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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura ROMEO in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5087/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , con sede in Messina, Via Parte_1 P.IVA_1
Torrente Pace snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura in calce al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore
[...] P.IVA_2
n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Colletti, giusta procura generale alle liti in notar di Palermo del 19.1.2023 Persona_1
repertorio n. 2356 raccolta n. 1915.
, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 n. rep. 37875 n. racc. 7313 a rogito del notaio di Roma Per_2
OPPOSTI
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_3 P.IVA_4
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2024 la spiegava Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015314332/000 notificata l'11.9.2024, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520170013302938000, n.
29520170020820166000, n. 29520180022217674000, ed agli avvisi di addebito n.
59520140001881570000, n. 59520140003493205000, n. 59520150000134264000, n.
59520150000407204000, n. 59520160005792889000, n. 59520170000465992000, n.
59520180000017151000, n. 59520180000482353000, n. 59520180000991328000, n.
59520180002911774000, n. 59520180003367272000, n. 59520180003902733000, n.
59520190000408946000, n. 59520190002645802000, n. 59520190003434577000, n.
59520190005582372000, n. 59520200000182186000, n. 59520210001229534000, n.
59520220000550415000, n. 59520220001148342000, n. 59520220003146630000, n.
59520220004053073000, n. 59520230000491156000, n. 59520230001048348000, recanti crediti per complessivi euro 206.070,59. CP_4
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec, stante l'impossibilità di stabilire se l'atto notificato a mezzo pec fosse stato allegato in formato cades/pades, né se fosse stato sottoscritto digitalmente. Eccepiva altresì la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza assoluta della notifica, essendo stata inoltrata da un indirizzo pec differente da quello contenuto nel pubblico registro (PP.AA.) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria.
Lamentava il difetto di motivazione dell'intimazione opposta e la violazione del diritto di difesa del contribuente, mancando l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni in diritto sottese alla pretesa creditoria ed essendo stata omessa l'allegazione degli atti presupposti.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e per omessa/irrituale notifica degli atti presupposti.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati negli atti impugnati e delle relative sanzioni, nonché l'errata applicazione dell'articolo 30 DPR 602/73, come modificato dall'art. 14 D. Lgs 46/1999, con riferimento agli interessi di mora, dovendosi applicare, in assenza di regolamentazione e di aggiornamento annuale del decreto ministeriale, quelli legali.
Lamentava l'illegittima applicazione dei compensi di riscossione e l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta decadenza ex art. 25, d.lgs. 46/1999.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutorietà dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti;
nel merito, di annullare l'intimazione opposta per inesistenza della notifica effettuata via pec, ovvero per violazione dell'art. 3 della Legge n.
2 241/90 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 e per difetto assoluto di motivazione, ovvero di dichiarare la sua nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa e delle sanzioni portate dagli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
di dichiarare l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora e dei compensi di riscossione;
di annullare l'atto impugnato e gli atti presupposti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 19.12.2024. CP_2
Affermava l'intangibilità nel merito della pretesa contributiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti entro i termini di legge. Evidenziava che era unica legittimata passiva in Controparte_5 riferimento alle eccezioni formali avverso l'intimazione di pagamento.
Evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, sottolineando come comunque l'iscrizione a ruolo non costituiva l'unico strumento per procedere esecutivamente nei confronti del contribuente, e come, in ogni caso, l'eventuale decadenza dall'azione esattoriale non esimeva il Giudice adito dall'emettere una sentenza che si pronunciasse nel merito della debenza contributiva, come formalmente richiesto dall' . CP_1
Escludeva la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Chiedeva il rigetto della domanda sospensiva e del ricorso poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui ai provvedimenti impugnati, oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge;
in caso di accertata decadenza dall'iscrizione a ruolo, di accertare la sussistenza del credito vantato dall'Istituto per la causale di cui all'avviso di addebito.
3. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 30.12.2024. CP_1
Evidenziava di non essere legittimata in ordine alle eccezioni relative alla procedura di riscossione. Deduceva la regolarità delle notifiche delle cartelle e negava la prescrizione CP_1
dei crediti portati dalle cartelle di pagamento (sottolineava che una delle tre cartelle era stata oggetto di separata intimazione di pagamento del 2022, oggetto di procedimento giudiziario nel quale era stata affermata la regolarità della notifica ed il mancato decorso dei termini di prescrizione).
Affermava il rispetto dei termini di decadenza e l'impossibilità per l'opponente di contestare nel merito la pretesa, non avendo impugnato tempestivamente le cartelle.
Chiedeva il rigetto della richiesta preliminare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, per difetto dei relativi presupposti, ed il rigetto del ricorso perché inammissibile,
3 illegittimo, nullo e/o annullabile nonché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
4. L'udienza del 15 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
5. Si rileva preliminarmente che l' benché Controparte_5
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
6. Accertata la tempestività dell'opposizione e la corretta incardinazione della stessa innanzi a codesto giudice in funzione di Giudice del lavoro, si rigetta preliminarmente l'eccezione di inesistenza/illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec.
Premesso che non risulta contestata la consegna dell'avviso di intimazione in file .pdf a mezzo messaggio pec del 11.9.2024, e pacifica la legittimità della notifica diretta degli atti da parte del concessionario a mezzo pec, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, le Sezioni Unite con sentenza n. 10266/2018 del 27/4/2018 hanno dichiarato che devono considerarsi validi tanto gli atti in pdf quanto gli atti p7m, ovvero quei file sui quali è stata apposta una firma elettronica. La Cassazione ha, inoltre, ripreso l'orientamento della giurisprudenza europea per la quale non risultano esserci particolari differenze tra il formato p7m e il formato pdf o perlomeno differenze tali da ritenere il primo più affidabile del secondo.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf” (Cass. civ. 27/11/2019 n.
30948).
Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica non può essere mai pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e di conseguenza, anche l'irritualità di una notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., SS.UU. 18/04/2016, n. 7665), come per l'appunto nel caso di specie.
Difatti, “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un
4 espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561;
Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass.,
Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598)” (Cass. civ., 15.9.2021, n. 24833).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge che l'intimazione di pagamento è stata notificata in formato “signed.pdf” e che la stessa è stata regolarmente firmata in formato
PADES. L'eccezione si appalesa dunque infondata.
7. Quanto all'eccepita illegittimità della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, nella sentenza del 18/05/2022, n.15979, hanno osservato che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass.
s.u. 23620/2018)…”.
8. Infondata risulta altresì l'eccezione di difetto di motivazione, anche in riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, considerato che l'art. 50 del D.P.R.
n. 602/1973 non prevede particolari requisiti motivazionali per questo tipo di atto, che contiene soltanto l'intimazione ad adempiere un obbligo risultante da un ruolo iscritto negli atti precedentemente notificati: l'avviso contiene il riferimento alle cartelle ed agli avvisi di pagamento ad esso sottesi (che non necessitano di essere allegati) ed alla data della loro notifica, il titolo dell'obbligazione pecuniaria per ciascuno di essi, i riferimenti legislativi per il calcolo delle sanzioni civili, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, l'importo da pagare
(con specifica di spese e compensi di riscossione ed interessi di mora), il termine per pagarlo,
l'avviso della facoltà di proporre ricorso giudiziale per vizi propri dell'atto.
5 9. In riferimento all'eccezione di illegittimità del calcolo degli interessi moratori, si premette che l'art. 30 del d.P.R. n. 602/73 prevede che, “decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, (60 giorni dalla notifica della cartella) sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
E' stato poi chiarito dalla Suprema Corte che, in tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell' ), che Controparte_5
resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass. civ., sez. trib., 06/08/2020
n. 16778).
Ebbene, il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' n. 124741 del 04.09.2009, n. 124566 del 07.09.2010, Controparte_5
n. 95314 del 22.06.2011, n. 104609 del 17.07.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del
10.04.2014, n. 59743 del 30.04.2015, n. 60535 del 27.04.2016, n. 66826 del 04.04.2017, n.
95624 del 10.05.2018, n. 148038 del 23.05.2019, certamente validi ed applicabili agli atti oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato, né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
Legittima risulta inoltre la richiesta degli oneri di riscossione indicati nell'intimazione di pagamento, applicati dall' Riscossione in conformità a quanto disposto dall'art. 9, CP_6
d.lgs. 159/2015 e dall'art. 1, comma 17, l. 234/2021. La doglianza di parte opponente risulta
6 inoltre, anche in questo caso, del tutto generica e non circostanziata, non essendo contestata la correttezza del loro ammontare, così come determinato nell'atto impugnato.
10. Quanto alla notifica degli atti presupposti e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, dall'esame della documentazione prodotta dai resistenti si evince la regolarità della notifica per i seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 29520170013302938000, notificata in data 04/09/2017;
- Cartella di pagamento n. 29520170020820166000, notificata in data 20/12/2017;
- Cartella di pagamento n. 29520180022217674000, notificata in data 21/12/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520140001881570000, notificato in data 05/08/2014;
- Avviso di Addebito n. 59520140003493205000, notificato in data 05/11/2014;
- Avviso di Addebito n. 59520160005792889000, notificato in data 08/01/2017;
- Avviso di Addebito n. 59520170000465992000, notificato in data 27/05/2017;
- Avviso di Addebito n. 59520180000017151000, notificato in data 30/01/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180000482353000, notificato in data 31/03/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180000991328000, notificato in data 29/05/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180002911774000, notificato in data 13/07/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180003367272000, notificato in data 27/09/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520180003902733000, notificato in data 04/12/2018;
- Avviso di Addebito n. 59520190000408946000, notificato in data 26/03/2019;
- Avviso di Addebito n. 59520190002645802000, notificato in data 14/08/2019;
- Avviso di Addebito n. 59520190003434577000, notificato in data 25/11/2019;
- Avviso di Addebito n. 59520190005582372000, notificato in data 16/01/2020;
- Avviso di Addebito n. 59520200000182186000, notificato in data 13/02/2020;
- Avviso di Addebito n. 59520210001229534000, notificato in data 20/11/2021;
- Avviso di Addebito n. 59520220000550415000, notificato in data 15/05/2022;
- Avviso di Addebito n. 59520220001148342000, notificato in data 29/06/2022;
- Avviso di Addebito n. 59520220003146630000, notificato in data 29/09/2022;
- Avviso di Addebito n. 59520220004053073000, notificato in data 18/12/2022;
- Avviso di Addebito n. 59520230000491156000, notificato in data 31/05/2023;
- Avviso di Addebito n. 59520230001048348000, notificato in data 05/10/2023.
Si precisa che, in merito alla notifica di alcuni dei superiori atti a mezzo pec, non vi è contestazione circa l'appartenenza dell'indirizzo pec di destinazione alla società opponente.
Non può pertanto dubitarsi della validità della notificazione di tali atti, anche alla luce di quanto anzidetto in ordine all'ipotesi di indirizzo pec del mittente differente da quello inserito nei
7 pubblici registri.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 59520140001881570000 e n.
59520140003493205000, essi sono stati regolarmente notificati a mezzo del servizio postale presso la sede della società opponente.
La notifica a mezzo servizio postale è espressamente ammessa dall'art. 30 D.L.78/2010
(conv. in l. 122/2010) nonché dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; in tal caso, “la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma [destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda], o dal portiere dello stabile dove
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la necessità dell'invio della raccomandata informativa, evidenziando che,
“qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834
– 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui
“In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art.
1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982)”
(Cass. civ. n. 12470/2020).
Si osserva inoltre che l'art. 145 c.p.c., primo comma, in tema di notifiche alle persone giuridiche, così dispone: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138,
139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia
8 indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Ebbene, a fronte di una generica eccezione circa il fatto che la notifica non sarebbe stata effettuata a persona incaricata a riceverla, parte opponente non ha tuttavia fornito alcuna prova del fatto che il ricevente non fosse persona addetta alla sede e non fosse legittimata a ricevere la notifica dell'avviso. La doglianza risulta dunque infondata.
Le notifiche degli avvisi di addebito n. 59520150000134264000 e n.
59520150000407204000 sono state invece allegate dall' in formato non leggibile ed CP_2
inidoneo a fini probatori, sicché non può ritenersi provata la loro rituale notifica.
L'intimazione di pagamento deve dunque essere annullata in relazione ai due avvisi di addebito non regolarmente notificati.
11. Per quanto concerne gli atti validamente notificati, l'eccezione di decadenza ex art. 25, d.lgs. 46/1999 è tardiva ed inammissibile, essendo ampiamente decorsi i termini di legge per l'impugnazione di tali atti.
Quanto invece alla eccepita prescrizione dei premi/contributi sottesi agli avvisi e/o cartelle validamente notificati, giova premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma
9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità
(v., da ultimo, Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
Inoltre costituisce ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U.
Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Rileva inoltre la Suprema Corte che, “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine
9 di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”
(Cass. civ., sez. trib., 17.6.2024, n.16743).
Nella fattispecie in esame, la prescrizione delle cartelle e degli avvisi di addebito validamente notificati è stata interrotta dal preavviso di fermo n. 29580201600059706, notificato in data 17.6.2016 (relativo, tra gli altri, agli avvisi di addebito n.
59520140001881570000 e n. 59520140003493205000), dall'intimazione di pagamento n.
29520229002013144000, notificata in data 16.2.2022 (relativa, tra gli altri, alle cartelle di pagamento n. 29520170013302938000 e n. 29520170020820166000, ed agli avvisi di addebito n. 59520140001881570000 e n. 59520140003493205000) e dall'intimazione di pagamento n.
29520239001448251000, notificata in data 14.2.2023 (relativa, tra gli altri, alla cartella di pagamento n. 29520180022217674000 ed agli avvisi di addebito n. 59520160005792889000,
n. 59520170000465992000, n. 59520180000017151000, n. 59520180000482353000, n.
59520180000991328000, n. 59520180002911774000, n. 59520180003367272000, n.
59520180003902733000, n. 59520190000408946000, n. 59520190002645802000, n.
59520190003434577000, n. 59520190005582372000, n. 59520200000182186000, n.
59520210001229534000).
Il termine di prescrizione è dunque maturato per il solo credito iscritto nell'avviso di addebito n. 59520160005792889000, non essendo intervenuti atti interruttivi del termine quinquennale ex art. 3, c. 9, l. 335/1995 dalla sua notifica (8.1.2017) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento del 14.2.2023.
A siffatta conclusione si perviene conteggiando i due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali per complessivi 311 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
10 obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'intimazione di pagamento deve quindi essere annullata anche in relazione all'avviso di addebito predetto.
12. L'opposizione è dunque parzialmente meritevole di accoglimento e l'intimazione opposta va annullata in relazione agli avvisi di addebito n. 59520150000134264000, n. CP_2
59520150000407204000 e n. 59520160005792889000. Essa va rigettata per il resto.
Ogni ulteriore eccezione viene assorbita dalle superiori statuizioni.
13. La domanda di condanna per lite temeraria spiegata ex art. 96 c.p.c. dall' CP_1
nelle note difensive autorizzate del 3.4.2025 non risulta provata, mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
14. Nei rapporti tra opponente e il limitato accoglimento dell'opposizione CP_2
giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Gianfilippo Ceccio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti tra opponente e le spese giudiziali seguono la soccombenza e, CP_1 stante il rigetto dell'opposizione in relazione ai crediti di competenza si liquidano in CP_1
favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e limitata attività
11 processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in
[...] data 1.10.2024 nei confronti dell' dell' e dell' CP_1 CP_2 Controparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015314332/000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520170013302938000, n. 29520170020820166000, n.
29520180022217674000, ed agli avvisi di addebito n. 59520140001881570000, n.
59520140003493205000, n. 59520150000134264000, n. 59520150000407204000, n.
59520160005792889000, n. 59520170000465992000, n. 59520180000017151000, n.
59520180000482353000, n. 59520180000991328000, n. 59520180002911774000, n.
59520180003367272000, n. 59520180003902733000, n. 59520190000408946000, n.
59520190002645802000, n. 59520190003434577000, n. 59520190005582372000, n.
59520200000182186000, n. 59520210001229534000, n. 59520220000550415000, n.
59520220001148342000, n. 59520220003146630000, n. 59520220004053073000, n.
59520230000491156000, n. 59520230001048348000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_5
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'intimazione di pagamento
29520249015314332/000 in relazione agli avvisi di addebito n. CP_2
59520150000134264000, n. 59520150000407204000 e n. 59520160005792889000;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_2
che liquida – già ridotte - in € 21,50 per rimborso metà contributo unificato ed in €
3.057,00 per metà compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo CECCIO, compensando la restante quota;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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