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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Fabio LAURENZI Presidente
dott. ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott. ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2527-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 13.09.2024
DA
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Pola (Croazia) in via Karlovacka n° 23 elettivamente domiciliato a Milano in via Carroccio n° 6, nello studio dell'avvocato Elisabetta Di Martino e dell'avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara, i quali, anche in via disgiunta tra loro, lo rappresentano e difendono in virtù di procura congiunta allegata in atti .
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] res. In Cardano al Controparte_1 C.F._2
Campo Via Alberto Giussano 8, rappresentata e difesa al fine del presente giudizio dall'avv.
Ortensia Pagnotta, e presso la stessa domiciliata in Arona Via Gramsci n. 12, giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 788/2024, resa il 13 giugno 2024 e depositata il
18.06.2024 dal Tribunale di ST AR, all'esito del giudizio rubricato al n° RG 113/2024
CONCLUSIONI APPELLANTE
voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate dal signor nel primo grado di giudizio, così provvedere: voglia il Pt_1
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvedere con ogni miglior formula e previa ogni statuizione e declaratoria del caso: - in revisione delle condizioni di divorzio inter partes, già oggetto di modifica, disporre il venire meno dell'assegno divorzile mensile in favore dell'odierna resistente o, subordinatamente, disporre la riduzione di esso ad €
500; - condannare la resistente al rimborso dell'assegno divorzile percepito a decorrere dal mese di settembre 2023; - con vittoria di anticipazioni, di competenze legali e di rimborso forfettario delle spese generali del presente procedimento
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Piaccia all' l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
per i motivi di cui in narrativa con condanna alle spese di giudizio in favore della
[...] appellata. Quanto alle richieste istruttorie formulate dall'appellante se ne richiede il rigetto in quanto non oggetto di specifica impugnativa. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, Voglia la Ecc.ma Corte rideterminare
l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra in considerazione dele ragioni Controparte_1
compensative e risarcitorie dello stesso. In via istruttoria si chiede ammettersi in controprova testimoniale su tutte le circostanze capitolate da parte avversa nel ricorso introduttivo il sig. TE
il quale si chiede venga sentito anche su tutte le circostanze dall'1 al 16 qui di seguito
[...]
capitolate ; chiede che venga ammesso il teste sig.ra res. In Milano Via Testimone_2
Niccolini 30, sulle circostante di seguito capitolate di cui al n. 1, e dal 4 al 15 : 1) vero che il sig.
è a conoscenza della relazione sentimentale tra sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1
sin dal 2019? 2) vero che il sig. sin dal 2019 durante la settimana TE TE
frequenta abitualmente tre quattro giorni la sig.ra fermandosi a dormire dalla stessa due CP_1
volte alla settimana circa? 3) Vero che nel periodo tra il 4/5 ottobre ed il 6 ottobre ho accompagnato la sig.ra all'Ospedale Maugeri di Pavia e poi all'Ospedale di Controparte_1
ST AR ove aveva ricoverato il proprio fratello, in quanto la stessa è priva di auto e non guida per ragioni di salute? 4) Vero che sono a conoscenza che la sig.ra ed il sig CP_1 TE
2 provvedono al pagamento delle spese domestiche e così di viaggio di piacere, di cena o TE
pranzo, anche se al Ristorante separatamente? 5) Vero che il sig. al matrimonio della Pt_1
prima figlia , nel 2000 era in prima fila con la propria ex moglie , la sig.ra Per_1 Pt_2 CP_1
, ed il sig. che aveva una relazione sentimentale con la sig.ra 6)
[...] TE CP_1
Co Vero che il sig. il quale circa nel 2014 fa aveva invitato entrambi ad in Parte_1
Provence ad una cena a casa propria? 7) Vero che durante il matrimonio con la sig.ra il CP_1
sig. si assentava per lunghi periodi da due /tre giorni ad una settimana ogni 15 giorni Pt_1
circa? 8) Vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra ha smesso di Controparte_1
lavorare per volontà del sig. , al fine di consentire allo stesso la possibilità di Parte_1
allontanarsi per lavoro mentre la sig.ra si doveva occupare della casa? 9) Vero che la CP_1
sig.ra si è sempre occupata della casa e dei bambini e del marito durante il Controparte_1 matrimonio anche in periodi di lunga assenza per lavoro di quest'ultimo? 10) Vero che durante il periodo di separazione fino al divorzio, la sig.ra si è occupata completamente dei Controparte_1
figli anche nei week spettanti al padre in base alla sentenza di divorzio. Il sig inoltre Pt_1
deferiva alla moglie anche le questioni ed i momenti più importanti della vita dei figli come il ricovero all' Ospedale del figlio , la laurea di quest'ultimo, giustificando motivi di lavoro? Per_2
11) Vero che riconosco nelle foto che mi si rammostrano ai docc. i sigg. , e Parte_1
sono stati invitati rispettivamente ai matrimoni dei figli del sig. Parte_3 Persona_3
e , l'uno in quanto padre, l'altro quale “fidanzato” della madre nel 2009 e nel 2010
[...] Per_2
come da fotografie che mi si rammostrano al DOC. 29 ed entrambi sedevano in prima fila in chiesa ed in Comune ? 12) Vero che nell'anno 2013 lo stesso sig. invitò a cena presso la Parte_1
sua abitazione in Aix en Provence la sig.ra e 13) Vero che ho Controparte_1 TE
visto personalmente il sito web che nell'anno 2022 che mi si rappresenta al doc. 17 ? 14) vero che lo screenshot che mi si rappresenta al doc. 18 è relativo al mio c/c ? Su la circostanza n. 14 si chiede interrogatorio formale di parte avversa. 15) vero che il sig. e la sig.ra TE
si frequentano tre/quattro giorni della settimana senza pernottamento del primo Controparte_1
dalla stessa se non una o massimo due volte nella settimana;
16) vero che ho una mia vita sociale indipendente da quella della sig.ra con una mia abitazione, una vita economica distinta CP_1
da quella della sig.ra e anche una vita familiare mai condivisa con la sig.ra In CP_1 CP_1 ogni caso, preliminarmente eccepita l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante per i già esposti motivi, si contesta altresì l'ammissibilità per i seguenti motivi: cap. 19: circostanza generica, irrilevante come formulata, in quanto riferita al 2009 e nella seconda parte negativa;
cap
20 circostanza formulata in modo generico sul cap. 21 valutativo e generico“ In ogni caso si chiede in controprova “ vero che i figli del sig. hanno trascorso tutti i week end anche Parte_1
3 durante la separazione dei genitori con la madre stante la costante assenza del padre” cap 22 capitolo di prova irrilevante e in ogni caso su circostanza di fatto tardiva. Chiede che vengano sentiti come testi la sig.ra ed res. In Milano Via Niccolini 30, Testimone_2 Testimone_3
nonché il sig. in controprova su tutti i capitoli di prova indicati da parte avversa se TE ammessi , nonché tutti sul capitolo 21 indicato in controprova“ vero che i figli del sig. Parte_1
hanno trascorso tutti i week end anche durante la separazione dei genitori con la madre
[...] stante la costante assenza del padre” . Inoltre chiede che venga sentito il sig. su tutti TE
i capp di prova di seguito indicati dal 19 al n. 20 e la sig.ra abitante in Cardano al Tes_4
campo in Via Alberto da Giussano 7 sui capp 16,17,18,19 e sui seguenti capitoli: 16) vero che vedo personalmente la sig.ra quasi tutti i giorni uscire a piedi da casa propria e la Controparte_1 vedo tornare con la o dirigersi verso la Stazione? 17) Vero che mi sono offerta di prestarle l'auto in molte occasioni poichè la sig.ra era sprovvista di auto? 18) Vero che in più Controparte_1
occasioni ho visto tornare dalla Stazione di Gallarate la sig.ra a piedi verso casa per CP_1
circa km 2 ? 19) vero che gli Screenshoot che mi si rammostrano al doc. 30 sono stati estrapolati dal telefono della sig.ra 20) vero che gli screenshoot di ci al doc. 30 sono stati CP_1
estrapolati dal tel della sig. La sig.ra mette a disposizione il proprio telefono Parte_4 CP_1 per un eventuale confronto se richiesto dall'Ill.ma Corte. Chiede che venga disposto interrogatorio formale sul seguente capitolo: 21) vero che esercito attività lavorativa presso la mia società in
Croazia come indicato ai docc 31 sub a e sub b? Inoltre, stante la scoperta da parte della sig.ra dell'attività lavorativa celata dal sig. anche avanti al Tribunale di ST AR CP_1 Pt_1 per la seconda volta, tenuto conto del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere del deposito di estratti conto dei rapporti finanziari e bancari degli ultimi 3 anni( anche quelli esteri) si chiede che la S.V Ill.ma voglia disporre segnalazione alla Guardia di Finanza e verifica delle attività gestite da quest'ultimo e dalla con la quale lo stesso svolge Controparte_3 attività lavorativa spesso alla stessa intestate anche all'estro ( Croazia) ed in particolare quella indicata in atti
CONCLUSIONI DEL PG
vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe, volto ad Parte_1 ottenere la riforma delle condizioni di divorzio, preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
non vi sono figli minori, pertanto l'Ufficio non ha interesse ad intervenire
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 1. Il sig con ricorso depositato l'11.01.2024 ha chiesto al Tribunale di ST Parte_1
AR di revocare l'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra con la sentenza Controparte_1
di divorzio pubblicata in data 01.06.1992 (sul ricorso congiunto depositato in data 16.01.1992) per come successivamente rideterminato nell'importo mensile lordo di € 3.800,00, in forza dell'accordo ratificato dal Tribunale di ST AR in data 14.04.2016 (doc. n. 4), in considerazione della costituzione di un nuovo nucleo familiare – quanto meno dalla fine di settembre 2023- avendo la signora una relazione more uxorio, occultata al medesimo ed all'anagrafe, con tale CP_1
signor solo formalmente residente a [...], ma sostanzialmente TE
convivente con la medesima.
2. Si è costituita in data 22.03.2024 la sig.ra che ha dichiarato che dal 2015/16 nulla CP_1
si è modificato nella sua vita economica ed affettiva e che la sua relazione da oltre 15 anni con il sig. , è ed era conosciuta dal sig. anche quando fu redatta la modifica TE Pt_1
delle condizioni in quanto esistente sin da prima del 2009 ma la relazione non si è mai tramutata in un rapporto affettivo tale da potersi qualificare come “nucleo familiare” o “convivenza”, non essendosi mai attuata in una progettualità di coppia […]
3. Il Tribunale di ST AR , con ordinanza del 14.05.2024, ai sensi dell'art. 473 -bis.22, comma 1 e 4, c.p.c., in via provvisoria ed urgente, ha confermato le condizioni di divorzio e successivamente , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza 788-2024 ha rigettato il ricorso e condannato il sig. lle spese di lite . Pt_1
4. Avverso tale sentenza 788-2024del Tribunale di ST AR il sig. ha proposto Pt_1
appello lamentando:
4.A) Erronea lettura, erronea qualificazione ed erronea valutazione delle difese delle Parti e degli elementi acquisiti in merito alla costituzione di un nuovo nucleo famigliare da parte della signora ed omessa e/o errata valutazione delle relative condizioni di divorzio vigente CP_1
Sul motivo deduce l'appellante che il Tribunale di ST AR ha omesso di valutare :
(i) che la signora ha riconosciuto di condividere il proprio appartamento insieme al CP_1
compagno quattro giorni e due notti a settimana (pur se in realtà la condivisione è quotidiana);
(ii) che la signora non ha contestato specificamente ed anzi ha in parte espressamente CP_1
riconosciuto circostanze ricognitive della minuta ed armonica comunanza di vita della coppia, che dispone di una sola autovettura, che si reca insieme in ospedale, che trascorre insieme le vacanze,
5 che esce insieme al ristorante, che prevede una ripartizione dei compiti di vita ed una reciproca assistenza more uxorio;
(iii) che la pattuizione di cui all'articolo 6 del divorzio prevede che l'assegno divorzile venga meno quando la signora “… avrà … costituito altro nucleo famigliare …”; (iv) che tale CP_1
pattuizione non è stata revocata, né modificata in occasione della modifica concordata nel 2016;
4.B) Erronea lettura, erronea qualificazione ed erronea valutazione delle difese delle Parti e degli elementi acquisiti in tema di inscientia del signor in merito alla costituzione di nuovo Pt_1
nucleo famigliare da parte della signora CP_1
Sul motivo rileva l'appellante che il Tribunale di ST AR ha ritenuto che il legame tra la signora ed il signor non costituisse fatto nuovo, per essere a lui noto ma ha omesso CP_1 TE
di considerare :
(i) che il signor aveva sì avuto notizia della relazione tra la signora ed il signor Pt_1 CP_1
(di cui ha appreso il cognome di quest'ultimo solo recentemente), ma (ii) che tale relazione TE
gli era stata descritta dalla signora come priva di legami e (iii) che, solo a settembre del CP_1
2023, egli aveva avuto notizia della costituzione di un nuovo nucleo famigliare.
Conclude quindi chiedendo, in revisione delle condizioni di divorzio inter partes, già oggetto di modifica, di revocare l'assegno divorzile mensile o, subordinatamente, disporre la riduzione di esso ad € 500.
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello e, nello specifico ha CP_1
dedotto:
5.A) Sul primo motivo di appello dichiara la he lei ed il sig. godono di due CP_1 TE
abitazioni diverse e che la loro frequentazione non è nemmeno quotidiana, come anche constato dal rapporto investigativo.
In ogni caso, posto che non vi è e non c'è mai stata convivenza “more uxorio” ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno" (Cfr. Cass. sez. 1 -, Sentenza n. 3645 del 07/02/2023)”. Controparte si è limitata alla
6 produzione di una relazione investigativa nulla deducendo, se non per illazioni, contestate dalla presente difesa , sulla vita dei sigg. e TE CP_1
5.B) Sul secondo motivo di appello evidenzia la che parte avversa ha affermato, anche CP_1
se solo successivamente ovvero nel settembre 2023, di essere venuto a conoscenza della relazione tra il sig. e lei . TE
Osserva l'appellata che il , solo dopo il rigetto del reclamo nell'aprile 2023, ha deciso Pt_1
di verificare con un investigatore, le modalità di frequentazione fra lei ed il quindi, TE correttamente il Giudicante di primo grado ha ritenuto di non considerare provata la “inscentia” del il cui onere rimane comunque a carico dello stesso;
nè il nei propri motivi Pt_1 Pt_1
d'appello, spiega o motiva adeguatamente le circostanze per cui dopo ben 15 anni, solo a seguito del reclamo nel 2023, ha disposto accertamenti sulla ex moglie venendo così a “scoprire” , come egli falsamente afferma, della “ costituzione di un nuovo nucleo familiare”.
Conclude , pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione .
Si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti accessori alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 9 L.n.898/70, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, in particolare, non attribuisce al procedimento di revisione natura di revisio prioris instantiae e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di
7 novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio.
In conclusione, nel procedimento de quo non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, bisogna verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula, infatti, non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ne consegue che il procedimento di revisione deve innanzitutto assumere a parametro il pregresso assetto dei contrapposti interessi e poi, in tale quadro di riferimento, accertare la sopravvenienza di fatti o circostanze perturbatrici, di eventi cioè idonei a determinare una alterazione evidente dell'equilibrio prima (convenzionalmente o giudizialmente) raggiunto.
Trattasi, pertanto, di stabilire, in primis, se i fatti quivi azionati dal risultano essere Pt_1
sopravvenuti rispetto al procedimento di reclamo promosso innanzi alla C.d.A. di Milano e possano giustificare la modifica delle condizioni di divorzio confermate nel giugno 2023 e, ove ciò fosse, se quanto “emerso” sia rilevante al fine di decidere sulla perdurante spettanza o meno dell'assegno divorzile riconosciuto alla confermato anche nel giugno 2023 . CP_1
Orbene, i motivi di censura dell'appellante, che possono essere valutati congiuntamente, sono riferiti alla revoca dell'assegno di divorzio come previsto nelle condizioni congiunte, confermata nel 2016, nella ipotesi di costituzione , da parte della di un nuovo nucleo familiare, CP_1
circostanza verificata, solo alla fine del settembre 2023 allorquando , a seguito di accertamenti effettuati con l'ausilio dell'investigatore è emerso che la frequentazione tra l'appellata ed il sig.
, si era tramutata in una relazione stabile e duratura con periodi di convivenza tra i due . TE
Sulla base di quanto documentato dalle parti è emerso che :
8 A) in data 10 maggio 1973, il signor ha contratto matrimonio con la sig.ra Pt_1
- con verbale del giorno 8 gennaio 1988, i coniugi si sono separati consensualmente CP_1
ex articolo 711 cpc e, con sentenza del giorno 11 aprile 1992, a seguito di domanda congiunta, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio (documento n° 3) ove è stato previsto che il signor Pt_1
- doveva trasferire la propria quota della casa familiare alla signora CP_1
- doveva versare i premi di una polizza vita sino al riscatto previsto in favore della CP_1
- doveva corrispondere alla signora n assegno divorzile di tre milioni delle vecchie CP_1
lire al netto di imposte sino a quando ella non raggiungeva la completa autosufficienza di mezzi economici o costituito altro nucleo familiare …” (si confronti il documento n° 3).
B) Successivamente il signor ha acquisito capacità commerciali nel settore della Pt_1
produzione delle fibre di vetro ed ha potuto svolgere attività di dirigente prima e di consulente ed imprenditore poi, con un significativo incremento dei redditi oltre alla sua pensione, cosicché, nel
2016 ha aderito ad un accordo, ratificato in data 14 aprile 2016 avanti il Tribunale di ST AR, per la rideterminazione dell'assegno divorzile mensile quantificato nell'importo al lordo di imposte, di €3.800,00 corrisposto alla signora direttamente dall'Inps (documento n° 4). CP_1
C) Nel 2022 il signor ha promosso, dinanzi al Tribunale di ST AR, un Pt_1 procedimento diretto alla revisione dell'assegno divorzile per l'intervenuta riduzione del proprio reddito limitato alla sola pensione pari al netto di quanto erogato alla moglie ad euro 50.4989,00 essendo venuto meno l'ulteriore importo derivante dall'attività imprenditoriale. Il ricorso non è stato accolto nonostante, nel corso del procedimento, era stato accertato il miglioramento delle condizioni della comproprietaria della casa unitamente ai figli - economicamente CP_1
indipendenti e che vivono altrove- senza mutui o finanziamenti ma con titoli e provviste di giacenza – mai dichiarati- sul conto corrente per un importo di circa € 300.000,00 (documenti dal n° 6 al n° 13).
D) A seguito di ulteriori accertamenti effettuati l'appellante ha appreso che, dalla fine di settembre
2023, la signora aveva costituito un nuovo nucleo familiare ed intratteneva una CP_1
relazione, more uxorio, con il signor solo formalmente residente a [...]in via TE
Aosta n° 1, ma sostanzialmente convivente con la medesima.
Il Giudice di primo grado ha potuto accertare che:
9 1) pacificamente la ntrattiene una relazione sentimentale con “da oltre CP_1 TE
15 anni”;
2) pacificamente, negli anni 2009 e 2010, la stata accompagnata da ai CP_1 TE matrimoni di entrambi i suo figli nati dall'unione coniugale con l'ex marito Pt_1
3) pacificamente il ra a conoscenza della relazione intrattenuta dalla ex moglie e della Pt_1
sua frequentazione abituale con il;
TE
4) pacificamente, (soltanto) “dopo aver scoperto nel corso del predetto procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che la ex-moglie gli aveva occultato delle significative giacenze bancarie, ha disposto ulteriori accertamenti all'esito dei quali ha appreso che, quanto meno da settembre 2023, la signora a costituito un nuovo nucleo familiare” poiché è emerso, CP_1 nell'arco temporale compreso tra il 27.09.2023 e il 22.10.2023, che il ha trascorso otto notti TE
insieme alla nella casa di cui ella è proprietaria piena ed esclusiva . CP_1
L'esistenza di una relazione non è condizione escludente del diritto all'assegno di divorzio ma non
è neppure circostanza priva di rilievo dovendosi fare riferimento ad una situazione sociale di natura affettiva, che abbia i caratteri di una certa stabilità e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.
Con la recente sentenza del 14 maggio 2024, la n. 13175, la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla revocabilità dell'assegno di divorzio qualora l'ex coniuge abbia instaurato una nuova relazione stabile pur in assenza di una convivenza. Alla base di detta pronuncia si trova il principio dell'autoresponsabilità per cui ognuno è responsabile delle proprie scelte di vita, anche relazionali.
A tal proposito esiste un orientamento che si sta sempre più consolidando in seno alla Corte di
Cassazione secondo il quale la richiesta di riduzione o di revocazione dell'assegno di divorzio debba ritenersi fondata qualora il richiedente provi che il coniuge, beneficiario dell'assegno, abbia instaurato una relazione con un'altra persona che includa un progetto di vita comune e, quindi, che si configuri come una relazione more uxorio. A tal riguardo , il giudicante dovrà, di volta in volta, accertare se la relazione è tale da aver fatto sorgere tra i due nuovi parternes un legame fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile;
dunque la convivenza non
è più necessaria, bensì è sufficiente il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio.
10 I Giudici di legittimità hanno stabilito un nuovo principio di diritto in materia, ossia che anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.
Ed ancora ai fini, quindi, della valutazione della persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorziale, occorrerà distinguere tra “semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto che si caratterizza per connotati di stabilità, che conferisce certezza al rapporto di fatto tale da renderlo giuridicamente rilevante (Cass.N.17453/2018).
In questa prospettiva, quindi, in base ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte l'ex coniuge che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto, dovrà dimostrare
“l'instaurazione di una stabile convivenza, integrando questa, una presunzione idonea e gravando invece sul beneficiario dell'assegno dell'onere di provare che la convivenza in esame non integra una nuova famiglia di fatto(Cass22397/2019)".
Nel caso in esame, appare evidente che il sia pur al corrente già all'epoca della prima Pt_1
modifica delle condizioni di divorzio- della frequentazione tra la sua ex moglie ed il sig. TE ha assolto ampiamente l'onere probatorio posto a suo carico, ai fini della modifica dell'assegno di divorzio, fornendo elementi nuovi, (rapporto investigativo) univoci e concordanti dai quali è emerso che la frequentazione fra la sig.ra ed il si è trasformata in una relazione CP_1 TE
stabile tenuto conto anche della durata ovvero ben 15 anni, oltre che della convivenza , sia pur limitata solo ad alcuni giorni della settimana, circostanza in parte anche confermata dalla stessa he : CP_1
- non ha smentito di condividere il proprio appartamento insieme al compagno sia pur per un periodo limitato a quattro giorni e due notti a settimana limitandosi a dichiarare che , tale aspetto, non può essere sufficiente per qualificare il suo rapporto con il come un nuovo nucleo TE
familiare ;
- non ha assolto l'onere di provare che la sua relazione con il non integra una nuova TE
famiglia di fatto;
Il nuovo principio di diritto enunciato dalla Cassazione in ordine al concetto di revisione dell'assegno di divorzio è un principio che tiene in considerazione le nuove forme di relazioni esistenti oggi in una società ormai trasformata, pertanto, nella ipotesi in cui ci si trovi di fronte a due parteners che, sia pur fisicamente, risultano collocati presso due abitazioni diverse tale circostanza non potrà escludere a priori, l'esistenza di un progetto di vita insieme o comunque la sussistenza di una stabile relazione.
11 Si ritiene quindi che i motivi di censura del iano meritevoli di accoglimento e che, Pt_1
sulla base delle risultanze processuali ( rapporto investigativo- provviste di € 300.000,00 sul conto corrente della proprietà della casa ceduta in parte dall'appellante) - , si può revocare Parte_5
l'assegno di divorzio disposto in favore della , a far data dalla domanda , essendo CP_1
confermato dalla stessa appellata che ella intrattiene con il da oltre 15 anni, un legame TE
affettivo ovvero una relazione stabile volta alla reciproca assistenza che, pur senza coabitazione continua, dimostra, anche per la durata, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo compagno;
è proprio la stabilità del rapporto sentimentale, con o senza coabitazione, elemento sufficiente per la revoca, in quanto indica un nuovo assetto familiare che pregiudica la necessità del mantenimento.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellata .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n° 788/2024, resa il 13 giugno 2024 e depositata il 18.06.2024 dal Tribunale di ST
AR, all'esito del giudizio rubricato al n° RG 113/2024 così provvede :
1) Accoglie l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di divorzio posto a carico del Pt_1
ed in favore della a far data dalla domanda;
CP_1
2) condanna alla rifusione delle spese del presente appello quantificate Controparte_1 nell'importo di € 3.900,00 oltre spese generali ed accessori come per legge in favore del sig. . Parte_1
Così deciso in Milano 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Fabio LAURENZI Presidente
dott. ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott. ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2527-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 13.09.2024
DA
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Pola (Croazia) in via Karlovacka n° 23 elettivamente domiciliato a Milano in via Carroccio n° 6, nello studio dell'avvocato Elisabetta Di Martino e dell'avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara, i quali, anche in via disgiunta tra loro, lo rappresentano e difendono in virtù di procura congiunta allegata in atti .
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] res. In Cardano al Controparte_1 C.F._2
Campo Via Alberto Giussano 8, rappresentata e difesa al fine del presente giudizio dall'avv.
Ortensia Pagnotta, e presso la stessa domiciliata in Arona Via Gramsci n. 12, giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 788/2024, resa il 13 giugno 2024 e depositata il
18.06.2024 dal Tribunale di ST AR, all'esito del giudizio rubricato al n° RG 113/2024
CONCLUSIONI APPELLANTE
voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate dal signor nel primo grado di giudizio, così provvedere: voglia il Pt_1
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvedere con ogni miglior formula e previa ogni statuizione e declaratoria del caso: - in revisione delle condizioni di divorzio inter partes, già oggetto di modifica, disporre il venire meno dell'assegno divorzile mensile in favore dell'odierna resistente o, subordinatamente, disporre la riduzione di esso ad €
500; - condannare la resistente al rimborso dell'assegno divorzile percepito a decorrere dal mese di settembre 2023; - con vittoria di anticipazioni, di competenze legali e di rimborso forfettario delle spese generali del presente procedimento
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Piaccia all' l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
per i motivi di cui in narrativa con condanna alle spese di giudizio in favore della
[...] appellata. Quanto alle richieste istruttorie formulate dall'appellante se ne richiede il rigetto in quanto non oggetto di specifica impugnativa. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, Voglia la Ecc.ma Corte rideterminare
l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra in considerazione dele ragioni Controparte_1
compensative e risarcitorie dello stesso. In via istruttoria si chiede ammettersi in controprova testimoniale su tutte le circostanze capitolate da parte avversa nel ricorso introduttivo il sig. TE
il quale si chiede venga sentito anche su tutte le circostanze dall'1 al 16 qui di seguito
[...]
capitolate ; chiede che venga ammesso il teste sig.ra res. In Milano Via Testimone_2
Niccolini 30, sulle circostante di seguito capitolate di cui al n. 1, e dal 4 al 15 : 1) vero che il sig.
è a conoscenza della relazione sentimentale tra sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1
sin dal 2019? 2) vero che il sig. sin dal 2019 durante la settimana TE TE
frequenta abitualmente tre quattro giorni la sig.ra fermandosi a dormire dalla stessa due CP_1
volte alla settimana circa? 3) Vero che nel periodo tra il 4/5 ottobre ed il 6 ottobre ho accompagnato la sig.ra all'Ospedale Maugeri di Pavia e poi all'Ospedale di Controparte_1
ST AR ove aveva ricoverato il proprio fratello, in quanto la stessa è priva di auto e non guida per ragioni di salute? 4) Vero che sono a conoscenza che la sig.ra ed il sig CP_1 TE
2 provvedono al pagamento delle spese domestiche e così di viaggio di piacere, di cena o TE
pranzo, anche se al Ristorante separatamente? 5) Vero che il sig. al matrimonio della Pt_1
prima figlia , nel 2000 era in prima fila con la propria ex moglie , la sig.ra Per_1 Pt_2 CP_1
, ed il sig. che aveva una relazione sentimentale con la sig.ra 6)
[...] TE CP_1
Co Vero che il sig. il quale circa nel 2014 fa aveva invitato entrambi ad in Parte_1
Provence ad una cena a casa propria? 7) Vero che durante il matrimonio con la sig.ra il CP_1
sig. si assentava per lunghi periodi da due /tre giorni ad una settimana ogni 15 giorni Pt_1
circa? 8) Vero che sono a conoscenza del fatto che la sig.ra ha smesso di Controparte_1
lavorare per volontà del sig. , al fine di consentire allo stesso la possibilità di Parte_1
allontanarsi per lavoro mentre la sig.ra si doveva occupare della casa? 9) Vero che la CP_1
sig.ra si è sempre occupata della casa e dei bambini e del marito durante il Controparte_1 matrimonio anche in periodi di lunga assenza per lavoro di quest'ultimo? 10) Vero che durante il periodo di separazione fino al divorzio, la sig.ra si è occupata completamente dei Controparte_1
figli anche nei week spettanti al padre in base alla sentenza di divorzio. Il sig inoltre Pt_1
deferiva alla moglie anche le questioni ed i momenti più importanti della vita dei figli come il ricovero all' Ospedale del figlio , la laurea di quest'ultimo, giustificando motivi di lavoro? Per_2
11) Vero che riconosco nelle foto che mi si rammostrano ai docc. i sigg. , e Parte_1
sono stati invitati rispettivamente ai matrimoni dei figli del sig. Parte_3 Persona_3
e , l'uno in quanto padre, l'altro quale “fidanzato” della madre nel 2009 e nel 2010
[...] Per_2
come da fotografie che mi si rammostrano al DOC. 29 ed entrambi sedevano in prima fila in chiesa ed in Comune ? 12) Vero che nell'anno 2013 lo stesso sig. invitò a cena presso la Parte_1
sua abitazione in Aix en Provence la sig.ra e 13) Vero che ho Controparte_1 TE
visto personalmente il sito web che nell'anno 2022 che mi si rappresenta al doc. 17 ? 14) vero che lo screenshot che mi si rappresenta al doc. 18 è relativo al mio c/c ? Su la circostanza n. 14 si chiede interrogatorio formale di parte avversa. 15) vero che il sig. e la sig.ra TE
si frequentano tre/quattro giorni della settimana senza pernottamento del primo Controparte_1
dalla stessa se non una o massimo due volte nella settimana;
16) vero che ho una mia vita sociale indipendente da quella della sig.ra con una mia abitazione, una vita economica distinta CP_1
da quella della sig.ra e anche una vita familiare mai condivisa con la sig.ra In CP_1 CP_1 ogni caso, preliminarmente eccepita l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante per i già esposti motivi, si contesta altresì l'ammissibilità per i seguenti motivi: cap. 19: circostanza generica, irrilevante come formulata, in quanto riferita al 2009 e nella seconda parte negativa;
cap
20 circostanza formulata in modo generico sul cap. 21 valutativo e generico“ In ogni caso si chiede in controprova “ vero che i figli del sig. hanno trascorso tutti i week end anche Parte_1
3 durante la separazione dei genitori con la madre stante la costante assenza del padre” cap 22 capitolo di prova irrilevante e in ogni caso su circostanza di fatto tardiva. Chiede che vengano sentiti come testi la sig.ra ed res. In Milano Via Niccolini 30, Testimone_2 Testimone_3
nonché il sig. in controprova su tutti i capitoli di prova indicati da parte avversa se TE ammessi , nonché tutti sul capitolo 21 indicato in controprova“ vero che i figli del sig. Parte_1
hanno trascorso tutti i week end anche durante la separazione dei genitori con la madre
[...] stante la costante assenza del padre” . Inoltre chiede che venga sentito il sig. su tutti TE
i capp di prova di seguito indicati dal 19 al n. 20 e la sig.ra abitante in Cardano al Tes_4
campo in Via Alberto da Giussano 7 sui capp 16,17,18,19 e sui seguenti capitoli: 16) vero che vedo personalmente la sig.ra quasi tutti i giorni uscire a piedi da casa propria e la Controparte_1 vedo tornare con la o dirigersi verso la Stazione? 17) Vero che mi sono offerta di prestarle l'auto in molte occasioni poichè la sig.ra era sprovvista di auto? 18) Vero che in più Controparte_1
occasioni ho visto tornare dalla Stazione di Gallarate la sig.ra a piedi verso casa per CP_1
circa km 2 ? 19) vero che gli Screenshoot che mi si rammostrano al doc. 30 sono stati estrapolati dal telefono della sig.ra 20) vero che gli screenshoot di ci al doc. 30 sono stati CP_1
estrapolati dal tel della sig. La sig.ra mette a disposizione il proprio telefono Parte_4 CP_1 per un eventuale confronto se richiesto dall'Ill.ma Corte. Chiede che venga disposto interrogatorio formale sul seguente capitolo: 21) vero che esercito attività lavorativa presso la mia società in
Croazia come indicato ai docc 31 sub a e sub b? Inoltre, stante la scoperta da parte della sig.ra dell'attività lavorativa celata dal sig. anche avanti al Tribunale di ST AR CP_1 Pt_1 per la seconda volta, tenuto conto del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere del deposito di estratti conto dei rapporti finanziari e bancari degli ultimi 3 anni( anche quelli esteri) si chiede che la S.V Ill.ma voglia disporre segnalazione alla Guardia di Finanza e verifica delle attività gestite da quest'ultimo e dalla con la quale lo stesso svolge Controparte_3 attività lavorativa spesso alla stessa intestate anche all'estro ( Croazia) ed in particolare quella indicata in atti
CONCLUSIONI DEL PG
vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe, volto ad Parte_1 ottenere la riforma delle condizioni di divorzio, preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
non vi sono figli minori, pertanto l'Ufficio non ha interesse ad intervenire
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 1. Il sig con ricorso depositato l'11.01.2024 ha chiesto al Tribunale di ST Parte_1
AR di revocare l'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra con la sentenza Controparte_1
di divorzio pubblicata in data 01.06.1992 (sul ricorso congiunto depositato in data 16.01.1992) per come successivamente rideterminato nell'importo mensile lordo di € 3.800,00, in forza dell'accordo ratificato dal Tribunale di ST AR in data 14.04.2016 (doc. n. 4), in considerazione della costituzione di un nuovo nucleo familiare – quanto meno dalla fine di settembre 2023- avendo la signora una relazione more uxorio, occultata al medesimo ed all'anagrafe, con tale CP_1
signor solo formalmente residente a [...], ma sostanzialmente TE
convivente con la medesima.
2. Si è costituita in data 22.03.2024 la sig.ra che ha dichiarato che dal 2015/16 nulla CP_1
si è modificato nella sua vita economica ed affettiva e che la sua relazione da oltre 15 anni con il sig. , è ed era conosciuta dal sig. anche quando fu redatta la modifica TE Pt_1
delle condizioni in quanto esistente sin da prima del 2009 ma la relazione non si è mai tramutata in un rapporto affettivo tale da potersi qualificare come “nucleo familiare” o “convivenza”, non essendosi mai attuata in una progettualità di coppia […]
3. Il Tribunale di ST AR , con ordinanza del 14.05.2024, ai sensi dell'art. 473 -bis.22, comma 1 e 4, c.p.c., in via provvisoria ed urgente, ha confermato le condizioni di divorzio e successivamente , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza 788-2024 ha rigettato il ricorso e condannato il sig. lle spese di lite . Pt_1
4. Avverso tale sentenza 788-2024del Tribunale di ST AR il sig. ha proposto Pt_1
appello lamentando:
4.A) Erronea lettura, erronea qualificazione ed erronea valutazione delle difese delle Parti e degli elementi acquisiti in merito alla costituzione di un nuovo nucleo famigliare da parte della signora ed omessa e/o errata valutazione delle relative condizioni di divorzio vigente CP_1
Sul motivo deduce l'appellante che il Tribunale di ST AR ha omesso di valutare :
(i) che la signora ha riconosciuto di condividere il proprio appartamento insieme al CP_1
compagno quattro giorni e due notti a settimana (pur se in realtà la condivisione è quotidiana);
(ii) che la signora non ha contestato specificamente ed anzi ha in parte espressamente CP_1
riconosciuto circostanze ricognitive della minuta ed armonica comunanza di vita della coppia, che dispone di una sola autovettura, che si reca insieme in ospedale, che trascorre insieme le vacanze,
5 che esce insieme al ristorante, che prevede una ripartizione dei compiti di vita ed una reciproca assistenza more uxorio;
(iii) che la pattuizione di cui all'articolo 6 del divorzio prevede che l'assegno divorzile venga meno quando la signora “… avrà … costituito altro nucleo famigliare …”; (iv) che tale CP_1
pattuizione non è stata revocata, né modificata in occasione della modifica concordata nel 2016;
4.B) Erronea lettura, erronea qualificazione ed erronea valutazione delle difese delle Parti e degli elementi acquisiti in tema di inscientia del signor in merito alla costituzione di nuovo Pt_1
nucleo famigliare da parte della signora CP_1
Sul motivo rileva l'appellante che il Tribunale di ST AR ha ritenuto che il legame tra la signora ed il signor non costituisse fatto nuovo, per essere a lui noto ma ha omesso CP_1 TE
di considerare :
(i) che il signor aveva sì avuto notizia della relazione tra la signora ed il signor Pt_1 CP_1
(di cui ha appreso il cognome di quest'ultimo solo recentemente), ma (ii) che tale relazione TE
gli era stata descritta dalla signora come priva di legami e (iii) che, solo a settembre del CP_1
2023, egli aveva avuto notizia della costituzione di un nuovo nucleo famigliare.
Conclude quindi chiedendo, in revisione delle condizioni di divorzio inter partes, già oggetto di modifica, di revocare l'assegno divorzile mensile o, subordinatamente, disporre la riduzione di esso ad € 500.
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello e, nello specifico ha CP_1
dedotto:
5.A) Sul primo motivo di appello dichiara la he lei ed il sig. godono di due CP_1 TE
abitazioni diverse e che la loro frequentazione non è nemmeno quotidiana, come anche constato dal rapporto investigativo.
In ogni caso, posto che non vi è e non c'è mai stata convivenza “more uxorio” ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno" (Cfr. Cass. sez. 1 -, Sentenza n. 3645 del 07/02/2023)”. Controparte si è limitata alla
6 produzione di una relazione investigativa nulla deducendo, se non per illazioni, contestate dalla presente difesa , sulla vita dei sigg. e TE CP_1
5.B) Sul secondo motivo di appello evidenzia la che parte avversa ha affermato, anche CP_1
se solo successivamente ovvero nel settembre 2023, di essere venuto a conoscenza della relazione tra il sig. e lei . TE
Osserva l'appellata che il , solo dopo il rigetto del reclamo nell'aprile 2023, ha deciso Pt_1
di verificare con un investigatore, le modalità di frequentazione fra lei ed il quindi, TE correttamente il Giudicante di primo grado ha ritenuto di non considerare provata la “inscentia” del il cui onere rimane comunque a carico dello stesso;
nè il nei propri motivi Pt_1 Pt_1
d'appello, spiega o motiva adeguatamente le circostanze per cui dopo ben 15 anni, solo a seguito del reclamo nel 2023, ha disposto accertamenti sulla ex moglie venendo così a “scoprire” , come egli falsamente afferma, della “ costituzione di un nuovo nucleo familiare”.
Conclude , pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione .
Si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti accessori alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 9 L.n.898/70, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, in particolare, non attribuisce al procedimento di revisione natura di revisio prioris instantiae e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di
7 novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio.
In conclusione, nel procedimento de quo non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, bisogna verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula, infatti, non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ne consegue che il procedimento di revisione deve innanzitutto assumere a parametro il pregresso assetto dei contrapposti interessi e poi, in tale quadro di riferimento, accertare la sopravvenienza di fatti o circostanze perturbatrici, di eventi cioè idonei a determinare una alterazione evidente dell'equilibrio prima (convenzionalmente o giudizialmente) raggiunto.
Trattasi, pertanto, di stabilire, in primis, se i fatti quivi azionati dal risultano essere Pt_1
sopravvenuti rispetto al procedimento di reclamo promosso innanzi alla C.d.A. di Milano e possano giustificare la modifica delle condizioni di divorzio confermate nel giugno 2023 e, ove ciò fosse, se quanto “emerso” sia rilevante al fine di decidere sulla perdurante spettanza o meno dell'assegno divorzile riconosciuto alla confermato anche nel giugno 2023 . CP_1
Orbene, i motivi di censura dell'appellante, che possono essere valutati congiuntamente, sono riferiti alla revoca dell'assegno di divorzio come previsto nelle condizioni congiunte, confermata nel 2016, nella ipotesi di costituzione , da parte della di un nuovo nucleo familiare, CP_1
circostanza verificata, solo alla fine del settembre 2023 allorquando , a seguito di accertamenti effettuati con l'ausilio dell'investigatore è emerso che la frequentazione tra l'appellata ed il sig.
, si era tramutata in una relazione stabile e duratura con periodi di convivenza tra i due . TE
Sulla base di quanto documentato dalle parti è emerso che :
8 A) in data 10 maggio 1973, il signor ha contratto matrimonio con la sig.ra Pt_1
- con verbale del giorno 8 gennaio 1988, i coniugi si sono separati consensualmente CP_1
ex articolo 711 cpc e, con sentenza del giorno 11 aprile 1992, a seguito di domanda congiunta, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio (documento n° 3) ove è stato previsto che il signor Pt_1
- doveva trasferire la propria quota della casa familiare alla signora CP_1
- doveva versare i premi di una polizza vita sino al riscatto previsto in favore della CP_1
- doveva corrispondere alla signora n assegno divorzile di tre milioni delle vecchie CP_1
lire al netto di imposte sino a quando ella non raggiungeva la completa autosufficienza di mezzi economici o costituito altro nucleo familiare …” (si confronti il documento n° 3).
B) Successivamente il signor ha acquisito capacità commerciali nel settore della Pt_1
produzione delle fibre di vetro ed ha potuto svolgere attività di dirigente prima e di consulente ed imprenditore poi, con un significativo incremento dei redditi oltre alla sua pensione, cosicché, nel
2016 ha aderito ad un accordo, ratificato in data 14 aprile 2016 avanti il Tribunale di ST AR, per la rideterminazione dell'assegno divorzile mensile quantificato nell'importo al lordo di imposte, di €3.800,00 corrisposto alla signora direttamente dall'Inps (documento n° 4). CP_1
C) Nel 2022 il signor ha promosso, dinanzi al Tribunale di ST AR, un Pt_1 procedimento diretto alla revisione dell'assegno divorzile per l'intervenuta riduzione del proprio reddito limitato alla sola pensione pari al netto di quanto erogato alla moglie ad euro 50.4989,00 essendo venuto meno l'ulteriore importo derivante dall'attività imprenditoriale. Il ricorso non è stato accolto nonostante, nel corso del procedimento, era stato accertato il miglioramento delle condizioni della comproprietaria della casa unitamente ai figli - economicamente CP_1
indipendenti e che vivono altrove- senza mutui o finanziamenti ma con titoli e provviste di giacenza – mai dichiarati- sul conto corrente per un importo di circa € 300.000,00 (documenti dal n° 6 al n° 13).
D) A seguito di ulteriori accertamenti effettuati l'appellante ha appreso che, dalla fine di settembre
2023, la signora aveva costituito un nuovo nucleo familiare ed intratteneva una CP_1
relazione, more uxorio, con il signor solo formalmente residente a [...]in via TE
Aosta n° 1, ma sostanzialmente convivente con la medesima.
Il Giudice di primo grado ha potuto accertare che:
9 1) pacificamente la ntrattiene una relazione sentimentale con “da oltre CP_1 TE
15 anni”;
2) pacificamente, negli anni 2009 e 2010, la stata accompagnata da ai CP_1 TE matrimoni di entrambi i suo figli nati dall'unione coniugale con l'ex marito Pt_1
3) pacificamente il ra a conoscenza della relazione intrattenuta dalla ex moglie e della Pt_1
sua frequentazione abituale con il;
TE
4) pacificamente, (soltanto) “dopo aver scoperto nel corso del predetto procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che la ex-moglie gli aveva occultato delle significative giacenze bancarie, ha disposto ulteriori accertamenti all'esito dei quali ha appreso che, quanto meno da settembre 2023, la signora a costituito un nuovo nucleo familiare” poiché è emerso, CP_1 nell'arco temporale compreso tra il 27.09.2023 e il 22.10.2023, che il ha trascorso otto notti TE
insieme alla nella casa di cui ella è proprietaria piena ed esclusiva . CP_1
L'esistenza di una relazione non è condizione escludente del diritto all'assegno di divorzio ma non
è neppure circostanza priva di rilievo dovendosi fare riferimento ad una situazione sociale di natura affettiva, che abbia i caratteri di una certa stabilità e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.
Con la recente sentenza del 14 maggio 2024, la n. 13175, la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla revocabilità dell'assegno di divorzio qualora l'ex coniuge abbia instaurato una nuova relazione stabile pur in assenza di una convivenza. Alla base di detta pronuncia si trova il principio dell'autoresponsabilità per cui ognuno è responsabile delle proprie scelte di vita, anche relazionali.
A tal proposito esiste un orientamento che si sta sempre più consolidando in seno alla Corte di
Cassazione secondo il quale la richiesta di riduzione o di revocazione dell'assegno di divorzio debba ritenersi fondata qualora il richiedente provi che il coniuge, beneficiario dell'assegno, abbia instaurato una relazione con un'altra persona che includa un progetto di vita comune e, quindi, che si configuri come una relazione more uxorio. A tal riguardo , il giudicante dovrà, di volta in volta, accertare se la relazione è tale da aver fatto sorgere tra i due nuovi parternes un legame fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile;
dunque la convivenza non
è più necessaria, bensì è sufficiente il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio.
10 I Giudici di legittimità hanno stabilito un nuovo principio di diritto in materia, ossia che anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.
Ed ancora ai fini, quindi, della valutazione della persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorziale, occorrerà distinguere tra “semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto che si caratterizza per connotati di stabilità, che conferisce certezza al rapporto di fatto tale da renderlo giuridicamente rilevante (Cass.N.17453/2018).
In questa prospettiva, quindi, in base ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte l'ex coniuge che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto, dovrà dimostrare
“l'instaurazione di una stabile convivenza, integrando questa, una presunzione idonea e gravando invece sul beneficiario dell'assegno dell'onere di provare che la convivenza in esame non integra una nuova famiglia di fatto(Cass22397/2019)".
Nel caso in esame, appare evidente che il sia pur al corrente già all'epoca della prima Pt_1
modifica delle condizioni di divorzio- della frequentazione tra la sua ex moglie ed il sig. TE ha assolto ampiamente l'onere probatorio posto a suo carico, ai fini della modifica dell'assegno di divorzio, fornendo elementi nuovi, (rapporto investigativo) univoci e concordanti dai quali è emerso che la frequentazione fra la sig.ra ed il si è trasformata in una relazione CP_1 TE
stabile tenuto conto anche della durata ovvero ben 15 anni, oltre che della convivenza , sia pur limitata solo ad alcuni giorni della settimana, circostanza in parte anche confermata dalla stessa he : CP_1
- non ha smentito di condividere il proprio appartamento insieme al compagno sia pur per un periodo limitato a quattro giorni e due notti a settimana limitandosi a dichiarare che , tale aspetto, non può essere sufficiente per qualificare il suo rapporto con il come un nuovo nucleo TE
familiare ;
- non ha assolto l'onere di provare che la sua relazione con il non integra una nuova TE
famiglia di fatto;
Il nuovo principio di diritto enunciato dalla Cassazione in ordine al concetto di revisione dell'assegno di divorzio è un principio che tiene in considerazione le nuove forme di relazioni esistenti oggi in una società ormai trasformata, pertanto, nella ipotesi in cui ci si trovi di fronte a due parteners che, sia pur fisicamente, risultano collocati presso due abitazioni diverse tale circostanza non potrà escludere a priori, l'esistenza di un progetto di vita insieme o comunque la sussistenza di una stabile relazione.
11 Si ritiene quindi che i motivi di censura del iano meritevoli di accoglimento e che, Pt_1
sulla base delle risultanze processuali ( rapporto investigativo- provviste di € 300.000,00 sul conto corrente della proprietà della casa ceduta in parte dall'appellante) - , si può revocare Parte_5
l'assegno di divorzio disposto in favore della , a far data dalla domanda , essendo CP_1
confermato dalla stessa appellata che ella intrattiene con il da oltre 15 anni, un legame TE
affettivo ovvero una relazione stabile volta alla reciproca assistenza che, pur senza coabitazione continua, dimostra, anche per la durata, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo compagno;
è proprio la stabilità del rapporto sentimentale, con o senza coabitazione, elemento sufficiente per la revoca, in quanto indica un nuovo assetto familiare che pregiudica la necessità del mantenimento.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellata .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n° 788/2024, resa il 13 giugno 2024 e depositata il 18.06.2024 dal Tribunale di ST
AR, all'esito del giudizio rubricato al n° RG 113/2024 così provvede :
1) Accoglie l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di divorzio posto a carico del Pt_1
ed in favore della a far data dalla domanda;
CP_1
2) condanna alla rifusione delle spese del presente appello quantificate Controparte_1 nell'importo di € 3.900,00 oltre spese generali ed accessori come per legge in favore del sig. . Parte_1
Così deciso in Milano 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
12