Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 21 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 650/2024, alle ore 10,24 sono comparsi l'Avv. Giusy Crocè in sostituzione dell'Avv. Maria Crupi per parte ricorrente e la dott.ssa Cutroneo Caterina per il Ministero Economia e Finanze parte resistente che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi agli atti, e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 650/2024 TRA La con sede legale in Messina, via Oreto, P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. nato a [...] Controparte_1 il 31/10/1970 c.f. e il Sig. in proprio, nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Messina 08/05/1950 c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C.F._2
Crupi nel cui studio in Messina, via Nicola Fabrizi 71 sono domiciliati, giusta procure in atti;
-RICORRENTE –
CONTRO
Per il Controparte_2 in persona del Direttore pro tempore, Dott.ssa congiuntamente
[...] CP_3
e disgiuntamente rappresentato e difeso, in virtù dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, dalla dott.ssa Caterina Passalacqua- Responsabile del Procedimento Contenzioso, elettivamente domiciliato presso la Controparte_2
– Via Mons. D'Arrigo n. 5, Messina, giusta procura in atti;
[...]
- RESISTENTE– Avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento.
e spiegavano opposizione avverso al Decreto n° 820437 del 2024
[...] Parte_2 emesso dal Controparte_4
di Messina in data 25/01/2024 in seno al procedimento
[...] amministrativo sanzionatorio iscritto al n° 820437/A/ME ai sensi del decreto Legislativo n° 231 del 21/11/2007, modificato ed integrato dal Decreto legislativo n° 90 del 25/05/2017, con cui i ricorrenti venivano condannati in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 “per la violazione dell'art 49, comma 5 del decreto legislativo n° 231/2007, ai sensi del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. In particolare, in data 25 Gennaio 2024, il Ministero notificava il decreto oggetto di odierna opposizione, nei confronti di in proprio e in Parte_2 Parte_1 persona del suo rappresentante legale i quali - ritenendo il decreto in Controparte_1 questione viziato ed ingiusto sia sotto il profilo giuridico che nel merito – si opponevano per i seguenti motivi: 1) Ordinanza viziata per violazione del principio di legalità e lesione del diritto di difesa per omessa audizione;
2) Omessa e/o insufficiente motivazione del decreto e mancata allegazione del parere della commissione;
3) Mancanza dei presupposti per l'avvio del procedimento e della stessa segnalazione;
4) Sulla posizione di _1
; 5)Violazione del principio di personalità della sanzione amministrativa;
6) Sul
[...] profilo soggettivo dell'imputabilità della violazione a titolo di dolo e/o colpa dell'autore materiale della violazione e sul conseguente mancato riconoscimento dei requisiti e dei presupposti per la concessione della disciplina sanzionatoria più favorevole per reiterazione. Gli odierni ricorrenti chiedevano la concessione della sospensione dell'esecuzione del decreto opposto n° 820437 del 2024; di dichiarare la nullità del Decreto sanzionatorio per mancata audizione delle parti ricorrenti nonché per ritardo nella definizione del procedimento;
di accogliere il ricorso per le motivazioni esplicate negli atti difensivi e annullare il decreto non essendo stata posta alcuna attività volta ad eludere la normativa oggetto di contestazione sull'antiriciclaggio; in via subordinata, chiedevano la concessione della sanzione più favorevole prevista dall'art 63 comma 1-bis dl 231/07 e succ. modifiche. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
che chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_2 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di confermare la piena legittimità e validità del decreto n. 820437/2024 nei confronti di tutti i ricorrenti. Sulla definitività del decreto sanzionatorio nei confronti del sig. in Controparte_1 proprio il Ministero rilevava che quale persona fisica, aveva agito Controparte_1 giudizialmente solo quale legale rappresentante e non avendo proposto in proprio ricorso in opposizione all'ordinanza questa poteva ritenersi definitiva nei suoi confronti. Nel merito, l'opposta rilevava l'infondatezza del ricorso avendo per conto Parte_2 della Società e acquisito l'assegno di 14.000,00 euro n. Parte_1 Controparte_1
5686909200-11, a favore della privo della clausola di non trasferibilità Tes_1 Parte_1 in violazione dell'articolo 49, comma 5, del citato decreto legislativo 231 del 2007 e per i motivi meglio specificati negli scritti difensivi. Senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come sopra riportato. MOTIVI DELLA DECISIONE Quanto sopra sommariamente premesso, va osservato come l'oggetto del giudizio è costituito dall'opposizione che i ricorrenti hanno proposto avverso al decreto sopra indicato, con cui gli stessi sono stati condannati in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 “per la violazione dell'art 49, comma 5, del decreto legislativo n° 231/2007, ai sensi del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” (cfr. ricorso). In particolare, è stata contestata agli istanti in via solidale la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità riferita ad un assegno di € 14.000,00 con la seguente motivazione: “di essersi resi responsabili della violazione di cui all'art 49, comma 5, del Dlg 231/07 e succ. mod., per avere acquisito in trasferimento la somma di € 1.000,00 (mille/00), a mezzo di assegno bancario, privo di clausola di non trasferibilità. Inoltre, l'ufficio di ragioneria rappresentava che nel caso di specie, tenuto conto che le parti erano incorse in analoghe infrazioni nel 2020 (fascicoli 783516 e 807292) non poteva applicarsi la disciplina sanzionatoria più favorevole e pertanto irrogava l'importo di € 4.000,00 pari al doppio della sanzione minima irrogabile, quale importo di oblazione” (cfr. atto di contestazione, all.to 2 al ricorso). I ricorrenti contestano la sanzione predetta con argomentazioni che di seguito si esplicano. In primo luogo, si osserva come la norma sopra citata (all'art 49, comma 5, del Dlg 231/07) rubricata Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”, stabilisce che: “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.”. Per quanto sopra, la condotta che occupa rientra nella fattispecie sopra riferita, trattandosi, come detto, di acquisizione in trasferimento di somma € 14.000,00 (mille/00), a mezzo di assegno postale, privo di clausola di non trasferibilità. Ciò detto, anzitutto, a confutazione del primo motivo di ricorso, secondo ormai consolidata giurisprudenza "in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale." (Cass. Sez. U, Sent. 28 gennaio 2010, n. 1786). Per quanto sopra, che qui si condivide, la mancata audizione pure richiesta dall'interessato non determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, come quella che occupa. Ancora, nessun vizio sussiste in ordine al contestato termine per la conclusione del procedimento, essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 69, comma 2, Dlgs 231/2007, che introduce un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio dovendo tenersi conto, per il computo del termine, degli ulteriori sei mesi in ragione della richiesta di audizione, pacificamente, inoltrata dai ricorrenti. In particolare, va evidenziato che a seguito della segnalazione di infrazione, relativamente all'acquisizione dell'importo di 14.000,00 € a mezzo dell'assegno n. 5686909200-11 privo della clausola di non trasferibilità, inviata dall' , a CP_5 Contro mezzo raccomandata in data 11/01/2022, all'autorità procedente e da Contro quest'ultima protocollata il 13 gennaio 2021 n. 1002 - il in data 25/01/2024 ha emesso giusto decreto sanzionatorio rispettando il termine due anni, prorogato di sei mesi come previsto dall'art. 69, comma 2, decorrenti dalla “ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”. Sul punto, non risulta condivisibile la tesi secondo la quale la sola richiesta di audizione Contro non comporterebbe la proroga del termine, giacché, come chiarito dalla Circolare 6 luglio 2007, la proroga in questione risponderebbe alla «ratio di programmazione dell'attività procedimentale dell'amministrazione procedente», da ciò derivando che, ove l'audizione non intervenga, non vi sarebbe motivo di riconoscere l'anzidetto prolungamento dei termini di conclusione del procedimento. A prescindere dalla circostanza che l'atto amministrativo (Circolare MEF 6 luglio 2007) cui fa riferimento la difesa del ricorrente non ha valore normativo, esso non autorizza affatto la conclusione che il ricorrente stesso pretende di trarne. Sul punto, infatti, va evidenziato che il chiaro dato letterale dell'art.69, comma 2, d.lgs 231/2007 fa inequivoco riferimento, ai fini della proroga semestrale, alla “richiesta” di audizione indipendentemente dalla circostanza che l'audizione stessa si sia o meno celebrata. Né la segnalata ratio normativa induce ad introdurre la proposta distinzione - di cui, come detto, non vi è traccia nella norma – tra l'ipotesi in cui l'audizione vi sia stata e quella in cui la stessa non si sia celebrata, posto che anche la mera richiesta di audizione
– a prescindere dalla celebrazione (o meno) dell'audizione personale - di per sé comporta la necessità per l'amministrazione di ulteriore istruttoria inerente le doglianze in essa contenute, così giustificando la scelta del legislatore di prevedere un prolungamento del termine per la definizione del procedimento sanzionatorio. In conclusione, rilevato che dalla lettura delle memorie difensive degli odierni ricorrenti era stata richiesta formale audizione, deve ritenersi prorogato il termine di sei mesi di cui al comma 2 dell'art. 69 del d.lgs 231/2007 e, quindi, affermarsi che il termine di decadenza ex art.69 comma 2 d.lgs. cit., alla data del 25/01/2024, non risulta spirato. A ciò si aggiunga, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, che la sanzione di cui trattasi è stata emessa anche nei confronti del soggetto che ha emesso l'assegno di cui trattasi (cfr. Decreto n. 820437/A allegato alla memoria del resistente). Inoltre, il provvedimento oggi impugnato risulta adeguatamente motivato, anche con riferimento all'atto di contestazione sotteso, come detto noto ai ricorrenti, che di fatto sono stati posti nelle condizioni di approntare il ricorso giurisdizionale che occupa. Nel merito, si osserva come il provvedimento impugnato sia stato emesso nei confronti di e della in persona del legale rappresentante pro Parte_2 Parte_1 tempore, , che sono gli odierni opponenti, così dovendosi confutare la Controparte_1 tesi della difesa erariale secondo cui lo stesso sarebbe divenuto definitivo nei confronti di in proprio, in quanto lo stesso non è destinatario di alcun Controparte_1 provvedimento. Ciò detto, correttamente la sanzione è stata applicata agli opponenti medesimi, atteso che è il giratario dell'assegno e la è la società per conto Parte_2 Parte_1 della quale la condotta è stata posta in essere (cfr. assegno in atti;
cfr. art. 6 della legge n. 689/1981). E' noto, infatti, che l'autore di un illecito amministrativo, diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere solo una persona fisica e mai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica assume rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dal trasgressore e di sollecitazione alla vigilanza da parte delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, n.24373). Va, altresì, evidenziato che la violazione dell'art. 49, comma 5, Dlgs n. 231/2007 è un illecito connotato dal carattere di oggettività che va valutato ai sensi dell'art. 3 della L.689/81, che stabilisce l'equiparazione del dolo e della colpa. Per la sussistenza della responsabilità, quindi, è sufficiente la colpa, che si estrinseca nell'inosservanza della legge o nella negligenza. Non rileva quindi la buona fede né l'ignoranza inescusabile della legge. La ratio della norma è chiara: la mancata apposizione del nome del beneficiario o della clausola di non trasferibilità non assicurano la piena tracciabilità della transazione, con il conseguente sospetto che la stessa sia stata disposta per finalità di riciclaggio del denaro. Quanto alla sanzione applicata, va osservato come la stessa sia stata irrogata tenendo conto dei criteri di cui al disposto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, ed in osservanza dell'art. 63, comma 1ter del predetto d.lgs. (“Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”), senza la possibilità di una riduzione (comma 1bis dell'art. 63) alla luce della c.d. recidiva documentata in atti. Solo per completezza, contrariamente a quanto asserito in ricorso, va osservato come della recidiva (nella specie, infraquinquennale) non può tenersi conto solo in caso di annullamento dell'atto (cfr. art. 8 bis, ultimo comma, della legge n. 689/1981). Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con la conferma del provvedimento opposto. Restano assorbite le altre questioni. Sui compensi del giudizio non si provvede, essendosi l'amministrazione che ha emesso l'atto difesa a ministero di un suo funzionario (Cassazione civile sez. II, 04/08/2023, n.23825)
P. Q. M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
- nulla sulle spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 21/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna