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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1124/2017 promossa
da
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CHRISTIAN PAVONE CIARLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara, Largo F. Delli Castelli n. 10;
OPPONENTI
contro
(GIA' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO PUGNO, del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Del Torto in Teramo, via Irelli n. 6;
OPPOSTA
OGGETTO: locazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società in data 2 luglio 2002 aveva sottoscritto con la società Controparte_2 [...] contratto di locazione finanziaria n. IC/5153, avente ad Parte_3
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
oggetto un appezzamento di terreno della estensione complessiva di mq 1270 sito nel Comune di Ortona, alla Contrada Casone, Zona Artigianale. Il bene immobile, originariamente di proprietà della stessa
[...]
era stato acquistato da mediante Parte_3 Controparte_2 atto notarile del 2 luglio 2002, a rogito del Notaio di Ortona;
il bene era stato poi Persona_1 immediatamente reimmesso in possesso della società, come previsto dall'art. 5 del contratto di leasing immobiliare.
Tuttavia, la società si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di maggio 2010, sicché in data 16 gennaio 2013 aveva comunicato la risoluzione per CP_2 inadempimento del contratto di leasing, intimando il pagamento del dovuto e il rilascio dell'immobile. aveva ottenuto il rilascio dell'immobile all'esito del procedimento sommario di CP_2 cognizione incardinato presso il Tribunale di Teramo al n.r.g. 3581/2013, e – tuttavia – la società non aveva provveduto al pagamento del debito residuo, per complessivi € 249.414,66, per canoni scaduti e non pagati, ulteriori fatture, interessi moratori sulle rate scadute, canoni periodici non ancora maturati, prezzo pattuito per diritto di opzione di acquisto finale, il tutto attualizzato alla data di risoluzione del contratto al tasso previsto in contratto.
Con decreto ingiuntivo n. 111/2017 il Tribunale di Teramo aveva ingiunto alla società
[...]
a e a di pagare in solido a Parte_3 Parte_3 Parte_2
a somma complessiva di € 249.414,66, oltre interessi come da domanda, oltre alle Controparte_2 spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Parte_3 Parte_2 affidando le proprie ragioni ai seguenti argomenti:
improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010;
violazione del patto commissorio, derivante dalla omissione di un procedimento di stima dell'immobile, volto a una valutazione imparziale dello stesso;
nullità della clausola penale di cui all'art. 11 dell'allegato A del contratto
(effetti della risoluzione del contratto);
decadenza dal diritto di ottenere il risarcimento del danno, così come determinato nella predetta clausola;
applicabilità al caso di specie del disposto ex art. 1526 c.c.;
insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
applicazione al rapporto negoziale in oggetto di condizioni usurarie;
indeterminatezza delle condizioni contrattuali e il mancato rispetto del principio di equivalenza finanziaria;
illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
2 Tribunale di Teramo
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Hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito e in via principale: revocare e comunque dichiarare nullo e privo di effetto giuridico, per le causali spiegate in narrativa, il provvedimento monitorio emesso a favore della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Torino via San Pio V n. 5, e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla medesima siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa con ogni opportuna statuizione e/o declaratoria, ove d'uopo, e quindi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare la nullità del contratto di sale and lease back, ovvero accertare e dichiarare la nullità del contratto di lease back, ovvero accertare e dichiarare la decadenza della
della possibilità di richiedere il risarcimento del danno ex art. 11 delle condizioni generali di CP_2 contratto, e comunque previa ogni necessaria declaratoria di decadenza di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, accertare e dichiarare la previsione contrattuale eccessivamente onerosa per i sigg.ti e e quindi ridurne Pt_2 Pt_3
l'ammontare secondo equità, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
E comunque sempre nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare le nullità del contratto di leasing di cui sopra, condannare la Controparte_2 alla restituzione delle somme pagate dagli opponenti in esecuzione del contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero determinare la compensazione dei suddetti crediti con quanto
l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto giudicante a corrispondere alla , il CP_2 tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e col pieno favore delle spese del presente giudizio di cognizione da distrarsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
E comunque sempre nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle condizioni contrattuali e/o clausola penale di cui al contratto di leasing n. IC/5153 ripassato tra le parti, e di conseguenza accertare e dichiarare l'applicabilità al contratto de quo del disposto di cui all'art. 1526 c.c. e per l'effetto, previa condanna della CP_2 alla restituzione della rate corrisposte dagli opponenti fino alla risoluzione del contratto,
[...] determinare, anche a mezzo di apposita ctu, l'equo indennizzo dovuto alla per il Controparte_2 godimento del bene da parte dell'opponente, dalla data della consegna del bene fino a quella della restituzione ovvero, tenuto conto di tutte le circostanze di cui in premessa, ridurre gli importi pattuiti a titolo di indennità risarcitoria, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e comunque sempre nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la sul contratto di cui in premessa ha previsto e applicato Controparte_2 interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto dagli opponenti alla società di leasing alcun
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interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia, con condanna della alla CP_2 restituzione delle somme di cui l'opponente risulterà creditore all'esito dell'acecrtamento di cui sopra ovvero dall'espletanda istruttoria ovvero nella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, determinando la compensazione dei suddetti crediti con quanto
l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto giudicante a corrispondere alla Controparte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo, ovvero dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di ctu;
in ogni caso, condannare la a restituire, in favore degli opponenti, tutte le rate di Controparte_2 leasin corrisposte dalla data della stipula del contratto sino a quella di risoluzione contrattuale
(comprensive anche degli oneri accessori quali spese, interessi ecc), oltre interessi legali e svalutazione monetaria, ovvero il maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data di pagamento delle rate sino a quella di restituzione delle somme, ponendo detti importi, eventualmente, in integrale compensazione con quanto dovuto a titolo di equo indennizzo e condannando la società opposta al pagamento del residuo in favore dell'opposta; rideterminare all'attualità l'esatto dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dal debitore principale, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il leasing;
accertare e dichiarare l'illegittimità invalidità e/o inefficacia della risoluzione del contratto di leasing effettuata dalla Controparte_2
sempre nel merito e in via subordinata dichiarari nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 –
1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di indeterminabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc o per violazione dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 9 L 192/1998, indicando il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, e ciàò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
Sempre nel merito e in via subordinata: accertare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del conseguente mancato rispetto del principio di equivalenza finanziaria, anche a mezzo di idonea ctu e, per l'effetto, condannare la
a restituire le somme versate in eccesso, determinando, in ogni caso, la compensazione Controparte_2 del suddetto credito con quanto l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto Giudicante a corrispondere alla per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Controparte_2
con vittoria di spese e competenze del giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 settembre 2017, si è costituita in giudizio (nuova denominazione di , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: Controparte_1
l'inammissibilità delle domande avversarie per contrasto con l'autorità di cosa giudicata dell'ordinanza 19 gennaio 2015 del Tribunale di Teramo, con cui era stato dichiarato risolto il contratto di leasing, da cui deriverebbe l'impossibilità di rimettere in discussione tutte le questioni direttamente afferenti alla risoluzione stessa (in tesi, divieto di patto commissorio, applicabilità dei principi in materia di leasing traslativo ex art. 1526 c.c. e infine presenza di ulteriori vizi ed eccezioni che riguardano, in via generale, il rapporto contrattuale ormai risolto);
che, pertanto, il presente giudizio doveva essere limitato alle conseguenze risarcitorie della dichiarata risoluzione;
l'inammissibilità dell'opposizione di , essendogli Parte_3 preclusa la possibilità di sollevare eccezioni in quanto garante autonomo;
la mancata prova, in ogni caso, dell'avvenuta violazione del patto commissorio;
l'inconferenza dell'eccezione di decadenza della clausola penale, essendo stato nella specie richiesto semplicemente il risarcimento del danno.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, così giudicare:
in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle parti opponenti o comunque nei confronti del Signor non essendo l'opposizione Parte_3 avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., né potendo quest'ultimo sollevare eccezioni in merito al rapporto contrattuale garantito;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 111/2017 del Tribunale di Teramo pubblicato in data 01.02.2017 nell'ambito del procedimento monitorio di cui al NRG 91/2017; in via subordinata: condannare la Signora (Cod. Fisc. ) nata Parte_2 C.F._3
a Frisa (CH) il 30.11.1952 e residente in [...] ed il Signor Parte_3
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in 66030 Frisa
[...] C.F._1
(CH) – Via Lanciano n. 39, in qualità di soci illimitatamente responsabili della
[...]
i e quest'ultimo anche in qualità di garante, in solido tra Parte_4 Parte_3 loro, a pagare alla (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, presso il domicilio eletto, la somma di Euro 249.414,66 per canoni scaduti, spese ed interessi di mora maturati al 19.12.2016, capitale a scadere in forza del contratto di locazione
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finanziaria identificato al n. IC/5153 del 02.07.2002, oltre Parte_5 interessi sugli interessi scaduti (anatocismo) alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
in ogni caso, con competenze professionali e spese vinte in conformità al DM 55/2014 e smi.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza dell'11 ottobre 2017, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e ha assegnato alle parti termine per attivare la procedura di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 17 settembre 2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(già e ancor prima ha sottoscritto, in data 2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 luglio 2002, con la società il contratto di locazione finanziaria n. IC/5153 Parte_3 avente od oggetto “appezzamento di terreno della estensione complessiva di mq. 1270, sito nel comune di
Ortona, alla contrada casone, zona artigianale, su cui verrà realizzato un capannone artigianale, confinante con , strada comunale e Zappalorto Domenico, salvo altri, e censito Persona_2 nel vigente catasto terreni del suddetto comune al foglio 31, particelle n. 609di mq. 60, n. 820 di mq.
180,n. 822 di mq. 390, n. 825 di mq. 30, n. 826 di mq. 360, e n. 829 di mq. 250» per un corrispettivo pattuito complessivo di Euro 333.580,00+ IVA da corrispondersi con le seguenti modalità: Euro
38.700,00+ IVA quale anticipo 0110 stipulo del contratto;
n. 95 rate mensili do Euro 3.104,00+ IVA cadauna”.
Il contratto prevedeva l'acquisto, da parte della società finanziaria, del predetto bene, di proprietà della società con successiva concessione dello stesso immobile in locazione Parte_3 all'alienante. E invero, il sale and lease back è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato, e dunque un contratto almeno idealmente inteso a sostenere l'attività d'impresa, piuttosto che depauperarla (Cassazione civile sez. III, 13/09/2023,
n. 26415).
Perfezionatasi l'operazione finanziaria, la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di maggio del 2010 sicché, risolto il contratto, ha agito in via CP_1 monitoria al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della società, comprensivo dei canoni di locazione scaduti e rimasti impagati e ulteriori voci di danno, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso all'esito dell'azione monitoria intrapresa da , e (parti destinatarie dell'ingiunzione di CP_1 Parte_3 Parte_2 pagamento unitamente alla debitrice principale) hanno in primo luogo eccepito la nullità del contratto di sale and lease back, in tesi derivante dalla violazione del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. (È
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nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore).
Secondo gli opponenti, l'operazione negoziale poc'anzi descritta era stata realizzata per celare un finanziamento assistito da una vendita con funzione di garanzia, contraria al divieto di cui all'art. 2744
c.c.; la società opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità contrattuale, rilevando il contrasto con l'autorità di cosa giudicata cristallizzata nell'ordinanza del 19 gennaio 2015, con cui il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing, ordinando il rilascio dell'immobile.
L'eccezione proposta da è fondata. CP_1
È pacifico che con ricorso depositato in data 25 luglio 2013 ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società chiedendo la risoluzione del Parte_3 contratto di locazione finanziaria n. IC/5153; con ordinanza resa in data 19 gennaio 2015, il Tribunale, il accoglimento della domanda, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e ha disposto il rilascio dell'immobile oggetto di locazione. Non è oggetto di contestazione che tale pronuncia sia passata in giudicato: sul punto, infatti, gli opponenti non hanno preso posizione e tale contegno processuale non può non essere apprezzato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 11/4/2008 n. 9544, Cass.
23/2/2016 n. 3488) ovvero si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) (cfr. Cass., sez. lav., 16-3-96 n. 2205).
In base a tale principio, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto.
Nel caso di specie, l'azione di nullità del contratto è preclusa dal giudicato intervenuto sulla risoluzione, che ne presuppone – sia pur implicitamente – la validità.
Il fatto che i soci e siano rimasti estranei al giudizio di Parte_3 Parte_2 risoluzione del contratto di locazione finanziaria non appare ostativo a che tale pronuncia spieghi i propri effetti nel presente processo, pendente, appunto tra i soci stessi e la società locatrice, ciò in quanto il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un
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diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (Cassazione 8 ottobre 2013, n. 22908)
[a tal riguardo, si rilevi che , negli scritti conclusivi afferma che gli odierni opponenti hanno CP_1 partecipato al giudizio di risoluzione del contratto: costoro tuttavia non compaiono né nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., ove viene individuata quale convenuta solo la società (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) né nell'intestazione dell'ordinanza del 19 gennaio 2015
(cfr. doc. 13)].
Deve pertanto, senz'altro disattendersi l'eccezione di nullità del contratto proposta dagli opponenti.
Passando oltre, deve procedersi alla disamina dell'eccezione di nullità della clausola penale prevista nel contratto stipulato tra le parti all'art. 11 – Allegato A.
Invero, invertendo l'ordine logico giuridico delle questioni, gli opponenti dapprima invocano la nullità della clausola, e dopo eccepiscono l'intervenuta decadenza del diritto di di avvalersi CP_1 della clausola stessa.
Deve preliminarmente delibarsi in ordine alla eccezione di decadenza.
Come accennato, gli opponenti ritengono che a sia preclusa la possibilità di avvalersi CP_1 della clausola penale prevista all'art. 11 del contratto, evidenziando che il relativo diritto avrebbe dovuto essere esercitato al momento della risoluzione del contratto.
In effetti la stessa disposizione contrattuale statuisce che “il diritto di opzione relativo alla richiesta di risarcimento del danno dovrà essere esercitato a pena di decadenza al momento della risoluzione del contratto […]”.
Nella comparsa di costituzione e risposta, a preso posizione su tale aspetto, di Controparte_1 fatto riconoscendo di essere incorsa in decadenza, tuttavia precisando di non aver inteso esercitare tale diritto di opzione, agendo per la risoluzione del contratto e per il connesso risarcimento del danno secondo i principi ordinari (cfr. pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
A questo punto, preso atto della pacifica ammissione, da parte della società opposta, di non aver azionato la clausola penale prevista in contratto, bensì di aver agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'accertato inadempimento della conduttrice, deve procedersi alla disamina della domanda risarcitoria facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle norme codicistiche.
Preliminarmente, quanto alla posizione di , deve osservarsi (cfr. Cass. n. Parte_3
27333/2005) che non attribuisce al rapporto natura autonoma la previsione di garanzia "a prima richiesta"
o "a semplice richiesta scritta" nella quale il fideiussore, in deroga all'art. 1945 c.c., si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, sicché tale clausola si risolve, in realtà, in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c., conclusione che qui deve adottarsi ove si consideri che il tenore letterale della clausola impone solo di pagare a semplice richiesta scritta, ma non prevede che il garante perda definitivamente il diritto di agire per far valere le eccezioni che il debitore principale ha titolo di svolgere in relazione al rapporto contrattuale che ha contratto con la banca.
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espressamente invoca, quindi, le seguenti voci di danno: CP_1
a) € 63.746,41 per n. 24 canoni scaduti e non pagati (n. 69, n. 72 e dal n. 74 al n. 96) oltre un'ulteriore rata (n. 67) pagata solo parzialmente (pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna «saldo» dell'estratto contabile), oltre alle fatture varie (doc. 13) n. 417 del 31 marzo 2011 (Euro 3.156,00); n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00); n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro 7.686,00) e detratti
Euro 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'Utilizzatrice;
b) € 17.412,53 per interessi moratori (alla data del 19.12.2016) sulle dette rate scadute e non pagate (pari alla somma aritmetica di tutti gli importi visualizzati nella colonna
«mora e spese» dell'estratto contabile);
c) € 168.255,72 per capitale residuo pari all'importo dei canoni periodici non ancora maturati (ossia Euro 187.165,00 pari ad Euro 2.255,00 per n. 83 canoni, al netto dell'IVA, trattandosi di risarcimento del danno e quindi di operazione non imponibile), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale
(Euro 34.122,50 netto IVA); il tutto (Euro 221.287,50) attualizzato alla data di risoluzione contrattuale al tasso previsto in contratto.
Non sembra possano avanzarsi dubbi in ordine al diritto di di pretendere il pagamento CP_1 dei canoni scaduti e non pagati e degli importi di cui alle richiamate fatture (sub a): gli opponenti, a onor del vero, non hanno contestato di essersi resi inadempienti rispetto al pagamento dei canoni di locazione, né hanno dedotto alcunché in ordine alle predette fatture, di talché – in ossequio al principio di non contestazione – deve senz'altro ritenersi fondata la richiesta di pagamento di tali importi.
Devono reputarsi parimenti dovuti gli interessi moratori (sub b) per complessivi € 17.412,53. A tal proposito deve rilevarsi come le eccezioni, mosse dagli opponenti, e afferenti alla pretesa usurarietà degli interessi previsti nel contratto di locazione, siano del tutto generiche per poter essere seriamente apprezzate, come del resto già rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 19 gennaio 2015.
Considerazioni differenti debbono svolgersi in ordine agli importi richiesti sub C.
Segnatamente, chiede il pagamento dei canoni periodici non ancora maturati, nonché il CP_1 prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale;
la società opposta qualifica tale voce di danno come lucro cessante, ossia alla stregua di un guadagno impedito dall'inadempimento della conduttrice, che ha dato luogo alla cessazione anticipata del contratto.
In linea di principio, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non
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inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subìto (Cassazione,
8 marzo 2018, n 5613).
Nel caso di specie, quanto al preteso pagamento dei canoni futuri, non è tanto in discussione il guadagno che la società avrebbe senz'altro conseguito se il rapporto contrattuale fosse proseguito, quanto il fatto che tale interruzione del rapporto contrattuale abbia rappresentato un pregiudizio per la locatrice: non può omettersi di considerare, infatti, che per effetto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Teramo nel
2015 il bene oggetto di locazione è rientrato nella disponibilità della proprietaria, che ben avrebbe potuto concederlo nuovamente in locazione a soggetti terzi, o trarne vantaggio in altro modo, beneficiando dei frutti civili. non ha allegato, né tantomeno provato, l'impossibilità – o quantomeno la CP_1 difficoltà – di ricollocare l'immobile sul mercato, di guisa che non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente, nei termini innanzi delineati.
Quanto, invece, al preteso pagamento del prezzo previsto per l'opzione di acquisto finale, deve reputarsi, alla luce degli esposti principi, che non possa pervenirsi ad un giudizio di ragionevole e fondata attendibilità circa il conseguimento dell'utilità patrimoniale ritenuta perduta: la scelta di riacquistare il bene alla conclusione del rapporto di locazione era, invero, rimessa alle determinazioni della conduttrice e
, anche in questo caso, non ha allegato elementi finanche indiziari che consentano di CP_1 ritenere probabile che la conduttrice avrebbe optato per l'acquisto; ad ogni buon conto, manca anche in questo caso la prova della impossibilità di riallocare l'immobile sul mercato, ciò che rende ancor più evanescente la richiesta risarcitoria formulata da . CP_1
In definitiva, il risarcimento spettante a deve essere circoscritto agli importi dovuti per CP_1
i canoni scaduti e non pagati, alle fatture n. 417 del 31 marzo 2011 (Euro 3.156,00), n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00), n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro 7.686,00), e dei rispettivi interessi moratori, detratti 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'utilizzatrice.
Passando alle ulteriori domande proposte da parte opponente, deve disattendersi quella volta a ottenere la restituzione delle rate corrisposte;
segnatamente, gli opponenti muovono dal presupposto che il contratto di leasing stipulato con sia assimilabile alla fattispecie della vendita con riserva di CP_1 proprietà, con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c.
Invero, l'assimilazione all'art. 1526 c.c. non è meritevole di condivisione, trattandosi nella specie di leasing di godimento e non di leasing traslativo: la circostanza che il contratto attribuisca all'utilizzatore il diritto di opzione non consente, comunque, di assimilare la fattispecie alla vendita con riserva di proprietà, in quanto l'acquisto, al termine del rapporto locatizio, è una mera possibilità, la cui verificazione è per giunta rimessa alla volontà e alla discrezionalità dell'utilizzatore.
È parimenti infondata la domanda di nullità del contratto per usurarietà.
La censura così come formulata nell'atto di citazione è troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che parte attrice opponente si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti della L. n. 108 del 1996 senza alcuna specifica deduzione e allegazione (come era suo preciso onere) in
10 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia; manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi pattuiti ed applicati, ai periodi di riferimento e ai limiti superati. Tali carenze assertive non sono state colmate neanche con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositate dagli opponenti, nelle quali non si rinviene alcun riferimento numerico o altra specificazione idonea a concretizzare l'assunto difensivo di partenza.
Le ulteriori censure sull'indeterminatezza delle clausole contrattuali sono parimenti generiche e comunque non idonee a incidere sulla validità del contratto.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, limitatamente alle posizioni di e e gli opponenti Parte_3 Parte_2 devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore di ella diversa somma Controparte_1 di € 74.742,02 [€ 63.746,41 per n. 24 canoni scaduti e non pagati (n. 69, n. 72 e dal n. 74 al n. 96) oltre un'ulteriore rata (n. 67) pagata solo parzialmente, oltre alle fatture varie (doc. 13) n. 417 del 31 marzo
2011 (Euro 3.156,00); n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00); n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro
7.686,00) e detratti Euro 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'Utilizzatrice, più gli interessi moratori nella misura di € 17.412,53]
Stante la significativa riduzione dell'importo originariamente oggetto della pretesa monitoria, sussistono validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1124/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle posizioni di e Parte_3 Parte_2
2) condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 del diverso importo di € 74.742,02, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dalla sentenza al soddisfo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
11
r.g.n. 1124/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1124/2017 promossa
da
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CHRISTIAN PAVONE CIARLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara, Largo F. Delli Castelli n. 10;
OPPONENTI
contro
(GIA' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STEFANO PUGNO, del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Del Torto in Teramo, via Irelli n. 6;
OPPOSTA
OGGETTO: locazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società in data 2 luglio 2002 aveva sottoscritto con la società Controparte_2 [...] contratto di locazione finanziaria n. IC/5153, avente ad Parte_3
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
oggetto un appezzamento di terreno della estensione complessiva di mq 1270 sito nel Comune di Ortona, alla Contrada Casone, Zona Artigianale. Il bene immobile, originariamente di proprietà della stessa
[...]
era stato acquistato da mediante Parte_3 Controparte_2 atto notarile del 2 luglio 2002, a rogito del Notaio di Ortona;
il bene era stato poi Persona_1 immediatamente reimmesso in possesso della società, come previsto dall'art. 5 del contratto di leasing immobiliare.
Tuttavia, la società si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di maggio 2010, sicché in data 16 gennaio 2013 aveva comunicato la risoluzione per CP_2 inadempimento del contratto di leasing, intimando il pagamento del dovuto e il rilascio dell'immobile. aveva ottenuto il rilascio dell'immobile all'esito del procedimento sommario di CP_2 cognizione incardinato presso il Tribunale di Teramo al n.r.g. 3581/2013, e – tuttavia – la società non aveva provveduto al pagamento del debito residuo, per complessivi € 249.414,66, per canoni scaduti e non pagati, ulteriori fatture, interessi moratori sulle rate scadute, canoni periodici non ancora maturati, prezzo pattuito per diritto di opzione di acquisto finale, il tutto attualizzato alla data di risoluzione del contratto al tasso previsto in contratto.
Con decreto ingiuntivo n. 111/2017 il Tribunale di Teramo aveva ingiunto alla società
[...]
a e a di pagare in solido a Parte_3 Parte_3 Parte_2
a somma complessiva di € 249.414,66, oltre interessi come da domanda, oltre alle Controparte_2 spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Parte_3 Parte_2 affidando le proprie ragioni ai seguenti argomenti:
improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010;
violazione del patto commissorio, derivante dalla omissione di un procedimento di stima dell'immobile, volto a una valutazione imparziale dello stesso;
nullità della clausola penale di cui all'art. 11 dell'allegato A del contratto
(effetti della risoluzione del contratto);
decadenza dal diritto di ottenere il risarcimento del danno, così come determinato nella predetta clausola;
applicabilità al caso di specie del disposto ex art. 1526 c.c.;
insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
applicazione al rapporto negoziale in oggetto di condizioni usurarie;
indeterminatezza delle condizioni contrattuali e il mancato rispetto del principio di equivalenza finanziaria;
illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
Hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito e in via principale: revocare e comunque dichiarare nullo e privo di effetto giuridico, per le causali spiegate in narrativa, il provvedimento monitorio emesso a favore della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Torino via San Pio V n. 5, e, comunque, respingere la domanda avanzata dalla medesima siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa con ogni opportuna statuizione e/o declaratoria, ove d'uopo, e quindi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare la nullità del contratto di sale and lease back, ovvero accertare e dichiarare la nullità del contratto di lease back, ovvero accertare e dichiarare la decadenza della
della possibilità di richiedere il risarcimento del danno ex art. 11 delle condizioni generali di CP_2 contratto, e comunque previa ogni necessaria declaratoria di decadenza di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, accertare e dichiarare la previsione contrattuale eccessivamente onerosa per i sigg.ti e e quindi ridurne Pt_2 Pt_3
l'ammontare secondo equità, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
E comunque sempre nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare le nullità del contratto di leasing di cui sopra, condannare la Controparte_2 alla restituzione delle somme pagate dagli opponenti in esecuzione del contratto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero determinare la compensazione dei suddetti crediti con quanto
l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto giudicante a corrispondere alla , il CP_2 tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e col pieno favore delle spese del presente giudizio di cognizione da distrarsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
E comunque sempre nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle condizioni contrattuali e/o clausola penale di cui al contratto di leasing n. IC/5153 ripassato tra le parti, e di conseguenza accertare e dichiarare l'applicabilità al contratto de quo del disposto di cui all'art. 1526 c.c. e per l'effetto, previa condanna della CP_2 alla restituzione della rate corrisposte dagli opponenti fino alla risoluzione del contratto,
[...] determinare, anche a mezzo di apposita ctu, l'equo indennizzo dovuto alla per il Controparte_2 godimento del bene da parte dell'opponente, dalla data della consegna del bene fino a quella della restituzione ovvero, tenuto conto di tutte le circostanze di cui in premessa, ridurre gli importi pattuiti a titolo di indennità risarcitoria, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e comunque sempre nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la sul contratto di cui in premessa ha previsto e applicato Controparte_2 interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto dagli opponenti alla società di leasing alcun
3 Tribunale di Teramo
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interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia, con condanna della alla CP_2 restituzione delle somme di cui l'opponente risulterà creditore all'esito dell'acecrtamento di cui sopra ovvero dall'espletanda istruttoria ovvero nella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, determinando la compensazione dei suddetti crediti con quanto
l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto giudicante a corrispondere alla Controparte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo, ovvero dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di ctu;
in ogni caso, condannare la a restituire, in favore degli opponenti, tutte le rate di Controparte_2 leasin corrisposte dalla data della stipula del contratto sino a quella di risoluzione contrattuale
(comprensive anche degli oneri accessori quali spese, interessi ecc), oltre interessi legali e svalutazione monetaria, ovvero il maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data di pagamento delle rate sino a quella di restituzione delle somme, ponendo detti importi, eventualmente, in integrale compensazione con quanto dovuto a titolo di equo indennizzo e condannando la società opposta al pagamento del residuo in favore dell'opposta; rideterminare all'attualità l'esatto dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dal debitore principale, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il leasing;
accertare e dichiarare l'illegittimità invalidità e/o inefficacia della risoluzione del contratto di leasing effettuata dalla Controparte_2
sempre nel merito e in via subordinata dichiarari nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 –
1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di indeterminabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc o per violazione dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 9 L 192/1998, indicando il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, e ciàò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
Sempre nel merito e in via subordinata: accertare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del conseguente mancato rispetto del principio di equivalenza finanziaria, anche a mezzo di idonea ctu e, per l'effetto, condannare la
a restituire le somme versate in eccesso, determinando, in ogni caso, la compensazione Controparte_2 del suddetto credito con quanto l'opponente sarà eventualmente condannato da codesto Giudicante a corrispondere alla per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Controparte_2
con vittoria di spese e competenze del giudizio da corrispondersi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 settembre 2017, si è costituita in giudizio (nuova denominazione di , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: Controparte_1
l'inammissibilità delle domande avversarie per contrasto con l'autorità di cosa giudicata dell'ordinanza 19 gennaio 2015 del Tribunale di Teramo, con cui era stato dichiarato risolto il contratto di leasing, da cui deriverebbe l'impossibilità di rimettere in discussione tutte le questioni direttamente afferenti alla risoluzione stessa (in tesi, divieto di patto commissorio, applicabilità dei principi in materia di leasing traslativo ex art. 1526 c.c. e infine presenza di ulteriori vizi ed eccezioni che riguardano, in via generale, il rapporto contrattuale ormai risolto);
che, pertanto, il presente giudizio doveva essere limitato alle conseguenze risarcitorie della dichiarata risoluzione;
l'inammissibilità dell'opposizione di , essendogli Parte_3 preclusa la possibilità di sollevare eccezioni in quanto garante autonomo;
la mancata prova, in ogni caso, dell'avvenuta violazione del patto commissorio;
l'inconferenza dell'eccezione di decadenza della clausola penale, essendo stato nella specie richiesto semplicemente il risarcimento del danno.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, così giudicare:
in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle parti opponenti o comunque nei confronti del Signor non essendo l'opposizione Parte_3 avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., né potendo quest'ultimo sollevare eccezioni in merito al rapporto contrattuale garantito;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 111/2017 del Tribunale di Teramo pubblicato in data 01.02.2017 nell'ambito del procedimento monitorio di cui al NRG 91/2017; in via subordinata: condannare la Signora (Cod. Fisc. ) nata Parte_2 C.F._3
a Frisa (CH) il 30.11.1952 e residente in [...] ed il Signor Parte_3
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in 66030 Frisa
[...] C.F._1
(CH) – Via Lanciano n. 39, in qualità di soci illimitatamente responsabili della
[...]
i e quest'ultimo anche in qualità di garante, in solido tra Parte_4 Parte_3 loro, a pagare alla (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, presso il domicilio eletto, la somma di Euro 249.414,66 per canoni scaduti, spese ed interessi di mora maturati al 19.12.2016, capitale a scadere in forza del contratto di locazione
5 Tribunale di Teramo
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finanziaria identificato al n. IC/5153 del 02.07.2002, oltre Parte_5 interessi sugli interessi scaduti (anatocismo) alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
in ogni caso, con competenze professionali e spese vinte in conformità al DM 55/2014 e smi.
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza dell'11 ottobre 2017, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e ha assegnato alle parti termine per attivare la procedura di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 17 settembre 2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(già e ancor prima ha sottoscritto, in data 2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 luglio 2002, con la società il contratto di locazione finanziaria n. IC/5153 Parte_3 avente od oggetto “appezzamento di terreno della estensione complessiva di mq. 1270, sito nel comune di
Ortona, alla contrada casone, zona artigianale, su cui verrà realizzato un capannone artigianale, confinante con , strada comunale e Zappalorto Domenico, salvo altri, e censito Persona_2 nel vigente catasto terreni del suddetto comune al foglio 31, particelle n. 609di mq. 60, n. 820 di mq.
180,n. 822 di mq. 390, n. 825 di mq. 30, n. 826 di mq. 360, e n. 829 di mq. 250» per un corrispettivo pattuito complessivo di Euro 333.580,00+ IVA da corrispondersi con le seguenti modalità: Euro
38.700,00+ IVA quale anticipo 0110 stipulo del contratto;
n. 95 rate mensili do Euro 3.104,00+ IVA cadauna”.
Il contratto prevedeva l'acquisto, da parte della società finanziaria, del predetto bene, di proprietà della società con successiva concessione dello stesso immobile in locazione Parte_3 all'alienante. E invero, il sale and lease back è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato, e dunque un contratto almeno idealmente inteso a sostenere l'attività d'impresa, piuttosto che depauperarla (Cassazione civile sez. III, 13/09/2023,
n. 26415).
Perfezionatasi l'operazione finanziaria, la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di maggio del 2010 sicché, risolto il contratto, ha agito in via CP_1 monitoria al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della società, comprensivo dei canoni di locazione scaduti e rimasti impagati e ulteriori voci di danno, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso all'esito dell'azione monitoria intrapresa da , e (parti destinatarie dell'ingiunzione di CP_1 Parte_3 Parte_2 pagamento unitamente alla debitrice principale) hanno in primo luogo eccepito la nullità del contratto di sale and lease back, in tesi derivante dalla violazione del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. (È
6 Tribunale di Teramo
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nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore).
Secondo gli opponenti, l'operazione negoziale poc'anzi descritta era stata realizzata per celare un finanziamento assistito da una vendita con funzione di garanzia, contraria al divieto di cui all'art. 2744
c.c.; la società opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità contrattuale, rilevando il contrasto con l'autorità di cosa giudicata cristallizzata nell'ordinanza del 19 gennaio 2015, con cui il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing, ordinando il rilascio dell'immobile.
L'eccezione proposta da è fondata. CP_1
È pacifico che con ricorso depositato in data 25 luglio 2013 ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società chiedendo la risoluzione del Parte_3 contratto di locazione finanziaria n. IC/5153; con ordinanza resa in data 19 gennaio 2015, il Tribunale, il accoglimento della domanda, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e ha disposto il rilascio dell'immobile oggetto di locazione. Non è oggetto di contestazione che tale pronuncia sia passata in giudicato: sul punto, infatti, gli opponenti non hanno preso posizione e tale contegno processuale non può non essere apprezzato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 11/4/2008 n. 9544, Cass.
23/2/2016 n. 3488) ovvero si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) (cfr. Cass., sez. lav., 16-3-96 n. 2205).
In base a tale principio, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto.
Nel caso di specie, l'azione di nullità del contratto è preclusa dal giudicato intervenuto sulla risoluzione, che ne presuppone – sia pur implicitamente – la validità.
Il fatto che i soci e siano rimasti estranei al giudizio di Parte_3 Parte_2 risoluzione del contratto di locazione finanziaria non appare ostativo a che tale pronuncia spieghi i propri effetti nel presente processo, pendente, appunto tra i soci stessi e la società locatrice, ciò in quanto il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un
7 Tribunale di Teramo
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diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (Cassazione 8 ottobre 2013, n. 22908)
[a tal riguardo, si rilevi che , negli scritti conclusivi afferma che gli odierni opponenti hanno CP_1 partecipato al giudizio di risoluzione del contratto: costoro tuttavia non compaiono né nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., ove viene individuata quale convenuta solo la società (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) né nell'intestazione dell'ordinanza del 19 gennaio 2015
(cfr. doc. 13)].
Deve pertanto, senz'altro disattendersi l'eccezione di nullità del contratto proposta dagli opponenti.
Passando oltre, deve procedersi alla disamina dell'eccezione di nullità della clausola penale prevista nel contratto stipulato tra le parti all'art. 11 – Allegato A.
Invero, invertendo l'ordine logico giuridico delle questioni, gli opponenti dapprima invocano la nullità della clausola, e dopo eccepiscono l'intervenuta decadenza del diritto di di avvalersi CP_1 della clausola stessa.
Deve preliminarmente delibarsi in ordine alla eccezione di decadenza.
Come accennato, gli opponenti ritengono che a sia preclusa la possibilità di avvalersi CP_1 della clausola penale prevista all'art. 11 del contratto, evidenziando che il relativo diritto avrebbe dovuto essere esercitato al momento della risoluzione del contratto.
In effetti la stessa disposizione contrattuale statuisce che “il diritto di opzione relativo alla richiesta di risarcimento del danno dovrà essere esercitato a pena di decadenza al momento della risoluzione del contratto […]”.
Nella comparsa di costituzione e risposta, a preso posizione su tale aspetto, di Controparte_1 fatto riconoscendo di essere incorsa in decadenza, tuttavia precisando di non aver inteso esercitare tale diritto di opzione, agendo per la risoluzione del contratto e per il connesso risarcimento del danno secondo i principi ordinari (cfr. pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
A questo punto, preso atto della pacifica ammissione, da parte della società opposta, di non aver azionato la clausola penale prevista in contratto, bensì di aver agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'accertato inadempimento della conduttrice, deve procedersi alla disamina della domanda risarcitoria facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle norme codicistiche.
Preliminarmente, quanto alla posizione di , deve osservarsi (cfr. Cass. n. Parte_3
27333/2005) che non attribuisce al rapporto natura autonoma la previsione di garanzia "a prima richiesta"
o "a semplice richiesta scritta" nella quale il fideiussore, in deroga all'art. 1945 c.c., si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, sicché tale clausola si risolve, in realtà, in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c., conclusione che qui deve adottarsi ove si consideri che il tenore letterale della clausola impone solo di pagare a semplice richiesta scritta, ma non prevede che il garante perda definitivamente il diritto di agire per far valere le eccezioni che il debitore principale ha titolo di svolgere in relazione al rapporto contrattuale che ha contratto con la banca.
8 Tribunale di Teramo
r.g.n. 1124/2017
espressamente invoca, quindi, le seguenti voci di danno: CP_1
a) € 63.746,41 per n. 24 canoni scaduti e non pagati (n. 69, n. 72 e dal n. 74 al n. 96) oltre un'ulteriore rata (n. 67) pagata solo parzialmente (pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna «saldo» dell'estratto contabile), oltre alle fatture varie (doc. 13) n. 417 del 31 marzo 2011 (Euro 3.156,00); n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00); n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro 7.686,00) e detratti
Euro 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'Utilizzatrice;
b) € 17.412,53 per interessi moratori (alla data del 19.12.2016) sulle dette rate scadute e non pagate (pari alla somma aritmetica di tutti gli importi visualizzati nella colonna
«mora e spese» dell'estratto contabile);
c) € 168.255,72 per capitale residuo pari all'importo dei canoni periodici non ancora maturati (ossia Euro 187.165,00 pari ad Euro 2.255,00 per n. 83 canoni, al netto dell'IVA, trattandosi di risarcimento del danno e quindi di operazione non imponibile), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale
(Euro 34.122,50 netto IVA); il tutto (Euro 221.287,50) attualizzato alla data di risoluzione contrattuale al tasso previsto in contratto.
Non sembra possano avanzarsi dubbi in ordine al diritto di di pretendere il pagamento CP_1 dei canoni scaduti e non pagati e degli importi di cui alle richiamate fatture (sub a): gli opponenti, a onor del vero, non hanno contestato di essersi resi inadempienti rispetto al pagamento dei canoni di locazione, né hanno dedotto alcunché in ordine alle predette fatture, di talché – in ossequio al principio di non contestazione – deve senz'altro ritenersi fondata la richiesta di pagamento di tali importi.
Devono reputarsi parimenti dovuti gli interessi moratori (sub b) per complessivi € 17.412,53. A tal proposito deve rilevarsi come le eccezioni, mosse dagli opponenti, e afferenti alla pretesa usurarietà degli interessi previsti nel contratto di locazione, siano del tutto generiche per poter essere seriamente apprezzate, come del resto già rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 19 gennaio 2015.
Considerazioni differenti debbono svolgersi in ordine agli importi richiesti sub C.
Segnatamente, chiede il pagamento dei canoni periodici non ancora maturati, nonché il CP_1 prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale;
la società opposta qualifica tale voce di danno come lucro cessante, ossia alla stregua di un guadagno impedito dall'inadempimento della conduttrice, che ha dato luogo alla cessazione anticipata del contratto.
In linea di principio, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non
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inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subìto (Cassazione,
8 marzo 2018, n 5613).
Nel caso di specie, quanto al preteso pagamento dei canoni futuri, non è tanto in discussione il guadagno che la società avrebbe senz'altro conseguito se il rapporto contrattuale fosse proseguito, quanto il fatto che tale interruzione del rapporto contrattuale abbia rappresentato un pregiudizio per la locatrice: non può omettersi di considerare, infatti, che per effetto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Teramo nel
2015 il bene oggetto di locazione è rientrato nella disponibilità della proprietaria, che ben avrebbe potuto concederlo nuovamente in locazione a soggetti terzi, o trarne vantaggio in altro modo, beneficiando dei frutti civili. non ha allegato, né tantomeno provato, l'impossibilità – o quantomeno la CP_1 difficoltà – di ricollocare l'immobile sul mercato, di guisa che non può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente, nei termini innanzi delineati.
Quanto, invece, al preteso pagamento del prezzo previsto per l'opzione di acquisto finale, deve reputarsi, alla luce degli esposti principi, che non possa pervenirsi ad un giudizio di ragionevole e fondata attendibilità circa il conseguimento dell'utilità patrimoniale ritenuta perduta: la scelta di riacquistare il bene alla conclusione del rapporto di locazione era, invero, rimessa alle determinazioni della conduttrice e
, anche in questo caso, non ha allegato elementi finanche indiziari che consentano di CP_1 ritenere probabile che la conduttrice avrebbe optato per l'acquisto; ad ogni buon conto, manca anche in questo caso la prova della impossibilità di riallocare l'immobile sul mercato, ciò che rende ancor più evanescente la richiesta risarcitoria formulata da . CP_1
In definitiva, il risarcimento spettante a deve essere circoscritto agli importi dovuti per CP_1
i canoni scaduti e non pagati, alle fatture n. 417 del 31 marzo 2011 (Euro 3.156,00), n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00), n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro 7.686,00), e dei rispettivi interessi moratori, detratti 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'utilizzatrice.
Passando alle ulteriori domande proposte da parte opponente, deve disattendersi quella volta a ottenere la restituzione delle rate corrisposte;
segnatamente, gli opponenti muovono dal presupposto che il contratto di leasing stipulato con sia assimilabile alla fattispecie della vendita con riserva di CP_1 proprietà, con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c.
Invero, l'assimilazione all'art. 1526 c.c. non è meritevole di condivisione, trattandosi nella specie di leasing di godimento e non di leasing traslativo: la circostanza che il contratto attribuisca all'utilizzatore il diritto di opzione non consente, comunque, di assimilare la fattispecie alla vendita con riserva di proprietà, in quanto l'acquisto, al termine del rapporto locatizio, è una mera possibilità, la cui verificazione è per giunta rimessa alla volontà e alla discrezionalità dell'utilizzatore.
È parimenti infondata la domanda di nullità del contratto per usurarietà.
La censura così come formulata nell'atto di citazione è troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che parte attrice opponente si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti della L. n. 108 del 1996 senza alcuna specifica deduzione e allegazione (come era suo preciso onere) in
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ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia; manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi pattuiti ed applicati, ai periodi di riferimento e ai limiti superati. Tali carenze assertive non sono state colmate neanche con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositate dagli opponenti, nelle quali non si rinviene alcun riferimento numerico o altra specificazione idonea a concretizzare l'assunto difensivo di partenza.
Le ulteriori censure sull'indeterminatezza delle clausole contrattuali sono parimenti generiche e comunque non idonee a incidere sulla validità del contratto.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, limitatamente alle posizioni di e e gli opponenti Parte_3 Parte_2 devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore di ella diversa somma Controparte_1 di € 74.742,02 [€ 63.746,41 per n. 24 canoni scaduti e non pagati (n. 69, n. 72 e dal n. 74 al n. 96) oltre un'ulteriore rata (n. 67) pagata solo parzialmente, oltre alle fatture varie (doc. 13) n. 417 del 31 marzo
2011 (Euro 3.156,00); n. 1863 del 17 dicembre 2010 (Euro 187,00); n. 345 del 21 maggio 2014 (Euro
7.686,00) e detratti Euro 17.445,92 per indicizzazioni ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'Utilizzatrice, più gli interessi moratori nella misura di € 17.412,53]
Stante la significativa riduzione dell'importo originariamente oggetto della pretesa monitoria, sussistono validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1124/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle posizioni di e Parte_3 Parte_2
2) condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 del diverso importo di € 74.742,02, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dalla sentenza al soddisfo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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