Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
LE Manuela Aurora Luppino Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1090 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, promosso da
(C.F.: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nato il [...] a [...]_2 C.F._2
Calabria, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Mariella
Vizzari, presso il cui in Reggio Calabria, alla via S. Anna II Tr. Trav. Fondo falcone n.
1, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 23.04.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 04.03.2010, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito
1
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 04.03.2010; b) dal matrimonio sono nati i figli LE (08.04.2010) e
PE (10.12.2014), minorenni;
-letta la Sentenza di separazione consensuale n. 62/2024, pubblicata il 19/07/2024, comunicata al P.M. in data 22/07/2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del
P.M. in data 13.05.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato il 23.04.2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
04.03.2010 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio Atto N. 21 p.
1- anno 2010, alle seguenti condizioni:
2 - affidi i figli minori LE (CF ; nata il [...]; cittadina C.F._3
italiana); e PE (CF nato il [...]; cittadino C.F._4
italiano), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- preveda in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura complessiva di € 300,00 (trecento/00) mensili,
€ 150,00 a figlio, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno dieci a mezzo bonifico bancario, oltre al pagamento del cinquanta per cento delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- nulla sia statuito circa la casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via Carrera I
n. 15;
- disciplini il diritto di visita del padre ai minori secondo il seguente accordo: il padre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desidera previa comunicazione alla madre, salvo un diverso accordo tra i genitori preso nel rispetto delle esigenze dei minori e/o dei genitori stessi. Il padre potrà tenere con sé i minori durante i giorni della settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e ai loro impegni personali, sulle modalità di trascorrere le vacanze estive, natalizie e pasquali, le festività nazionali annuali e i giorni dei compleanni dei figli e dei genitori. Nel caso in cui mancasse tale accordo, i minori trascorreranno i giorni delle festività (ovvero l'Immacolata, vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua, Pasquetta), un giorno con uno ed un giorno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza, invertendoli l'anno seguente: così, per esempio, se trascorreranno con la mamma vigilia di Natale 2024 e con il padre Natale 2024, nel 2025 con il padre trascorreranno vigilia di Natale e con la mamma il giorno di Natale e così per tutte le altre festività. Il periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà trascorso dai minori per metà con la madre e metà con il padre invertendo i giorni l'anno successivo.
- relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
- nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà i figli con sé;
3 - disponga a carico al IG. il versamento di assegno alimentare o di Parte_2 mantenimento per l'ex coniuge nella somma di € 100,00 mensili da versare in favore della IG.ra entro il 10 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Parte_1
Istat;
- disponga che l'assegno Unico e Universale, se dovuto, sia diviso al 50% tra i coniugi;
- che i documenti per i minori e per i genitori siano validi per l'espatrio avendo questi ultimi espresso reciproco assenso al rilascio o rinnovo.
- Inoltre, il IG. acconsente sin da ora al trasferimento in altra Parte_2
Regione dei figli minori unitamente alla loro madre qualora se ne ravvisasse la necessità per motivi lavorativi della madre.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna PE Campagna
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