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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7108/2019 a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 7135/2019, stante l'identità dei giudizi
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e difeso, giusto mandato allegato Parte_1 al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco e Stefano Casertano, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Don Bosco n. 19
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - Avv. Paola Ciannella, presso cui ope legis domicilia, in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei benefici assistenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2019, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di aver prestato servizio presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di Capo Squadra Esperto;
di essere in data 10.09.2007, nel corso di un intervento riguardante operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie, caduto da un muro di cinta, riportando una frattura alla tibia e al perone della gamba sinistra;
di essere stato tale infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio con Decreto n. 2945 del 11.12.2007; di essere stato a causa del predetto infortunio giudicato permanentemente inabile al lavoro, per cui con Decreto del 31.05.2010
n. 2581 veniva disposta la sua cessazione dal servizio, con decorrenza a partire dal 21.04.2010; di aver nel frattempo, e precisamente in data 14.11.2008, presentato istanza affinché, in virtù del suddetto sinistro, gli venissero riconosciuti i benefici di cui all'art. 34 della legge n. 222 del 2007 e dell'art. 1, commi 563 e 564 della legge 23/12/2005, n. 266; di essere stata la predetta pratica trasmessa dal Comando VV.FF. di Caserta al in data 20.11.2008; di aver Controparte_1 ricevuto nota del 05.04.2011 del contenenti i motivi relativi al rigetto Controparte_1 dell'istanza, poi formalizzati con il D.M. n. 166/12/neg. del 21/03/2012 con il quale aveva rigettato la richiesta del sig. , negandogli lo status di “vittima del dovere” ed i conseguenti benefici Pt_1 previsti dalla suindicata normativa. Premessa la giurisdizione del giudice ordinario, deduceva nel merito il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” di cui alla legge 266 del 23/12/2005, art. 1, commi 562-565, e dei relativi benefici. Concludeva chiedendo, previa disapplicazione del Decreto del , Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e Controparte_1 CP_1 civile – finanziarie, n. 166 del 21.3.2012, accertarsi il suo diritto a Controparte_2 vedersi riconoscere quale vittima del dovere;
conseguentemente, condannarsi il convenuto
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ad effettuare siffatto riconoscimento, inserendo il CP_1 ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, con tutti i benefici di legge conseguenziali fra cui, in particolare, quelli previsti dall'art. 5 della l. n. 206/1994 (e dalle norme da esso richiamate), per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 563, della l. 266/2005, con il pagamento di quanto dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo.
Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituiva in questo giudizio il per cui va dichiarata la contumacia. CP_1
Disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo recante R.G. n. 7135/2019 stante la connessione soggettiva ed oggettiva, va evidenziato che nel giudizio iscritto successivamente la parte resistente si costituiva e resisteva con articolate argomentazioni al ricorso deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, non essendo l'infortunio collegato all'esposizione ad un rischio specifico.
Tanto premesso, concludeva chiedendo rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché infondate, con condanna alle spese di lite del ricorrente.
Rinviata per la discussione, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/05, ossia lo status di soggetto vittima del dovere.
L'art. 1, della legge 23.12.2005 n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede:
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".
Il D.P.R. n. 243/2006, all'art. 1, ha previsto:
"1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Tale essendo il quadro normativo di riferimento si rileva che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 dell'art. 1 legge 266/05, individuando nel comma 563 una serie di attivita' che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermita', possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attivita' (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attivita', che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attivita' specifiche, ma volutamente e' una norma aperta, che tutela tutto cio' che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme si ricava che e' stata non a caso adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attivita' istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Dunque, qualunque tipo di attivita' e compito istituzionale puo' portare, in caso di infermita', ai benefici in questione. Ovviamente, e questo e' essenziale che si ribadisca, perche' si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermita' in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che e' un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, e' stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:"/e condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si e' voluto contemplare ogni possibile accadimento, che pero' abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (ex plurimis cfr. Corte di appello Bari sent. n. 2396/2019; Trib. Reggio Emilia sent. n. 65 del 2020; Trib. Reggio
Calabria sent. n. 592/2021).
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalita' di quel particolare compito" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 15484/2017 in motivazione). Anche la giurisprudenza di legittimità al riguardo ha affermato che, "la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non e' definita attraverso la tipizzazione di singole attivita', delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purche' realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. civ. sez. lavoro, sent.
n. 24592/2018; Cass. civ., sez. 6 ord. n. 13367/2020).
La necessità di una condizione ulteriore è richiesta dal co. 564 e non già dal co. 563 per il quale opera, in presenza delle attività tipizzate, un automatismo. Sul punto la S.C. con recente sentenza n. 34299/2024, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, ha ritenuto che “reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass.
S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; e trattasi, a ben vedere, di conclusione che appare avvalorata dalla vicenda che ha formato oggetto di Cass. S.U. n. 6214 del 2022, ancorché invocata da parte ricorrente per sostenere l'accoglimento della propria censura: è sufficiente, al riguardo, ricordare che, in quel caso, lo status di vittima del dovere è stato riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, mentre cercava di fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull'attraversamento pedonale.” Conclude la richiamata pronuncia affermando il principio di diritto secondo cui “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma
563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
Nel caso di specie parte ricorrente invoca la lettera d) del citato comma 563 che fa riferimento alle
“operazioni di soccorso” e, nell'ipotesi de qua, la caduta dal muro di cinta è stata occasionata dallo spegnimento di un incendio di sterpaglie da parte del vigile del fuoco. Orbene il non CP_1 contesta la specificità del rischio intrinseco, ergo la sua caratterizzazione, ma la circostanza che debba comunque ricorrere la previsione di cui al comma 564 e, quindi, l'esposizione a maggiori rischi, presupposto escluso dalla normativa summenzionata e dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità che richiede, esclusivamente una concretizzazione della speciale pericolosità che nella specie, trattandosi di operazioni di soccorso antincendio, non certo può in via astratta escludersi.
Ritenuta sussistente l'ipotesi sub d) del comma 563 va riconosciuto lo status di vittima del dovere.
Venendo alla quantificazione della percentuale invalidate, questa giudicante espletava ctu medico- legale che, in tale sede, va richiamata integralmente perché non specificamente contestata ed immune da vizi medico-legali. Il ctu nominato ha concluso affermando che “la percentuale di Invalidità
Complessiva (IC) del ricorrente quale Vittima del dovere, per la patologia riportata dallo stesso in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 10.09.2007, calcolata in base ai criteri determinati dagli art.3 e 4 del D.P.R. n.181/2009 e dunque secondo la formula IC = DB + DM + (IP - DB), risulta essere del 27 (ventisette)% e le infermità riportate e riscontrate devono ravvisarsi negli esiti di trauma da schiacciamento ginocchio e gamba sinistro con frattura pluri frammentaria di tibia e perone con infossamento del piatto tibiale laterale;
bascula rotulea esterna con riduzione dei rapporti articolari femore-rotulei e versamento articolare cronico da osteoporosi e artrosi degenerativa post traumatica.”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante;
d'altra parte alcuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione convenuta con la conseguenza che, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere, parte resistente va condannata al pagamento dell'assegno speciale di cui all'art. 5 l. 206/2004, essendo tale beneficio l'unico individuabile stante la genericità della domanda di condanna che, in concreto non enuclea le elargizioni/benefici nello specifico richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di ctu si pongono in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data. La giudicante sul punto condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente
a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass.
n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico
d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti”
(Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009,
21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità nella misura complessiva pari al 27%;
b) per l'effetto, condanna la convenuta amministrazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali e previdenziali conseguenti al suddetto riconoscimento, come in motivazione specificati, oltre accessori come per legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro
2300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) pone a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 16 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7108/2019 a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 7135/2019, stante l'identità dei giudizi
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e difeso, giusto mandato allegato Parte_1 al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco e Stefano Casertano, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Don Bosco n. 19
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - Avv. Paola Ciannella, presso cui ope legis domicilia, in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei benefici assistenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2019, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di aver prestato servizio presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di Capo Squadra Esperto;
di essere in data 10.09.2007, nel corso di un intervento riguardante operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie, caduto da un muro di cinta, riportando una frattura alla tibia e al perone della gamba sinistra;
di essere stato tale infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio con Decreto n. 2945 del 11.12.2007; di essere stato a causa del predetto infortunio giudicato permanentemente inabile al lavoro, per cui con Decreto del 31.05.2010
n. 2581 veniva disposta la sua cessazione dal servizio, con decorrenza a partire dal 21.04.2010; di aver nel frattempo, e precisamente in data 14.11.2008, presentato istanza affinché, in virtù del suddetto sinistro, gli venissero riconosciuti i benefici di cui all'art. 34 della legge n. 222 del 2007 e dell'art. 1, commi 563 e 564 della legge 23/12/2005, n. 266; di essere stata la predetta pratica trasmessa dal Comando VV.FF. di Caserta al in data 20.11.2008; di aver Controparte_1 ricevuto nota del 05.04.2011 del contenenti i motivi relativi al rigetto Controparte_1 dell'istanza, poi formalizzati con il D.M. n. 166/12/neg. del 21/03/2012 con il quale aveva rigettato la richiesta del sig. , negandogli lo status di “vittima del dovere” ed i conseguenti benefici Pt_1 previsti dalla suindicata normativa. Premessa la giurisdizione del giudice ordinario, deduceva nel merito il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” di cui alla legge 266 del 23/12/2005, art. 1, commi 562-565, e dei relativi benefici. Concludeva chiedendo, previa disapplicazione del Decreto del , Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e Controparte_1 CP_1 civile – finanziarie, n. 166 del 21.3.2012, accertarsi il suo diritto a Controparte_2 vedersi riconoscere quale vittima del dovere;
conseguentemente, condannarsi il convenuto
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ad effettuare siffatto riconoscimento, inserendo il CP_1 ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, con tutti i benefici di legge conseguenziali fra cui, in particolare, quelli previsti dall'art. 5 della l. n. 206/1994 (e dalle norme da esso richiamate), per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 563, della l. 266/2005, con il pagamento di quanto dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo.
Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituiva in questo giudizio il per cui va dichiarata la contumacia. CP_1
Disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo recante R.G. n. 7135/2019 stante la connessione soggettiva ed oggettiva, va evidenziato che nel giudizio iscritto successivamente la parte resistente si costituiva e resisteva con articolate argomentazioni al ricorso deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, non essendo l'infortunio collegato all'esposizione ad un rischio specifico.
Tanto premesso, concludeva chiedendo rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché infondate, con condanna alle spese di lite del ricorrente.
Rinviata per la discussione, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/05, ossia lo status di soggetto vittima del dovere.
L'art. 1, della legge 23.12.2005 n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede:
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".
Il D.P.R. n. 243/2006, all'art. 1, ha previsto:
"1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Tale essendo il quadro normativo di riferimento si rileva che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 dell'art. 1 legge 266/05, individuando nel comma 563 una serie di attivita' che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermita', possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attivita' (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attivita', che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attivita' specifiche, ma volutamente e' una norma aperta, che tutela tutto cio' che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme si ricava che e' stata non a caso adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attivita' istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Dunque, qualunque tipo di attivita' e compito istituzionale puo' portare, in caso di infermita', ai benefici in questione. Ovviamente, e questo e' essenziale che si ribadisca, perche' si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermita' in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che e' un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, e' stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:"/e condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si e' voluto contemplare ogni possibile accadimento, che pero' abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (ex plurimis cfr. Corte di appello Bari sent. n. 2396/2019; Trib. Reggio Emilia sent. n. 65 del 2020; Trib. Reggio
Calabria sent. n. 592/2021).
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalita' di quel particolare compito" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 15484/2017 in motivazione). Anche la giurisprudenza di legittimità al riguardo ha affermato che, "la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non e' definita attraverso la tipizzazione di singole attivita', delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purche' realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. civ. sez. lavoro, sent.
n. 24592/2018; Cass. civ., sez. 6 ord. n. 13367/2020).
La necessità di una condizione ulteriore è richiesta dal co. 564 e non già dal co. 563 per il quale opera, in presenza delle attività tipizzate, un automatismo. Sul punto la S.C. con recente sentenza n. 34299/2024, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, ha ritenuto che “reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass.
S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; e trattasi, a ben vedere, di conclusione che appare avvalorata dalla vicenda che ha formato oggetto di Cass. S.U. n. 6214 del 2022, ancorché invocata da parte ricorrente per sostenere l'accoglimento della propria censura: è sufficiente, al riguardo, ricordare che, in quel caso, lo status di vittima del dovere è stato riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale che era stato investito durante un servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina, mentre cercava di fermare un motoveicolo che stava per investire i pedoni presenti sull'attraversamento pedonale.” Conclude la richiamata pronuncia affermando il principio di diritto secondo cui “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma
563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
Nel caso di specie parte ricorrente invoca la lettera d) del citato comma 563 che fa riferimento alle
“operazioni di soccorso” e, nell'ipotesi de qua, la caduta dal muro di cinta è stata occasionata dallo spegnimento di un incendio di sterpaglie da parte del vigile del fuoco. Orbene il non CP_1 contesta la specificità del rischio intrinseco, ergo la sua caratterizzazione, ma la circostanza che debba comunque ricorrere la previsione di cui al comma 564 e, quindi, l'esposizione a maggiori rischi, presupposto escluso dalla normativa summenzionata e dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità che richiede, esclusivamente una concretizzazione della speciale pericolosità che nella specie, trattandosi di operazioni di soccorso antincendio, non certo può in via astratta escludersi.
Ritenuta sussistente l'ipotesi sub d) del comma 563 va riconosciuto lo status di vittima del dovere.
Venendo alla quantificazione della percentuale invalidate, questa giudicante espletava ctu medico- legale che, in tale sede, va richiamata integralmente perché non specificamente contestata ed immune da vizi medico-legali. Il ctu nominato ha concluso affermando che “la percentuale di Invalidità
Complessiva (IC) del ricorrente quale Vittima del dovere, per la patologia riportata dallo stesso in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 10.09.2007, calcolata in base ai criteri determinati dagli art.3 e 4 del D.P.R. n.181/2009 e dunque secondo la formula IC = DB + DM + (IP - DB), risulta essere del 27 (ventisette)% e le infermità riportate e riscontrate devono ravvisarsi negli esiti di trauma da schiacciamento ginocchio e gamba sinistro con frattura pluri frammentaria di tibia e perone con infossamento del piatto tibiale laterale;
bascula rotulea esterna con riduzione dei rapporti articolari femore-rotulei e versamento articolare cronico da osteoporosi e artrosi degenerativa post traumatica.”.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante;
d'altra parte alcuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione convenuta con la conseguenza che, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere, parte resistente va condannata al pagamento dell'assegno speciale di cui all'art. 5 l. 206/2004, essendo tale beneficio l'unico individuabile stante la genericità della domanda di condanna che, in concreto non enuclea le elargizioni/benefici nello specifico richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di ctu si pongono in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data. La giudicante sul punto condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente
a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass.
n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico
d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti”
(Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009,
21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità nella misura complessiva pari al 27%;
b) per l'effetto, condanna la convenuta amministrazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali e previdenziali conseguenti al suddetto riconoscimento, come in motivazione specificati, oltre accessori come per legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro
2300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) pone a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 16 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza