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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1221/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165050 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1223/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 84117 notificatogli in data 10.1.2024 con il quale il Comune di Lamezia Terme gli ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2018.
Il ricorrente ha eccepito la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria, nonché la carenza dei presupposti sostanziali del contributo invocando l'esenzione per i coltivatori diretti o IAP.
Il Comune di Lamezia Terme, si è costituito contestando le deduzioni avversarie ed instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 1, comma 161 1. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2023.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, i Comuni hanno 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018. Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento IMU 2018 deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
10.1.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che l'invocata riguarda i terreni e non i fabbricati.
Per i primi lo stesso comune ha operato lo sgravio, sicchè sotto tale profilo può essere declarata la cessata materia del contendere.
Il ricorso non può invece essere accolto per i fabbricati atteso che quello del ricorrente non è in costruzione ma già ultimato come risulta dalle variazioni di classamento presentate dallo stesso ricorrente.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al provvedimento di sgravio operato dal comune, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere con riferimento all'avviso per i terreni agricoli.
Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1221/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165050 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1223/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 84117 notificatogli in data 10.1.2024 con il quale il Comune di Lamezia Terme gli ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2018.
Il ricorrente ha eccepito la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria, nonché la carenza dei presupposti sostanziali del contributo invocando l'esenzione per i coltivatori diretti o IAP.
Il Comune di Lamezia Terme, si è costituito contestando le deduzioni avversarie ed instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 1, comma 161 1. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2023.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, i Comuni hanno 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018. Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento IMU 2018 deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
10.1.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che l'invocata riguarda i terreni e non i fabbricati.
Per i primi lo stesso comune ha operato lo sgravio, sicchè sotto tale profilo può essere declarata la cessata materia del contendere.
Il ricorso non può invece essere accolto per i fabbricati atteso che quello del ricorrente non è in costruzione ma già ultimato come risulta dalle variazioni di classamento presentate dallo stesso ricorrente.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al provvedimento di sgravio operato dal comune, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere con riferimento all'avviso per i terreni agricoli.
Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.