Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1577/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 06/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. RACHELE POSTERARO, nonché il dott. Francesco Merli ai fini della pratica forense. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Luisa Chianello, in sostituzione dell'avv. FRANCESCANTONIO ZIMATORE. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Posteraro si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Riserva il deposito sul fascicolo telematico del decreto di ammissione al pss e della richiesta di liquidazione del compenso. L'avv. Chianello si riporta integralmente agli scritti difensivi e alle note conclusionali autorizzate, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa. Rileva, infine, che le note conclusive della controparte sono state depositate tardivamente. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1577/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Posteraro Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2 opponente
E
(c.f. e P.I. n. ), con sede legale in Viale Brenta Controparte_1 P.IVA_1
18/B, 20139 Milano e, per essa, (c.f. e p. IVA CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Francescantonio Zimatore (c.f. ); C.F._3 opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29/10/2021, fondato sul decreto ingiuntivo n. 212/2008 (emesso in data 22/02/2008 nell'ambito del giudizio avente RGAC n. 167/2008 Trib. Cosenza), notificato in data 15/04/2008, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di opposizione con ordinanza del 24/02/2009 e definitivamente confermato con sentenza n. 789/2011 emessa dal Tribunale di Cosenza il 16/05/2011. 1.1. A sostegno della opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito per Parte_1 mancata attivazione del titolo nei dieci anni dall'emissione della sentenza che aveva deciso l'opposizione su di esso.
pagina 2 di 5 A ragione di quanto dedotto, l'opponente ha concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare che nulla fosse dovuto alla Società opposta per intervenuta prescrizione del credito.
1.2. Si è costituita la quale ha contestato l'opposizione precisando Controparte_3 di aver provveduto, nelle date del 18/04/2014 e 23/04/2014, alla notificazione di un primo atto di precetto con il quale si richiedeva il pagamento della somma di € Parte_1
30.746,15, oltre agli ulteriori interessi e spese, sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo n. 212/2008: tanto appare circostanza sufficiente a ritenere validamente interrotti i termini di prescrizione dall'azione. L'opposta ha precisato, inoltre, di aver dato corso, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 212/2008, ad un pignoramento immobiliare ai danni dell'obbligato in solido (procedura esecutiva iscritta al n. 173/2014 RGEI dinanzi al Tribunale Parte_2 di Paola) e che, quindi, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., l'interruzione della prescrizione contro ha prodotto effetti anche nei confronti di , quale debitore Parte_2 Parte_1 solidale. La pertanto, rilevato che l'opponente non ha formulato Controparte_3 alcuna domanda di condanna nei propri confronti quale cessionaria del credito già di titolarità di e che, pertanto, sarebbe in capo a sé difettata la legittimazione Controparte_4 passiva rispetto ad eventuali azioni e domande restitutorie relative a rimesse pervenute all'istituto di credito cedente, ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e/o di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
1.3. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto azionato, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.. Quindi, la causa, non necessitando di istruttoria, è stata decisa con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è manifestamente infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2.2. Nel caso di specie, le argomentazioni formulate da a sostegno della Parte_1 contestazione del credito azionato dalla hanno riguardato Controparte_3 unicamente l'asserita prescrizione del credito che, a dire dello stesso opponente, sarebbe maturata prima della notificazione del precetto oggetto di opposizione.
pagina 3 di 5 In particolare, secondo il deducente, il dies a quo va fatto risalire alla data del 16/05/2011, in cui è avvenuta la pubblicazione della sentenza n. 789/2011 emessa dal Tribunale di Cosenza a definizione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2008. Poiché dal 16/05/2011 non è intervenuto alcun atto interruttivo, il credito alla data della notifica del precetto qui opposto deve ritenersi ormai prescritto. Ritiene questo Giudice che l'eccezione, alla luce della documentazione versata in atti dalla opposta non sia meritevole di accoglimento. Controparte_3
Il creditore opposto ha, infatti, fornito evidenza della notificazione di un primo atto di precetto, fondato sul medesimo titolo oggetto del precetto qui impugnato, effettuata in data 23/04/2014 nelle mani di familiare convivente dell'odierno opponente. La circostanza che l'atto sia stato notificato a un indirizzo che l'opponente indica come diverso da quello risultante dalla certificazione anagrafica è inconferente. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” [Cfr., Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 (Rv. 673106 - 02)]. Peraltro, l'opponente, che stando al certificato storico di residenza già alla data della notifica del decreto ingiuntivo effettuata nel 2008 risiedeva in Viale Federico II di Svevia, ha regolarmente ricevuto l'atto (anche in quell'occasione notificato a mani di persona qualificatasi "addetta alla casa”) allo stesso indirizzo cui è stato notificato il precetto del 2014 e ha anche proposto opposizione, a comprova del fatto che quello indicato in entrambe gli avvisi di ricevimento (del 2008 e del 2014) sia il luogo in cui effettivamente l'opponente ha la propria dimora, al di là delle risultanze dei registri anagrafici. Pertanto, l'eccezione va respinta.
2.3. Le ulteriori doglianze formulate per la prima volta solo in occasione del deposito delle note difensive autorizzate in ordine alla invalidità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo vanno dichiarate inammissibili, perché proposte oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al quarto scaglione e parametrati ai valori minimi (data la non particolare complessità delle questioni trattate nel presente giudizio e l'assenza di attività istruttoria) per come segue, € 3.809,00 (pari alla sommatoria di € 851,00, € 602,00, € 903,00 ed € 1.453,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre CPA al 4% e Iva come per legge, se dovute in favore dell'opposta
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In considerazione della manifesta infondatezza della domanda si Controparte_3
pagina 4 di 5 provvederà alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore dell'opposta
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e per essa Controparte_3 Controparte_5
, 06 giugno 2025.
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Il Giudice Matteo Torretta
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