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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12351/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sordi Giovanna, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Costa Paola che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
RIVALTA DI TORINO il 03/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.11.1999 e il 29.4.2003, Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16.05.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'ex casa coniugale è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_2
e gli arredi e suppellettili presenti nell'ex casa coniugale rimangono acquisiti in proprietà della
[...] sig.ra avendo il sig. già ritirato tutti i propri beni personali. Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli e continueranno a vivere con la madre Per_1 Per_2 presso l'abitazione di quest'ultima in Piossasco via G. Tiepolo n.2 int.1.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a decorrere dal mese di gennaio Parte_1 Parte_2
2024 ed entro il giorno 16 del mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di €. 453,60 (quattrocentocinquantatre/ 60), somma soggetta annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, cosi come da protocollo d'intesa fra
Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno per i figli a carico sarà percepito dalle Parti nella misura del 50% ciascuno come previsto dalla legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese relativa alla cagnolina " , di proprietà della figlia Per_3
saranno suddivise dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino a quanto la figlia non sarà Per_2 in grado di farvi fronte personalmente"
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di nulla richiedere l'una all'altro a titolo di assegno divorzile o a qualunque altro titolo.
DÀ ATTO che i ricorrenti confermano di avere già dato esecuzione alle condizioni di separazione omologata, contrassegnate nel relativo decreto di omologazione ai nn.4,5,6, 8 e 11.
DÀ ATTO che la sig.ra conferma di accollarsi il pagamento del debito residuo del Parte_2 prestito a suo tempo concesso dal sig. ai Ricorrenti per l'acquisto della Citroen C4 targata Parte_3
EV671PP, di proprietà del sig. e da questo nelle more venduta a terzi. Per contro il sig. Pt_1 Pt_1 conferma la rinuncia ad ogni proprio diritto e pretesa sulle liquidità sussistenti sul libretto postale in comproprietà dei Per_4
DÀ ATTO che le parti concordano che l'auto Fiat Punto, targata CY449ZZ intestata al sig. Parte_1 continua a rimanere in uso esclusivo della figlia Le relative spese di bollo, di circolazione, Persona_5 assicurazione e di manutenzione continueranno ad essere accollate dai nella misura del 50% Per_4 ciascuno fino a quando la figlia non sarà in grado di farvi fronte personalmente.
DÀ ATTO che ciascuno dei Coniugi conferma di garantire e di impegnarsi a manlevare l'altro da ogni eventuale pretesa o richiesta fosse eventualmente avanzata dai propri genitori nei confronti dell'altro coniuge.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano di mantenere in vita l'attuale polizza infortuni a beneficio della sig.ra e dei due figli ed il sig. corrisponderà 1/3 del premio assicurativo. Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la regolare attuazione degli accordi di cui sopra, nulla più avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e causa in dipendenza dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal loro matrimonio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese della procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 L.P. dei loro rispettivi difensori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12351/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sordi Giovanna, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Costa Paola che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
RIVALTA DI TORINO il 03/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.11.1999 e il 29.4.2003, Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 16.05.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'ex casa coniugale è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_2
e gli arredi e suppellettili presenti nell'ex casa coniugale rimangono acquisiti in proprietà della
[...] sig.ra avendo il sig. già ritirato tutti i propri beni personali. Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli e continueranno a vivere con la madre Per_1 Per_2 presso l'abitazione di quest'ultima in Piossasco via G. Tiepolo n.2 int.1.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a decorrere dal mese di gennaio Parte_1 Parte_2
2024 ed entro il giorno 16 del mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di €. 453,60 (quattrocentocinquantatre/ 60), somma soggetta annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, cosi come da protocollo d'intesa fra
Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno per i figli a carico sarà percepito dalle Parti nella misura del 50% ciascuno come previsto dalla legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese relativa alla cagnolina " , di proprietà della figlia Per_3
saranno suddivise dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino a quanto la figlia non sarà Per_2 in grado di farvi fronte personalmente"
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di nulla richiedere l'una all'altro a titolo di assegno divorzile o a qualunque altro titolo.
DÀ ATTO che i ricorrenti confermano di avere già dato esecuzione alle condizioni di separazione omologata, contrassegnate nel relativo decreto di omologazione ai nn.4,5,6, 8 e 11.
DÀ ATTO che la sig.ra conferma di accollarsi il pagamento del debito residuo del Parte_2 prestito a suo tempo concesso dal sig. ai Ricorrenti per l'acquisto della Citroen C4 targata Parte_3
EV671PP, di proprietà del sig. e da questo nelle more venduta a terzi. Per contro il sig. Pt_1 Pt_1 conferma la rinuncia ad ogni proprio diritto e pretesa sulle liquidità sussistenti sul libretto postale in comproprietà dei Per_4
DÀ ATTO che le parti concordano che l'auto Fiat Punto, targata CY449ZZ intestata al sig. Parte_1 continua a rimanere in uso esclusivo della figlia Le relative spese di bollo, di circolazione, Persona_5 assicurazione e di manutenzione continueranno ad essere accollate dai nella misura del 50% Per_4 ciascuno fino a quando la figlia non sarà in grado di farvi fronte personalmente.
DÀ ATTO che ciascuno dei Coniugi conferma di garantire e di impegnarsi a manlevare l'altro da ogni eventuale pretesa o richiesta fosse eventualmente avanzata dai propri genitori nei confronti dell'altro coniuge.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano di mantenere in vita l'attuale polizza infortuni a beneficio della sig.ra e dei due figli ed il sig. corrisponderà 1/3 del premio assicurativo. Parte_2 Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la regolare attuazione degli accordi di cui sopra, nulla più avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e causa in dipendenza dei rapporti economico-patrimoniali derivanti dal loro matrimonio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le spese della procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 L.P. dei loro rispettivi difensori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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