TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19588/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BARBERIS PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 27/06/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...], studentessa universitaria, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , nata ad [...] il Persona_2
24.06.2011.
Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 4 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con impegno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e . Per_1 Per_2
AFFIDA la IA minore congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con abitazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, secondo gli accordi tra i genitori e le esigenze della IA minore e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: almeno due pomeriggi infrasettimanali da concordare – indicativamente martedì e giovedì - con eventuale pernottamento, riaccompagnandola a scuola il giorno successivo (compatibilmente con le esigenze della minore), a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera o lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Durante le vacanze scolastiche la IA farà rientro il lunedì mattina a casa della madre;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (escludendo la cena della vigilia o il pranzo di Natale da trascorrere con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
• vacanze di Pasqua (con ciò intendendosi Pasqua e Lunedi dell'Angelo) e altri ponti o festività, ad anni alterni.
DISPONE che il SI. , a partire dal mese di agosto 2024, contribuisca al mantenimento Parte_2 delle figlie , maggiorenne ma non economicamente indipendente e minorenne, mediante la Per_1 Per_2 corresponsione, a favore della SI.ra di un assegno mensile di euro 700,00 rivalutabile ogni anno Pt_1 in base agli indici, secondo gli indici Istat, del mese di luglio, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese. In caso di trasferimento della IA per motivi di studio il padre verserà alla madre Per_1 per la IA , l'assegno mensile di €. 450,00 e l'assegno di €. 250,00 mensili direttamente alla IA. Per_2
DISPONE che i coniugi partecipino, alle spese scolastiche parascolastiche, ricreative e ludiche, nonché alle spese mediche non mutuabili, come individuate facendo riferimento al Protocollo 15.3.2016 del
Tribunale di Torino, in misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della IG Pt_2 Pt_1 dette spese saranno rimborsate al coniuge che le ha sostenute nel mese successivo al loro esborso. Il SI.
, inoltre, si farà carico per intero delle tasse universitarie per la IA . In caso di acquisto di Pt_2 Per_1 un'autovettura per la IA il costo d'acquisto sarà suddiviso tra i coniugi nelle percentuali sopra Per_1 indicate (70% padre-30% madre).
DA' ATTO che le parti si accordano reciproco consenso al rilascio dei passaporti/documenti equipollenti intestati alla minore.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che i coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono il diritto in via esclusiva della SI a riscuotere l'importo dell'assegno unico universale, erogato per la IA , per i figli Parte_1 Per_2
a carico, sino a quando ne sussisteranno i requisiti per l'erogazione. La IA , come già avviene, Per_1 percepirà direttamente la somma erogata dall' CP_1
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat 500L tg EZ368XW di proprietà esclusiva del SI. sarà Parte_2 concessa in uso gratuito alla IG sino a quando la stessa non avrà la possibilità di acquistare Pt_1 una vettura alternativa, l'auto sarà messa a disposizione del SI. quando ne avrà necessità con Pt_2 preavviso di 24 ore salvo urgenze imprevedibili.
DÀ ATTO che il SI. si farà carico delle spese di gestione dell'appartamento di Piazza Galimberti Pt_2
11, acquistato come prima casa dalla IG e della rata del mutuo ipotecario, utilizzando i Pt_1 proventi dell'attività B&B ed eventualmente, qualora questi non fossero sufficienti, integrandoli con sue risorse, sempre tenendo indenne la SI.ra anche in caso di perdita dei benefici prima casa, da Pt_1 ogni onere e spesa di qualsiasi origine, amministrativo, fiscale, utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, eventuale IMU e TARI.
DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali insorti durante la convivenza matrimoniale la IG si rende disponibile a trasferire al SI. la Pt_1 Parte_2 proprietà dell'appartamento sito in Torino Piazza Galimberti 11, censito al catasto urbano del Comune di Torino Foglio 1422, particella 53 Sub 51 Il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione che il marito provveda puntualmente a sostenere le spese indicate al punto precedente e si faccia carico di ogni onere e spesa relativo al suddetto trasferimento, accollandosi integralmente il mutuo ipotecario, manlevando la coniuge da ogni responsabilità patrimoniale, anche da quelle descritte al successivo punto n. 11, affrancandola da ogni onere e responsabilità relativa al rapporto di partecipazione societaria.
DÀ ATTO che sempre nel medesimo ambito di definizione dei rapporti patrimoniali sorti durante la convivenza matrimoniale, i coniugi danno atto che la partecipazione della IG in qualità di Pt_1 socio accomandante della società DETODO SAS, è cessata al 31 dicembre 2024. Le modalità di regolamentazione del recesso e la liquidazione della quota, saranno concordate con il fiscalista per valutare in tale contesto, anche l'esposizione della socia nei confronti dell'erario e di eventuali creditori sociali ed istituzionali. Il SI. si impegna espressamente a farsi carico del pagamento delle cartelle Pt_2 esattoriali emesse a carico della IG tenendola indenne da qualsiasi conseguenza derivante Pt_1 dalla omessa dichiarazione/o per il mancato o insufficiente assolvimento delle imposte sui redditi da partecipazione fiscalmente attribuiti alla socia accomandante, usufruendo anche della disponibilità di
“rottamazioni”, e più in generale a tenere indenne e manlevare la IG per ogni debito, onere, Pt_1 spesa imposta e/o sanzione derivante dalla partecipazione alla società DETODO S.A.S. antecedente e sopravvenuta alla cessazione del rapporto societario. Il SI. si farà carico degli oneri e delle Pt_2 parcelle del commercialista
DÀ ATTO che la SI continuerà farsi carico delle rate del finanziamento addebitato sul conto Pt_1 corrente cointestato presso Monte dei Paschi SpA.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19588/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BARBERIS PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 27/06/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...], studentessa universitaria, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , nata ad [...] il Persona_2
24.06.2011.
Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 4 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con impegno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e . Per_1 Per_2
AFFIDA la IA minore congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con abitazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente, secondo gli accordi tra i genitori e le esigenze della IA minore e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: almeno due pomeriggi infrasettimanali da concordare – indicativamente martedì e giovedì - con eventuale pernottamento, riaccompagnandola a scuola il giorno successivo (compatibilmente con le esigenze della minore), a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera o lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Durante le vacanze scolastiche la IA farà rientro il lunedì mattina a casa della madre;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (escludendo la cena della vigilia o il pranzo di Natale da trascorrere con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
• vacanze di Pasqua (con ciò intendendosi Pasqua e Lunedi dell'Angelo) e altri ponti o festività, ad anni alterni.
DISPONE che il SI. , a partire dal mese di agosto 2024, contribuisca al mantenimento Parte_2 delle figlie , maggiorenne ma non economicamente indipendente e minorenne, mediante la Per_1 Per_2 corresponsione, a favore della SI.ra di un assegno mensile di euro 700,00 rivalutabile ogni anno Pt_1 in base agli indici, secondo gli indici Istat, del mese di luglio, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese. In caso di trasferimento della IA per motivi di studio il padre verserà alla madre Per_1 per la IA , l'assegno mensile di €. 450,00 e l'assegno di €. 250,00 mensili direttamente alla IA. Per_2
DISPONE che i coniugi partecipino, alle spese scolastiche parascolastiche, ricreative e ludiche, nonché alle spese mediche non mutuabili, come individuate facendo riferimento al Protocollo 15.3.2016 del
Tribunale di Torino, in misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della IG Pt_2 Pt_1 dette spese saranno rimborsate al coniuge che le ha sostenute nel mese successivo al loro esborso. Il SI.
, inoltre, si farà carico per intero delle tasse universitarie per la IA . In caso di acquisto di Pt_2 Per_1 un'autovettura per la IA il costo d'acquisto sarà suddiviso tra i coniugi nelle percentuali sopra Per_1 indicate (70% padre-30% madre).
DA' ATTO che le parti si accordano reciproco consenso al rilascio dei passaporti/documenti equipollenti intestati alla minore.
pagina 2 di 4 DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che i coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono il diritto in via esclusiva della SI a riscuotere l'importo dell'assegno unico universale, erogato per la IA , per i figli Parte_1 Per_2
a carico, sino a quando ne sussisteranno i requisiti per l'erogazione. La IA , come già avviene, Per_1 percepirà direttamente la somma erogata dall' CP_1
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat 500L tg EZ368XW di proprietà esclusiva del SI. sarà Parte_2 concessa in uso gratuito alla IG sino a quando la stessa non avrà la possibilità di acquistare Pt_1 una vettura alternativa, l'auto sarà messa a disposizione del SI. quando ne avrà necessità con Pt_2 preavviso di 24 ore salvo urgenze imprevedibili.
DÀ ATTO che il SI. si farà carico delle spese di gestione dell'appartamento di Piazza Galimberti Pt_2
11, acquistato come prima casa dalla IG e della rata del mutuo ipotecario, utilizzando i Pt_1 proventi dell'attività B&B ed eventualmente, qualora questi non fossero sufficienti, integrandoli con sue risorse, sempre tenendo indenne la SI.ra anche in caso di perdita dei benefici prima casa, da Pt_1 ogni onere e spesa di qualsiasi origine, amministrativo, fiscale, utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, eventuale IMU e TARI.
DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali insorti durante la convivenza matrimoniale la IG si rende disponibile a trasferire al SI. la Pt_1 Parte_2 proprietà dell'appartamento sito in Torino Piazza Galimberti 11, censito al catasto urbano del Comune di Torino Foglio 1422, particella 53 Sub 51 Il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione che il marito provveda puntualmente a sostenere le spese indicate al punto precedente e si faccia carico di ogni onere e spesa relativo al suddetto trasferimento, accollandosi integralmente il mutuo ipotecario, manlevando la coniuge da ogni responsabilità patrimoniale, anche da quelle descritte al successivo punto n. 11, affrancandola da ogni onere e responsabilità relativa al rapporto di partecipazione societaria.
DÀ ATTO che sempre nel medesimo ambito di definizione dei rapporti patrimoniali sorti durante la convivenza matrimoniale, i coniugi danno atto che la partecipazione della IG in qualità di Pt_1 socio accomandante della società DETODO SAS, è cessata al 31 dicembre 2024. Le modalità di regolamentazione del recesso e la liquidazione della quota, saranno concordate con il fiscalista per valutare in tale contesto, anche l'esposizione della socia nei confronti dell'erario e di eventuali creditori sociali ed istituzionali. Il SI. si impegna espressamente a farsi carico del pagamento delle cartelle Pt_2 esattoriali emesse a carico della IG tenendola indenne da qualsiasi conseguenza derivante Pt_1 dalla omessa dichiarazione/o per il mancato o insufficiente assolvimento delle imposte sui redditi da partecipazione fiscalmente attribuiti alla socia accomandante, usufruendo anche della disponibilità di
“rottamazioni”, e più in generale a tenere indenne e manlevare la IG per ogni debito, onere, Pt_1 spesa imposta e/o sanzione derivante dalla partecipazione alla società DETODO S.A.S. antecedente e sopravvenuta alla cessazione del rapporto societario. Il SI. si farà carico degli oneri e delle Pt_2 parcelle del commercialista
DÀ ATTO che la SI continuerà farsi carico delle rate del finanziamento addebitato sul conto Pt_1 corrente cointestato presso Monte dei Paschi SpA.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4