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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2976 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 03.10.2024, e vertente
TRA
e , elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
NI Blasi, che li rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
in persona del curatore fallimentare p.t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 08.01.25. Gli opponenti e citavano in giudizio, in Parte_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo n.
1-24 emesso dal Tribunale di Benevento, regolarmente notificato, il per far dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 lamentando l'inesistenza del d.i. per la morte della Sig.ra dopo la Persona_1 sua morte avvenuta nel 2017, la mancata dimostrazione della qualità di eredi da ed Pt_1
ed il mancato presupposto in fatto ed in diritto dato che le partecipazioni Parte_2 sociali degli ex soci della erano state completamente versate nel 2011: il CP_1 decreto ingiuntivo, infatti, traeva proprio origine dal mancato conferimento in società delle quote delle socie e all'atto della creazione Parte_3 Persona_1 societaria del 2010. Deducevano gli opponenti il versamento del residuo nel 2011, come da bilanci depositati, cui per mero errore non era seguita idonea comunicazione al registro delle imprese, obbligo meramente pubblicitario. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Notificata l'opposizione, l'opposta non compariva pur regolarmente intimata.
Alla prima udienza del 08.01.25, tenutasi in modalità cartolare, dichiarata la contumacia del la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino Controparte_1 al 20.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-2004; 6666-2004; 9285-2003). Parte
2 opposta non ha precisato e dimostrato i presupposti del credito vantato alla luce delle contestazioni di parte opponente.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Invece di procedere a dirimere le varie eccezioni preliminari e pregiudiziali, questo
Giudicante ritiene di dover esaminare il merito dell'azione, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla
Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
Nel merito, deve essere accolta l'opposizione con formula piena.
Quello che risulta lapalissiano alla luce di quanto dedotto dall'opponente e di quanto presente in atti è l'assenza di qualsivoglia titolo esecutivo valido in capo all'odierna opposta, che neppure ha contestato l'efficacia e la validità dei bilanci depositati, da cui si desume il versamento dell'intera partecipazione nel corso del 2011; agli atti non risulta che vi sia alcuna analisi od elemento contraddittorio rispetto a tali documenti.
Non essendovi una contestazione specifica alle eccezioni dedotte da parte opponente, esse possono ritenersi provate alla luce dell'art. 115 c.p.c. D'altronde, con riferimento a tutte le deduzioni dell'opponente, può ritenersi valido il principio da ultimo affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n, 29680-23: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” L'assenza di costituzione e di contestazione, con tutte le prove esibite dall'opponente e con la chiara ricostruzione operata, oltre alla palese invalidità della prosecuzione dell'azione nei confronti di soggetti di cui non
è provata la legittimazione passiva, induce a ritenere pienamente provata l'opposizione con conseguente nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con i compensi calcolati in relazione allo scaglione minimo del valore della lite compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi.
P.Q.M.
3 Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, sull'opposizione proposta dall'istante, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i.
1-24 del Tribunale di Benevento, ad ogni effetto di legge;
b) Accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione oggetto di pretesa monitoria in capo alla socia Persona_1
c) Condanna il l pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di e con attribuzione in favore Parte_1 Parte_2 dell'Avv. NI Blasi, che liquida in complessivi € 852,00 in considerazione dell'importo di € 213,00 per fasi di studio ed istruttoria ed € 426 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Benevento, lì 09 Dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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