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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4622 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4622 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA DI GROTTAFERRATA, 15 00047
MARINO presso il difensore avv. RT TT
(C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._3
dell'avv. RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE
( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico presso il difensore avv. RT TT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RT TT;
APPELLANTI
1 CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5
LL IO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 27 ROMA presso il difensore avv. LL IO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11634/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 CP_3
opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato il 13.1.14 da Controparte_4
acquirente del credito derivante del mutuo fondiario stipulato fa (dante Parte_3
causa delle attrici opponenti) e l' il 29.9.81 Controparte_5
Hanno eccepito, tra l'altro, l'indeterminatezza delle somme precettate e la prescrizione del credito vantato
L'opposizione è stata accolta.
Il Tribunale ha ritenuto il precetto indeterminato poiché non consentiva di ricostruire il procedimento che aveva condotto alla quantificazione della somma.
E' stata, invece, respinta l'eccezione di prescrizione sulla base di atti interruttivi richiamati dal Tribunale in sentenza.
Hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, i quali hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito.
Hanno così ricostruito i fatti:
In data 29/09/1981 veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario tra e Parte_3
l'Istituto Italiano di Credito Fondiario
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, veniva iscritta ipoteca in data 8 ottobre 1981 sull'immobile sito nel Comune di Marino di proprietà del Sig. Pt_3
e (quest'ultima come datrice di ipoteca senza assumere
[...] Parte_1
obbligazione personale in ordine al mutuo).
2 L'immobile descritto veniva venduto dal Sigg.ri e ed Parte_3 Parte_1
acquistato dal Sig. per atto del 18.10.1982, con accollo del mutuo. Persona_1
Successivamente il medesimo acquirente dell'immobile, Sig. , Persona_1
promuoveva avanti il Tribunale di Velletri avverso i venditori Sigg.ri e Parte_3
, giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del citato atto di Parte_1
compravendita.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 222/86 del 05/02/1986, depositata il
14/03/1986 dichiarava la nullità del citato atto pubblico notarile di compravendita con sentenza passata in giudicato.
L'istituto italiano di Credito Fondiario, con atto trascritto il 19/04/1989, pignorava in danno del Sig. l'immobile oggetto della compravendita dichiarata Persona_1
nulla.
Tanto premesso in fatto, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale aveva errato nell' attribuire efficacia interruttiva alla esecuzione avviata dal nei Controparte_5
confronti di Persona_1
Questo perché, secondo l'appellante, non vi è mai stata solidarietà sul lato passivo tra i medesimi appellanti e l'esecutato, Sig. in virtù della declaratoria di Persona_1
nullità dell'atto di compravendita, nel quale era previsto l'accollo di quest'ultimo del mutuo fondiario stipulato da con l'Istituto Italiano di Credito Fondiario. Parte_3
Il richiamo dell'art. 1310 c.c. e la sua applicazione al caso di specie effettuati dal
Tribunale erano, secondo gli appellanti, del tutto infondati: gli appellanti e Per_1
non erano mai stati obbligati in solido tra loro, in quanto l'accollo è venuto
[...]
meno con efficacia ex tunc con la dichiarazione di nullità del 05/02/1986 dell'atto di compravendita concluso il 18/10/1982.
Hanno concluso chiedendo:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
a) riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 11634/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma, in persona del Giudice Unico Miriam Iappelli, in data 31/05/2019 e pubblicata il 03/06/2019, limitatamente all'unico capo impugnato relativo alla
3 prescrizione del credito vantato e, per l'effetto, dichiarare che il credito derivante dal mutuo fondiario stipulato da con l'Istituto Italiano di Credito Fondiario Parte_3
in data 29/09/1981, per atto Notaio Rep. n.116, Raccolta n.81, Persona_2
iscritto presso la Conservatoria dei RR. II. Di Roma 2 il 1 ottobre 1981 ai nn. 27244 –
2542, oggi asseritamente vantato da Sig. è prescritto per i motivi Controparte_4
indicati in premessa;
b) confermare, per il resto, per i restanti capi e le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
ha contestato l'appello. Controparte_4
Ha proposto appello incidentale ed impugnato la sentenza nella parte in cui : i) ha ritenuto che il credito vantato dal sig. verso gli appellanti fosse Controparte_4
indeterminato, accogliendo l'opposizione a precetto e, successivamente, ii) lo aveva condannato alla refusione delle spese di lite.
A sostegno dell'appello ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Ha dedotto che il Tribunale aveva inopinatamente ed apoditticamente ritenuto che la
CTU avesse riscontrato nella fattispecie, una “carenza di certezza del credito” e quindi, un'incertezza che a pag 4 della sentenza, il Tribunale giudica come “immanente”
(“Dell'immanente incertezza circa il quantum del credito ha dato atto anche il CTU”).
Secondo l'appellante il CTU, contrariamente a quanto si legge nella sentenza, sia nella relazione principale, sia nella relazione integrativa, aveva esattamente e puntualmente determinato e liquidato l'importo (al centesimo) del credito vantato dal sig CP_4
nei confronti degli appellanti, Ha esposto che a tutto concedere, vi può esser
[...]
stata, alla luce dell'opposizione a precetto, una drastica riduzione dell'importo del credito precettato, da € 323.043,09, ad € 178.634,64 così come emerso all'esito della
CTU ( pag 18/19 della relazione integrativa); ma mai si sarebbe potuto affermare, come invece fatto dal Tribunale, che il credito del sig fosse indeterminabile sulla CP_4
4 scorta delle “….. considerazioni espresse anche dal CTU…..che si ritiene di condividere..”
Ha concluso chiedendo:
1°_rigettare lo spiegato appello principale siccome infondato e non provato per tutti i motivi di cui innanzi;
2°_in accoglimento dello spiegato Appello incidentale, riformare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Roma col n 11634/2019 nella causa n
5533/2014RG, e per l'effetto, dichiarare i signori , Parte_1 Parte_2
e n.q. di eredi del sig , debitori in ragione di una quota CP_3 Parte_3
pari ad un terzo (1/3) dell'intero per ciascuno di loro e, per l'effetto condannarli al pagamento in favore del sig della somma di euro al pagamento della Controparte_4
somma di € 59.544,88 (cinquantanovemilacinquecentoquarantaquattro/88) cadauno
(quale pro quota di 1/3 della complessiva somma di € 178.634,64) oltre interessi moratori come indicati dal CTU dr in primo grado, decorrenti dal 14.01.2014 Per_3
fino al soddisfo;
3°_in accoglimento dello spiegato appello incidentale riformare la statuizione in termini di spese di lite e pertanto compensare al 50 % le spese del primo grado di giudizio, condannando gli appellanti alla refusione del restante 50 % in favore del sig
condannare altresì gli appellanti, ex art 91 cpc al pagamento delle spese e CP_4
compensi di lite del presente grado di appello.
4°_condannare gli appellanti alla restituzione al sig della somma di € CP_4
15.804,60 che, senza acquiescenza ed al solo fine di evitare un'azione esecutiva, è stata pagata all'esito della sentenza di primo grado e quindi, per le spese di lite di primo grado.
In data 2/8/02 ha depositato comparsa di intervento ex art.344 cpc l'appellante Parte_1
già appellante principale, quale datrice di ipoteca sull'immobile oggetto della
[...]
compravendita.
Ha concluso chiedendo:
5 Per l'interventrice nei confronti di ad Parte_1 Controparte_4
“infringendum”, e nei confronti dei coeredi e a Parte_2 CP_3
tutela del proprio diritto individuo pari al 50% della proprietà in Marino, fg. 23, part.
138, 395 e 397 oggetto di precetto pposto, VOGLIA l'On.le Corte di Appello CP_4
dare atto della nullità/inesistenza di ipoteca volontaria di a favore di Parte_1
ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO, relativamente ad atto di RINNOVO della stessa a favore del mutuante, non estensibile alla proprietà di quota immobile pari al 50% per quanto specificato in contratto di acquisto Notaio 2.2.1976, Per_4
e per carenza di autorizzata rinnovazione di vincolo di garanzia del debito principale, già concluso da e oggetto di ipoteca principale, connessa ad atto Parte_3
29.9.1981, rep. 116 racc. 81, di mutuo fondiario. Per_2
Per l'effetto escludere ogni responsabilità della Sig.ra limitatamente Parte_1
alla quota di lei proprietà esclusiva, fermo restando quanto eccepito e dedotto in opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. dall'impugnativa definita in primo grado da sent. 11634/2019 e appellata, quanto ad eccepita prescrizione delle pretese patrimoniali del precettante non meglio identificate in atto di precetto opposto, e ribadito il vizio formale di cui a violazione dell'art. 603 c.p.c. comportante effetti invalidanti di cui ad istanza di declaratoria.
Con ogni connessa pronuncia di legge.
L'appello principale è infondato.
Gli appellanti principali hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione attribuendo all'esecuzione iniziata nei confronti di Roberto
Angelini efficacia interruttiva.
Hanno sostenuto che, posto che l'acquisto dell era stato dichiarato nullo, Per_1
quest'ultimo non poteva essere considerato debitore solidale e non poteva determinarsi l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 1301cc.
Il motivo è infondato.
L infatti, è divenuto condebitore solidale giusta accollo del mutuo e non in Per_1
forza del contratto di compravendita. La nullità di questo non ha determinato
6 automaticamente la invalidità dell'accollo né ha inciso sulla solidarietà tra l' Per_1
e il dante causa degli opponenti. Ne consegue che l'effetto interruttivo dell'esecuzione rispetto al debito derivante dal mutuo si è compiutamente maturato così come affermato dal Tribunale.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Con lo stesso l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha posto a sostegno della decisione le risultanze della ctu , ctu che aveva concluso per la determinatezza del credito.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Tribunale è giunto all'affermazione della indeterminatezza a prescindere dai risultati della ctu.
Si legge, infatti, in sentenza che la difficoltà di verificare il quantum dovuto nasce dai diversi passaggi del credito e dalle indicazioni contenute nel precetto nel quale è proprio ad affermare che l'ammontare del suo credito si ricava Controparte_4
dall'atto di cessione notarile del 28.7.11 e registrato il 3.8.11. Tuttavia, tale atto pubblico non era stato prodotto da parte opposta. Esso era, tuttavia, necessario proprio perché parte integrante del titolo esecutivo e il controllo sulla esatta quantificazione del credito derivava proprio alla lettura combinata e congiunta di entrambi gli atti.
Su questa parte della motivazione non sono state sollevate censure.
Quanto alla ctu, il Tribunale, come è noto, è libero di apprezzare le risultanze della stessa con i soli limiti della motivazione che si fondi su accertamenti non compiuti o su affermazioni non formulate dal ctu
In realtà nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato, a supporto della impossibilità dell'opponente di verificare la somma richiesta, la circostanza che, in assenza dell'atto di cessione con il quale la aveva ceduto il credito al sig. Parte_4 CP_4
in data 28.7.2011, non era possibile individuare informazioni circa le date e gli
[...]
importi degli addebiti e dei pagamenti effettuati nel corso degli anni, e che il quantum, evincibile dal solo contratto di mutuo e da elementi tratti dal precetto, scontava tale
7 lacuna con riferimento al computo delle rate pagate, delle rate insolute, degli interessi di mora.
L'affermazione del Tribunale è condivisibile, coerente e non contraddittoria.
D'altro canto, il ctu è giunto alla quantificazione della somma all'esito di propri accertamenti e non ha affermato che la somma precettata fosse determinata o agevolmente determinabile sulla base del solo precetto.
Deve infine essere dichiarato inammissibile l'intervento di Parte_1
In primo luogo, la stessa era già parte del procedimento, quale appellante principale, ragione per la quale avrebbe potuto in ogni caso presentare proporre la domanda già con l'atto introduttivo. In secondo luogo, la sentenza impugnata è una sentenza di opposizione a precetto che verte sulla esistenza e quantificazione del credito e quindi estranea alla fattispecie dedotta con l'intervento (l'interventrice ha chiesto, infatti, dichiararsi la nullità della rinnovazione dell'ipoteca).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 11634/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di depositato in Parte_1
data 2/8/23;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
4) Dichiara sussistenti in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 dpr 115 del 2002
Roma 12/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
8 Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4622 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA DI GROTTAFERRATA, 15 00047
MARINO presso il difensore avv. RT TT
(C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._3
dell'avv. RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE
( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico presso il difensore avv. RT TT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
RT TT e dell'avv. GAROFOLO DANIELE C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RT TT;
APPELLANTI
1 CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5
LL IO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 27 ROMA presso il difensore avv. LL IO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11634/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 CP_3
opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato il 13.1.14 da Controparte_4
acquirente del credito derivante del mutuo fondiario stipulato fa (dante Parte_3
causa delle attrici opponenti) e l' il 29.9.81 Controparte_5
Hanno eccepito, tra l'altro, l'indeterminatezza delle somme precettate e la prescrizione del credito vantato
L'opposizione è stata accolta.
Il Tribunale ha ritenuto il precetto indeterminato poiché non consentiva di ricostruire il procedimento che aveva condotto alla quantificazione della somma.
E' stata, invece, respinta l'eccezione di prescrizione sulla base di atti interruttivi richiamati dal Tribunale in sentenza.
Hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, i quali hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito.
Hanno così ricostruito i fatti:
In data 29/09/1981 veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario tra e Parte_3
l'Istituto Italiano di Credito Fondiario
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, veniva iscritta ipoteca in data 8 ottobre 1981 sull'immobile sito nel Comune di Marino di proprietà del Sig. Pt_3
e (quest'ultima come datrice di ipoteca senza assumere
[...] Parte_1
obbligazione personale in ordine al mutuo).
2 L'immobile descritto veniva venduto dal Sigg.ri e ed Parte_3 Parte_1
acquistato dal Sig. per atto del 18.10.1982, con accollo del mutuo. Persona_1
Successivamente il medesimo acquirente dell'immobile, Sig. , Persona_1
promuoveva avanti il Tribunale di Velletri avverso i venditori Sigg.ri e Parte_3
, giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del citato atto di Parte_1
compravendita.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 222/86 del 05/02/1986, depositata il
14/03/1986 dichiarava la nullità del citato atto pubblico notarile di compravendita con sentenza passata in giudicato.
L'istituto italiano di Credito Fondiario, con atto trascritto il 19/04/1989, pignorava in danno del Sig. l'immobile oggetto della compravendita dichiarata Persona_1
nulla.
Tanto premesso in fatto, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale aveva errato nell' attribuire efficacia interruttiva alla esecuzione avviata dal nei Controparte_5
confronti di Persona_1
Questo perché, secondo l'appellante, non vi è mai stata solidarietà sul lato passivo tra i medesimi appellanti e l'esecutato, Sig. in virtù della declaratoria di Persona_1
nullità dell'atto di compravendita, nel quale era previsto l'accollo di quest'ultimo del mutuo fondiario stipulato da con l'Istituto Italiano di Credito Fondiario. Parte_3
Il richiamo dell'art. 1310 c.c. e la sua applicazione al caso di specie effettuati dal
Tribunale erano, secondo gli appellanti, del tutto infondati: gli appellanti e Per_1
non erano mai stati obbligati in solido tra loro, in quanto l'accollo è venuto
[...]
meno con efficacia ex tunc con la dichiarazione di nullità del 05/02/1986 dell'atto di compravendita concluso il 18/10/1982.
Hanno concluso chiedendo:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
a) riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 11634/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma, in persona del Giudice Unico Miriam Iappelli, in data 31/05/2019 e pubblicata il 03/06/2019, limitatamente all'unico capo impugnato relativo alla
3 prescrizione del credito vantato e, per l'effetto, dichiarare che il credito derivante dal mutuo fondiario stipulato da con l'Istituto Italiano di Credito Fondiario Parte_3
in data 29/09/1981, per atto Notaio Rep. n.116, Raccolta n.81, Persona_2
iscritto presso la Conservatoria dei RR. II. Di Roma 2 il 1 ottobre 1981 ai nn. 27244 –
2542, oggi asseritamente vantato da Sig. è prescritto per i motivi Controparte_4
indicati in premessa;
b) confermare, per il resto, per i restanti capi e le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
c) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
ha contestato l'appello. Controparte_4
Ha proposto appello incidentale ed impugnato la sentenza nella parte in cui : i) ha ritenuto che il credito vantato dal sig. verso gli appellanti fosse Controparte_4
indeterminato, accogliendo l'opposizione a precetto e, successivamente, ii) lo aveva condannato alla refusione delle spese di lite.
A sostegno dell'appello ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Ha dedotto che il Tribunale aveva inopinatamente ed apoditticamente ritenuto che la
CTU avesse riscontrato nella fattispecie, una “carenza di certezza del credito” e quindi, un'incertezza che a pag 4 della sentenza, il Tribunale giudica come “immanente”
(“Dell'immanente incertezza circa il quantum del credito ha dato atto anche il CTU”).
Secondo l'appellante il CTU, contrariamente a quanto si legge nella sentenza, sia nella relazione principale, sia nella relazione integrativa, aveva esattamente e puntualmente determinato e liquidato l'importo (al centesimo) del credito vantato dal sig CP_4
nei confronti degli appellanti, Ha esposto che a tutto concedere, vi può esser
[...]
stata, alla luce dell'opposizione a precetto, una drastica riduzione dell'importo del credito precettato, da € 323.043,09, ad € 178.634,64 così come emerso all'esito della
CTU ( pag 18/19 della relazione integrativa); ma mai si sarebbe potuto affermare, come invece fatto dal Tribunale, che il credito del sig fosse indeterminabile sulla CP_4
4 scorta delle “….. considerazioni espresse anche dal CTU…..che si ritiene di condividere..”
Ha concluso chiedendo:
1°_rigettare lo spiegato appello principale siccome infondato e non provato per tutti i motivi di cui innanzi;
2°_in accoglimento dello spiegato Appello incidentale, riformare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Roma col n 11634/2019 nella causa n
5533/2014RG, e per l'effetto, dichiarare i signori , Parte_1 Parte_2
e n.q. di eredi del sig , debitori in ragione di una quota CP_3 Parte_3
pari ad un terzo (1/3) dell'intero per ciascuno di loro e, per l'effetto condannarli al pagamento in favore del sig della somma di euro al pagamento della Controparte_4
somma di € 59.544,88 (cinquantanovemilacinquecentoquarantaquattro/88) cadauno
(quale pro quota di 1/3 della complessiva somma di € 178.634,64) oltre interessi moratori come indicati dal CTU dr in primo grado, decorrenti dal 14.01.2014 Per_3
fino al soddisfo;
3°_in accoglimento dello spiegato appello incidentale riformare la statuizione in termini di spese di lite e pertanto compensare al 50 % le spese del primo grado di giudizio, condannando gli appellanti alla refusione del restante 50 % in favore del sig
condannare altresì gli appellanti, ex art 91 cpc al pagamento delle spese e CP_4
compensi di lite del presente grado di appello.
4°_condannare gli appellanti alla restituzione al sig della somma di € CP_4
15.804,60 che, senza acquiescenza ed al solo fine di evitare un'azione esecutiva, è stata pagata all'esito della sentenza di primo grado e quindi, per le spese di lite di primo grado.
In data 2/8/02 ha depositato comparsa di intervento ex art.344 cpc l'appellante Parte_1
già appellante principale, quale datrice di ipoteca sull'immobile oggetto della
[...]
compravendita.
Ha concluso chiedendo:
5 Per l'interventrice nei confronti di ad Parte_1 Controparte_4
“infringendum”, e nei confronti dei coeredi e a Parte_2 CP_3
tutela del proprio diritto individuo pari al 50% della proprietà in Marino, fg. 23, part.
138, 395 e 397 oggetto di precetto pposto, VOGLIA l'On.le Corte di Appello CP_4
dare atto della nullità/inesistenza di ipoteca volontaria di a favore di Parte_1
ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO, relativamente ad atto di RINNOVO della stessa a favore del mutuante, non estensibile alla proprietà di quota immobile pari al 50% per quanto specificato in contratto di acquisto Notaio 2.2.1976, Per_4
e per carenza di autorizzata rinnovazione di vincolo di garanzia del debito principale, già concluso da e oggetto di ipoteca principale, connessa ad atto Parte_3
29.9.1981, rep. 116 racc. 81, di mutuo fondiario. Per_2
Per l'effetto escludere ogni responsabilità della Sig.ra limitatamente Parte_1
alla quota di lei proprietà esclusiva, fermo restando quanto eccepito e dedotto in opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. dall'impugnativa definita in primo grado da sent. 11634/2019 e appellata, quanto ad eccepita prescrizione delle pretese patrimoniali del precettante non meglio identificate in atto di precetto opposto, e ribadito il vizio formale di cui a violazione dell'art. 603 c.p.c. comportante effetti invalidanti di cui ad istanza di declaratoria.
Con ogni connessa pronuncia di legge.
L'appello principale è infondato.
Gli appellanti principali hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione attribuendo all'esecuzione iniziata nei confronti di Roberto
Angelini efficacia interruttiva.
Hanno sostenuto che, posto che l'acquisto dell era stato dichiarato nullo, Per_1
quest'ultimo non poteva essere considerato debitore solidale e non poteva determinarsi l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 1301cc.
Il motivo è infondato.
L infatti, è divenuto condebitore solidale giusta accollo del mutuo e non in Per_1
forza del contratto di compravendita. La nullità di questo non ha determinato
6 automaticamente la invalidità dell'accollo né ha inciso sulla solidarietà tra l' Per_1
e il dante causa degli opponenti. Ne consegue che l'effetto interruttivo dell'esecuzione rispetto al debito derivante dal mutuo si è compiutamente maturato così come affermato dal Tribunale.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Con lo stesso l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha posto a sostegno della decisione le risultanze della ctu , ctu che aveva concluso per la determinatezza del credito.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Tribunale è giunto all'affermazione della indeterminatezza a prescindere dai risultati della ctu.
Si legge, infatti, in sentenza che la difficoltà di verificare il quantum dovuto nasce dai diversi passaggi del credito e dalle indicazioni contenute nel precetto nel quale è proprio ad affermare che l'ammontare del suo credito si ricava Controparte_4
dall'atto di cessione notarile del 28.7.11 e registrato il 3.8.11. Tuttavia, tale atto pubblico non era stato prodotto da parte opposta. Esso era, tuttavia, necessario proprio perché parte integrante del titolo esecutivo e il controllo sulla esatta quantificazione del credito derivava proprio alla lettura combinata e congiunta di entrambi gli atti.
Su questa parte della motivazione non sono state sollevate censure.
Quanto alla ctu, il Tribunale, come è noto, è libero di apprezzare le risultanze della stessa con i soli limiti della motivazione che si fondi su accertamenti non compiuti o su affermazioni non formulate dal ctu
In realtà nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato, a supporto della impossibilità dell'opponente di verificare la somma richiesta, la circostanza che, in assenza dell'atto di cessione con il quale la aveva ceduto il credito al sig. Parte_4 CP_4
in data 28.7.2011, non era possibile individuare informazioni circa le date e gli
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importi degli addebiti e dei pagamenti effettuati nel corso degli anni, e che il quantum, evincibile dal solo contratto di mutuo e da elementi tratti dal precetto, scontava tale
7 lacuna con riferimento al computo delle rate pagate, delle rate insolute, degli interessi di mora.
L'affermazione del Tribunale è condivisibile, coerente e non contraddittoria.
D'altro canto, il ctu è giunto alla quantificazione della somma all'esito di propri accertamenti e non ha affermato che la somma precettata fosse determinata o agevolmente determinabile sulla base del solo precetto.
Deve infine essere dichiarato inammissibile l'intervento di Parte_1
In primo luogo, la stessa era già parte del procedimento, quale appellante principale, ragione per la quale avrebbe potuto in ogni caso presentare proporre la domanda già con l'atto introduttivo. In secondo luogo, la sentenza impugnata è una sentenza di opposizione a precetto che verte sulla esistenza e quantificazione del credito e quindi estranea alla fattispecie dedotta con l'intervento (l'interventrice ha chiesto, infatti, dichiararsi la nullità della rinnovazione dell'ipoteca).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 11634/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di depositato in Parte_1
data 2/8/23;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
4) Dichiara sussistenti in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 dpr 115 del 2002
Roma 12/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
8 Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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