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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2969/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI TRAV. XI N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._3
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in Viale Puccini Trav. XI n. 134/E 55100
Luccapresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI TRAV. XI N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._5
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI TRAV.XI N. 134/E
LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e CP_1 C.F._6 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI, TRAV. XI, N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE GIACOMO C.F._3
PUCCINI TRAVERSA XI 134 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI
TRAV.XI N. 134/E LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_3 C.F._7 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI, TRAV. XI, N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._5
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI TRAV.XI N. 134/E
LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_2 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023 e Parte_1 Parte_2 CP_1
citavano giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione Parte_3 Controparte_2
di Giudice del Lavoro chiedendo, previo accertamento della illegittimità della doppia trattenuta sindacale subita sullo stipendio mensile, la condanna della società convenuta la pagamento della
1 somma di € 61,56 in favore di , di € 50,45 in favore di di € 50,45 in Parte_1 Parte_3 favore di e di € 41,15 in favore di CP_1 Parte_2
In sintesi i ricorrenti allegavano:
- di essere stati assunti da in date diverse ricomprese tra ottobre 2012 e maggio CP_3
2018 e di essere transitati alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1 novembre 2021
a seguito del subentro di nella gestione dei servizi di trasporto pubblico Controparte_2 locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.08.2020;
- di essersi iscritti al sindacato CUB Trasporti - e in data 13 luglio 2020, il Pt_1 Pt_3 CP_1
1 agosto 2020 e il 24 aprile 2024- effettuando contestualmente la disdetta di iscrizione Pt_2
effettuata in precedenza ad altro sindacato (Uil trasporti nel caso di e UGL trasporti Pt_1 Pt_3
nel caso del e CISL trasporti nel caso della e comunicando tempestivamente CP_1 Pt_2
alla datrice la nuova iscrizione e la revoca della delega conferita per il versamento dei contributi al sindacato a cui non aderivano più;
- che, nonostante la revoca delle delega, l'allora datrice aveva continuato a CP_3
operare sulle buste paga dei lavoratori la trattenuta sindacale anche in favore delle sigle sindacali alle quali non erano più iscritti.
I ricorrenti argomentavano quindi circa la illegittimità della doppia trattenuta sindacale , atteso che il venir meno dell'adesione al sindacato aveva estinto l'obbligazione oggetto della delega e sostenevano che era tenuta alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_2
trattenute in quanto era subentrata in tutti gli obblighi e i diritti del datore di lavoro CP_3
a seguito del contratto di cessione del 10 agosto 2020.
, regolarmente costituitasi sosteneva, in via preliminare, il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, invocando l'art 6 comma 4 dell'accordo collettivo nazionale del 28.11.2015.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
La legittimazione passiva.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Per pacifica giurisprudenza la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del
2 rapporto stesso (cfr. tra le altre Cass.26.9.2006, n. 20819). La legittimatio ad causam, intesa nel senso ora detto, cioè come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso. È ormai acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Si considera, infatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. In diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità “ ( così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 355 del 2008 in motivazione).
Nel caso di specie la domanda , per come formulata, individua la società convenuta quale soggetto titolare dal lato passivo della obbligazione fatta valere sulla base di una prospettazione in fatto e in diritto la cui fondatezza attiene al merito .
La doppia trattenuta sindacale.
I fatti rilevanti ai fini di causa sono pacifici.
E' incontestato che i quattro ricorrenti, ciascuno nelle date indicate in ricorso, si sono iscritti al sindacato CUB trasporti e hanno contestualmente disdettato la precedente iscrizione ad altro sindacato (Uil trasporti nel caso di e UGL trasporti nel caso del e CISL Pt_1 Pt_3 CP_1
trasporti nel caso della comunicando tempestivamente al datore di lavoro sia la nuova Pt_2
iscrizione che la revoca della delega conferita per il versamento dei contributi al sindacato a cui non aderivano più. E' incontestato altresì che il datore di lavoro ha continuato ad effettuare sulle buste paga dei ricorrenti le trattenute per contributi sindacali a favore rispettivamente della UIL della UGL e della CISL sino al 31 dicembre dell'anno di comunicazione della revoca della delega, e sono incontestati gli importi oggetto di dette trattenute.
Risulta dagli atti di causa che l'art 6 comma 4 CCNL autoferrotranvieri del 28 dicembre 2015 dispone che la revoca della delega abbia effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inoltro al datore di lavoro ( cfr doc 3 conv) ed è altresì incontestato che i sindacati UIL
3 UGL e CISL, a cui erano iscritti i lavoratori al momento del conferimento della delega poi revocata, siano tra i firmatari dell'accordo ( cfr allegazioni della società convenuta a pag 10 della memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione).
Alla luce dei suddetti fatti la domanda dei ricorrenti, basata sulla ritenuta illegittimità della doppia trattenuta è infondata.
La trattenuta operata in favore del sindacato cui era precedentemente iscritto il lavoratore effettuata sino al 31 dicembre dell'anno della revoca è autorizzata dalla clausola dell'accordo collettivo sopra richiamata.
Ciò rende la presente fattispecie diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza citata in ricorso (Cass Sez. U, Sentenza n. 28269 del 21/12/2005). - ove in assenza di specifica pattuizione, la trattenuta risultava priva di causa.
Né può fondatamente ritenersi che la clausola dell'accordo collettivo che autorizza la trattenuta anche dopo la revoca dell'adesione sia nulla perché- a sua volta- priva di causa.
Al contrario la funzione della regolamentazione voluta dalle parti è chiaramente individuabile nella “esigenza dell'associazione sindacale di poter fare affidamento per l'organizzazione e la pianificazioni delle attività da svolgere nell'anno solare dei contributi riferiti a coloro che risultano iscritti all'inizio dell'anno, senza essere assoggettata alle variazioni che possono derivare dai recessi dal vincolo associativo che possono verificarsi nel corso dell'anno” ( cfr
Tribunale Monza sentenza n. 272 del 18.09.2020).
La suddetta pattuizione inoltre non si pone in contrasto con il principio di libertà di associazione ex artt 2 e 18 Cost. poiché non solo non impedisce la libera scelta dell'associazione sindacale cui aderire, ma nemmeno la contrasta in concreto, alla luce dell'entità ridotta delle somme trattenute e del limitato arco temporale del doppio prelievo.
Tanto basta a motivare il rigetto del ricorso con assorbimento di ogni altra questione.
L'esistenza di precedenti di merito di segno opposto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
4 Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2969/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI TRAV. XI N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._3
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in Viale Puccini Trav. XI n. 134/E 55100
Luccapresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI TRAV. XI N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._5
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI TRAV.XI N. 134/E
LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e CP_1 C.F._6 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI, TRAV. XI, N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE GIACOMO C.F._3
PUCCINI TRAVERSA XI 134 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI
TRAV.XI N. 134/E LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_3 C.F._7 dell'avv. OTTOLINI ILARIA ( ) VIALE PUCCINI, TRAV. XI, N. 134/E 55100 C.F._2
LUCCA; DA PONTE A RT AB ( ) VIALE PUCCINI TRAV. C.F._5
XI N. 134/E 55100 LUCCA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PUCCINI TRAV.XI N. 134/E
LUCCApresso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_2 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023 e Parte_1 Parte_2 CP_1
citavano giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione Parte_3 Controparte_2
di Giudice del Lavoro chiedendo, previo accertamento della illegittimità della doppia trattenuta sindacale subita sullo stipendio mensile, la condanna della società convenuta la pagamento della
1 somma di € 61,56 in favore di , di € 50,45 in favore di di € 50,45 in Parte_1 Parte_3 favore di e di € 41,15 in favore di CP_1 Parte_2
In sintesi i ricorrenti allegavano:
- di essere stati assunti da in date diverse ricomprese tra ottobre 2012 e maggio CP_3
2018 e di essere transitati alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1 novembre 2021
a seguito del subentro di nella gestione dei servizi di trasporto pubblico Controparte_2 locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.08.2020;
- di essersi iscritti al sindacato CUB Trasporti - e in data 13 luglio 2020, il Pt_1 Pt_3 CP_1
1 agosto 2020 e il 24 aprile 2024- effettuando contestualmente la disdetta di iscrizione Pt_2
effettuata in precedenza ad altro sindacato (Uil trasporti nel caso di e UGL trasporti Pt_1 Pt_3
nel caso del e CISL trasporti nel caso della e comunicando tempestivamente CP_1 Pt_2
alla datrice la nuova iscrizione e la revoca della delega conferita per il versamento dei contributi al sindacato a cui non aderivano più;
- che, nonostante la revoca delle delega, l'allora datrice aveva continuato a CP_3
operare sulle buste paga dei lavoratori la trattenuta sindacale anche in favore delle sigle sindacali alle quali non erano più iscritti.
I ricorrenti argomentavano quindi circa la illegittimità della doppia trattenuta sindacale , atteso che il venir meno dell'adesione al sindacato aveva estinto l'obbligazione oggetto della delega e sostenevano che era tenuta alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_2
trattenute in quanto era subentrata in tutti gli obblighi e i diritti del datore di lavoro CP_3
a seguito del contratto di cessione del 10 agosto 2020.
, regolarmente costituitasi sosteneva, in via preliminare, il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, invocando l'art 6 comma 4 dell'accordo collettivo nazionale del 28.11.2015.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
La legittimazione passiva.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Per pacifica giurisprudenza la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del
2 rapporto stesso (cfr. tra le altre Cass.26.9.2006, n. 20819). La legittimatio ad causam, intesa nel senso ora detto, cioè come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso. È ormai acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Si considera, infatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. In diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità “ ( così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 355 del 2008 in motivazione).
Nel caso di specie la domanda , per come formulata, individua la società convenuta quale soggetto titolare dal lato passivo della obbligazione fatta valere sulla base di una prospettazione in fatto e in diritto la cui fondatezza attiene al merito .
La doppia trattenuta sindacale.
I fatti rilevanti ai fini di causa sono pacifici.
E' incontestato che i quattro ricorrenti, ciascuno nelle date indicate in ricorso, si sono iscritti al sindacato CUB trasporti e hanno contestualmente disdettato la precedente iscrizione ad altro sindacato (Uil trasporti nel caso di e UGL trasporti nel caso del e CISL Pt_1 Pt_3 CP_1
trasporti nel caso della comunicando tempestivamente al datore di lavoro sia la nuova Pt_2
iscrizione che la revoca della delega conferita per il versamento dei contributi al sindacato a cui non aderivano più. E' incontestato altresì che il datore di lavoro ha continuato ad effettuare sulle buste paga dei ricorrenti le trattenute per contributi sindacali a favore rispettivamente della UIL della UGL e della CISL sino al 31 dicembre dell'anno di comunicazione della revoca della delega, e sono incontestati gli importi oggetto di dette trattenute.
Risulta dagli atti di causa che l'art 6 comma 4 CCNL autoferrotranvieri del 28 dicembre 2015 dispone che la revoca della delega abbia effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inoltro al datore di lavoro ( cfr doc 3 conv) ed è altresì incontestato che i sindacati UIL
3 UGL e CISL, a cui erano iscritti i lavoratori al momento del conferimento della delega poi revocata, siano tra i firmatari dell'accordo ( cfr allegazioni della società convenuta a pag 10 della memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione).
Alla luce dei suddetti fatti la domanda dei ricorrenti, basata sulla ritenuta illegittimità della doppia trattenuta è infondata.
La trattenuta operata in favore del sindacato cui era precedentemente iscritto il lavoratore effettuata sino al 31 dicembre dell'anno della revoca è autorizzata dalla clausola dell'accordo collettivo sopra richiamata.
Ciò rende la presente fattispecie diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza citata in ricorso (Cass Sez. U, Sentenza n. 28269 del 21/12/2005). - ove in assenza di specifica pattuizione, la trattenuta risultava priva di causa.
Né può fondatamente ritenersi che la clausola dell'accordo collettivo che autorizza la trattenuta anche dopo la revoca dell'adesione sia nulla perché- a sua volta- priva di causa.
Al contrario la funzione della regolamentazione voluta dalle parti è chiaramente individuabile nella “esigenza dell'associazione sindacale di poter fare affidamento per l'organizzazione e la pianificazioni delle attività da svolgere nell'anno solare dei contributi riferiti a coloro che risultano iscritti all'inizio dell'anno, senza essere assoggettata alle variazioni che possono derivare dai recessi dal vincolo associativo che possono verificarsi nel corso dell'anno” ( cfr
Tribunale Monza sentenza n. 272 del 18.09.2020).
La suddetta pattuizione inoltre non si pone in contrasto con il principio di libertà di associazione ex artt 2 e 18 Cost. poiché non solo non impedisce la libera scelta dell'associazione sindacale cui aderire, ma nemmeno la contrasta in concreto, alla luce dell'entità ridotta delle somme trattenute e del limitato arco temporale del doppio prelievo.
Tanto basta a motivare il rigetto del ricorso con assorbimento di ogni altra questione.
L'esistenza di precedenti di merito di segno opposto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
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