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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26341 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/01/2025 e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Leonetti, , elettivamente domiciliata C.F._2 in Napoli al Centro Direzionale isola F/12
- ATTORE - opponente
E
, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Alessandra Perez, , che C.F._3 la rappresenta e difende
- CONVENUTA- OPPOSTA
E
in persona del sindaco p.t. dom.to per la Controparte_2 carica in Napoli al Palazzo San Giacomo
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore dell'opponente ed il procuratore dell'opposta si Controparte_1 riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute,
proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale Parte_1
n. 07120210097544021 per un importo complessivo di € 18.286,19, impugnando esclusivamente il carico relativo a presunte infrazioni al codice della strada anno 2017 per un ammontare di € 17.168,18, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, il tutto per un ammontare complessivo di € 17.706,19.
La predetta cartella veniva impugnata per i seguenti motivi: mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione; prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81; violazione dell'art. 27 L.
689/81; omessa indicazione delle modalità di calcolo delle somme dovute;
mancata indicazione della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare la decorrenza degli interessi e duplicazione del credito.
Per questi motivi
, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la mancata notifica dei verbali di pagamento e l'estinzione del diritto dell' a riscuotere le somme portate Controparte_1 dalla cartella di pagamento opposta, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o la duplicazione del credito vantato dall' con vittoria di spese da Controparte_1 attribuirsi all'avv. Leonetti dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta che Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda;
in subordine chiedeva di essere tenuta indenne da una eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, stante la regolarità del proprio operato.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'opposto
Controparte_2
All'udienza del 07.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell' . Sul punto, l'art. Controparte_1
38 c.p.c. da un lato, prevede che l'eccezione in questione vada eccepita tempestivamente dalle parti con la comparsa di costituzione in giudizio;
per altro verso, limita il potere officioso del Giudice, che può rilevare tale circostanza entro e non oltre la prima udienza.
Orbene, posto che la parte convenuta sollevava tardivamente la predetta eccezione (note di trattazione per l'udienza del 31.10.2023),
e che tale incompetenza non veniva rilevata d'ufficio alla prima udienza, la competenza a decidere la causa rimane radicata in capo a questa CP_3
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in quanto l'opponente nell'atto Controparte_4 introduttivo specificava di impugnare la cartella esattoriale nei limiti dell'importo di euro 17.168,18 ovvero limitatamente alle infrazioni al
Codice della Strada, con esclusione del carico relativo alla “Tares
2013” rispetto al quale veniva eccepito il difetto di giurisdizione del
G.O..
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla concessionaria opposta.
Orbene, sulla questione della legittimazione passiva del
Concessionario giova fare talune preliminari osservazioni. Secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione - consolidatosi a partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 -
“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della
3 pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n.
112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (ex plurimis, di recente, Cass. n. 5062/2022; conf. Cass.
22756/2021; Cass. n. 16983/2021; Cass. n. 26092/2020). Ciò in quanto - come precisato dagli stessi giudici di legittimità - l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ( n. 10528/2017; Cass. n.
8295/2018; conf. Cass.12512/2021).
Resta inteso, dunque, che nessun difetto di legittimazione passiva possa riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, sono stati altresì eccepiti vizi attinenti alla regolarità e/o validità dell'atto esecutivo.
Per quanto riguarda il caso specifico di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la S.C. ha affermato che, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. 15900/2017; conf.
Cass. n. 12385/2013).
Pertanto, fermo restando che l'ente impositore è il titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il concessionario è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente il soggetto incaricato ed autorizzato dal creditore a ricevere il pagamento secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c. (Cass. 8613/2011;
Cass. n. 8295/2018; Cass. n. 19074/2020; Cass. n. 12512/2021), di fatto, il contribuente resta estraneo al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. n.12512/2021). Il CP_5
e l'Ente impositore sono entrambi controparti dell'opponente, ma non
4 sono controparti reciproche, a meno che l'uno non proponga una espressa domanda di manleva nei confronti dell'altro (cfr.
6092/2020). Nella fattispecie alcuna domanda di manleva è stata proposta dal concessionario nella comparsa di risposta.
Parte opponente ha affermato che, ricevuta la notifica della cartella,
è venuta per la prima volta a sapere della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dal per presunte Controparte_2 violazioni del codice della strada, di cui non aveva conoscenza, non essendole mai stato notificato il verbale di accertamento delle relative infrazioni. L'opponente, quindi, ha inteso recuperare il mezzo di tutela rappresentato dalla impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza 22080/17 hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte fra un primo orientamento (seconda sezione) secondo cui “l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1, costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo, e pertanto non è soggetta a termini. Si citano, in questo senso, tra le altre, sez. 2, ord. n. 4814 del 25 febbraio 2008; sez. 2, sent. n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più recenti: sez. 6 - 2, ord. n. 19579 del 30 settembre 2015; sez. 2, sent. n. 3751 del 25 febbraio 2016; sez. 2, sent. n. 14125 dell'11 luglio 2016”; ed un secondo orientamento (terza sezione) per il quale
“la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque (ri)qualificata come
5 opposizione recuperatoria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato - che non abbia avuto conoscenza del procedimento - è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini;
con la conseguenza che, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (o dell'art. 204 bis C.d.S.), e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo. Si citano, in questo senso, : sez. 3, n. 1985 del 29 gennaio 2014; sez. 3, n. 12412 del 16 giugno
2016; sez. 3, n. 15120 del 22 luglio 2016; sez. 3, n. 16282 del 4 agosto 2016”.
Detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite a favore del secondo orientamento appena richiamato, affermando il seguente principio di diritto: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene al fatto costitutivo della pretesa
6 sanzionatoria e quindi rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento.
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
(tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento".
E' vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo (cfr. già Cass. S.U. 10 gennaio 1992, n. 190). Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.
7 Chi eccepisce, quindi, la mancata notificazione del verbale di accertamento non può essere privato in assoluto di tutela nei confronti dell'amministrazione, purchè questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
Orbene, l'opposizione cd. recuperatoria, con la quale è stato dedotto che la cartella è il primo atto con il quale l'attore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della sanzione deve essere iscritta a ruolo entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Orbene, nel caso di specie, la proposta opposizione è ammissibile perché la domanda proposta con atto di citazione notificato in data
9/11/2022 a fronte della notifica della cartella esattoriale ricevuta in data 04/11/2022 (circostanza che viene dedotta in citazione da parte opponente e che non è stata oggetto di contestazione dalla parte opposta).
In conclusione, l'azione lato sensu recuperatoria promossa dall'opponente risulta ammissibile, perché tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.
150/2011, oltre che fondata, in ragione della mancata prova della rituale notifica dei verbali di accertamento di infrazioni al C.d.S. sottesi alla cartella opposta, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta ai sensi dell'art. 201 C.d.S., con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr.
Cass. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
Ed invero il non costituito in giudizio, non ha Controparte_2 allegato alcuna prova della notifica del verbale di accertamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 26341/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n.ro
07120210097544021, limitatamente al carico odiernamente impugnato
2. Condanna ed il Controparte_1 Controparte_2 in solido alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nelle misure di legge con attribuzione in favore dell'avv.
Massimo Leonetti.
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26341 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/01/2025 e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Leonetti, , elettivamente domiciliata C.F._2 in Napoli al Centro Direzionale isola F/12
- ATTORE - opponente
E
, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Alessandra Perez, , che C.F._3 la rappresenta e difende
- CONVENUTA- OPPOSTA
E
in persona del sindaco p.t. dom.to per la Controparte_2 carica in Napoli al Palazzo San Giacomo
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore dell'opponente ed il procuratore dell'opposta si Controparte_1 riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute,
proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale Parte_1
n. 07120210097544021 per un importo complessivo di € 18.286,19, impugnando esclusivamente il carico relativo a presunte infrazioni al codice della strada anno 2017 per un ammontare di € 17.168,18, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, il tutto per un ammontare complessivo di € 17.706,19.
La predetta cartella veniva impugnata per i seguenti motivi: mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione; prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81; violazione dell'art. 27 L.
689/81; omessa indicazione delle modalità di calcolo delle somme dovute;
mancata indicazione della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare la decorrenza degli interessi e duplicazione del credito.
Per questi motivi
, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la mancata notifica dei verbali di pagamento e l'estinzione del diritto dell' a riscuotere le somme portate Controparte_1 dalla cartella di pagamento opposta, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o la duplicazione del credito vantato dall' con vittoria di spese da Controparte_1 attribuirsi all'avv. Leonetti dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta che Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda;
in subordine chiedeva di essere tenuta indenne da una eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, stante la regolarità del proprio operato.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'opposto
Controparte_2
All'udienza del 07.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
2 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell' . Sul punto, l'art. Controparte_1
38 c.p.c. da un lato, prevede che l'eccezione in questione vada eccepita tempestivamente dalle parti con la comparsa di costituzione in giudizio;
per altro verso, limita il potere officioso del Giudice, che può rilevare tale circostanza entro e non oltre la prima udienza.
Orbene, posto che la parte convenuta sollevava tardivamente la predetta eccezione (note di trattazione per l'udienza del 31.10.2023),
e che tale incompetenza non veniva rilevata d'ufficio alla prima udienza, la competenza a decidere la causa rimane radicata in capo a questa CP_3
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in quanto l'opponente nell'atto Controparte_4 introduttivo specificava di impugnare la cartella esattoriale nei limiti dell'importo di euro 17.168,18 ovvero limitatamente alle infrazioni al
Codice della Strada, con esclusione del carico relativo alla “Tares
2013” rispetto al quale veniva eccepito il difetto di giurisdizione del
G.O..
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla concessionaria opposta.
Orbene, sulla questione della legittimazione passiva del
Concessionario giova fare talune preliminari osservazioni. Secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione - consolidatosi a partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 -
“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della
3 pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n.
112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (ex plurimis, di recente, Cass. n. 5062/2022; conf. Cass.
22756/2021; Cass. n. 16983/2021; Cass. n. 26092/2020). Ciò in quanto - come precisato dagli stessi giudici di legittimità - l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ( n. 10528/2017; Cass. n.
8295/2018; conf. Cass.12512/2021).
Resta inteso, dunque, che nessun difetto di legittimazione passiva possa riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, sono stati altresì eccepiti vizi attinenti alla regolarità e/o validità dell'atto esecutivo.
Per quanto riguarda il caso specifico di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la S.C. ha affermato che, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. 15900/2017; conf.
Cass. n. 12385/2013).
Pertanto, fermo restando che l'ente impositore è il titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il concessionario è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente il soggetto incaricato ed autorizzato dal creditore a ricevere il pagamento secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c. (Cass. 8613/2011;
Cass. n. 8295/2018; Cass. n. 19074/2020; Cass. n. 12512/2021), di fatto, il contribuente resta estraneo al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. n.12512/2021). Il CP_5
e l'Ente impositore sono entrambi controparti dell'opponente, ma non
4 sono controparti reciproche, a meno che l'uno non proponga una espressa domanda di manleva nei confronti dell'altro (cfr.
6092/2020). Nella fattispecie alcuna domanda di manleva è stata proposta dal concessionario nella comparsa di risposta.
Parte opponente ha affermato che, ricevuta la notifica della cartella,
è venuta per la prima volta a sapere della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dal per presunte Controparte_2 violazioni del codice della strada, di cui non aveva conoscenza, non essendole mai stato notificato il verbale di accertamento delle relative infrazioni. L'opponente, quindi, ha inteso recuperare il mezzo di tutela rappresentato dalla impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza 22080/17 hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte fra un primo orientamento (seconda sezione) secondo cui “l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1, costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo, e pertanto non è soggetta a termini. Si citano, in questo senso, tra le altre, sez. 2, ord. n. 4814 del 25 febbraio 2008; sez. 2, sent. n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più recenti: sez. 6 - 2, ord. n. 19579 del 30 settembre 2015; sez. 2, sent. n. 3751 del 25 febbraio 2016; sez. 2, sent. n. 14125 dell'11 luglio 2016”; ed un secondo orientamento (terza sezione) per il quale
“la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque (ri)qualificata come
5 opposizione recuperatoria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato - che non abbia avuto conoscenza del procedimento - è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini;
con la conseguenza che, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (o dell'art. 204 bis C.d.S.), e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo. Si citano, in questo senso, : sez. 3, n. 1985 del 29 gennaio 2014; sez. 3, n. 12412 del 16 giugno
2016; sez. 3, n. 15120 del 22 luglio 2016; sez. 3, n. 16282 del 4 agosto 2016”.
Detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite a favore del secondo orientamento appena richiamato, affermando il seguente principio di diritto: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene al fatto costitutivo della pretesa
6 sanzionatoria e quindi rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento.
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
(tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento".
E' vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo (cfr. già Cass. S.U. 10 gennaio 1992, n. 190). Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte.
7 Chi eccepisce, quindi, la mancata notificazione del verbale di accertamento non può essere privato in assoluto di tutela nei confronti dell'amministrazione, purchè questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
Orbene, l'opposizione cd. recuperatoria, con la quale è stato dedotto che la cartella è il primo atto con il quale l'attore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della sanzione deve essere iscritta a ruolo entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Orbene, nel caso di specie, la proposta opposizione è ammissibile perché la domanda proposta con atto di citazione notificato in data
9/11/2022 a fronte della notifica della cartella esattoriale ricevuta in data 04/11/2022 (circostanza che viene dedotta in citazione da parte opponente e che non è stata oggetto di contestazione dalla parte opposta).
In conclusione, l'azione lato sensu recuperatoria promossa dall'opponente risulta ammissibile, perché tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.
150/2011, oltre che fondata, in ragione della mancata prova della rituale notifica dei verbali di accertamento di infrazioni al C.d.S. sottesi alla cartella opposta, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta ai sensi dell'art. 201 C.d.S., con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr.
Cass. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
Ed invero il non costituito in giudizio, non ha Controparte_2 allegato alcuna prova della notifica del verbale di accertamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 26341/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n.ro
07120210097544021, limitatamente al carico odiernamente impugnato
2. Condanna ed il Controparte_1 Controparte_2 in solido alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nelle misure di legge con attribuzione in favore dell'avv.
Massimo Leonetti.
Napoli, 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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