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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/02/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8124 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANSONETTI ALESSANDRO, con elezione di domicilio in Taranto alla via Puglie, presso il difensore del proprio difensore, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
Email_1 parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COMEGNA SEBASTIANO, con elezione di domicilio in Taranto alla via Mignogna n. 1 presso il proprio difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
Email_2 parte appellata OGGETTO: diritto di accesso atti assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09.11.2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Parte_1
Taranto, deducendo: Controparte_2
che il 27.03.2018, mentre era alla guida dell'auto Opel Mokka di proprietà di era rimasto vittima di un sinistro Controparte_3 stradale ascrivibile all'esclusiva responsabilità di , Controparte_4 conducente di un veicolo Jaguar assicurato dalla convenuta
CP_1
che a seguito dell'impatto, l'auto da lui condotta aveva terminato la propria corsa andando ad impattare contro il veicolo Fiat di proprietà
1 di , mentre il conducente della Jaguar si era dato alla Controparte_5 fuga, salvo essere poi rintracciato dalle forze dell'ordine;
che, sempre a seguito dell'evento, aveva riportato danni non patrimoniali in misura inferiore ad € 5.000,00;
che, con lettera del 17.04.2018, aveva inviato all'impresa la richiesta di risarcimento e l'invito alla negoziazione assistita;
che con lettera del 10.12.2018, gli aveva comunicato CP_1
l'invio della somma di € 3.000,00;
che, siccome l'offerta non esplicitava i titoli del risarcimento, aveva formulato, con lettera del 07.01.2019, richiesta di accesso agli atti;
che l'impresa non aveva riscontrato la sua richiesta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di accertare l'inadempienza della e di condannarla: CP_1
alla trasmissione della perizia dei danni sui veicoli e dei relativi fotogrammi, della denuncia del responsabile, delle dichiarazioni testimoniali e della perizia medico-legale;
alla trasmissione della spiegazione del calcolo effettuato dalla compagnia assicurativa;
al pagamento delle spese di lite. Con la comparsa conclusionale, alla quale si riportava in sede di precisazione delle conclusioni, limitava la domanda di consegna al rapporto completo delle autorità, alla perizia eseguita sulla e alle dichiarazioni testimoniali, non CP_6 reiterando la richiesta di trasmissione della denuncia del responsabile. Costituitasi in giudizio, la compagnia convenuta, insisteva per il rigetto della domanda, rilevando:
che aveva tempestivamente riscontrato le richieste avanzate dall'attore e, dopo averlo sottoposto a visita medica, aveva formulato in suo favore un'offerta di 3.000,00 euro;
che nel gennaio del 2019 l'attore aveva chiesto di accedere agli atti del fascicolo e che la richiesta era stata riscontrata con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019, con l'allegata documentazione richiesta;
che pertanto non era ravvisabile alcuna violazione a carico della compagnia. Il giudice di pace rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. In particolare, rilevava:
che, a fronte della richiesta dell'attore del 7.1.2019, l'assicurazione
2 aveva inviato la documentazione in suo possesso il 4.2.2019;
che la documentazione era stata ricevuta dall'attore il 14.2.2019, ossia pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, inviata l'11.2.2019. Pertanto, riteneva che la compagnia avesse correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, in quanto la documentazione era stata inviata prima della notifica dell'atto di citazione. Avverso tale pronuncia propone appello . Parte_1
Con un primo motivo di appello, lamenta la nullità della sentenza, in quanto le parti hanno precisato le conclusioni davanti ad un giudice, persona fisica, diverso da quello che ha poi emesso la sentenza. Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha operato l'integrale compensazione delle spese di lite. Ad avviso dell'appellante, il giudice ha motivato il proprio assunto ricorrendo ad una mera supposizione, ossia il fatto che la compagnia avesse inviato la documentazione prima della notifica dell'atto di citazione, quando invece la documentazione era stata trasmessa il 14.02.2019 e, quindi, tre giorni dopo la notifica della citazione, avvenuta, di contro, l'11.02.2019. Inoltre, la compagnia aveva fornito le motivazioni dell'offerta solo con il deposito della comparsa di costituzione e risposta e, nello specifico, del relativo allegato n.
7. Ad ogni modo, secondo l'appellante, la compagnia avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di accesso agli atti entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5 del d.m 191/2008, e quindi entro e non oltre il 29.01.2019, con la conseguenza che, a causa del ritardo, era stato costretto ad adire le vie legali. Con un terzo motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla consegna della perizia della Jaguar, della denuncia a firma di e delle dichiarazioni testimoniali. Controparte_4
Pertanto, chiede:
di dichiarare la nullità della sentenza perché sottoscritta da un magistrato diverso da quello che l'ha introitata per la decisione;
di condannare la compagnia a trasmettere la perizia eseguita sulla Jaguar con gli allegati fotografici, la denuncia a firma di CP_4
e le dichiarazioni testimoniali;
[...]
di condannare la compagnia al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle relative alla fase di negoziazione assistita;
di condannare la compagnia al pagamento della somma di € 100,00 in funzione di ogni giorno di ritardo;
3 di trasmettere copia della sentenza all' Org_1
Costituitasi in giudizio, la compagnia concorda con il primo motivo di nullità della sentenza formulato da parte appellante, chiedendo però di rimettere il giudizio davanti al giudice di primo grado. Il motivo di appello, è fondato. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata redatta dall'avv. Rosalba Micucci, mentre l'intero giudizio si è svolto davanti alla Dott.ssa Per_1
(che si è riservata per la decisione), di fronte alla quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La situazione venutasi a configurare integra motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice1, stante l'evidente violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, che trova attuazione nelle previsioni tabellari (cfr. art. 114 disp. att. c.p.c.), e che comunque postula che la decisione sia assunta dallo stesso magistrato davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni (fatti salvi eventuali provvedimenti di riassegnazione del processo adottati dal dirigente dell'ufficio e comunque previa rimessione della causa sul ruolo da parte del giudice che l'aveva introitata per la decisione). Non ricorrendo una delle ipotesi che giustificano la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il presente procedimento va 1 Cassazione civile , sez. VI , 08/07/2020 , n. 14144 La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. , con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell' art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell' art. 354 c.p.c.; Cassazione civile , sez. I , 19/02/2020 , n. 4255 Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice;
tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di incidente decisorio, allorché il giudice emetta ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della terza via. Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2020, n. 2779 La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. Cfr. altresì Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 26938 del 2 dicembre 2013.
4 trattenuto per la decisione nel merito2. La domanda proposta può essere accolta nei limiti di seguito indicati. Dagli atti risulta che:
con lettera del 7 gennaio 2019, l'attore ha chiesto alla compagnia assicurativa:
o l'allegazione della perizia dei danni sull'auto del danneggiato e sull'auto del danneggiante, con i relativi corredi fotografici;
o l'allegazione della denuncia del responsabile;
o l'allegazione di dichiarazioni testimoniali;
o l'espressa indicazione della percentuale di ragione riconosciuta;
o l'allegazione della perizia medico-legale del fiduciario;
o l'espressa quantificazione del danno biologico;
o l'espressa ammissione dell'eventuale riconoscimento del danno morale e delle spese mediche, con relativa quantificazione;
o l'allegazione del calcolo aritmetico sotteso all'offerta risarcitoria recapitata;
che tale missiva, spedita il 7 gennaio 2019, è stata ricevuta dalla compagnia convenuta il 14 gennaio 2019;
che con missiva del 4 febbraio 2019, spedita l'11 febbraio 2019 e 2 Cassazione civile, sez. II, 19/08/2021, n. 23132; In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. Cassazione civile, sez. VI, 08/07/2020, n. 14144;
“….va evidenziato che, alla rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., che richiama espressamente l'art. 353 c.p.c., non consegue sempre ed in ogni caso la caducazione dell'intera attività processuale, pur se in tutte le fattispecie legittimanti la rimessione la sentenza è dichiarata nulla. Ed infatti, se nel caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo e in quello di violazione dell'art. 102 c.p.c., il processo deve riprendere dall'inizio e la natura della nullità comunicatasi alla sentenza è tale da determinare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti sino alla sentenza stessa, proprio perchè essa consegue al vizio sanzionato, al contrario, nel caso in cui si è verificata l'estromissione illegittima di una parte o la sentenza non reca la sottoscrizione del giudice, la nullità sanzionata è correlata, nel primo caso, al provvedimento di estromissione e, quindi, la sua invalidità determina anche quella dell'attività processuale successiva a tale provvedimento, e, nel secondo caso, la nullità è riconducibile soltanto alla pronuncia della sentenza e, quindi, l'attività processuale anteriore a tale atto - salvo che il giudice della rimessione non ritenga di esercitare propri poteri di rilevazione di nullità di tale attività - resta valida. Il caso della rimessione disposta per essere stata pronunciata la sentenza da giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è da parificarsi - al di là della non condivisibilità della rimessione, come poi affermato da Cass., sez. un., 26938/13 già richiamata - a quello di cui all'art. 161 c.p.c., comma 2, sicchè il giudice di rinvio è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa, non già di rinnovare il giudizio, come pure espressamente precisato in alcune pronunce di legittimità (Cass. Cass. 7055/99, 4468/03, Cass. 3161/2006), che si inseriscono nell'orientamento poi superato ma a cui risulta aver aderito la Corte di appello di Napoli, disponendo la rimessione della causa al Tribunale….”;
5 pervenuta all'attore in data 14 febbraio 2019, la compagnia ha riscontrato la richiesta d'accesso allegando la documentazione richiesta (“Riscontrando la pregiata Sua del 14/01/2019....unitamente alla presente alleghiamo in copia la documentazione da Lei richiesta”);
che l'attore, in data 11 febbraio 2019, lo stesso giorno dell'invio della risposta da parte della compagnia, ha notificato a quest'ultima a mezzo pec l'atto di citazione, limitando la richiesta di accesso (cfr. conclusioni dell'atto) alla perizia sui due autoveicoli (con annesse foto), alla perizia medico-legale, alla denuncia del responsabile, alle dichiarazioni testimoniali e, infine, alla spiegazione del calcolo effettuato per la liquidazione del danno in via stragiudiziale;
che la compagnia si è costituita nel giudizio di primo grado deducendo nella propria comparsa di aver riscontrato la richiesta di accesso dell'attore con la lettera raccomandata del 4 febbraio 2019 con l'allegata documentazione richiesta (cfr. doc. 6);
che sempre la compagnia ha prodotto in giudizio la spiegazione dettagliata del calcolo effettuato per addivenire alla somma liquidata (cfr. doc. 7);
che, nel corso della prima udienza tenutasi il 9 maggio 2019 davanti al giudice di pace, l'attore ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande e ha esibito la lettera della compagnia del 4 febbraio 2019 con i relativi allegati, dicendo di averla ricevuta in data 14 febbraio 2019;
che con la comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio, l'attore ha per la prima volta lamentato che il rapporto delle autorità trasmesso non era completo, in quanto era stata allegata solo la pagina dei dati delle parti coinvolte, e che mancavano sia la perizia sulla Jaguar che le dichiarazioni testimoniali. Sulla scorta di tali premesse, la risposta fornita dalla compagnia assicurativa deve ritenersi tardiva, in quanto quest'ultima, a norma degli artt. 4 (richiesta di integrazioni rispetto alla richiesta di accesso), ultimo comma, 5 (accoglimento della richiesta di accesso) e 6 (rifiuto o limitazione della richiesta di accesso), avrebbe dovuto riscontrare la richiesta di accesso avanzata dall'attore entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, avvenuta nella specie il 14.01.2019. Pertanto, la compagnia avrebbe dovuto rispondere entro il 29 gennaio 2019. Invece, la compagnia ha inviato la documentazione oggetto della richiesta, così rispondendo (seppur tardivamente, in quanto oltre il termine di 15 giorni) all'istanza di accesso, solo l'11 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui
6 l'attore le ha notificato la citazione. La documentazione è poi pervenuta all'attore, come dal lui stesso ammesso, il 14 febbraio 2019. Inoltre, la compagnia ha prodotto il prospetto del calcolo del risarcimento solo al momento della costituzione in giudizio. L'attore ha continuato a lamentare l'incompletezza della relazione di servizio dell'autorità intervenuta, nonché la mancata produzione delle dichiarazioni testimoniali e della perizia sulla Jaguar. Di contro, la compagnia si è sempre limitata a sostenere di aver fornito all'attore la documentazione richiesta con la lettera del 4 febbraio 2019 (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, dove si legge: “…richiesta che veniva riscontrata con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019, con allegata documentazione richiesta (doc. 6)”. Di analogo tenore è il contenuto della suddetta lettera, in cui si legge:
“alleghiamo in copia la documentazione da Lei richiesta” (cfr. all. 6). La compagnia non ha prodotto in giudizio gli allegati trasmessi, né gli stessi sono stati elencati nel verbale di prima udienza in cui sono stati esibiti dall'attore. Non avendo la compagnia prodotto o provato di aver trasmesso le richieste dichiarazioni testimoniali e la perizia sulla Jaguar, e non avendo neanche dedotto di non essere in possesso di tali documenti o che tali documenti non esistono, si deve ritenere che, con le proprie deduzioni, la compagnia abbia inteso confermare implicitamente l'esistenza di tali documenti. Ed invero, come si evince da quanto sopra riportato, la compagnia ha sempre sostenuto di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'attore, tale dovendosi intendere tutta quella indicata nell'istanza di accesso del 6 gennaio 2019.
A fronte delle carenze poi lamentate dall'attore, non si può fare altro, da un punto di vista processuale, che ritenere provata l'inadempienza della compagnia rispetto alla trasmissione della perizia sulla Jaguar e delle dichiarazioni testimoniali, o quanto meno rispetto ad una specifica risposta in ordine all'esistenza o meno di tali documenti. Per quel che concerne invece l'asserita incompletezza del rapporto delle autorità, la censura mossa dall'attore/appellante non coglie nel segno, in quanto come si evince dalla documentazione da lui prodotta (cfr. produzione del 20.10.2022), il rapporto dei Carabinieri intervenuti risulta completo, essendo peraltro corredato anche di tutti gli accertamenti eseguiti ed inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Inammissibile è invece la richiesta di trasmissione della presunta denuncia del responsabile, trattandosi di domanda alla quale l'attore aveva rinunciato,
7 escludendola da quelle per le quali aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni. L'implicita volontà di rinunciare alla domanda si desume dal fatto che lo stesso attore in prima udienza, davanti al giudice di pace, aveva dichiarato di aver ricevuto gli allegati oggetto della richiesta e aveva successivamente lamentato solo la mancanza della perizia sulla Jaguar, delle dichiarazioni testimoniali e della copia completa del rapporto delle autorità. In ragione del silenzio serbato dalla compagnia convenuta, protrattosi oltre il termine legalmente previsto, e tenuto conto delle perduranti inadempienze, per come poc'anzi rilevato, l'attore ha diritto a vedersi rifondere le spese legali sostenute per essere stato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere i documenti richiesti. Da tali spese vanno però escluse quelle sostenute per la negoziazione assistita. Al riguardo, va osservato che il difensore dell'attore ha formalizzato l'invito alla negoziazione assistita in modo cumulativo, ossia sia al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sia al fine di ottenere l'accesso ai documenti in possesso della compagnia assicurativa. L'invito, datato 16 aprile 2018, è stato trasmesso alla compagnia il 17 aprile 2018, mentre l'attore ha per la prima volta richiesto di accedere agli atti solo con la missiva del 7 gennaio 2019. L'attore ha quindi formalizzato l'invito alla negoziazione prima ancora di aver inoltrato la richiesta di accesso agli atti e, quindi, prima ancora che si potessero profilare situazioni di eventuale conflitto. In altri termini, l'attore ha formalizzato un invito in modo del tutto preventivo, quando non aveva neanche manifestato alla compagnia l'intenzione di esercitare il diritto di accesso, posto peraltro che, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 191/2008, non era ancora nelle condizioni di poterlo esercitare quando ha inoltrato l'invito alla negoziazione. Ed invero, il 17 aprile 2018 non erano ancora decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, né 90 giorni dalla data della richiesta risarcitoria (inviata lo stesso 17 aprile 2019), né l'attore aveva ricevuto l'offerta risarcitoria della compagnia. In quest'ottica la spesa va quindi ritenuta superflua ai sensi dell'art. 92 c.p.c., poiché sostenuta in un momento in cui, non essendo stato esercitato il diritto di accesso, non si poteva materialmente profilare un'ipotesi di conflitto. Le spese del procedimento vanno liquidate sulla scorta dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014, trattandosi di questioni di non particolare rilevanza e complessità. La complessità non va apprezzata con riferimento al grado di erudizione giuridica delle parti, ma piuttosto degli addetti ai lavori. Diversamente, assumendo quale punto di vista quello delle parti, tutte le questioni sarebbero sempre complesse, in quanto si tratta pur sempre di
8 materie di carattere tecnico che presuppongono conoscenze scientifiche non appannaggio di tutti. Inoltre anche le scarne difese della compagnia depongono verso l'accennata valutazione di scarsa complessità della lite. Analoghi criteri vanno seguiti con riferimento alla liquidazione delle spese del presente giudizio, con esclusione della fase istruttoria, in quanto sostanzialmente omessa.
Considerato che
la compagnia ha comunque parzialmente adempiuto ai propri obblighi e ritenuto che il ricorso a misure di coercizione appare del tutto iniquo, soprattutto in considerazione del fatto che, al di là della verità processuale (sulla quale ha inciso la condotta difensiva assunta dalla compagnia convenuta), non è emersa la prova dell'esistenza dei documenti di cui l'attore continua a lamentare la mancanza (al riguardo basti pensare che nemmeno nel rapporto dei carabinieri si fa riferimento alla presenza di testimoni dell'indicente), la richiesta avanzata sul punto dall'attore va respinta. Va infine osservato che, le questioni sollevate con il secondo ed il terzo motivo si devono considerare assorbite dall'esame della domanda nel merito, reso necessario dalla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
condanna la compagnia convenuta/appellata a consegnare all'attore la perizia sul veicolo Jaguar corredata di foto e le dichiarazioni testimoniali all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'attore;
condanna la compagnia convenuta/appellata al pagamento, in favore dell'attore/appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 671,00, oltre iva, cpa e spese generali, nonché oltre € 27,00 ed
€ 98,00 per spese esenti, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna la compagnia convenuta/appellata al pagamento, in favore dell'attore/appellante, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 852,00, oltre iva, cpa e spese generali, nonché oltre € 27,00 ed
€ 147,00 per spese esenti, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara inammissibile la domanda di consegna della denuncia del responsabile.
9 trasmette copia della presente sentenza all' Org_1
Così deciso in Taranto, in data 27/02/2024 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
10
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANSONETTI ALESSANDRO, con elezione di domicilio in Taranto alla via Puglie, presso il difensore del proprio difensore, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
Email_1 parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COMEGNA SEBASTIANO, con elezione di domicilio in Taranto alla via Mignogna n. 1 presso il proprio difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
Email_2 parte appellata OGGETTO: diritto di accesso atti assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09.11.2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Parte_1
Taranto, deducendo: Controparte_2
che il 27.03.2018, mentre era alla guida dell'auto Opel Mokka di proprietà di era rimasto vittima di un sinistro Controparte_3 stradale ascrivibile all'esclusiva responsabilità di , Controparte_4 conducente di un veicolo Jaguar assicurato dalla convenuta
CP_1
che a seguito dell'impatto, l'auto da lui condotta aveva terminato la propria corsa andando ad impattare contro il veicolo Fiat di proprietà
1 di , mentre il conducente della Jaguar si era dato alla Controparte_5 fuga, salvo essere poi rintracciato dalle forze dell'ordine;
che, sempre a seguito dell'evento, aveva riportato danni non patrimoniali in misura inferiore ad € 5.000,00;
che, con lettera del 17.04.2018, aveva inviato all'impresa la richiesta di risarcimento e l'invito alla negoziazione assistita;
che con lettera del 10.12.2018, gli aveva comunicato CP_1
l'invio della somma di € 3.000,00;
che, siccome l'offerta non esplicitava i titoli del risarcimento, aveva formulato, con lettera del 07.01.2019, richiesta di accesso agli atti;
che l'impresa non aveva riscontrato la sua richiesta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva di accertare l'inadempienza della e di condannarla: CP_1
alla trasmissione della perizia dei danni sui veicoli e dei relativi fotogrammi, della denuncia del responsabile, delle dichiarazioni testimoniali e della perizia medico-legale;
alla trasmissione della spiegazione del calcolo effettuato dalla compagnia assicurativa;
al pagamento delle spese di lite. Con la comparsa conclusionale, alla quale si riportava in sede di precisazione delle conclusioni, limitava la domanda di consegna al rapporto completo delle autorità, alla perizia eseguita sulla e alle dichiarazioni testimoniali, non CP_6 reiterando la richiesta di trasmissione della denuncia del responsabile. Costituitasi in giudizio, la compagnia convenuta, insisteva per il rigetto della domanda, rilevando:
che aveva tempestivamente riscontrato le richieste avanzate dall'attore e, dopo averlo sottoposto a visita medica, aveva formulato in suo favore un'offerta di 3.000,00 euro;
che nel gennaio del 2019 l'attore aveva chiesto di accedere agli atti del fascicolo e che la richiesta era stata riscontrata con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019, con l'allegata documentazione richiesta;
che pertanto non era ravvisabile alcuna violazione a carico della compagnia. Il giudice di pace rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. In particolare, rilevava:
che, a fronte della richiesta dell'attore del 7.1.2019, l'assicurazione
2 aveva inviato la documentazione in suo possesso il 4.2.2019;
che la documentazione era stata ricevuta dall'attore il 14.2.2019, ossia pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, inviata l'11.2.2019. Pertanto, riteneva che la compagnia avesse correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, in quanto la documentazione era stata inviata prima della notifica dell'atto di citazione. Avverso tale pronuncia propone appello . Parte_1
Con un primo motivo di appello, lamenta la nullità della sentenza, in quanto le parti hanno precisato le conclusioni davanti ad un giudice, persona fisica, diverso da quello che ha poi emesso la sentenza. Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha operato l'integrale compensazione delle spese di lite. Ad avviso dell'appellante, il giudice ha motivato il proprio assunto ricorrendo ad una mera supposizione, ossia il fatto che la compagnia avesse inviato la documentazione prima della notifica dell'atto di citazione, quando invece la documentazione era stata trasmessa il 14.02.2019 e, quindi, tre giorni dopo la notifica della citazione, avvenuta, di contro, l'11.02.2019. Inoltre, la compagnia aveva fornito le motivazioni dell'offerta solo con il deposito della comparsa di costituzione e risposta e, nello specifico, del relativo allegato n.
7. Ad ogni modo, secondo l'appellante, la compagnia avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di accesso agli atti entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5 del d.m 191/2008, e quindi entro e non oltre il 29.01.2019, con la conseguenza che, a causa del ritardo, era stato costretto ad adire le vie legali. Con un terzo motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla consegna della perizia della Jaguar, della denuncia a firma di e delle dichiarazioni testimoniali. Controparte_4
Pertanto, chiede:
di dichiarare la nullità della sentenza perché sottoscritta da un magistrato diverso da quello che l'ha introitata per la decisione;
di condannare la compagnia a trasmettere la perizia eseguita sulla Jaguar con gli allegati fotografici, la denuncia a firma di CP_4
e le dichiarazioni testimoniali;
[...]
di condannare la compagnia al pagamento delle spese di lite, ivi incluse quelle relative alla fase di negoziazione assistita;
di condannare la compagnia al pagamento della somma di € 100,00 in funzione di ogni giorno di ritardo;
3 di trasmettere copia della sentenza all' Org_1
Costituitasi in giudizio, la compagnia concorda con il primo motivo di nullità della sentenza formulato da parte appellante, chiedendo però di rimettere il giudizio davanti al giudice di primo grado. Il motivo di appello, è fondato. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata redatta dall'avv. Rosalba Micucci, mentre l'intero giudizio si è svolto davanti alla Dott.ssa Per_1
(che si è riservata per la decisione), di fronte alla quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La situazione venutasi a configurare integra motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice1, stante l'evidente violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, che trova attuazione nelle previsioni tabellari (cfr. art. 114 disp. att. c.p.c.), e che comunque postula che la decisione sia assunta dallo stesso magistrato davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni (fatti salvi eventuali provvedimenti di riassegnazione del processo adottati dal dirigente dell'ufficio e comunque previa rimessione della causa sul ruolo da parte del giudice che l'aveva introitata per la decisione). Non ricorrendo una delle ipotesi che giustificano la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il presente procedimento va 1 Cassazione civile , sez. VI , 08/07/2020 , n. 14144 La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. , con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell' art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell' art. 354 c.p.c.; Cassazione civile , sez. I , 19/02/2020 , n. 4255 Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice;
tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di incidente decisorio, allorché il giudice emetta ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della terza via. Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2020, n. 2779 La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. Cfr. altresì Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 26938 del 2 dicembre 2013.
4 trattenuto per la decisione nel merito2. La domanda proposta può essere accolta nei limiti di seguito indicati. Dagli atti risulta che:
con lettera del 7 gennaio 2019, l'attore ha chiesto alla compagnia assicurativa:
o l'allegazione della perizia dei danni sull'auto del danneggiato e sull'auto del danneggiante, con i relativi corredi fotografici;
o l'allegazione della denuncia del responsabile;
o l'allegazione di dichiarazioni testimoniali;
o l'espressa indicazione della percentuale di ragione riconosciuta;
o l'allegazione della perizia medico-legale del fiduciario;
o l'espressa quantificazione del danno biologico;
o l'espressa ammissione dell'eventuale riconoscimento del danno morale e delle spese mediche, con relativa quantificazione;
o l'allegazione del calcolo aritmetico sotteso all'offerta risarcitoria recapitata;
che tale missiva, spedita il 7 gennaio 2019, è stata ricevuta dalla compagnia convenuta il 14 gennaio 2019;
che con missiva del 4 febbraio 2019, spedita l'11 febbraio 2019 e 2 Cassazione civile, sez. II, 19/08/2021, n. 23132; In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. Cassazione civile, sez. VI, 08/07/2020, n. 14144;
“….va evidenziato che, alla rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., che richiama espressamente l'art. 353 c.p.c., non consegue sempre ed in ogni caso la caducazione dell'intera attività processuale, pur se in tutte le fattispecie legittimanti la rimessione la sentenza è dichiarata nulla. Ed infatti, se nel caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo e in quello di violazione dell'art. 102 c.p.c., il processo deve riprendere dall'inizio e la natura della nullità comunicatasi alla sentenza è tale da determinare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti sino alla sentenza stessa, proprio perchè essa consegue al vizio sanzionato, al contrario, nel caso in cui si è verificata l'estromissione illegittima di una parte o la sentenza non reca la sottoscrizione del giudice, la nullità sanzionata è correlata, nel primo caso, al provvedimento di estromissione e, quindi, la sua invalidità determina anche quella dell'attività processuale successiva a tale provvedimento, e, nel secondo caso, la nullità è riconducibile soltanto alla pronuncia della sentenza e, quindi, l'attività processuale anteriore a tale atto - salvo che il giudice della rimessione non ritenga di esercitare propri poteri di rilevazione di nullità di tale attività - resta valida. Il caso della rimessione disposta per essere stata pronunciata la sentenza da giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è da parificarsi - al di là della non condivisibilità della rimessione, come poi affermato da Cass., sez. un., 26938/13 già richiamata - a quello di cui all'art. 161 c.p.c., comma 2, sicchè il giudice di rinvio è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa, non già di rinnovare il giudizio, come pure espressamente precisato in alcune pronunce di legittimità (Cass. Cass. 7055/99, 4468/03, Cass. 3161/2006), che si inseriscono nell'orientamento poi superato ma a cui risulta aver aderito la Corte di appello di Napoli, disponendo la rimessione della causa al Tribunale….”;
5 pervenuta all'attore in data 14 febbraio 2019, la compagnia ha riscontrato la richiesta d'accesso allegando la documentazione richiesta (“Riscontrando la pregiata Sua del 14/01/2019....unitamente alla presente alleghiamo in copia la documentazione da Lei richiesta”);
che l'attore, in data 11 febbraio 2019, lo stesso giorno dell'invio della risposta da parte della compagnia, ha notificato a quest'ultima a mezzo pec l'atto di citazione, limitando la richiesta di accesso (cfr. conclusioni dell'atto) alla perizia sui due autoveicoli (con annesse foto), alla perizia medico-legale, alla denuncia del responsabile, alle dichiarazioni testimoniali e, infine, alla spiegazione del calcolo effettuato per la liquidazione del danno in via stragiudiziale;
che la compagnia si è costituita nel giudizio di primo grado deducendo nella propria comparsa di aver riscontrato la richiesta di accesso dell'attore con la lettera raccomandata del 4 febbraio 2019 con l'allegata documentazione richiesta (cfr. doc. 6);
che sempre la compagnia ha prodotto in giudizio la spiegazione dettagliata del calcolo effettuato per addivenire alla somma liquidata (cfr. doc. 7);
che, nel corso della prima udienza tenutasi il 9 maggio 2019 davanti al giudice di pace, l'attore ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande e ha esibito la lettera della compagnia del 4 febbraio 2019 con i relativi allegati, dicendo di averla ricevuta in data 14 febbraio 2019;
che con la comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio, l'attore ha per la prima volta lamentato che il rapporto delle autorità trasmesso non era completo, in quanto era stata allegata solo la pagina dei dati delle parti coinvolte, e che mancavano sia la perizia sulla Jaguar che le dichiarazioni testimoniali. Sulla scorta di tali premesse, la risposta fornita dalla compagnia assicurativa deve ritenersi tardiva, in quanto quest'ultima, a norma degli artt. 4 (richiesta di integrazioni rispetto alla richiesta di accesso), ultimo comma, 5 (accoglimento della richiesta di accesso) e 6 (rifiuto o limitazione della richiesta di accesso), avrebbe dovuto riscontrare la richiesta di accesso avanzata dall'attore entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, avvenuta nella specie il 14.01.2019. Pertanto, la compagnia avrebbe dovuto rispondere entro il 29 gennaio 2019. Invece, la compagnia ha inviato la documentazione oggetto della richiesta, così rispondendo (seppur tardivamente, in quanto oltre il termine di 15 giorni) all'istanza di accesso, solo l'11 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui
6 l'attore le ha notificato la citazione. La documentazione è poi pervenuta all'attore, come dal lui stesso ammesso, il 14 febbraio 2019. Inoltre, la compagnia ha prodotto il prospetto del calcolo del risarcimento solo al momento della costituzione in giudizio. L'attore ha continuato a lamentare l'incompletezza della relazione di servizio dell'autorità intervenuta, nonché la mancata produzione delle dichiarazioni testimoniali e della perizia sulla Jaguar. Di contro, la compagnia si è sempre limitata a sostenere di aver fornito all'attore la documentazione richiesta con la lettera del 4 febbraio 2019 (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, dove si legge: “…richiesta che veniva riscontrata con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019, con allegata documentazione richiesta (doc. 6)”. Di analogo tenore è il contenuto della suddetta lettera, in cui si legge:
“alleghiamo in copia la documentazione da Lei richiesta” (cfr. all. 6). La compagnia non ha prodotto in giudizio gli allegati trasmessi, né gli stessi sono stati elencati nel verbale di prima udienza in cui sono stati esibiti dall'attore. Non avendo la compagnia prodotto o provato di aver trasmesso le richieste dichiarazioni testimoniali e la perizia sulla Jaguar, e non avendo neanche dedotto di non essere in possesso di tali documenti o che tali documenti non esistono, si deve ritenere che, con le proprie deduzioni, la compagnia abbia inteso confermare implicitamente l'esistenza di tali documenti. Ed invero, come si evince da quanto sopra riportato, la compagnia ha sempre sostenuto di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'attore, tale dovendosi intendere tutta quella indicata nell'istanza di accesso del 6 gennaio 2019.
A fronte delle carenze poi lamentate dall'attore, non si può fare altro, da un punto di vista processuale, che ritenere provata l'inadempienza della compagnia rispetto alla trasmissione della perizia sulla Jaguar e delle dichiarazioni testimoniali, o quanto meno rispetto ad una specifica risposta in ordine all'esistenza o meno di tali documenti. Per quel che concerne invece l'asserita incompletezza del rapporto delle autorità, la censura mossa dall'attore/appellante non coglie nel segno, in quanto come si evince dalla documentazione da lui prodotta (cfr. produzione del 20.10.2022), il rapporto dei Carabinieri intervenuti risulta completo, essendo peraltro corredato anche di tutti gli accertamenti eseguiti ed inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Inammissibile è invece la richiesta di trasmissione della presunta denuncia del responsabile, trattandosi di domanda alla quale l'attore aveva rinunciato,
7 escludendola da quelle per le quali aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni. L'implicita volontà di rinunciare alla domanda si desume dal fatto che lo stesso attore in prima udienza, davanti al giudice di pace, aveva dichiarato di aver ricevuto gli allegati oggetto della richiesta e aveva successivamente lamentato solo la mancanza della perizia sulla Jaguar, delle dichiarazioni testimoniali e della copia completa del rapporto delle autorità. In ragione del silenzio serbato dalla compagnia convenuta, protrattosi oltre il termine legalmente previsto, e tenuto conto delle perduranti inadempienze, per come poc'anzi rilevato, l'attore ha diritto a vedersi rifondere le spese legali sostenute per essere stato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere i documenti richiesti. Da tali spese vanno però escluse quelle sostenute per la negoziazione assistita. Al riguardo, va osservato che il difensore dell'attore ha formalizzato l'invito alla negoziazione assistita in modo cumulativo, ossia sia al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sia al fine di ottenere l'accesso ai documenti in possesso della compagnia assicurativa. L'invito, datato 16 aprile 2018, è stato trasmesso alla compagnia il 17 aprile 2018, mentre l'attore ha per la prima volta richiesto di accedere agli atti solo con la missiva del 7 gennaio 2019. L'attore ha quindi formalizzato l'invito alla negoziazione prima ancora di aver inoltrato la richiesta di accesso agli atti e, quindi, prima ancora che si potessero profilare situazioni di eventuale conflitto. In altri termini, l'attore ha formalizzato un invito in modo del tutto preventivo, quando non aveva neanche manifestato alla compagnia l'intenzione di esercitare il diritto di accesso, posto peraltro che, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 191/2008, non era ancora nelle condizioni di poterlo esercitare quando ha inoltrato l'invito alla negoziazione. Ed invero, il 17 aprile 2018 non erano ancora decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, né 90 giorni dalla data della richiesta risarcitoria (inviata lo stesso 17 aprile 2019), né l'attore aveva ricevuto l'offerta risarcitoria della compagnia. In quest'ottica la spesa va quindi ritenuta superflua ai sensi dell'art. 92 c.p.c., poiché sostenuta in un momento in cui, non essendo stato esercitato il diritto di accesso, non si poteva materialmente profilare un'ipotesi di conflitto. Le spese del procedimento vanno liquidate sulla scorta dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014, trattandosi di questioni di non particolare rilevanza e complessità. La complessità non va apprezzata con riferimento al grado di erudizione giuridica delle parti, ma piuttosto degli addetti ai lavori. Diversamente, assumendo quale punto di vista quello delle parti, tutte le questioni sarebbero sempre complesse, in quanto si tratta pur sempre di
8 materie di carattere tecnico che presuppongono conoscenze scientifiche non appannaggio di tutti. Inoltre anche le scarne difese della compagnia depongono verso l'accennata valutazione di scarsa complessità della lite. Analoghi criteri vanno seguiti con riferimento alla liquidazione delle spese del presente giudizio, con esclusione della fase istruttoria, in quanto sostanzialmente omessa.
Considerato che
la compagnia ha comunque parzialmente adempiuto ai propri obblighi e ritenuto che il ricorso a misure di coercizione appare del tutto iniquo, soprattutto in considerazione del fatto che, al di là della verità processuale (sulla quale ha inciso la condotta difensiva assunta dalla compagnia convenuta), non è emersa la prova dell'esistenza dei documenti di cui l'attore continua a lamentare la mancanza (al riguardo basti pensare che nemmeno nel rapporto dei carabinieri si fa riferimento alla presenza di testimoni dell'indicente), la richiesta avanzata sul punto dall'attore va respinta. Va infine osservato che, le questioni sollevate con il secondo ed il terzo motivo si devono considerare assorbite dall'esame della domanda nel merito, reso necessario dalla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
condanna la compagnia convenuta/appellata a consegnare all'attore la perizia sul veicolo Jaguar corredata di foto e le dichiarazioni testimoniali all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'attore;
condanna la compagnia convenuta/appellata al pagamento, in favore dell'attore/appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 671,00, oltre iva, cpa e spese generali, nonché oltre € 27,00 ed
€ 98,00 per spese esenti, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna la compagnia convenuta/appellata al pagamento, in favore dell'attore/appellante, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 852,00, oltre iva, cpa e spese generali, nonché oltre € 27,00 ed
€ 147,00 per spese esenti, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara inammissibile la domanda di consegna della denuncia del responsabile.
9 trasmette copia della presente sentenza all' Org_1
Così deciso in Taranto, in data 27/02/2024 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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