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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3457/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3457 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gulia. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Caione.
-APPELLATO/APPELLANTE INCICENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1
PEC, in data 18.07.2023), il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, proponendo appello avverso CP_2 CP_2 la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il detto Parte_1
, chiedendo che, previa sospensione della esecutività della delibera adottata dall'assemblea CP_2 pagina 1 di 8 condominiale il 23.2.2021, tale delibera fosse dichiarata nulla e/o annullata, limitatamente ai capi di cui ai nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno.
Aveva esposto, in particolare, a fondamento della domanda proposta:
1) Di essere proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del Condominio sito in alla Discesa Lacco CP_2 civico 3 e, precisamente, dell'appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato condominiale, con interno n. 10, e del lastrico solare a livello;
2) che l'assemblea del condominio tenutasi il giorno 23.2.2021, in relazione a quanto previsto dai punti nn. 1 e 2 dell'o.d.g., aveva deliberato illegittimamente, a maggioranza, con il suo (dell'attrice, si intende) voto sfavorevole, l'esecuzione di lavori straordinari da eseguirsi sia sul lastrico/terrazzo a livello, di sua esclusiva proprietà, sia all'interno del suo appartamento;
in particolare nei due vani realizzati sul medesimo lastrico/terrazzo, adibiti a “studio” e a “serra”; 3) che nella detta riunione del 23.2.2021 l'assemblea aveva deliberato di appaltare gli interventi descritti nella c.d. “Ipotesi n. 1” del progetto meglio indicato in citazione, ipotesi che prevedeva, per l'appunto, l'esecuzione di lavori anche su porzioni dell'appartamento di sua (dell'attrice, si intende) proprietà e, più precisamente, all'interno delle già menzionate stanze realizzate sul lastrico/terrazzo, con rimozione dell'antica pavimentazione e posa di guaina impermeabile;
4) che tale delibera fosse illegittima, avendo l'assemblea deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione del lastrico solare non solo sulla porzione del bene avente funzione “comune” di copertura (lavori in riferimento ai quali non si era opposta), ma anche sulla parte dell'immobile di sua esclusiva proprietà, dotata di autonoma consistenza rispetto alla restante parte del lastrico solare.
Il convenuto si era costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda. CP_2
E il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6472/2023 impugnata in questa sede, in accoglimento della domanda proposta da , ha annullato la delibera adottata dall'assemblea condominiale del 23.2.2021 con Parte_1 riferimento ai capi nn. 1 e 2 all'o.d.g. limitatamente ai lavori da eseguire nell'appartamento dell'attrice, compensando integralmente le spese processuali.
Il primo giudice ha motivato, in sintesi:
1) l'annullamento della detta delibera (relativamente a tali punti e con l'ulteriore limitazione riferita ai lavori da eseguirsi nell'appartamento dell'attrice), sostenendo che l'assemblea non potesse deliberare l'esecuzione dei lavori anche nella proprietà esclusiva della , ossia anche in riferimento alle nuove zone “chiuse” (“serra” e Pt_1 studio”), avendo la realizzazione, sul lastrico, dei detti vani, da parte dell'attrice, determinato lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, con la conseguenza che la zona che prima assolveva alla funzione di copertura diretta dello stesso, fosse venuta a svolgere, a seguito dell'avvenuta trasformazione ad opera della
, la duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore, configurandosi, Pt_1 quindi, come un “solaio di interpiano”, come tale disciplinato dall'art. 1125 c.c.;
pagina 2 di 8 2) la compensazione delle spese tra le parti in considerazione della mancata esecuzione dei lavori nella zona in contestazione (circostanza, tuttavia, non ritenuta idonea, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2 convenuto in comparsa conclusionale, a determinare la cessazione della materia del contendere).
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato tale sentenza sulla base di un unico motivo di gravame e, in particolare, Parte_1 relativamente alla disposta compensazione integrale delle spese processuali, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, applicato il principio della soccombenza, così violando l'art. 91 c.p.c. e compensando le spese al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., nonostante avesse accolto la sua
(dell'attrice/appellante, si intende) domanda, ritenendo infondate le eccezioni e le difese formulate dal convenuto
, non considerando neanche il comportamento delle parti sia precedente che successivo CP_2 all'instaurazione del giudizio.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-1) Accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, per tutti i motivi innanzi esposti, condannare l'appellato Controparte_3
in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di
[...] giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, nella misura indicata dal D.M. 147/2023 e nella comparsa conclusionale prodotta innanzi il
Tribunale di Napoli, ovvero nella diversa misura ritenuta dovuta dalla Corte adìta, con attribuzione all'antistatario avv. Francesco Gulia. -
2) Condannare sempre ed in ogni caso l'appellato ente di gestione, sempre in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi processuali del grado di appello, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, nella misura indicata dal
D.M. 147/2022, con attribuzione all'antistatario avv. Francesco Gulia.”.
Costituitosi con comparsa depositata il 7.11.2023, il corrente in alla Discesa Lacco, civico CP_2 CP_2
3, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame impugnando, a sua volta, in via incidentale, la sentenza n.
6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
In particolare ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, la detta delibera fosse legittima, ponendo in evidenza, in primo luogo, sul punto, che la proprietà esclusiva della terrazza a livello in capo alla non potesse incidere sul dovere di contribuzione di tutti i condomini tutti ai costi dei lavori Pt_1 urgenti deliberati dall'assemblea, peraltro a seguito di una diffida della p.a. e in conseguenza di una relazione del tecnico incaricato.
Al più, secondo il , la sentenza di primo grado avrebbe dovuto distinguere la legittimità del CP_2 deliberato in relazione al lastrico scoperto e disporre la cessazione della materia del contendere sulle parti coperte di proprietà , essendo le parti state escluse dalla lavorazione, circostanza nota a tutte le parti e Pt_1 mai contestata.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato, 2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare la delibera del 23.02.2021 legittima e corretta alla luce di tutto quanto su esposto, nonché disponendo la cessazione della materia del contendere in ordine alla parte della delibera che disponeva le lavorazioni anche sulle parti coperte in proprietà , c.d “vano studio” poiché i lavori Pt_1
pagina 3 di 8 effettuati hanno escluso tali ultime parti. 3) in via gradata, nella denegata ipotesi di quanto sopra, modificare la sentenza impugnata precisando che la parte da annullare è solo ed esclusivamente quella relativa alle lavorazioni sulle parti coperte in proprietà c.d Pt_1
“vano studio”. 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 19.12.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza dell'11.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.3.2025 dalla difesa di e il 7.3.2025 dalla Parte_1 difesa del sito in alla ) per l'udienza dell'11.3.2025, svoltasi in forma CP_2 CP_2 Controparte_2 cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 12.3.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che, per le ragioni di seguito esposte, sia fondato l'appello principale proposto da
[...]
e che sia, invece, infondato, quello proposto in via incidentale (tempestivamente, ex artt. 166 e 343 Parte_1
c.p.c.) dal sito in alla Discesa Lacco, civico 3, da esaminare per primo per evidenti ragioni sia CP_2 CP_2 di ordine logico che giuridico (riguardando la correttezza o meno della decisione del Tribunale in relazione al merito della controversia, ossia proprio in riferimento alla legittimità o meno della detta delibera assembleare condominiale impugnata da .). Parte_1
****
Risulta privo di fondamento l'appello incidentale proposto dal sito in alla Discesa Lacco, CP_2 CP_2 civico 3, posto che l'assemblea condominiale non poteva deliberare, effettivamente, anche in relazione ai lavori da eseguirsi nelle zone coperte (i due vani adibiti a “studio” e a “serra”) del lastrico/terrazzo di proprietà esclusiva della , essendo essi stati inglobati nell'appartamento di quest'ultima ed avendo perso, pertanto, tali zone Pt_1 del lastrico - come correttamente rilevato dal primo giudice - la funzione di copertura dello stabile , CP_4 ora assolta dal tetto dei due nuovi vani.
In sostanza, si trattava di aree di proprietà esclusiva della non aventi più la funzione di copertura dello Pt_1 stabile . CP_4
E l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni.
Così, ad esempio, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è da considerarsi nulla la deliberazione che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 12/03/2020, n. 7042; Sez. VI - 2, Ord., 15/03/2017, n. 6652).
pagina 4 di 8 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il primo giudice non avrebbe neanche potuto dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della mancata esecuzione della delibera impugnata relativamente ai vani di proprietà esclusiva dell'attrice.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo;
la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 21/11/2019, n. 30479).
Dunque, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata (anche dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.) con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319).
Il che, però, come correttamente rilevato dal Tribunale di Napoli, non si è verificato nel caso di specie, non avendo il adottato un'altra delibera, successiva (e sostitutiva) rispetto a quella impugnata dalla CP_2
, in conformità della legge, ma essendosi il convenuto semplicemente limitato a non Pt_1 CP_2 eseguirla nella parte concernente i lavori da eseguirsi (anche) nei vani di proprietà esclusiva dell'attrice.
****
Risulta fondato, invece, l'appello principale proposto da avendo il Tribunale di Napoli, nel Parte_1 compensare integralmente le spese di lite tra le parti - pur avendo accolto totalmente la domanda formulata dall'attrice - violato l'art. 91 c.p.c.
Premesso, invero, che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726;
Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503), e che non ricorreva pacificamente, nel caso di specie, l'ipotesi della soccombenza reciproca, non risulta condivisibile la ragione in base alla quale il Tribunale di Napoli ha deciso di compensare le spese di lite, rappresentata dalla
“mancata esecuzione dei lavori sulle porzioni oggetto di contestazione”.
pagina 5 di 8 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, ad avviso della Corte ciò non costituiva un valido motivo per compensare le spese di lite tra le parti (ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., nella sua ultima versione, applicabile ratione temporis al caso di specie) e per non applicare, quindi, il principio generale della soccombenza.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, invero, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, va riformata parzialmente la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite e, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del CP_2 difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'attrice vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali del primo grado spettanti al difensore dell'attrice vittoriosa vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi, di cui al detto D.M. n. 55/2014 (nella formulazione successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) con riferimento al detto scaglione da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, atteso il valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del DM 55/2014) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
In base al principio della soccombenza il appellato/appellante incidentale va condannato al CP_2 pagamento anche delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellante principale.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva Parte_1
pagina 6 di 8 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla ridotta difficoltà (trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01 ad euro 52.000,00 (in base al valore indeterminabile della controversia, cumulando, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore, determinato, dell'appello principale - da ancorare all'importo delle spese di lite liquidate – con quello, indeterminabile, dell'appello incidentale).
****
Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3457/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, in persona dell'amministratore p.t., al CP_2 CP_2 pagamento, in favore dell'avv. Francesco Gulia, quale difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.353,00 (di cui euro 545,00 esborsi ed euro 3.808,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dal sito in alla Discesa Lacco, civico 3, avverso la CP_2 CP_2 sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023.
3. Dichiara tenuto e condanna il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, in persona CP_2 CP_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Francesco Gulia, difensore dichiaratosi antistatario di
, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.799,5 (di cui Parte_1 euro 804,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 4. Dà atto della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3457 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gulia. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Caione.
-APPELLATO/APPELLANTE INCICENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1
PEC, in data 18.07.2023), il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, proponendo appello avverso CP_2 CP_2 la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il detto Parte_1
, chiedendo che, previa sospensione della esecutività della delibera adottata dall'assemblea CP_2 pagina 1 di 8 condominiale il 23.2.2021, tale delibera fosse dichiarata nulla e/o annullata, limitatamente ai capi di cui ai nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno.
Aveva esposto, in particolare, a fondamento della domanda proposta:
1) Di essere proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del Condominio sito in alla Discesa Lacco CP_2 civico 3 e, precisamente, dell'appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato condominiale, con interno n. 10, e del lastrico solare a livello;
2) che l'assemblea del condominio tenutasi il giorno 23.2.2021, in relazione a quanto previsto dai punti nn. 1 e 2 dell'o.d.g., aveva deliberato illegittimamente, a maggioranza, con il suo (dell'attrice, si intende) voto sfavorevole, l'esecuzione di lavori straordinari da eseguirsi sia sul lastrico/terrazzo a livello, di sua esclusiva proprietà, sia all'interno del suo appartamento;
in particolare nei due vani realizzati sul medesimo lastrico/terrazzo, adibiti a “studio” e a “serra”; 3) che nella detta riunione del 23.2.2021 l'assemblea aveva deliberato di appaltare gli interventi descritti nella c.d. “Ipotesi n. 1” del progetto meglio indicato in citazione, ipotesi che prevedeva, per l'appunto, l'esecuzione di lavori anche su porzioni dell'appartamento di sua (dell'attrice, si intende) proprietà e, più precisamente, all'interno delle già menzionate stanze realizzate sul lastrico/terrazzo, con rimozione dell'antica pavimentazione e posa di guaina impermeabile;
4) che tale delibera fosse illegittima, avendo l'assemblea deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione del lastrico solare non solo sulla porzione del bene avente funzione “comune” di copertura (lavori in riferimento ai quali non si era opposta), ma anche sulla parte dell'immobile di sua esclusiva proprietà, dotata di autonoma consistenza rispetto alla restante parte del lastrico solare.
Il convenuto si era costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda. CP_2
E il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6472/2023 impugnata in questa sede, in accoglimento della domanda proposta da , ha annullato la delibera adottata dall'assemblea condominiale del 23.2.2021 con Parte_1 riferimento ai capi nn. 1 e 2 all'o.d.g. limitatamente ai lavori da eseguire nell'appartamento dell'attrice, compensando integralmente le spese processuali.
Il primo giudice ha motivato, in sintesi:
1) l'annullamento della detta delibera (relativamente a tali punti e con l'ulteriore limitazione riferita ai lavori da eseguirsi nell'appartamento dell'attrice), sostenendo che l'assemblea non potesse deliberare l'esecuzione dei lavori anche nella proprietà esclusiva della , ossia anche in riferimento alle nuove zone “chiuse” (“serra” e Pt_1 studio”), avendo la realizzazione, sul lastrico, dei detti vani, da parte dell'attrice, determinato lo spostamento in alto della copertura del fabbricato condominiale, con la conseguenza che la zona che prima assolveva alla funzione di copertura diretta dello stesso, fosse venuta a svolgere, a seguito dell'avvenuta trasformazione ad opera della
, la duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore, configurandosi, Pt_1 quindi, come un “solaio di interpiano”, come tale disciplinato dall'art. 1125 c.c.;
pagina 2 di 8 2) la compensazione delle spese tra le parti in considerazione della mancata esecuzione dei lavori nella zona in contestazione (circostanza, tuttavia, non ritenuta idonea, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2 convenuto in comparsa conclusionale, a determinare la cessazione della materia del contendere).
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato tale sentenza sulla base di un unico motivo di gravame e, in particolare, Parte_1 relativamente alla disposta compensazione integrale delle spese processuali, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, applicato il principio della soccombenza, così violando l'art. 91 c.p.c. e compensando le spese al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., nonostante avesse accolto la sua
(dell'attrice/appellante, si intende) domanda, ritenendo infondate le eccezioni e le difese formulate dal convenuto
, non considerando neanche il comportamento delle parti sia precedente che successivo CP_2 all'instaurazione del giudizio.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-1) Accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, per tutti i motivi innanzi esposti, condannare l'appellato Controparte_3
in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di
[...] giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, nella misura indicata dal D.M. 147/2023 e nella comparsa conclusionale prodotta innanzi il
Tribunale di Napoli, ovvero nella diversa misura ritenuta dovuta dalla Corte adìta, con attribuzione all'antistatario avv. Francesco Gulia. -
2) Condannare sempre ed in ogni caso l'appellato ente di gestione, sempre in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi processuali del grado di appello, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, nella misura indicata dal
D.M. 147/2022, con attribuzione all'antistatario avv. Francesco Gulia.”.
Costituitosi con comparsa depositata il 7.11.2023, il corrente in alla Discesa Lacco, civico CP_2 CP_2
3, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame impugnando, a sua volta, in via incidentale, la sentenza n.
6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
In particolare ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, la detta delibera fosse legittima, ponendo in evidenza, in primo luogo, sul punto, che la proprietà esclusiva della terrazza a livello in capo alla non potesse incidere sul dovere di contribuzione di tutti i condomini tutti ai costi dei lavori Pt_1 urgenti deliberati dall'assemblea, peraltro a seguito di una diffida della p.a. e in conseguenza di una relazione del tecnico incaricato.
Al più, secondo il , la sentenza di primo grado avrebbe dovuto distinguere la legittimità del CP_2 deliberato in relazione al lastrico scoperto e disporre la cessazione della materia del contendere sulle parti coperte di proprietà , essendo le parti state escluse dalla lavorazione, circostanza nota a tutte le parti e Pt_1 mai contestata.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato, 2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare la delibera del 23.02.2021 legittima e corretta alla luce di tutto quanto su esposto, nonché disponendo la cessazione della materia del contendere in ordine alla parte della delibera che disponeva le lavorazioni anche sulle parti coperte in proprietà , c.d “vano studio” poiché i lavori Pt_1
pagina 3 di 8 effettuati hanno escluso tali ultime parti. 3) in via gradata, nella denegata ipotesi di quanto sopra, modificare la sentenza impugnata precisando che la parte da annullare è solo ed esclusivamente quella relativa alle lavorazioni sulle parti coperte in proprietà c.d Pt_1
“vano studio”. 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 19.12.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza dell'11.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.3.2025 dalla difesa di e il 7.3.2025 dalla Parte_1 difesa del sito in alla ) per l'udienza dell'11.3.2025, svoltasi in forma CP_2 CP_2 Controparte_2 cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 12.3.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che, per le ragioni di seguito esposte, sia fondato l'appello principale proposto da
[...]
e che sia, invece, infondato, quello proposto in via incidentale (tempestivamente, ex artt. 166 e 343 Parte_1
c.p.c.) dal sito in alla Discesa Lacco, civico 3, da esaminare per primo per evidenti ragioni sia CP_2 CP_2 di ordine logico che giuridico (riguardando la correttezza o meno della decisione del Tribunale in relazione al merito della controversia, ossia proprio in riferimento alla legittimità o meno della detta delibera assembleare condominiale impugnata da .). Parte_1
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Risulta privo di fondamento l'appello incidentale proposto dal sito in alla Discesa Lacco, CP_2 CP_2 civico 3, posto che l'assemblea condominiale non poteva deliberare, effettivamente, anche in relazione ai lavori da eseguirsi nelle zone coperte (i due vani adibiti a “studio” e a “serra”) del lastrico/terrazzo di proprietà esclusiva della , essendo essi stati inglobati nell'appartamento di quest'ultima ed avendo perso, pertanto, tali zone Pt_1 del lastrico - come correttamente rilevato dal primo giudice - la funzione di copertura dello stabile , CP_4 ora assolta dal tetto dei due nuovi vani.
In sostanza, si trattava di aree di proprietà esclusiva della non aventi più la funzione di copertura dello Pt_1 stabile . CP_4
E l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni.
Così, ad esempio, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è da considerarsi nulla la deliberazione che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 12/03/2020, n. 7042; Sez. VI - 2, Ord., 15/03/2017, n. 6652).
pagina 4 di 8 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il primo giudice non avrebbe neanche potuto dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della mancata esecuzione della delibera impugnata relativamente ai vani di proprietà esclusiva dell'attrice.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo;
la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 21/11/2019, n. 30479).
Dunque, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata (anche dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.) con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319).
Il che, però, come correttamente rilevato dal Tribunale di Napoli, non si è verificato nel caso di specie, non avendo il adottato un'altra delibera, successiva (e sostitutiva) rispetto a quella impugnata dalla CP_2
, in conformità della legge, ma essendosi il convenuto semplicemente limitato a non Pt_1 CP_2 eseguirla nella parte concernente i lavori da eseguirsi (anche) nei vani di proprietà esclusiva dell'attrice.
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Risulta fondato, invece, l'appello principale proposto da avendo il Tribunale di Napoli, nel Parte_1 compensare integralmente le spese di lite tra le parti - pur avendo accolto totalmente la domanda formulata dall'attrice - violato l'art. 91 c.p.c.
Premesso, invero, che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726;
Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II, 08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503), e che non ricorreva pacificamente, nel caso di specie, l'ipotesi della soccombenza reciproca, non risulta condivisibile la ragione in base alla quale il Tribunale di Napoli ha deciso di compensare le spese di lite, rappresentata dalla
“mancata esecuzione dei lavori sulle porzioni oggetto di contestazione”.
pagina 5 di 8 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, ad avviso della Corte ciò non costituiva un valido motivo per compensare le spese di lite tra le parti (ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., nella sua ultima versione, applicabile ratione temporis al caso di specie) e per non applicare, quindi, il principio generale della soccombenza.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, invero, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, va riformata parzialmente la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite e, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del CP_2 difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'attrice vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali del primo grado spettanti al difensore dell'attrice vittoriosa vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi, di cui al detto D.M. n. 55/2014 (nella formulazione successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) con riferimento al detto scaglione da €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, atteso il valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del DM 55/2014) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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In base al principio della soccombenza il appellato/appellante incidentale va condannato al CP_2 pagamento anche delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellante principale.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva Parte_1
pagina 6 di 8 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla ridotta difficoltà (trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01 ad euro 52.000,00 (in base al valore indeterminabile della controversia, cumulando, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore, determinato, dell'appello principale - da ancorare all'importo delle spese di lite liquidate – con quello, indeterminabile, dell'appello incidentale).
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3457/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 6472/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, in persona dell'amministratore p.t., al CP_2 CP_2 pagamento, in favore dell'avv. Francesco Gulia, quale difensore dichiaratosi antistatario di , Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.353,00 (di cui euro 545,00 esborsi ed euro 3.808,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dal sito in alla Discesa Lacco, civico 3, avverso la CP_2 CP_2 sentenza n. 6472/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.6.2023.
3. Dichiara tenuto e condanna il sito in alla Discesa Lacco, civico 3, in persona CP_2 CP_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Francesco Gulia, difensore dichiaratosi antistatario di
, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.799,5 (di cui Parte_1 euro 804,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 4. Dà atto della sussistenza, quanto all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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