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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19241/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19241/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P. IV , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Natale Bonfiglio in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
c.f. - P. IV ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Andrea Tomasino
e dall'avv. Ezio Maria Zuppardi in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante (di seguito, per brevità, solo ) Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4676/2021, emesso da questo Tribunale in data 11/6/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in avanti solo ), della somma CP_2 CP_1 di € 22.601,50, oltre interessi e spese di procedura, quale differenza tra l'importo di
€ 86.378,66 ricevuto dal Comune di Posada e la minore somma di € 63.777,16 oltre Cont accessori versata quale mandataria del he si era aggiudicato l'appalto di lavori per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico dell'anzidetto Comune. A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva:
- che essa esponente in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_1
e con la era aggiudicata l'appalto Controparte_4
dei suindicati lavori presso il Comune di Posada;
- che in applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (art. 38, comma 18 del Dlgs 50/2016), il Comune di Posada avrebbe dovuto corrispondere l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale dell'appalto;
- che tale anticipazione era avvenuta con Determina n. 284 del 7/12/2020 in ragione del fatto che il D.L. aveva attestato l'inizio dei lavori edili alla data del 19/10/2019;
- che, invece, erroneamente con determina n. 39 del 5/3/2020, aveva disposto l'anticipazione del prezzo dell'appalto in favore della ancorandola CP_1 all'attestazione della D.L. del 1910/2020, che, tuttavia, attestava l'inizio dei lavori edili ma non anche della diversa ed autonoma attività di installazione dei mobili e degli arredi di competenza della CP_1
- che, pertanto, l'anticipazione disposta in favore della era indebita, poiché CP_1
la predetta non aveva ancora dato avvio alla fornitura e, dunque, non avrebbe potuto emettere la fattura n. 59/00, posto che l'art. 35 del D. Lgs. 50/16 -cui rinviava il contratto di appalto sottoscritto (art. 3) - richiedeva l'effettivo inizio della prestazione quale condizione per ottenere l'anticipazione del prezzo;
- che, per tale motivo, essa aveva corrisposto alla mandante solo il Pt_1 CP_1 minor importo di € 63.777,16.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo e, accertata l'indebita liquidazione della somma di € 86.378,66 in favore della CP_1
condannarsi la stessa, anche previa disapplicazione della determina n. 39 del
5.3.2021 del Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Posada, alla restituzione dell'importo già pagato di € 63.777,16, oltre IVA (10%) ed interessi ex
D.L. 231/02, affinchè essa , quale unica legittimata ad avere rapporti con il Pt_1
Comune di Posada, potesse restituirli al Comune di Posada, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la società creditrice chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, con conseguente rigetto della spiegata domanda riconvenzionale e vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c, da attribuirsi ai procuratori anticipatarii. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 3/2/2022 veniva concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria istruttoria l'opponente, dichiarando di aver dato esecuzione al decreto esecutivo con bonifico eseguito i1 8/2/22, chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione anche delle somme di cui all'ingiunzione, pari ad € 23.510,00.
Disattese, con ordinanza resa in data 22/9/2022, le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data odierna, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il Tribunale che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come, invece, richiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/3/2025. Tale pronuncia, infatti, presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 30251/2023). Nulla di ciò è avvenuto nel caso di specie, atteso che la ha provveduto al pagamento Pt_1
della somma ingiunta non già spontaneamente, ma in forza dell'esecutività riconosciuta al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,. con la conseguenza, pertanto, che, essendo rimasti inalterati i motivi di contrasto che hanno dato luogo alla presente controversia, la causa deve essere decisa nel merito.
Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, l'opposizione spiegata dalla si basa sostanzialmente Pt_1 sull'asserita erronea applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'art. 35 comma 18 D.lgs. n. 50/2018, riguardante l'anticipazione del prezzo dei lavori oggetto di appalto pubblico. In particolare, la norma subordina il pagamento anticipato del 20% del prezzo dei lavori a condizione che sia effettivamente iniziata la “prestazione”, dovendo avvenire “antro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione”.
Ebbene, sostiene la , che il Comune di Posada avrebbe erroneamente Pt_1 disposto l'anticipazione delle somme dovute alla ancorando l'inizio della CP_1 prestazione all'attestazione del D.L. del 19/10/2020 che, tuttavia, si riferiva ai lavori edili e non alle forniture dei beni mobili e degli arredi cui era tenuta l'odierna opposta.
Ora, è di immediata percezione come la non abbia alcuna Pt_1 legittimazione, né alcun interesse giuridicamente rilevante, a far valere l'errore – peraltro tutto da dimostrare - in cui sarebbe incorso il Comune di Posada nell'attribuire alla l'anticipazione del prezzo delle forniture cui la stessa era CP_1
tenuta. Seppure, infatti, tale anticipazione fosse avvenuta prima che la CP_1
avesse dato inizio alla propria prestazione, è evidente che unico legittimato all'azione di ripetizione sarebbe il Comune di Posada, quale soggetto che ha eseguito il pagamento asseritamente indebito, non avendo la alcun titolo per Pt_1
accampare richieste restitutorie di sorta. Né la predetta ha allegato di aver ricevuto richieste restitutorie da parte del Comune di Posada e, tanto meno, di agire per conto dello stesso, sicchè il rifiuto di corrispondere alla quanto ricevuto in forza CP_1 del mandato conferitole con la costituzione dell'ATI, è palesemente illegittimo ed inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio.
Peraltro, va stigmatizzata la irragionevole pretesa di trattenere sul maggior importo dovuto di € 63.777,16 la minor somma di € 22.601,50, in quanto la stessa non trova alcuna giustificazione neppure sulla base degli infondati motivi posti a base della spiegata opposizione.
La conseguenza è che l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, con attribuzione agli avv.ti Ezio
Maria Zuppardi e Andrea Tomasino.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, avendo la agito Pt_1
senza quel minimo di diligenza necessario a rendersi conto della palese infondatezza delle proprie pretese, proponendo un'opposizione del tutto pretestuosa. Come statuito dalla Suprema Corte, difatti, tale condanna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 13/8/2024, n. 22810) Quanto alla misura della “sanzione”, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (cfr.
Cass.4/8/2021, n. 22208; Cass. 18/11/2018, n. 29812; Cass. 6/6/2019, n. 139).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del valore della controversia, si ritiene di quantificare detta “sanzione” nella somma di € 700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21/7/2021 nei confronti della , avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 4676/21, emesso da questo Tribunale in data 11/6/2021, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione in favori degli avv.ti Ezio Maria Zuppardi
e Andrea Tomasino;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 700,00 a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Napoli, 27/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19241/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P. IV , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Natale Bonfiglio in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
c.f. - P. IV ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Andrea Tomasino
e dall'avv. Ezio Maria Zuppardi in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante (di seguito, per brevità, solo ) Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4676/2021, emesso da questo Tribunale in data 11/6/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in avanti solo ), della somma CP_2 CP_1 di € 22.601,50, oltre interessi e spese di procedura, quale differenza tra l'importo di
€ 86.378,66 ricevuto dal Comune di Posada e la minore somma di € 63.777,16 oltre Cont accessori versata quale mandataria del he si era aggiudicato l'appalto di lavori per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico dell'anzidetto Comune. A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva:
- che essa esponente in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la CP_1
e con la era aggiudicata l'appalto Controparte_4
dei suindicati lavori presso il Comune di Posada;
- che in applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (art. 38, comma 18 del Dlgs 50/2016), il Comune di Posada avrebbe dovuto corrispondere l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale dell'appalto;
- che tale anticipazione era avvenuta con Determina n. 284 del 7/12/2020 in ragione del fatto che il D.L. aveva attestato l'inizio dei lavori edili alla data del 19/10/2019;
- che, invece, erroneamente con determina n. 39 del 5/3/2020, aveva disposto l'anticipazione del prezzo dell'appalto in favore della ancorandola CP_1 all'attestazione della D.L. del 1910/2020, che, tuttavia, attestava l'inizio dei lavori edili ma non anche della diversa ed autonoma attività di installazione dei mobili e degli arredi di competenza della CP_1
- che, pertanto, l'anticipazione disposta in favore della era indebita, poiché CP_1
la predetta non aveva ancora dato avvio alla fornitura e, dunque, non avrebbe potuto emettere la fattura n. 59/00, posto che l'art. 35 del D. Lgs. 50/16 -cui rinviava il contratto di appalto sottoscritto (art. 3) - richiedeva l'effettivo inizio della prestazione quale condizione per ottenere l'anticipazione del prezzo;
- che, per tale motivo, essa aveva corrisposto alla mandante solo il Pt_1 CP_1 minor importo di € 63.777,16.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo e, accertata l'indebita liquidazione della somma di € 86.378,66 in favore della CP_1
condannarsi la stessa, anche previa disapplicazione della determina n. 39 del
5.3.2021 del Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Posada, alla restituzione dell'importo già pagato di € 63.777,16, oltre IVA (10%) ed interessi ex
D.L. 231/02, affinchè essa , quale unica legittimata ad avere rapporti con il Pt_1
Comune di Posada, potesse restituirli al Comune di Posada, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la società creditrice chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, con conseguente rigetto della spiegata domanda riconvenzionale e vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c, da attribuirsi ai procuratori anticipatarii. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 3/2/2022 veniva concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria istruttoria l'opponente, dichiarando di aver dato esecuzione al decreto esecutivo con bonifico eseguito i1 8/2/22, chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione anche delle somme di cui all'ingiunzione, pari ad € 23.510,00.
Disattese, con ordinanza resa in data 22/9/2022, le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data odierna, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il Tribunale che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come, invece, richiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/3/2025. Tale pronuncia, infatti, presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 30251/2023). Nulla di ciò è avvenuto nel caso di specie, atteso che la ha provveduto al pagamento Pt_1
della somma ingiunta non già spontaneamente, ma in forza dell'esecutività riconosciuta al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,. con la conseguenza, pertanto, che, essendo rimasti inalterati i motivi di contrasto che hanno dato luogo alla presente controversia, la causa deve essere decisa nel merito.
Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, l'opposizione spiegata dalla si basa sostanzialmente Pt_1 sull'asserita erronea applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'art. 35 comma 18 D.lgs. n. 50/2018, riguardante l'anticipazione del prezzo dei lavori oggetto di appalto pubblico. In particolare, la norma subordina il pagamento anticipato del 20% del prezzo dei lavori a condizione che sia effettivamente iniziata la “prestazione”, dovendo avvenire “antro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione”.
Ebbene, sostiene la , che il Comune di Posada avrebbe erroneamente Pt_1 disposto l'anticipazione delle somme dovute alla ancorando l'inizio della CP_1 prestazione all'attestazione del D.L. del 19/10/2020 che, tuttavia, si riferiva ai lavori edili e non alle forniture dei beni mobili e degli arredi cui era tenuta l'odierna opposta.
Ora, è di immediata percezione come la non abbia alcuna Pt_1 legittimazione, né alcun interesse giuridicamente rilevante, a far valere l'errore – peraltro tutto da dimostrare - in cui sarebbe incorso il Comune di Posada nell'attribuire alla l'anticipazione del prezzo delle forniture cui la stessa era CP_1
tenuta. Seppure, infatti, tale anticipazione fosse avvenuta prima che la CP_1
avesse dato inizio alla propria prestazione, è evidente che unico legittimato all'azione di ripetizione sarebbe il Comune di Posada, quale soggetto che ha eseguito il pagamento asseritamente indebito, non avendo la alcun titolo per Pt_1
accampare richieste restitutorie di sorta. Né la predetta ha allegato di aver ricevuto richieste restitutorie da parte del Comune di Posada e, tanto meno, di agire per conto dello stesso, sicchè il rifiuto di corrispondere alla quanto ricevuto in forza CP_1 del mandato conferitole con la costituzione dell'ATI, è palesemente illegittimo ed inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio.
Peraltro, va stigmatizzata la irragionevole pretesa di trattenere sul maggior importo dovuto di € 63.777,16 la minor somma di € 22.601,50, in quanto la stessa non trova alcuna giustificazione neppure sulla base degli infondati motivi posti a base della spiegata opposizione.
La conseguenza è che l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, con attribuzione agli avv.ti Ezio
Maria Zuppardi e Andrea Tomasino.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, avendo la agito Pt_1
senza quel minimo di diligenza necessario a rendersi conto della palese infondatezza delle proprie pretese, proponendo un'opposizione del tutto pretestuosa. Come statuito dalla Suprema Corte, difatti, tale condanna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 13/8/2024, n. 22810) Quanto alla misura della “sanzione”, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (cfr.
Cass.4/8/2021, n. 22208; Cass. 18/11/2018, n. 29812; Cass. 6/6/2019, n. 139).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del valore della controversia, si ritiene di quantificare detta “sanzione” nella somma di € 700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21/7/2021 nei confronti della , avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 4676/21, emesso da questo Tribunale in data 11/6/2021, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione in favori degli avv.ti Ezio Maria Zuppardi
e Andrea Tomasino;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 700,00 a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Napoli, 27/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)