Articolo 214 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 213Articolo 163
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16 settembre 2003
Art. 214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati 1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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