TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 190/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Email_1
Avv. PAVONE LUCIA parte ricorrente
Parte_1
Avv. PRINCIPESSA SARA parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente:
Voglia accogliere, con sentenza immediatamente esecutiva, le seguenti conclusioni:
1) Accogliere la presente opposizione perché proponibile, procedibile, fondata in fatto e in diritto, e provata.
2) Disporre la sospensione del titolo esecutivo ignoto e comunque opponibile nel merito.
3) Annullare il precetto per come proposto e notificato per nullità assoluta e insanabile, e contestualmente, disporne la sospensione dello stesso.
4) Dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata. Pt_1
5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del costituito Pt_1 procuratore antistatario;
II. Parte resistente:
Voglia in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione non ricorrendo alcun presupposto di legge e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, l'atto di precetto opposto;
nel merito rigettare l'opposizione a precetto ed ogni altra domanda, anche cautelare, avanzata dall'Opponente e per l'effetto confermare la debenza dell'importo di €. 2.677,12 oltre interessi legali, spese e compensi ex post occorsi ed occorrendi, successivi al 16/12/2022, in favore della Sig.ra Parte_1 come portato nell'atto di precetto opposto da parte dell' , con condanna
[...] Parte_2 dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. ed al pagamento delle
1 spese e del compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge, da liquiarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Sara Principessa.
Le ragioni della decisione:
1. Con l'opposizione esecutiva in parola, parte opponente ha denunciato di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo attivato da parte ricorrente;
inoltre, il medesimo opponente ha rilevato la nullità del precetto così come notificato, in quanto “la notifica non contiene né il provvedimento del Giudicante, né
l'apposizione della formula esecutiva”.
2. Nel costituirsi l'opposta ha rilevato che, con la presente opposizione esecutiva, il ricorrente ha in realtà attivato il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., non contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata bensì la correttezza della procedura adottata dal creditore esecutante.
Sulla scorta di tale considerazione, l'opposta ha rilevato che gli “asseriti vizi dovevano essere necessariamente sollevati ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli”; nel caso di specie, “l'atto di precetto è stato ricevuto in data 16/12/2022 - come peraltro ribadito da controparte (cfr. pag. 4 del ricorso in opposizione)” mentre “l'opposizione è stata depositata in data 27/02/2023 e quindi ben oltre il termine previsto dall'art.
617 c.p.c.”.
Inoltre, l'opposta ha evidenziato l'infondatezza nel merito delle argomentazioni proposte dall'opponente in quanto le notifiche venivano effettuate nei termini di legge e, in ogni caso, le stesse avevano raggiunto lo scopo.
3. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti deve rilevarsi che, effettivamente, l'opposizione esecutiva in esame deve essere qualificata ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c.: infatti, la stessa è stata spiegata a seguito del precetto e contiene censure in ordine al quomodo dell'esecuzione.
Pertanto, la stessa doveva essere presentata con atto di citazione, e notificata al creditore entro 20 giorni dalla ricezione del precetto.
Ciò, pacificamente, non è avvenuto;
l'opposizione deve dunque essere considerata inammissibile.
Le spese di lite segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle fasi studio, introduttiva, decisoria;
per la fase istruttoria non viene liquidato alcun importo in ragione del mancato svolgimento di alcuna attività.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
dichiara inammissibile l'opposizione presentata da Email_1 condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore di , che liquida Email_1 Parte_1 nella somma di 1.030,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
31 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
2
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 190/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Email_1
Avv. PAVONE LUCIA parte ricorrente
Parte_1
Avv. PRINCIPESSA SARA parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente:
Voglia accogliere, con sentenza immediatamente esecutiva, le seguenti conclusioni:
1) Accogliere la presente opposizione perché proponibile, procedibile, fondata in fatto e in diritto, e provata.
2) Disporre la sospensione del titolo esecutivo ignoto e comunque opponibile nel merito.
3) Annullare il precetto per come proposto e notificato per nullità assoluta e insanabile, e contestualmente, disporne la sospensione dello stesso.
4) Dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata. Pt_1
5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del costituito Pt_1 procuratore antistatario;
II. Parte resistente:
Voglia in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione non ricorrendo alcun presupposto di legge e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, l'atto di precetto opposto;
nel merito rigettare l'opposizione a precetto ed ogni altra domanda, anche cautelare, avanzata dall'Opponente e per l'effetto confermare la debenza dell'importo di €. 2.677,12 oltre interessi legali, spese e compensi ex post occorsi ed occorrendi, successivi al 16/12/2022, in favore della Sig.ra Parte_1 come portato nell'atto di precetto opposto da parte dell' , con condanna
[...] Parte_2 dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. ed al pagamento delle
1 spese e del compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge, da liquiarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Sara Principessa.
Le ragioni della decisione:
1. Con l'opposizione esecutiva in parola, parte opponente ha denunciato di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo attivato da parte ricorrente;
inoltre, il medesimo opponente ha rilevato la nullità del precetto così come notificato, in quanto “la notifica non contiene né il provvedimento del Giudicante, né
l'apposizione della formula esecutiva”.
2. Nel costituirsi l'opposta ha rilevato che, con la presente opposizione esecutiva, il ricorrente ha in realtà attivato il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., non contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata bensì la correttezza della procedura adottata dal creditore esecutante.
Sulla scorta di tale considerazione, l'opposta ha rilevato che gli “asseriti vizi dovevano essere necessariamente sollevati ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli”; nel caso di specie, “l'atto di precetto è stato ricevuto in data 16/12/2022 - come peraltro ribadito da controparte (cfr. pag. 4 del ricorso in opposizione)” mentre “l'opposizione è stata depositata in data 27/02/2023 e quindi ben oltre il termine previsto dall'art.
617 c.p.c.”.
Inoltre, l'opposta ha evidenziato l'infondatezza nel merito delle argomentazioni proposte dall'opponente in quanto le notifiche venivano effettuate nei termini di legge e, in ogni caso, le stesse avevano raggiunto lo scopo.
3. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti deve rilevarsi che, effettivamente, l'opposizione esecutiva in esame deve essere qualificata ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c.: infatti, la stessa è stata spiegata a seguito del precetto e contiene censure in ordine al quomodo dell'esecuzione.
Pertanto, la stessa doveva essere presentata con atto di citazione, e notificata al creditore entro 20 giorni dalla ricezione del precetto.
Ciò, pacificamente, non è avvenuto;
l'opposizione deve dunque essere considerata inammissibile.
Le spese di lite segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle fasi studio, introduttiva, decisoria;
per la fase istruttoria non viene liquidato alcun importo in ragione del mancato svolgimento di alcuna attività.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
dichiara inammissibile l'opposizione presentata da Email_1 condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore di , che liquida Email_1 Parte_1 nella somma di 1.030,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
31 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
2