Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1523/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , minorenne legalmente rappresentata Parte_1 C.F._1
dal padre, esercente la responsabilità genitoriale, (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe PORZIO (C.F. C.F._2
) C.F._3
- attrice - contro
P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide GROSSI CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._4
- convenuta -
e
(P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonello BEVILACQUA (CF: ) C.F._5
- terza chiamata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – – minorenne rappresentata dal padre, esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale, –, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha evocato in giudizio la al fine di sentirla condannare al pagamento di € CP_1
26.660,33 (oltre interessi e rivalutazioni) o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c., quale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente occorsole, in data 18.2.2020, all'interno dell'azienda della convenuta.
Ha dedotto che:
- nella suddetta data, unitamente ai suoi genitori, Parte_1 [...]
e visita l'azienda di allevamento di bovini, suini e Pt_3 Parte_2
cavalli della su invito del suo legale rappresentate;
CP_1
- la stessa minorenne, mentre percorreva in discesa una rampa stradale di cemento con solchetti a pettine trasversali posti davanti alle stalle, a causa della presenza sul piano stradale di residui di fieno e paglia fuoriusciti dalla attigue stalle, bagnati e resi scivolosi dagli escrementi degli animali, scivolava, inciampando su uno dei predetti solchetti trasversali non visibili perché coperti dal materiale scivoloso e cadeva rovinosamente col peso del corpo sul braccio destro, senza poter evitare in alcun modo la caduta sia per la forte pendenza della rampa che per la mancanza su di essa di corrimano o di qualsiasi altro appiglio;
- a seguito del sinistro, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola, ove le veniva diagnosticato: “trauma gomito destro, frattura scomposta con lussazione del capitello radiale destro” e, per questo, era sottoposta ad intervento chirurgico per riduzione e con osteosintesi metallica ed applicazione di apparecchio gessato per 30 gg. (rimosso il 20.3.2020);
- da tali lesioni derivavano postumi invalidanti permanenti nella misura del 9%, oltre ITT per 30 gg. ed ITP al 50% per 90 gg., come da allegata CTP;
- la responsabilità dell'accaduto era da iscrivervi esclusivamente alla CP_1
in quanto custode della rampa stradale – non dotata di corrimano, sconnessa e cosparsa di fieno ed escrementi liquidi che nascondevano i solchetti laterali – tale da costituire una situazione di pericolo non segnalato né visibile, né prevedibile;
1.2. – Si è costituita la che ha chiesto: preliminarmente, di autorizzare la CP_1
chiamata in causa della compagnia assicurativa in virtù Controparte_2
2 della stipulata polizza assicurativa n. 760840786; sempre preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata su an e quantum (anche in ragione del concorso colposo del danneggiato); in via subordinata, di condannare con esonero di qualsiasi conseguenza a Controparte_2
carico della medesima e di essere tenuta indenne dalla predetta CP_1
compagnia assicurativa;
in ulteriore subordine, di limitare la pretesa attore a quanto dimostrato, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato;
1.3. – Si è costituita anche la che ha chiesto di rigettare la Controparte_2 domanda risarcitoria dell'attrice perché infondata e non provata.
1.4. – Nel corso dell'istruttoria è stato assunto l'interrogatorio formale di CP_3
quale legale rappresentante della ed è stata sentita, all'udienza
[...] CP_1
23.2.2024, quale teste. È, poi, stata espletata CTU medico Controparte_4
legale a cura del dott. (cfr. relazione depositata il 20.6.2024). Persona_1
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della
Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può
3 essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive
4 caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017).
2.2. – Nel caso di specie, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della è CP_1
dimostrata, avendo parte attrice assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la rampa stradale (sconnessa e scivolosa) – di cui è custode la società convenuta – e la caduta.
Invero, legale rappresentante della in sede di Controparte_3 CP_1
interrogatorio formale, ha ammesso le circostanze con l'atto introduttivo, ossia che
è scivolata a causa dei detriti di fieno e escrementi liquidi degli Parte_1
animali che, fuoriusciti dalle stalle in fase di pulizia, si trovavano sparsi sulla rampa e nascondevano i solchetti trasversale del fondo stradale.
Tali dichiarazioni confessorie – nel caso, come quello in esame, di litisconsorzio facoltativo – hanno il valore di prova legale ex art. 2733 cod. civ. nei confronti di colui che l'ha resa, mentre sono liberamente apprezzabili nei confronti della terza chiamata
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8458 del 4/5/2004; Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 6/12/2005;
Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 19/1/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 22/5/2006).
Più specificamente, nella vicenda che qui occupa, le illustrate dichiarazioni della convenuta sono confortate dalla documentazione fotografica in atti e dalla descrizione dei luoghi fornita dalla teste sicché, alla luce del Controparte_4
complessivo materiale cognitivo disponibile, appare effettivamente verosimile che le condizioni (sconnesse e scivolose) della strada possa avere determinato la caduta dell'attrice, conformemente alla confessione resa dal legale rappresentante dell'azienda di allevamento.
A fronte di ciò non è stata fornita dalla la prova del caso fortuito. CP_1
Non sono specificamente dedotti né comunque risultano elementi indicativi di comportamenti colposi commessi dalla danneggiata.
5 2.3. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr. relazione depositata il 20.6.2024 a firma del dott. ), è immune da Persona_1
incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito della caduta, ha riportato “esiti Parte_1
disfunzionali di frattura del capitello radiale destro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in sede. Esiti cicatriziali post chirurgici III distale dell'ulna sinistra”,
e stimati nel 7% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea per 30 gg. al 100%,
30 gg al 50% e 70 gg al 25%.
Va, quindi, riconosciuto – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024, tenuto conto dei 15 anni di età dell'attrice (nata [...]) all'epoca del sinistro (il 18.2.2020) –
l'importo complessivo di € 24.194,50 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 13.605,00 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 7%, oltre il 25% per sofferenza soggettiva
(normalmente correlata alle lesioni secondo il sistema di liquidazione tabellare milanese), per un totale di € 17.007,00;
- € 7.187,50 per danno biologico temporaneo (di cui € 3.450,00 per 30 gg di ITT, €
1.725,00 per 30 gg. ITP al 50%, 2.012,50 per 70 gg al 25%),
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento
(18.2.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Non sono dimostrati e neppure specificamente dedotti altri danni non patrimoniali né elementi di personalizzazione del danno biologico.
Non vi sono spese mediche documentate.
2.4. – Occorre, quindi, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
24.194,50, oltre interessi legali da calcolarsi come già precisato, in favore di Parte_1
.
[...]
3. – Conseguentemente – in virtù della polizza assicurativa n. 760840786 (la cui applicazione nel caso in esame è incontestata) – la terza chiamata, Controparte_2
deve essere condannata a tenere indenne la da quanto
[...] CP_1 quest'ultima verserà alla danneggiata, anche a titolo di spese di giudizio ex art. 1917, 3° comma, cod. civ.
6 4. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso (alla luce dei valori medi previsti dal
DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore) ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA
e CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore.
In mancanza di contestazioni sulla polizza, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra la e la . CP_1 Controparte_5
Le spese della CTU, per soccombenza ed ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, cod. civ., vanno poste a carico della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento di € 24.194,50, oltre interessi legali fino al CP_1
soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di parte attrice;
b) condanna al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 5.077,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
c) condanna a tenere indenne da quanto Controparte_2 CP_1
chiamata a pagare a ai sensi delle statuizioni sub a) e b); Parte_1
d) pone le spese della CTU a carico di Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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