorrente aveva costantemente richiesto e ottenuto da lui denaro, regali e altre utilità; 4) alla fine del 2021 aveva deciso di reperire un collaboratore che, a partire dall'anno successivo, lo aiutasse nell'attività
pagina 2 di 8 d'impresa e durante le trasferte;
si era dunque accordato che dal 2022 si era Persona_1 resa disponibile a prestare tale collaborazione;
ciò aveva scatenato le ire della ricorrente che temeva che costei avrebbe potuto compromettere il loro rapporto sentimentale, cosicché lo aveva più volte minacciato di rendere pubblica la loro relazione e di denunciarlo per asserite irregolarità fiscali o previdenziali;
5) aveva cercato di trovare un accordo con la ricorrente che gli aveva promesso che avrebbe interrotto la relazione se le avesse ceduto l'attività o, in alternativa, le avesse pagato un'ingente somma di denaro;
4) negava quindi che la ricorrente avesse mai svolto attività lavorativa a suo favore, avendolo solo accompagnato in pochi congressi e in ragione del vincolo sentimentale fra i due;
in particolare mai si era occupata della contabilità e delle relazioni con i clienti. Autorizzata la chiamata in causa dell' , quest'ultimo si costituiva in giudizio CP_1 affermando che: 1) il resistente aveva solo una posizione come gestione commerciante, cessata al 31.12.2022, senza dipendenti;
2) la ricorrente non aveva mai sporto alcuna denuncia e pertanto il credito dei contributi per i quali chiedeva la condanna, dal 2002 al 2022, era prescritto. Concludeva chiedendo, qualora fosse accertato il diritto a differenze retributive, di accertare l'eccepita prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali maturata ex lege e di condannare alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, né prescritto. All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 29.3.2024, il giudice della fase sommaria accertava che tra , in qualità di titolare della omonima Parte_2 Controparte_2 impresa individuale, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2002 al mese di aprile 2022 e rigettava tutte le altre domande. Svolgeva opposizione rilevando l'erroneità dell'ordinanza nella parte Parte_1 in cui aveva negato la sussistenza di un licenziamento orale. Affermava che dall'audio prodotto, relativo a una conversazione fra il resistente e il suo consulente, si evinceva chiaramente l'intenzione di di interrompere il rapporto di lavoro, il che Controparte_2 integrava un licenziamento in forma orale. Riproponeva dunque tutte le domande già svolte nella fase sommaria e non accolte. Con distinto ricorso, svolgeva altresì opposizione rilevando l'erroneità Controparte_2 dell'ordinanza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro con da un lato dalle testimonianze escusse nella fase sommaria emergeva la Parte_1 sporadicità delle presenze di costei a fiere e convegni, senza peraltro svolgere mai attività lavorativa a suo favore;
dall'altro dalla conversazione avvenuta fra loro e registrata da costei non poteva evincersi alcuna valenza confessoria in alcune sue affermazioni, compiute solo per evitare di inasprire gli animi ed evitare che costei rivelasse la loro relazione sentimentale. Entrambi si costituivano nelle rispettive controversie, chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Entrambi insistevano per l'ammissione delle prove non ammesse nella fase sommaria. Si costituiva in giudizio anche l' svolgendo le medesime conclusioni già svolte CP_1 nella fase sommaria. Le cause erano riunite all'udienza del e, in assenza di ulteriore istruttoria, erano rimesse in decisione all'udienza dell'11.3.2025 sulle conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 8 L'opposizione di - relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro fra le Controparte_2 due parti e dunque logicamente anteriore a quella di - è infondata e deve Parte_1 essere rigettata. Dall'istruttoria svolta nella fase sommaria è emerso quanto segue. La teste nipote della ricorrente, ha dichiarato: “Mia zia ha lavorato alle Tes_1 dipendenze di , so che già nel 2002 mia zia lavorava per lui ma l'ho Controparte_2 personalmente conosciuto solo in seguito, credo nel 2005. Ricordo che, nel 2005, la Pt_1 portò a casa mia tante scatole contenti cataloghi su cui noi dovevamo applicare delle etichette, a titolo di favore. Quella volta io non vidi il invece l'ho incontrato una volta che sono CP_2 andata a trovare in ufficio mia zia a Bazzano, lei si trovava lì a fare le fatture, presso la sede della ditta del Quella volta il era in ufficio e stavano entrambi lavorando. CP_2 CP_2
(…) Per quanto io sappia, mia zia e il avevano un rapporto solo lavorativo, lei non mi CP_2 ha mai parlato di una relazione sentimentale tra loro. Poi una volta ho accompagnato mia zia a prendere degli strumentari odontoiatrici da un certo a Carpi. Posso riferire che mia Per_2 zia riceveva spesso telefonate dal ma parlavano solo di lavoro. Io poi nel 2014 ho CP_2 anche dato una mano al e a mia zia in alcune fiere, fu un favore che feci a loro senza CP_2 essere retribuita, perché mia zia doveva andare a una fiera senza e voleva qualcuno CP_2 che stesse con lei allo stand per aiutarla. Questa fiera fu a Mestre, poi un'altra fu a Brescia: nella prima fiera, andammo solo io e , nella seconda c'era anche il che Pt_1 CP_2 rimase solo però all'inizio, poi ci lasciò. In entrambe le occasioni io ho visto mia zia gestire lo stand del era un banchettino con lo strumentario esposto. Nel momento in cui i CP_2 dottori facevano il break, venivano a vedere il banchetto e bisognava sorvegliare gli strumenti e rispondere alle domande, ovviamente alle domande rispondeva mia zia. Ricordo di aver compilato alcune bolle su blocchetto e il banchetto aveva il pos, quindi sicuramente qualcosa è stato venduto, ma ha fatto tutto mia zia. Erano 3 giorni in hotel pagati dal che mi ha CP_2 anche pagato il treno;
poi lui mi fece un regalino per ringraziarmi. Una volta ha portato anche mia figlia a Londra, mia zia era già lì e il portò con se mia figlia Persona_3 CP_2 dicottenne in aereo per dare una mano, così lei ha lavorato un po' e ha fatto anche un viaggio. Per quanto ne so io, mia zia dal mercoledì al sabato e a volte anche di domenica faceva queste fiere o congressi, mentre lunedì e martedì andava in ufficio a fare bolle, di solito ci andava un paio d'ore al pomeriggio, però credo che il grosso del lavoro fossero le fiere”. La teste a sua volta, ha dichiarato: “Ho visto in una o due occasioni Testimone_2
, una volta era in occasione di una fiera di odontoiatri all'hotel Savoia qui a Controparte_2
Bologna, io c'ero andata perché la mi chiese il favore di sostituire persona allo
Pt_1 stand. Ricordo che quella volta portò allo stand la roba prima dell'inizio della fiera, CP_2 poi lui dovette andare via perché aveva un'altra fiera e lasciò me e allo stand. Noi
Pt_1 dovevamo montare il banchetto, esporre lo strumentario e venderlo. Io dovevo soprattutto controllare i medici, che non toccassero, e passavo le vendite alla . Nella maggior
Pt_1 parte dei casi i dottori pagavano in contanti, altri invece volevano fattura e qualche volta pagavano con il POS. Ho visto incassare il denaro e dare i resti. Questa fiera mi
Pt_1 pare sia durata venerdì sabato e domenica, comunque sicuramente più di un giorno. Poi mi sembra di ricordare di aver visto il anche in un'altra occasione ma sinceramente non CP_2 rammento quale. Io poi ho accompagnato anche in altre fiere, ad esempio ricordo a
Pt_1
Gubbio nel 2021, che eravamo da sole sempre e vendere i prodotti del e poi anche in CP_2 altre occasioni, credo di aver lavorato con lei in 4 o 5 fiere. Ricordo che 17 anni circa fa
pagina 4 di 8 andammo io e in Toscana a prendere da un fornitore della merce per il Lei Pt_1 CP_2
è 20 che lavora con lui. So che veniva pagata dal ma non so quanto, credo
Pt_1 CP_2 le desse la giornata come la dava a me. Io credo di aver preso 70 o 80 euro al giorno in occasione di quelle fiere, sempre in contanti. (…) Io non sono mai stata in ufficio dal CP_2 so però che ci andava, il lunedì, il martedì e il mercoledì, comunque ad inizio
Pt_1 settimana perché poi andavano via per le fiere, che erano anche all'estero a volte. … Un'altra fiera con l'ho fatta qui a Bologna in un hotel dietro alla Stazione di cui non ricordo
Pt_1 il nome. in diverse occasioni mi ha chiamato dall'ufficio, ma ribadisco che io non ci
Pt_1 sono mai stata. Non ricordo in quante occasioni sono stata chiamata da dal telefono
Pt_1 dell'ufficio … Delle fiere all'estero, quello che so è quanto mi ha riferito la che a
Pt_1 volte mi mandava anche foto … durante le fiere che ho fatto io, quando capitava anche io ho fatto delle fatture. I dottori mi davano i codici fiscali e io facevo la fattura su carta. Anche all'ultima fiera del 2021 ho redatto fatture. Tengo a precisare che nel 2021 all'ultima fiera il aveva lasciato in custodia a una busta contente il denaro per pagare lo CP_2 Pt_1 stand della fiera e cercava la persona cui consegnare questo denaro.”
Pt_1
A sua volta la teste ha dichiarato: “Conosco la da diversi anni, Tes_3 Pt_1 come cliente del negozio di abbigliamento in cui lavoravo in precedenza. Era una cliente abituale con cui avevo un buon rapporto, ma non ci frequentavamo fuori. Io nel frattempo cercavo un'altra occupazione, sicché mi ero informata con la signora circa quale lavoro facesse e mi sono proposta per darle una mano in ufficio, lei mi ha detto che lavorava per il e vendeva strumenti per dentisti. A un certo punto mi disse che in ufficio avevano CP_2 bisogno di un'impiegata e mi chiese se volevo venire a provare. È stata la ricorrente a presentarmi al me lo presentò come il suo titolare. Era il marzo del 2022. Poi io CP_2 iniziai a lavorare in affiancamento con la ricorrente, lei mi dava indicazioni su come inserire i nominativi dei clienti a computer e mi faceva vedere come imballare gli strumenti per poi spedirli con i corrieri. Questa attività l'ho svolta a Bazzano, non ricordo la via, in un ufficio- magazzino dove era presente anche il io feci il colloquio con lui. Questo periodo di CP_2 prova è durato circa 10 o 15 giorni, poi però il mi disse che non facevo al caso suo e CP_2 mi lasciò a casa. Il periodo fu retribuito in contanti, non ricorso esattamente la cifra, rimase tutto in nero. Ricordo che in quel periodo andai anche a fare uno dei loro convegni, a Rimini, con la sig.ra . Lì al nostro stand c'era anche un'altra ragazza che loro conoscevano, in Pt_1 aiuto. Il non venne con noi perché mi pare avesse un altro convegno in CP_2 contemporanea. Lo stand era affidato alla poi c'ero anche io e quest'altra ragazza. Pt_1
Mi ricordo che in quella occasione la ricorrente ha venduto merci e incassato il prezzo. Non so se tra la e il ci fosse una relazione sentimentale, so che all'epoca lei Pt_1 CP_2 frequentava un signore di IN … ricordo che nel periodo di prova io avevo degli orari da osservare, credo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, però è stato un lasso di tempo così breve che non ricordo con sicurezza. Quando sono andata, c'era sempre la tranne un'unica Pt_1 volta in cui non c'era. Il dava istruzioni alla su cosa fare”. CP_2 Pt_1
L'esame delle testimonianze fa emergere lo svolgimento da parte di di Parte_1 una prestazione lavorativa a favore di , consistita sia in attività di vendita Controparte_2 degli strumenti odontoiatrici durante le fiere e i convegni, anche in assenza dello stesso CP_2
- che attività d'ufficio, svolta presso la sede dell'impresa. Peraltro, tale attività lavorativa era retribuita da . E fa emergere un rapporto continuativo, con lo stabile Controparte_2
pagina 5 di 8 inserimento della prima nell'attività imprenditoriale del secondo e l'eterodirezione dell'attività da lei svolta. Alla luce di ciò non colgono nel segno le censure mosse da nel ricorso Controparte_2 in opposizione. La registrazione ambientale prodotta dalla ricorrente conferma quanto riferito dalle testimoni. Anzitutto deve ribadirsi che “le intercettazioni regolate dagli artt. 266 c.p.p. e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Cass. pen. SS.UU., n. 6173/03; nello stesso senso e anche sulla valutazione di affidabilità Cass. pen. n. 13810/19; sulla sua realizzazione da parte di uno dei partecipanti o comunque di uno legittimato ad assistere al colloquio Cass. pen. n. 5782/19). Del resto la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e costituisce un ammissibile mezzo di prova anche nel processo civile con efficacia probatoria “se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa” (Cass. civ., n. 1250/18). Inoltre, non contesta in alcun modo né che la conversazione sia Controparte_2 avvenuta né che il contenuto sia diverso. Contesta invece – riproponendo la contestazione come motivo di opposizione – l'interpretazione che deve essere data alle sue parole. In particolare, contesta la genuinità delle affermazioni fatte, rese – a suo dire – solo per evitare che gli animi si inasprissero e che la loro relazione divenisse pubblica. E tuttavia dall'esame delle conversazioni risulta che in più momenti Controparte_2 afferma di avere sempre apprezzato il lavoro di – che definisce brava e Parte_1 sempre dedita al lavoro e che, inoltre, afferma anche di avere pagato per l'attività svolta. Se dunque, come afferma , le sue affermazioni erano volte a non acuire Controparte_2 lo scontro, ciò non significa necessariamente che non siano comunque ammissive dell'esistenza di un rapporto di lavoro fra i due, svoltosi nell'arco di più anni. In tal senso depone anche la testimonianza di , presente all'incontro, che Testimone_4 ha dichiarato: “Poi io incontrai entrambi nel marzo del 2022 perché la signora mi Pt_1 chiese di tentare una mediazione, li ricevetti nel mio studio a Vignola il 3 marzo. L'incontro, che durò un'oretta o forse più, si svolse interamente in mia presenza. La signora chiedeva di essere regolarizzata, perché aveva sempre lavorato in nero, secondo quanto mi aveva riferito. In effetti ne ebbi la conferma perché dal dialogo tra i due emergeva chiaramente cha da anni la ricorrente lavorava per il la cosa non era mai stata negata dal il quale CP_2 CP_2
pagina 6 di 8 continuava a dirle di portare pazienza perché alla fine le avrebbe lasciato l'azienda. Io poi lo contattai circa una settimana dopo, telefonicamente, e lui mi disse che aveva cambiato idea e non avrebbe mai ceduto, anche perché disse testualmente: “per me è un Parte_1 capitolo chiuso … nel colloquio del marzo 2022, emergeva un rapporto di lavoro standard, con orari, giorni e mansioni, solo che era in nero”. Lamenta ancora l'opponente che dall'esame delle altre testimonianze, non adeguatamente valutate emergerebbe l'insussistenza del rapporto. La difesa non merita condivisione, poiché tali circostanze non possono ritenersi adeguatamente smentite dalle deposizioni degli altri testimoni. I testi e hanno riferito che fu a dire Testimone_5 Testimone_6 Controparte_2 loro della relazione sentimentale con che non hanno mai visto al lavoro;
così Parte_1 come consulente fiscale di dal 2019, ha riferito che Testimone_7 Controparte_2
l'impresa non aveva mai avuto dipendenti e che non aveva mai conosciuto Parte_1 quando aveva incontrato il presso la sede dell'impresa. Il teste , CP_2 Testimone_8 editore frequentatore dei congressi degli odontoiatri, ha affermato di aver incontrato, in alcune occasioni, a tali congressi la ricorrente insieme , ma di non averla mai vista Controparte_2
“presidiare” lo stand del senza di lui. Tali testimonianze non risultano in alcun modo CP_2 contraddire le altre. Il fatto che alcuni testimoni non abbiano conosciuto appare Parte_1 compatibile con la circostanza che erano presenti solo sporadicamente presso la sede dell'impresa di e ben possono esservi stati quando non Controparte_2 Parte_1
c'era. Lo stesso teste ha riferito della presenza di costei ai congressi e del fatto che si Tes_8 trovava nello stand di , sia pure non da sola, il che non impedisce di ritenere Controparte_2 che per lui svolgesse attività lavorativa, e che anzi proprio quella fosse la ragione della sua presenza al congresso o alla fiera. Deve quindi essere rigettata l'opposizione di , volta ad accertare Controparte_2
l'insussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti. Lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui non ha ravvisato Parte_1 la prova dell'esistenza di un licenziamento, intimato oralmente. A tal proposito è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., sez. lav., n. 3822/19); e ancora: “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. civ., sez. lav., n. 26407/22).
pagina 7 di 8 Nel caso in esame dall'istruttoria non è emersa la prova concludente dell'esistenza di un licenziamento orale. La teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente quando, comunque Testimone_2 nel 2022, mi chiamò dicendomi che al lavoro era subentrata una certa che Pt_1 Per_1 lei avrebbe dovuto affiancare per insegnarle il mestiere. Poi so che e hanno Pt_1 CP_2 avuto un diverbio e lui l'ha mandata via perché preferiva la , e si è trovata Per_1 Pt_1 senza lavoro”, dichiarazione peraltro priva di valore probatorio poiché de relato ex parte actoris, come tale, se riguardata di per sé sola, priva di alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (Cass. civ., n. 20793/22). Né può risultare dalla testimonianza di . Nel riferire di una telefonata con Testimone_4
successiva al colloquio oggetto di registrazione ambientale, ha dichiarato: “Io Controparte_2 poi lo contattai circa una settimana dopo, telefonicamente, e lui mi disse che aveva cambiato idea e non avrebbe mai ceduto, anche perché disse testualmente: “per me è Parte_1 un capitolo chiuso”. Si tratta, come detto, di una telefonata successiva al colloquio fra le due parti, quando il rapporto era cessato e stavano cercando un accordo, senza poi riuscirvi. E ciò appare compatibile con l'affermazione che la vicenda era “un capitolo chiuso”, senza che necessariamente ciò significhi che all'origine della cessazione del rapporto c'era necessariamente un licenziamento. A diversa conclusione non può giungersi nemmeno alla luce del messaggio inviato da a il 4.3.2022 (documento A di parte ricorrente). È vero che Controparte_2 Parte_1 in esso il primo scrive “penso che a breve il mio avv. chiamerà per chiedere quale Tes_4 cifra di liquidazione andrebbe bene” ma aggiunge anche “Aspetto tua decisione”, a riprova del fatto che non v'era nulla di deciso unilateralmente e che anzi – almeno a quella data – quella auspicata era una soluzione concordata. Per tali ragioni, anche l'opposizione di deve essere rigettata, in ciò Parte_1 restando assorbite tutte le altre questioni svolte. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2065/24 R.G. LAV. (cui è stata riunita quella n. 2096/24 R.G. LAV.) promossa da contro e contro l' , Parte_1 Controparte_2 CP_1 in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
- rigetta entrambe le opposizioni e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite. Bologna, 20.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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