TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 1920/2020 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via A. Volta n. 100, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Walter Mangano (C.F.: – fax: 0941 901680 – pec: C.F._2
che la rappresenta come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1
difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano riportandosi alle rispettive richieste formulate in atti, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1920/2020 depositato in Cancelleria il giorno 17.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere lavorato negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate nell'anno 2016 e 52 giornate nell'anno 2017 preso la per l'anno 2016 e per Organizzazione_1
l'anno 2017 presso la ditta e che l con i provvedimenti del 16.12.2019 le aveva Organizzazione_2 CP_2
intimato la restituzione della somma complessiva di € 4.041,36, erogata a titolo di disoccupazione agricola, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario. Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 ingiustamente trattenute in virtù di detti provvedimenti e la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in questione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione e disconosciuta dettagliatamente dalla ricorrente.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. L'elenco di variazione non risulta sottoscritto né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non vengono specificati gli anni di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Inoltre, dai testi escussi si evince che la stessa ha lavorato presso le ditte indicate in ricorso e per gli anni e le giornate indicate.
Pertanto, ha diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni richieste e per le giornate richieste, con conseguente annullamento dei provvedimenti datati 16.12.2019 e con restituzione in favore della stessa delle somme eventualmente trattenute in virtù dei suddetti provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati datati 16.12.2019 privandoli di ogni effetto di legge;
2) ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni
2016 per 102 giornate e per il 2017 per 52 giornate lavorative;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione CP_2
delle somme eventualmente trattenute in virtù dei provvedimenti de quo, oltre interessi e spese;
4) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2
processuali, che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Walter Mangano.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.04.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 1920/2020 vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via A. Volta n. 100, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Walter Mangano (C.F.: – fax: 0941 901680 – pec: C.F._2
che la rappresenta come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1
difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano riportandosi alle rispettive richieste formulate in atti, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1920/2020 depositato in Cancelleria il giorno 17.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere lavorato negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate nell'anno 2016 e 52 giornate nell'anno 2017 preso la per l'anno 2016 e per Organizzazione_1
l'anno 2017 presso la ditta e che l con i provvedimenti del 16.12.2019 le aveva Organizzazione_2 CP_2
intimato la restituzione della somma complessiva di € 4.041,36, erogata a titolo di disoccupazione agricola, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario. Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 ingiustamente trattenute in virtù di detti provvedimenti e la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in questione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione e disconosciuta dettagliatamente dalla ricorrente.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. L'elenco di variazione non risulta sottoscritto né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non vengono specificati gli anni di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Inoltre, dai testi escussi si evince che la stessa ha lavorato presso le ditte indicate in ricorso e per gli anni e le giornate indicate.
Pertanto, ha diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni richieste e per le giornate richieste, con conseguente annullamento dei provvedimenti datati 16.12.2019 e con restituzione in favore della stessa delle somme eventualmente trattenute in virtù dei suddetti provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati datati 16.12.2019 privandoli di ogni effetto di legge;
2) ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni
2016 per 102 giornate e per il 2017 per 52 giornate lavorative;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione CP_2
delle somme eventualmente trattenute in virtù dei provvedimenti de quo, oltre interessi e spese;
4) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2
processuali, che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Walter Mangano.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.04.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA