Articolo 1 della Legge 26 aprile 1976, n. 222
Versione
29 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in base alla legge 22 novembre 1972, n. 771 , recante norme per l'istituzione della seconda Universita' di Roma.

Entrata in vigore il 29 maggio 1976