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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6599/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA società di diritto belga, P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cicala e Alessandro Baudino Bessone, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.V. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Roma n. 9729/2024, R.G. n. 28987/2019, pubblicata in data 6.6.2024.
*** alla quale l'atto di appello è stato ritualmente notificato Controparte_1 in data 23.12.2024, non si è costituita in giudizio.
*** pagina 1 di 2 In data 11.4.2025, il procuratore di parte appellante, avv.to Alessandro Baudino Bessone, ha depositato atto di rinuncia alla “impugnazione, all'azione ed al sotteso diritto a spese compensate stante altresì la mancata costituzione di Controparte”.
***
All'udienza del 19.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 10.7.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 19.6.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6599/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA società di diritto belga, P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cicala e Alessandro Baudino Bessone, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.V. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Roma n. 9729/2024, R.G. n. 28987/2019, pubblicata in data 6.6.2024.
*** alla quale l'atto di appello è stato ritualmente notificato Controparte_1 in data 23.12.2024, non si è costituita in giudizio.
*** pagina 1 di 2 In data 11.4.2025, il procuratore di parte appellante, avv.to Alessandro Baudino Bessone, ha depositato atto di rinuncia alla “impugnazione, all'azione ed al sotteso diritto a spese compensate stante altresì la mancata costituzione di Controparte”.
***
All'udienza del 19.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 10.7.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 19.6.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 2 di 2