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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1365/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I sezione civile, n. 2148/2024 pubblicata il 19.09.2024
TRA quale cessionaria della Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio dell'avv. Salvatore De Gaetanis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellante-appellata incidentale –
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Padalino, che lo Controparte_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellato-appellante incidentale -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la , Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare, in qualità di compagnia del vettore, in ossequio alla normativa sull'indennizzo diretto, ex art. 141 co. 1 e 3 e 148 Codice delle Assicurazioni, al risarcimento del danno per le lesioni subite, in qualità di trasportato, in un sinistro stradale, nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
A fondamento della domanda espose che: - il 9.9.2018, alle ore 1,30 circa, era trasportato a bordo del motociclo Piaggio Hexagon, targato AJ38810, assicurato CON , di sua Controparte_1 proprietà, ma nell'occasione condotto da - mentre percorrevano il ponticello Persona_1
1 per l'innesto con la S.S. 89 per Manfredonia, il conducente perdeva il controllo del mezzo e terminavano a destra contro il guard rail ivi presente;
- nella fase della caduta egli si riparava con la mano destra, che terminava contro il guard rail che, a causa dell'urto, gli procurava l'amputazione del I dito, con una ferita lacero- contusa della mano;
- nell'immediatezza interveniva l'ambulanza del 118, che trasferiva il trasportato presso il nosocomio di San Giovanni
Rotondo, ove gli veniva diagnosticato “trauma mano destra con amputazione I dito. Trauma cranico commotivo e dorso-lombare”; - ricoverato presso il detto nosocomio, in data 11.9.2018 veniva dimesso con diagnosi di “amputazione traumatica 1° dito. Flc dorso mano lesione dei tendini estensori
2° dito mano destra”; - in conseguenza delle lesioni, oltre all'inabilità temporanea, residuavano postumi nella misura del 22%, danno morale, personalizzazione e ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Costituitasi in giudizio, la in persona del l.r.p.t., Parte_1 quale cessionaria della , eccepì in via preliminare l'inammissibilità e/o CP_1
l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, in difetto del presupposto di operatività della norma, ossia il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli a motore;
nel merito, chiese il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento entro i limiti di giustizia.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attore precisò la domanda, chiedendo di condannare, ex art. 2043 c.c., la compagnia assicuratrice del motociclo di sua proprietà, nell'occasione condotto da al risarcimento di tutti i danni da lesioni patiti nell'evento. Persona_1
Istruita la causa con escussione di un teste, CCTTUU tecnico-ricostruttiva e medico-legale, rifiutata dalla compagnia convenuta la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., con sentenza n. 2148/2024, pubblicata il 19.09.2024, il Tribunale di Foggia, ritenendo assorbita ogni altra questione ed eccezione, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, ha accolto la domanda e condannato la quale Parte_1 cessionaria della , al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Controparte_2 somma complessiva di € 69.325,00, oltre interessi, a titolo di danno biologico da inabilità temporanea e invalidità permanente nella misura del 22%; ha inoltre condannato la compagnia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.235,00 oltre accessori (previa compensazione di quelle sostenute dall'attore fino al momento della formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc), ponendo definitivamente a carico della compagnia le spese delle due CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello la Parte_1 in persona del l.r.p.t., chiedendo, in accoglimento del gravame ed in riforma
[...] dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141
D. Lgs. 209/2005 e, dunque, rigettarla in rito, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le C.T.U. già espletate;
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, dunque, rigettarla in
2 rito, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le
C.T.U. già espletate;
-nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e, quindi, rigettarla con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le C.T.U. già espletate”.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare improcedibile e/o inammissibile Controparte_2
l'appello e, nel merito, rigettarlo, con conferma della sentenza di I grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
in via incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite e, per l'effetto riformarla, condannando la compagnia al pagamento delle spese (nella parte in cui furono compensate) del primo grado, nonchè quelle del presente grado di giudizio.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 2 luglio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Con il primo motivo di appello la Compagnia ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economica processuale (Cass., Sez. Un., n. 29523/2008
[…]”, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, travisamento degli atti di causa ed insufficiente motivazione.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, invocando erroneamente l'inconferente principio della c.d. ragione più liquida, ha deciso la causa nel merito, disattendendo, senza alcuna motivazione,
l'eccezione in rito, formulata dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio, di inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda formulata ex art. 141 Cod. Ass.ni, norma inapplicabile nel caso di specie, per il mancato coinvolgimento nel sinistro di due veicoli. Sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale, sostiene l'appellante che il giudice di primo grado, valutato il coinvolgimento di un unico veicolo nel sinistro stradale, in difetto di formulazione dell'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. nei confronti del vettore – avendo l'attore chiesto la condanna della sola compagnia assicurativa e non anche del conducente mai evocato in giudizio- Persona_1 avrebbe dovuto escludere l'operatività dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità tempestivamente sollevata dalla convenuta, rigettando la domanda.
II.Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la parte della sentenza sopra riportata, per violazione degli artt. 153, comma II e 183, comma VI, n. 1 c.p.c., 2043 c.c., manifesto travisamento degli atti di causa, errata ed insufficiente motivazione.
Deduce l'appellante che la violazione di legge compiuta dal primo Giudice non potrebbe considerarsi emendata neanche ove si valutasse la domanda ex art. 2043 c.c., tardivamente proposta dall'attore solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con un inammissibile ampliamento del thema decidendum, atteso che, a differenza dell'art. 141 CdA, che consente il
3 risarcimento del danno in favore del terzo trasportato “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti”, l'art. 2043 c.c. avrebbe presupposto l'accertamento della responsabilità del conducente , peraltro mai citato in giudizio. Per_1
Sotto altro profilo, l'appellante censura la decisione del primo giudice, di accoglimento dell'istanza attorea di rimessione in termini, ex art. 153 co. II c.p.c., per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.: deduce, al riguardo, che il malfunzionamento del software NS DI non integrava un impedimento assoluto al deposito telematico tempestivo della memoria e, dunque, una causa non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini.
Ia-IIa.I primi due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vanno valutati congiuntamente e sono infondati.
Effettivamente, come rilevato dall'appellante, il primo giudice ha omesso del tutto di scrutinare l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda formulata ex art. 141 CdA, ritenendola assorbita e decidendo nel merito la causa, sulla base del richiamato principio della ragione più liquida.
A fronte della proposizione di una domanda risarcitoria formulata in prima battuta ex art. 141
CdA, e di una modifica, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ai sensi dell'art. 2043 c.c., il
Tribunale ha accolto la domanda, omettendone una preliminare qualificazione, limitandosi ad osservare, nel merito, che <l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio>> e che svoltasi, è risultato pacificamente provato, il verificarsi dell'incidente, “la qualità” di terzo trasportato del
le lesioni subite dallo stesso ed il nesso causale tra detti pregiudizi fisici e l'evento>>, Controparte_2 ritenendo così “superata…la questione dell'an della responsabilità”.
Ritiene la Corte che, nonostante la carenza motivazionale apprezzabile nella sentenza impugnata, che in questa sede va colmata, la domanda proposta dal sia ammissibile, alla stregua CP_2 delle norme applicabili sulla scorta di quanto rappresentato, e della qualificazione giuridica della domanda.
Va premesso che, per orientamento costante della S.C. (cfr. Cass. civ. sez. VI n. 8645/2018), il
Giudice può procedere, anche d'ufficio, alla qualificazione della responsabilità e del relativo titolo, a prescindere da quanto dedotto al riguardo, ed in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, a condizione che la causa petendi rimanga identica (Cass. civ. sez. III
n.10402/2024); sono i fatti costitutivi del diritto azionato, posti a fondamento della pretesa, che non devono quindi mutare o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, essere dedotti con una differente portata.
In fatto occorre rilevare che il , nell'atto di citazione del primo grado, aveva, seppure in CP_2 modo alquanto generico, prospettato la dinamica del sinistro, deducendo che, mentre era trasportato sul motociclo di sua proprietà, condotto da il conducente perdeva il Persona_1 controllo del veicolo e terminavano a destra contro il guard rail.
4 Quel che assume rilevanza nella specie è il fatto che -secondo la sua prospettazione- il CP_2 era terzo trasportato sul motociclo che ha perso il controllo, e che in conseguenza di tanto egli abbia subito le lesioni lamentate. Il ha formulato domanda risarcitoria, per aver subito CP_2 danni quale terzo trasportato.
Al cospetto della domanda risarcitoria così prospettata occorre verificare quale disposizione del codice delle assicurazioni sia applicabile nella specie.
Correttamente la Compagnia, sin dalla costituzione in primo grado, ha eccepito che la norma di cui all'art. 141 Cod. Ass., invocata in citazione dall'attore, non è applicabile laddove, come nel caso di specie, non siano coinvolti più veicoli nell'occorso.
Tale orientamento è divenuto pacifico dopo la pronuncia a SS.UU. della S.C. n. 35318/2022.
Detta pronuncia ha anche precisato che “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
Nella specie il veicolo coinvolto è uno solo, quello sul quale era trasportato il , e costui CP_2 risulta aver proposto l'azione nei confronti della Compagnia di assicurazione del veicolo trasportante.
Sempre la S.C. (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044) ha precisato ulteriormente che “in tale ipotesi (coinvolgimento di un solo veicolo) è applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del
2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141
(mera allegazione e prova del danno e del nesso causale), spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
La medesima sentenza ha quindi affermato che, considerato che si “consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno
e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.”
Quanto ritenuto sulla tutela rafforzata del terzo danneggiato è stato ribadito anche dalle SSUU della S.C. già richiamate (n. 35318 del 30/11/2022), secondo cui "L'azione diretta prevista dall'art. 141
c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Tale principio è stato affermato da sentenze precedenti, che si esprimono in maniera conforme
(Cass. n. 17963/2021), ed anche successive e recenti (Cass. n. 21021/ 2024), che evidenziano che
5 trattasi di “una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito”.
E' indubitabile che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod.Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
L'onere allegativo e probatorio è, per quanto chiarito dalle pronunce della S.C., il medesimo dell'art. 141 Cod.Ass. - “con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141 (mera allegazione e prova del danno e del nesso causale)” secondo quanto affermato nella richiamata sentenza n. 1044/2024. Spetterà quindi al vettore (e, per esso, alla Compagnia assicurativa), “la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. n. 1044/2024, cit.)
Posto quindi che (Cass. civ. sez. lav., 11/07/2022, n.21865) “Nell'esercizio del potere di interpretazione
e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” va considerato che, pur avendo il nell'atto di CP_2 citazione invocato l'art. 141 Cod. Ass., ha descritto i fatti, evidenziato le conseguenze subite, e formulato la richiesta dei relativi danni, sicchè spetta comunque al Giudice sussumere (iura novit curia), al di là della norma invocata, la fattispecie nella norma di riferimento, da applicare in correlazione a quanto descritto dall'attore.
Non essendo applicabile nella specie l'art. 141 Cod.Ass., per esser stato coinvolto un solo veicolo, la norma di riferimento ai fini della disciplina del caso deve esser ritenuta l'art. 144 Cod.Ass., in concreto applicato dal primo giudice, pur senza un esplicito richiamo.
All'applicazione di detta norma non osta la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, che, come noto, si identifica con il proprietario del mezzo, per l'assorbente rilievo che il proprietario del mezzo è, nel caso di specie, lo stesso danneggiato-terzo trasportato, non potendo l'attore citare se stesso.
Né può convenirsi con il rilievo dell'appellante, secondo il quale all'applicazione dell'art. 2054
c.c. (e, dunque, della disciplina dell'art. 144 Cod. Ass.) osterebbe la richiesta di condanna della sola compagnia assicurativa e non anche del conducente, mai evocato in giudizio, ove si consideri che il responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 co. 3 Cod. Ass. va identificato con il proprietario del mezzo (litisconsorte necessario), e non con il conducente, che è un litisconsorte solo facoltativo.
Deve inoltre osservarsi, come da ultimo ribadito dalla S.C. (cfr. Cass. civ. III, 7.2.2025 n. 3078), che
“in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore,
6 l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, cosi come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero” (cfr. anche Cass. 3, 1269 del 19/1/2018 e Cass., 6-3, n.
13738 del 3/7/2020 secondo cui "In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente).
In detta pronuncia la S.C. ha anche chiarito che “In caso di azione promossa dall'assicurato proprietario del veicolo, che sia vittima dell'incidente in quanto terzo trasportato, nei confronti del proprio assicuratore, laddove è impugnata la sentenza di primo grado, che ha escluso l'applicazione dell'art. 141 cod. ass., anche in relazione alla mancata applicazione dell'art. 144 cod. ass., rientra nel potere del giudice di appello, laddove ne siano dedotti i fatti costitutivi, la verifica della qualificazione della domanda secondo la prospettazione dell'appellante ovvero, ritenuta non legittima tale qualificazione, il ricorso alle norme generali sul risarcimento del danno”.
Tanto comporta l'irrilevanza delle eccezioni di inammissibile modificazione della domanda, di tardivo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e di erronea rimessione in termini.
La domanda risarcitoria proposta dal è quindi ammissibile. CP_2
III.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda e raggiunta la prova del fatto storico sulla base della deposizione del teste oculare denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione Testimone_1 delle prove.
Deduce che il Tribunale ha travisato le risultanze istruttorie, ritenendo erroneamente la veridicità del sinistro o comunque il suo accadimento secondo le modalità esposte dall'attore, mentre una più attenta valutazione avrebbe dovuto far ritenere sfornita di prova l'effettiva verificazione del sinistro e la sua precisa dinamica. In particolare, evidenzia come la deposizione del teste
[...] osse estremamente generica e non circostanziata, non avendo egli specificato se l'attore Tes_1 fosse alla guida del veicolo o solo a bordo dello stesso come terzo trasportato, se la caduta avesse interessato solo il passeggero o entrambi gli occupanti del veicolo, la posizione di quiete assunta dal veicolo dopo l'urto, e la data e l'orario di verificazione del sinistro;
tanto a conferma dell'impossibilità per l'asserito teste di aver visto la dinamica del sinistro, atteso lo stato dei luoghi e l'orario notturno.
A fronte di tali incertezze, osserva l'appellante, considerato che per il teste era oggettivamente impossibile distinguere chi si trovasse a condurre il motociclo Piaggio Hexagon, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio secondo il quale, nei casi in cui non sia possibile accertare chi fosse effettivamente alla guida del mezzo, si deve presumere che “chi conduceva il veicolo
7 dovesse essere proprio il soggetto proprietario o affidatario” (Cass. 30723/2022), nel caso di specie lo stesso . CP_2
Ulteriore elemento di valutazione omesso dal primo giudice è il coinvolgimento del in CP_2 altri dodici sinistri stradali, risultante dalla Banca Dati Sinistri, come documentato in primo grado.
IV.Con il quarto motivo l'appellante, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, censura la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva, omettendo di sottoporle a vaglio critico, nonostante la valutazione espressa dal CTU fosse dubitativa, con particolare riguardo alla luminosità dei luoghi (presenza di pali della pubblica illuminazione presumibilmente funzionanti, per lo svolgimento della competizione automobilistica presumibilmente conclusa prima dell'evento), ed a fronte di puntuali contestazioni della difesa della compagnia - che aveva evidenziato come all'1,30 di notte le condizioni di luminosità sul luogo del sinistro non avrebbero consentito alcuna visibilità al teste – in nessun modo considerate dal Tribunale. Tes_1
IIIa.-IVa. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
I principi sopra richiamati impongono al danneggiato di fornire la prova rigorosa del presupposto di applicazione della tutela rafforzata, ossia di essere effettivamente terzo trasportato, prova che si pretende ancora più rigorosa nei casi in cui, come quello di specie, il danneggiato è lo stesso proprietario del veicolo.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto raggiunta detta prova, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, e che le doglianze fatte valere dalla Compagnia con il terzo ed il quarto motivo di gravame colgano nel segno.
Le lacunose, generiche e non univoche risultanze istruttorie non sono idonee a fondare la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte, in modo peraltro estremamente generico, dall'attore, in atto di citazione, e soprattutto a ritenere provato che, nelle circostanze per cui è causa, il fosse effettivamente trasportato (e non conducente) sul motociclo di sua CP_2 proprietà.
L'attore ha preteso di fornire la prova del sinistro e delle sue modalità a mezzo di un unico teste,
il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto, nel frangente, era Testimone_1 appartato in auto a circa 10 metri dal luogo in cui si era verificato, dove c'era un'area di sosta. Il teste ha riferito di aver visto “uno scooter con due persone a bordo, una più giovane che lo conduceva ed uno più anziano come passeggero;
ho notato lo scooter arrivare tanto veloce che avevo pensato che correva il rischio di cadere nel burrone sotto al ponticello;
il passeggero è caduto ed è finito contro il guard rail con la mano, perdendo il pollice;
sono stato io a soccorrerlo e a chiamare il 118; ho avuto modo di vedere la dinamica dell'incidente perché il luogo è illuminato dai lampioni che sono installati in prossimità con lo svincolo della SS 89; quando è arrivata l'ambulanza io sono andato via;
al momento era presente anche un'altra vettura i cui occupanti hanno, anche loro, chiamato i soccorsi;
non sono in grado di dire chi fossero;
8 il luogo del sinistro è quello raffigurato nelle fotografie allegate al n. 7 della produzione attorea;
si vede, in una di esse, il lampione che illuminava la zona e al quale mi sono riferito;
io mi trovavo prima del ponticello, in una posizione che non si vede in nessuna delle fotografie allegate;
l'impatto dell'attore è avvenuto con la parte iniziale del guard rail…”).
A giudizio della Corte dette dichiarazioni non sono sufficientemente probanti.
Il teste ha riferito di aver visto il sinistro mentre era appartato in un'area di sosta, all'1,30 di notte, senza tuttavia neanche precisare in che direzione di marcia si trovasse la sua auto rispetto al punto in cui si verificava il sinistro ed alla direzione di provenienza del motociclo, ed ha riferito di essere riuscito a vedere che, delle due persone a bordo, quella più giovane conduceva il motociclo ed una più anziana era trasportata, nonostante egli stesso abbia riferito che lo scooter arrivava a velocità tanto elevata, da aver pensato che cadesse nel burrone.
Senonchè detta dichiarazione del teste, di essere riuscito addirittura a riconoscere una persona giovane che conduceva lo scooter ed uno più anziano che era trasportato, pare inconciliabile con quanto riferito in sede di interpello dallo stesso , che riferiva che, al momento del sinistro, CP_2 egli indossava il casco protettivo (“…non è vero il capitolo di cui alla lettera C) della memoria istruttoria di parte convenuta in quanto nell'occorso io indossavo il casco protettivo”; cfr. verbale udienza
14.4.2022), dichiarazione avente portata confessoria.
Appare davvero arduo credere che, nonostante il indossasse il casco, nonostante la CP_2 velocità con la quale lo scooter passava davanti all'auto nella quale il teste era appartato, e nonostante il buio che copriva il luogo del sinistro (buio che, evidentemente, induceva il teste ad appartarsi in quel luogo), il teste riuscisse a distinguere un soggetto più giovane alla guida Tes_1 ed uno anziano come passeggero trasportato.
Inoltre il teste ha riferito di essere riuscito a vedere, nonostante fosse appartato in un'area di sosta a 10 metri (in realtà 15 mt., come accertato dal CTU) dal punto in cui si sarebbe verificato il sinistro, che “il passeggero è caduto ed è finito contro il guard rail con la mano, perdendo il pollice”: il teste non ha parlato di perdita del controllo del mezzo da parte del conducente, né di sbandamento del mezzo o di uscita di strada, né di impatto dello scooter contro il guard rail, essendosi limitato a dichiarare che il passeggero cadeva dallo scooter e finiva contro il guard rail, senza nulla riferire in merito al motociclo, ossia se lo stesso finiva al suolo o impattava contro qualcosa, né tantomeno in merito al conducente, ossia se anch'egli fosse caduto dal motociclo o avesse impattato contro il guard rail o avesse riportato lesioni.
La genericità e lacunosità delle dichiarazioni del teste non consentono di ricostruire con sufficiente certezza il sinistro e destano perplessità, ove si consideri peraltro che, nonostante il teste abbia riferito che era presente in loco anche un'altra vettura - i cui occupanti, pure, avrebbero chiamato i soccorsi- nessun altro teste è stato addotto da parte attrice.
A tanto aggiungasi che la visione dello stato dei luoghi, quale emerge dalle fotografie allegate agli atti, unita alla considerazione dell'orario notturno in cui si verificava il sinistro, induce a ritenere che la scarsissima visibilità non potesse consentire al teste di vedere quello che ha Tes_1
9 riferito di aver visto, ossia di distinguere i due occupanti dello scooter e di notare che il trasportato cadesse – senza che vi fosse impatto tra lo scooter ed il guard rail- andando ad impattare con la mano contro il guard rail.
A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessun apporto risulta traibile dalla consulenza disposta in primo grado, al fine di verificare se, dalla posizione in cui si trovava il teste (ricavabile dalle fotografie allegate al fascicolo attoreo), era possibile godere della visuale Tes_1 sufficiente per cogliere la dinamica del sinistro per cui è causa, tenuto conto del posizionamento dei lampioni in prossimità dello svincolo della S.S. 89”, avendo il CTU formulato delle conclusioni del tutto ipotetiche, fondate su dati indimostrati ed assunti probabilistici, peraltro mai allegati dalle parti.
Il sinistro si verificava, secondo l'assunto attoreo, sulla complanare che conduce alla S.S. 89, con direttrice di marcia verso il suo innesto.
In occasione del sopralluogo effettuato, il CTU constatava che l'area di sosta in cui si Per_2 trovava il teste distava dalla zona interessata dall'evento 15 mt, che sul posto vi è un Tes_1 paracarri sia sul lato destro sia sul lato sinistro della carreggiata, in quanto l'immissione sulla S.S.
89 avviene per mezzo di un ponte di piccole dimensioni, delimitato dalle succitate barriere, ed evidenziava che sulla S.S. 89, adiacente alla succitata complanare, sono situati dei pali della pubblica illuminazione, mentre sulla complanare non è presente alcuna illuminazione pubblica.
Concludeva, pertanto, che “posizionandosi, approssimativamente, nella posizione in cui era il teste nella notte tra l'08 ed il 09 Settembre 2018, data in cui si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa, è attendibile affermare che, da tale collocazione, era possibile godere della visuale sufficiente per scorgere e cogliere la dinamica del sinistro in questione, quant'anche in orario notturno. Nella ricostruzione dell'accaduto, infatti, durante lo studio postumo ai sopralluoghi, effettuati in doppia battuta, in ora diurna ed in ora notturna, lo scrivente C.T.U. fa rilevare che, per la ulteriore presenza di due pali della pubblica illuminazione, in quell'occasione presumibilmente funzionanti, poteva essere, a maggior ragione, ancor più nitida la visuale dei luoghi di causa, considerato tanto più che, poco prima dell'evento in questione, si era, presumibilmente, conclusa, finanche, la competizione “Rally Porta del Gargano”, che necessita altresì, di una illuminazione aggiuntiva, al fine di consentire un regolare svolgimento della stessa”.
Il ctu ha ritenuto che, dal punto in cui si sarebbe trovato il teste, ci sarebbe stata una visuale sufficiente, senza tuttavia sapere, né specificare, in quale direzione si sarebbe trovato il teste rispetto alla marcia del motociclo;
inoltre ha parlato, senza alcun riscontro oggettivo, di
“presumibile funzionamento” dei due pali di illuminazione, e di visuale ancora più nitida, in quanto, sui luoghi di causa si sarebbe, poco prima dell'evento, presumibilmente conclusa una competizione di rally alla quale, tuttavia, neanche l'attore aveva mai fatto riferimento.
Ritiene la Corte che nessun contributo probatorio offrano le conclusioni del CTU, ove si consideri che, dalla diretta visione delle fotografie in atti, emerge che gli unici pali della pubblica illuminazione (anche ove funzionanti) si trovavano non direttamente sulla strada percorsa dallo scooter, né in prossimità del punto del sinistro, ma solo all'inizio della complanare, ad una distanza che non consentiva alcuna visibilità – ancor più, dei dettagli indicati dal teste in merito
10 alla identificazione di conducente e terzo trasportato – essendo il luogo buio, come si apprezza, in particolare, dalla seconda fotografia presente a pagina 4/14 degli allegati alla CTU (cfr. rilievo fotografico A, operato dal CTU), riproducente il luogo in orario notturno, come quello in cui si verificava il fatto.
In definitiva, l'impossibilità di trarre, dagli elementi raccolti, una sufficiente dimostrazione che il danneggiato fosse effettivamente passeggero-trasportato sullo scooter (e non conducente), non consente di superare la ragionevole presunzione che, in caso di impossibilità di accertare chi fosse alla guida del mezzo, “chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio il soggetto proprietario o affidatario” (in tal senso, cfr. Cass. 30723/2022).
A quanto finora osservato consegue che, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta dal va rigettata. CP_2
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e della natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, nonché alle spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
A tanto consegue altresì l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dal , sulla CP_2 parziale compensazione delle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] quale cessionaria della , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Foggia n. 2148/2024, pubblicata il 19.09.2024, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida, per il CP_2 primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi professionali, e per il presente giudizio in €
1.138,05 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese delle CCTTUU espletate in primo grado e, per l'effetto, condanna il a rimborsare all'appellante quanto pagato a tale titolo. CP_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1365/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I sezione civile, n. 2148/2024 pubblicata il 19.09.2024
TRA quale cessionaria della Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio dell'avv. Salvatore De Gaetanis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellante-appellata incidentale –
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Padalino, che lo Controparte_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellato-appellante incidentale -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la , Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare, in qualità di compagnia del vettore, in ossequio alla normativa sull'indennizzo diretto, ex art. 141 co. 1 e 3 e 148 Codice delle Assicurazioni, al risarcimento del danno per le lesioni subite, in qualità di trasportato, in un sinistro stradale, nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
A fondamento della domanda espose che: - il 9.9.2018, alle ore 1,30 circa, era trasportato a bordo del motociclo Piaggio Hexagon, targato AJ38810, assicurato CON , di sua Controparte_1 proprietà, ma nell'occasione condotto da - mentre percorrevano il ponticello Persona_1
1 per l'innesto con la S.S. 89 per Manfredonia, il conducente perdeva il controllo del mezzo e terminavano a destra contro il guard rail ivi presente;
- nella fase della caduta egli si riparava con la mano destra, che terminava contro il guard rail che, a causa dell'urto, gli procurava l'amputazione del I dito, con una ferita lacero- contusa della mano;
- nell'immediatezza interveniva l'ambulanza del 118, che trasferiva il trasportato presso il nosocomio di San Giovanni
Rotondo, ove gli veniva diagnosticato “trauma mano destra con amputazione I dito. Trauma cranico commotivo e dorso-lombare”; - ricoverato presso il detto nosocomio, in data 11.9.2018 veniva dimesso con diagnosi di “amputazione traumatica 1° dito. Flc dorso mano lesione dei tendini estensori
2° dito mano destra”; - in conseguenza delle lesioni, oltre all'inabilità temporanea, residuavano postumi nella misura del 22%, danno morale, personalizzazione e ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Costituitasi in giudizio, la in persona del l.r.p.t., Parte_1 quale cessionaria della , eccepì in via preliminare l'inammissibilità e/o CP_1
l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, in difetto del presupposto di operatività della norma, ossia il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli a motore;
nel merito, chiese il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento entro i limiti di giustizia.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attore precisò la domanda, chiedendo di condannare, ex art. 2043 c.c., la compagnia assicuratrice del motociclo di sua proprietà, nell'occasione condotto da al risarcimento di tutti i danni da lesioni patiti nell'evento. Persona_1
Istruita la causa con escussione di un teste, CCTTUU tecnico-ricostruttiva e medico-legale, rifiutata dalla compagnia convenuta la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., con sentenza n. 2148/2024, pubblicata il 19.09.2024, il Tribunale di Foggia, ritenendo assorbita ogni altra questione ed eccezione, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, ha accolto la domanda e condannato la quale Parte_1 cessionaria della , al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Controparte_2 somma complessiva di € 69.325,00, oltre interessi, a titolo di danno biologico da inabilità temporanea e invalidità permanente nella misura del 22%; ha inoltre condannato la compagnia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.235,00 oltre accessori (previa compensazione di quelle sostenute dall'attore fino al momento della formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc), ponendo definitivamente a carico della compagnia le spese delle due CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello la Parte_1 in persona del l.r.p.t., chiedendo, in accoglimento del gravame ed in riforma
[...] dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141
D. Lgs. 209/2005 e, dunque, rigettarla in rito, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le C.T.U. già espletate;
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, dunque, rigettarla in
2 rito, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le
C.T.U. già espletate;
-nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e, quindi, rigettarla con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese per le C.T.U. già espletate”.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare improcedibile e/o inammissibile Controparte_2
l'appello e, nel merito, rigettarlo, con conferma della sentenza di I grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
in via incidentale, ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite e, per l'effetto riformarla, condannando la compagnia al pagamento delle spese (nella parte in cui furono compensate) del primo grado, nonchè quelle del presente grado di giudizio.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 2 luglio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Con il primo motivo di appello la Compagnia ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economica processuale (Cass., Sez. Un., n. 29523/2008
[…]”, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, travisamento degli atti di causa ed insufficiente motivazione.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, invocando erroneamente l'inconferente principio della c.d. ragione più liquida, ha deciso la causa nel merito, disattendendo, senza alcuna motivazione,
l'eccezione in rito, formulata dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio, di inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda formulata ex art. 141 Cod. Ass.ni, norma inapplicabile nel caso di specie, per il mancato coinvolgimento nel sinistro di due veicoli. Sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale, sostiene l'appellante che il giudice di primo grado, valutato il coinvolgimento di un unico veicolo nel sinistro stradale, in difetto di formulazione dell'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. nei confronti del vettore – avendo l'attore chiesto la condanna della sola compagnia assicurativa e non anche del conducente mai evocato in giudizio- Persona_1 avrebbe dovuto escludere l'operatività dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità tempestivamente sollevata dalla convenuta, rigettando la domanda.
II.Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la parte della sentenza sopra riportata, per violazione degli artt. 153, comma II e 183, comma VI, n. 1 c.p.c., 2043 c.c., manifesto travisamento degli atti di causa, errata ed insufficiente motivazione.
Deduce l'appellante che la violazione di legge compiuta dal primo Giudice non potrebbe considerarsi emendata neanche ove si valutasse la domanda ex art. 2043 c.c., tardivamente proposta dall'attore solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con un inammissibile ampliamento del thema decidendum, atteso che, a differenza dell'art. 141 CdA, che consente il
3 risarcimento del danno in favore del terzo trasportato “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti”, l'art. 2043 c.c. avrebbe presupposto l'accertamento della responsabilità del conducente , peraltro mai citato in giudizio. Per_1
Sotto altro profilo, l'appellante censura la decisione del primo giudice, di accoglimento dell'istanza attorea di rimessione in termini, ex art. 153 co. II c.p.c., per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.: deduce, al riguardo, che il malfunzionamento del software NS DI non integrava un impedimento assoluto al deposito telematico tempestivo della memoria e, dunque, una causa non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini.
Ia-IIa.I primi due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vanno valutati congiuntamente e sono infondati.
Effettivamente, come rilevato dall'appellante, il primo giudice ha omesso del tutto di scrutinare l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda formulata ex art. 141 CdA, ritenendola assorbita e decidendo nel merito la causa, sulla base del richiamato principio della ragione più liquida.
A fronte della proposizione di una domanda risarcitoria formulata in prima battuta ex art. 141
CdA, e di una modifica, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ai sensi dell'art. 2043 c.c., il
Tribunale ha accolto la domanda, omettendone una preliminare qualificazione, limitandosi ad osservare, nel merito, che <l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio>> e che svoltasi, è risultato pacificamente provato, il verificarsi dell'incidente, “la qualità” di terzo trasportato del
le lesioni subite dallo stesso ed il nesso causale tra detti pregiudizi fisici e l'evento>>, Controparte_2 ritenendo così “superata…la questione dell'an della responsabilità”.
Ritiene la Corte che, nonostante la carenza motivazionale apprezzabile nella sentenza impugnata, che in questa sede va colmata, la domanda proposta dal sia ammissibile, alla stregua CP_2 delle norme applicabili sulla scorta di quanto rappresentato, e della qualificazione giuridica della domanda.
Va premesso che, per orientamento costante della S.C. (cfr. Cass. civ. sez. VI n. 8645/2018), il
Giudice può procedere, anche d'ufficio, alla qualificazione della responsabilità e del relativo titolo, a prescindere da quanto dedotto al riguardo, ed in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, a condizione che la causa petendi rimanga identica (Cass. civ. sez. III
n.10402/2024); sono i fatti costitutivi del diritto azionato, posti a fondamento della pretesa, che non devono quindi mutare o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, essere dedotti con una differente portata.
In fatto occorre rilevare che il , nell'atto di citazione del primo grado, aveva, seppure in CP_2 modo alquanto generico, prospettato la dinamica del sinistro, deducendo che, mentre era trasportato sul motociclo di sua proprietà, condotto da il conducente perdeva il Persona_1 controllo del veicolo e terminavano a destra contro il guard rail.
4 Quel che assume rilevanza nella specie è il fatto che -secondo la sua prospettazione- il CP_2 era terzo trasportato sul motociclo che ha perso il controllo, e che in conseguenza di tanto egli abbia subito le lesioni lamentate. Il ha formulato domanda risarcitoria, per aver subito CP_2 danni quale terzo trasportato.
Al cospetto della domanda risarcitoria così prospettata occorre verificare quale disposizione del codice delle assicurazioni sia applicabile nella specie.
Correttamente la Compagnia, sin dalla costituzione in primo grado, ha eccepito che la norma di cui all'art. 141 Cod. Ass., invocata in citazione dall'attore, non è applicabile laddove, come nel caso di specie, non siano coinvolti più veicoli nell'occorso.
Tale orientamento è divenuto pacifico dopo la pronuncia a SS.UU. della S.C. n. 35318/2022.
Detta pronuncia ha anche precisato che “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
Nella specie il veicolo coinvolto è uno solo, quello sul quale era trasportato il , e costui CP_2 risulta aver proposto l'azione nei confronti della Compagnia di assicurazione del veicolo trasportante.
Sempre la S.C. (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044) ha precisato ulteriormente che “in tale ipotesi (coinvolgimento di un solo veicolo) è applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del
2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141
(mera allegazione e prova del danno e del nesso causale), spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
La medesima sentenza ha quindi affermato che, considerato che si “consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno
e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.”
Quanto ritenuto sulla tutela rafforzata del terzo danneggiato è stato ribadito anche dalle SSUU della S.C. già richiamate (n. 35318 del 30/11/2022), secondo cui "L'azione diretta prevista dall'art. 141
c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Tale principio è stato affermato da sentenze precedenti, che si esprimono in maniera conforme
(Cass. n. 17963/2021), ed anche successive e recenti (Cass. n. 21021/ 2024), che evidenziano che
5 trattasi di “una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito”.
E' indubitabile che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod.Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
L'onere allegativo e probatorio è, per quanto chiarito dalle pronunce della S.C., il medesimo dell'art. 141 Cod.Ass. - “con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141 (mera allegazione e prova del danno e del nesso causale)” secondo quanto affermato nella richiamata sentenza n. 1044/2024. Spetterà quindi al vettore (e, per esso, alla Compagnia assicurativa), “la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. n. 1044/2024, cit.)
Posto quindi che (Cass. civ. sez. lav., 11/07/2022, n.21865) “Nell'esercizio del potere di interpretazione
e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” va considerato che, pur avendo il nell'atto di CP_2 citazione invocato l'art. 141 Cod. Ass., ha descritto i fatti, evidenziato le conseguenze subite, e formulato la richiesta dei relativi danni, sicchè spetta comunque al Giudice sussumere (iura novit curia), al di là della norma invocata, la fattispecie nella norma di riferimento, da applicare in correlazione a quanto descritto dall'attore.
Non essendo applicabile nella specie l'art. 141 Cod.Ass., per esser stato coinvolto un solo veicolo, la norma di riferimento ai fini della disciplina del caso deve esser ritenuta l'art. 144 Cod.Ass., in concreto applicato dal primo giudice, pur senza un esplicito richiamo.
All'applicazione di detta norma non osta la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, che, come noto, si identifica con il proprietario del mezzo, per l'assorbente rilievo che il proprietario del mezzo è, nel caso di specie, lo stesso danneggiato-terzo trasportato, non potendo l'attore citare se stesso.
Né può convenirsi con il rilievo dell'appellante, secondo il quale all'applicazione dell'art. 2054
c.c. (e, dunque, della disciplina dell'art. 144 Cod. Ass.) osterebbe la richiesta di condanna della sola compagnia assicurativa e non anche del conducente, mai evocato in giudizio, ove si consideri che il responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 co. 3 Cod. Ass. va identificato con il proprietario del mezzo (litisconsorte necessario), e non con il conducente, che è un litisconsorte solo facoltativo.
Deve inoltre osservarsi, come da ultimo ribadito dalla S.C. (cfr. Cass. civ. III, 7.2.2025 n. 3078), che
“in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore,
6 l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurounitarie, cosi come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro passeggero” (cfr. anche Cass. 3, 1269 del 19/1/2018 e Cass., 6-3, n.
13738 del 3/7/2020 secondo cui "In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente).
In detta pronuncia la S.C. ha anche chiarito che “In caso di azione promossa dall'assicurato proprietario del veicolo, che sia vittima dell'incidente in quanto terzo trasportato, nei confronti del proprio assicuratore, laddove è impugnata la sentenza di primo grado, che ha escluso l'applicazione dell'art. 141 cod. ass., anche in relazione alla mancata applicazione dell'art. 144 cod. ass., rientra nel potere del giudice di appello, laddove ne siano dedotti i fatti costitutivi, la verifica della qualificazione della domanda secondo la prospettazione dell'appellante ovvero, ritenuta non legittima tale qualificazione, il ricorso alle norme generali sul risarcimento del danno”.
Tanto comporta l'irrilevanza delle eccezioni di inammissibile modificazione della domanda, di tardivo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e di erronea rimessione in termini.
La domanda risarcitoria proposta dal è quindi ammissibile. CP_2
III.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda e raggiunta la prova del fatto storico sulla base della deposizione del teste oculare denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione Testimone_1 delle prove.
Deduce che il Tribunale ha travisato le risultanze istruttorie, ritenendo erroneamente la veridicità del sinistro o comunque il suo accadimento secondo le modalità esposte dall'attore, mentre una più attenta valutazione avrebbe dovuto far ritenere sfornita di prova l'effettiva verificazione del sinistro e la sua precisa dinamica. In particolare, evidenzia come la deposizione del teste
[...] osse estremamente generica e non circostanziata, non avendo egli specificato se l'attore Tes_1 fosse alla guida del veicolo o solo a bordo dello stesso come terzo trasportato, se la caduta avesse interessato solo il passeggero o entrambi gli occupanti del veicolo, la posizione di quiete assunta dal veicolo dopo l'urto, e la data e l'orario di verificazione del sinistro;
tanto a conferma dell'impossibilità per l'asserito teste di aver visto la dinamica del sinistro, atteso lo stato dei luoghi e l'orario notturno.
A fronte di tali incertezze, osserva l'appellante, considerato che per il teste era oggettivamente impossibile distinguere chi si trovasse a condurre il motociclo Piaggio Hexagon, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio secondo il quale, nei casi in cui non sia possibile accertare chi fosse effettivamente alla guida del mezzo, si deve presumere che “chi conduceva il veicolo
7 dovesse essere proprio il soggetto proprietario o affidatario” (Cass. 30723/2022), nel caso di specie lo stesso . CP_2
Ulteriore elemento di valutazione omesso dal primo giudice è il coinvolgimento del in CP_2 altri dodici sinistri stradali, risultante dalla Banca Dati Sinistri, come documentato in primo grado.
IV.Con il quarto motivo l'appellante, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, censura la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva, omettendo di sottoporle a vaglio critico, nonostante la valutazione espressa dal CTU fosse dubitativa, con particolare riguardo alla luminosità dei luoghi (presenza di pali della pubblica illuminazione presumibilmente funzionanti, per lo svolgimento della competizione automobilistica presumibilmente conclusa prima dell'evento), ed a fronte di puntuali contestazioni della difesa della compagnia - che aveva evidenziato come all'1,30 di notte le condizioni di luminosità sul luogo del sinistro non avrebbero consentito alcuna visibilità al teste – in nessun modo considerate dal Tribunale. Tes_1
IIIa.-IVa. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
I principi sopra richiamati impongono al danneggiato di fornire la prova rigorosa del presupposto di applicazione della tutela rafforzata, ossia di essere effettivamente terzo trasportato, prova che si pretende ancora più rigorosa nei casi in cui, come quello di specie, il danneggiato è lo stesso proprietario del veicolo.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto raggiunta detta prova, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, e che le doglianze fatte valere dalla Compagnia con il terzo ed il quarto motivo di gravame colgano nel segno.
Le lacunose, generiche e non univoche risultanze istruttorie non sono idonee a fondare la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte, in modo peraltro estremamente generico, dall'attore, in atto di citazione, e soprattutto a ritenere provato che, nelle circostanze per cui è causa, il fosse effettivamente trasportato (e non conducente) sul motociclo di sua CP_2 proprietà.
L'attore ha preteso di fornire la prova del sinistro e delle sue modalità a mezzo di un unico teste,
il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto, nel frangente, era Testimone_1 appartato in auto a circa 10 metri dal luogo in cui si era verificato, dove c'era un'area di sosta. Il teste ha riferito di aver visto “uno scooter con due persone a bordo, una più giovane che lo conduceva ed uno più anziano come passeggero;
ho notato lo scooter arrivare tanto veloce che avevo pensato che correva il rischio di cadere nel burrone sotto al ponticello;
il passeggero è caduto ed è finito contro il guard rail con la mano, perdendo il pollice;
sono stato io a soccorrerlo e a chiamare il 118; ho avuto modo di vedere la dinamica dell'incidente perché il luogo è illuminato dai lampioni che sono installati in prossimità con lo svincolo della SS 89; quando è arrivata l'ambulanza io sono andato via;
al momento era presente anche un'altra vettura i cui occupanti hanno, anche loro, chiamato i soccorsi;
non sono in grado di dire chi fossero;
8 il luogo del sinistro è quello raffigurato nelle fotografie allegate al n. 7 della produzione attorea;
si vede, in una di esse, il lampione che illuminava la zona e al quale mi sono riferito;
io mi trovavo prima del ponticello, in una posizione che non si vede in nessuna delle fotografie allegate;
l'impatto dell'attore è avvenuto con la parte iniziale del guard rail…”).
A giudizio della Corte dette dichiarazioni non sono sufficientemente probanti.
Il teste ha riferito di aver visto il sinistro mentre era appartato in un'area di sosta, all'1,30 di notte, senza tuttavia neanche precisare in che direzione di marcia si trovasse la sua auto rispetto al punto in cui si verificava il sinistro ed alla direzione di provenienza del motociclo, ed ha riferito di essere riuscito a vedere che, delle due persone a bordo, quella più giovane conduceva il motociclo ed una più anziana era trasportata, nonostante egli stesso abbia riferito che lo scooter arrivava a velocità tanto elevata, da aver pensato che cadesse nel burrone.
Senonchè detta dichiarazione del teste, di essere riuscito addirittura a riconoscere una persona giovane che conduceva lo scooter ed uno più anziano che era trasportato, pare inconciliabile con quanto riferito in sede di interpello dallo stesso , che riferiva che, al momento del sinistro, CP_2 egli indossava il casco protettivo (“…non è vero il capitolo di cui alla lettera C) della memoria istruttoria di parte convenuta in quanto nell'occorso io indossavo il casco protettivo”; cfr. verbale udienza
14.4.2022), dichiarazione avente portata confessoria.
Appare davvero arduo credere che, nonostante il indossasse il casco, nonostante la CP_2 velocità con la quale lo scooter passava davanti all'auto nella quale il teste era appartato, e nonostante il buio che copriva il luogo del sinistro (buio che, evidentemente, induceva il teste ad appartarsi in quel luogo), il teste riuscisse a distinguere un soggetto più giovane alla guida Tes_1 ed uno anziano come passeggero trasportato.
Inoltre il teste ha riferito di essere riuscito a vedere, nonostante fosse appartato in un'area di sosta a 10 metri (in realtà 15 mt., come accertato dal CTU) dal punto in cui si sarebbe verificato il sinistro, che “il passeggero è caduto ed è finito contro il guard rail con la mano, perdendo il pollice”: il teste non ha parlato di perdita del controllo del mezzo da parte del conducente, né di sbandamento del mezzo o di uscita di strada, né di impatto dello scooter contro il guard rail, essendosi limitato a dichiarare che il passeggero cadeva dallo scooter e finiva contro il guard rail, senza nulla riferire in merito al motociclo, ossia se lo stesso finiva al suolo o impattava contro qualcosa, né tantomeno in merito al conducente, ossia se anch'egli fosse caduto dal motociclo o avesse impattato contro il guard rail o avesse riportato lesioni.
La genericità e lacunosità delle dichiarazioni del teste non consentono di ricostruire con sufficiente certezza il sinistro e destano perplessità, ove si consideri peraltro che, nonostante il teste abbia riferito che era presente in loco anche un'altra vettura - i cui occupanti, pure, avrebbero chiamato i soccorsi- nessun altro teste è stato addotto da parte attrice.
A tanto aggiungasi che la visione dello stato dei luoghi, quale emerge dalle fotografie allegate agli atti, unita alla considerazione dell'orario notturno in cui si verificava il sinistro, induce a ritenere che la scarsissima visibilità non potesse consentire al teste di vedere quello che ha Tes_1
9 riferito di aver visto, ossia di distinguere i due occupanti dello scooter e di notare che il trasportato cadesse – senza che vi fosse impatto tra lo scooter ed il guard rail- andando ad impattare con la mano contro il guard rail.
A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessun apporto risulta traibile dalla consulenza disposta in primo grado, al fine di verificare se, dalla posizione in cui si trovava il teste (ricavabile dalle fotografie allegate al fascicolo attoreo), era possibile godere della visuale Tes_1 sufficiente per cogliere la dinamica del sinistro per cui è causa, tenuto conto del posizionamento dei lampioni in prossimità dello svincolo della S.S. 89”, avendo il CTU formulato delle conclusioni del tutto ipotetiche, fondate su dati indimostrati ed assunti probabilistici, peraltro mai allegati dalle parti.
Il sinistro si verificava, secondo l'assunto attoreo, sulla complanare che conduce alla S.S. 89, con direttrice di marcia verso il suo innesto.
In occasione del sopralluogo effettuato, il CTU constatava che l'area di sosta in cui si Per_2 trovava il teste distava dalla zona interessata dall'evento 15 mt, che sul posto vi è un Tes_1 paracarri sia sul lato destro sia sul lato sinistro della carreggiata, in quanto l'immissione sulla S.S.
89 avviene per mezzo di un ponte di piccole dimensioni, delimitato dalle succitate barriere, ed evidenziava che sulla S.S. 89, adiacente alla succitata complanare, sono situati dei pali della pubblica illuminazione, mentre sulla complanare non è presente alcuna illuminazione pubblica.
Concludeva, pertanto, che “posizionandosi, approssimativamente, nella posizione in cui era il teste nella notte tra l'08 ed il 09 Settembre 2018, data in cui si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa, è attendibile affermare che, da tale collocazione, era possibile godere della visuale sufficiente per scorgere e cogliere la dinamica del sinistro in questione, quant'anche in orario notturno. Nella ricostruzione dell'accaduto, infatti, durante lo studio postumo ai sopralluoghi, effettuati in doppia battuta, in ora diurna ed in ora notturna, lo scrivente C.T.U. fa rilevare che, per la ulteriore presenza di due pali della pubblica illuminazione, in quell'occasione presumibilmente funzionanti, poteva essere, a maggior ragione, ancor più nitida la visuale dei luoghi di causa, considerato tanto più che, poco prima dell'evento in questione, si era, presumibilmente, conclusa, finanche, la competizione “Rally Porta del Gargano”, che necessita altresì, di una illuminazione aggiuntiva, al fine di consentire un regolare svolgimento della stessa”.
Il ctu ha ritenuto che, dal punto in cui si sarebbe trovato il teste, ci sarebbe stata una visuale sufficiente, senza tuttavia sapere, né specificare, in quale direzione si sarebbe trovato il teste rispetto alla marcia del motociclo;
inoltre ha parlato, senza alcun riscontro oggettivo, di
“presumibile funzionamento” dei due pali di illuminazione, e di visuale ancora più nitida, in quanto, sui luoghi di causa si sarebbe, poco prima dell'evento, presumibilmente conclusa una competizione di rally alla quale, tuttavia, neanche l'attore aveva mai fatto riferimento.
Ritiene la Corte che nessun contributo probatorio offrano le conclusioni del CTU, ove si consideri che, dalla diretta visione delle fotografie in atti, emerge che gli unici pali della pubblica illuminazione (anche ove funzionanti) si trovavano non direttamente sulla strada percorsa dallo scooter, né in prossimità del punto del sinistro, ma solo all'inizio della complanare, ad una distanza che non consentiva alcuna visibilità – ancor più, dei dettagli indicati dal teste in merito
10 alla identificazione di conducente e terzo trasportato – essendo il luogo buio, come si apprezza, in particolare, dalla seconda fotografia presente a pagina 4/14 degli allegati alla CTU (cfr. rilievo fotografico A, operato dal CTU), riproducente il luogo in orario notturno, come quello in cui si verificava il fatto.
In definitiva, l'impossibilità di trarre, dagli elementi raccolti, una sufficiente dimostrazione che il danneggiato fosse effettivamente passeggero-trasportato sullo scooter (e non conducente), non consente di superare la ragionevole presunzione che, in caso di impossibilità di accertare chi fosse alla guida del mezzo, “chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio il soggetto proprietario o affidatario” (in tal senso, cfr. Cass. 30723/2022).
A quanto finora osservato consegue che, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta dal va rigettata. CP_2
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e della natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, nonché alle spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
A tanto consegue altresì l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dal , sulla CP_2 parziale compensazione delle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] quale cessionaria della , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Foggia n. 2148/2024, pubblicata il 19.09.2024, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida, per il CP_2 primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compensi professionali, e per il presente giudizio in €
1.138,05 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese delle CCTTUU espletate in primo grado e, per l'effetto, condanna il a rimborsare all'appellante quanto pagato a tale titolo. CP_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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