Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale ex artt. 473 bis. 12, 49, 51 e ss., iscritto al n.
v.g. 3285/2024 promosso dai coniugi:
, c.f.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.08.1974
e c.f.: nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], entrambe rappresentati e difesi dall'Avv. Marica Martinelli del Foro di Lucca, Email_1
con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pietrasanta (LU), il
15.09.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di San Giuliano Terme (PI), al n. 52, parte 2, Serie B, anno 2001, adottando il regime della pagina 1 di 5
24.12.2004 e nato a [...] il [...]. Persona_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire gli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
In punto di condizioni accessorie, l'unica questione da scrutinare è quella economica ed attinente, in particolare, al contributo di mantenimento richiesto per il figlio Persona_2
Nelle more del procedimento, infatti, egli ha raggiunto la maggiore età, con il conseguente venir meno del potere del Tribunale di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non convivente, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti che, in base al disposto normativo, possono essere assunti solo nei confronti di prole minore d'età.
Resta, nondimeno, la possibilità di adottare provvedimenti di carattere economico, posto che tale figlio delle parti risulta ancora economicamente non autosufficiente. È pacifico, infatti, che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1773 del 08/02/2012, come richiamato da Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021,
n.120).
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e pagina 2 di 5 delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Pietrasanta (LU), il 15.09.2001, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di San Giuliano Terme (PI), al n. 52, parte 2, Serie B, anno 2001.
I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno,
Il Tribunale in composizione collegiale prende atto delle ulteriori condizioni pattuite fra le parti che omologa e riporta come segue:
“2. la casa coniugale continuerà ad essere occupata dalla SI.ra che ivi Parte_1
risiederà insieme ai figli;
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, ritenendosi pertanto soddisfatti e dichiarando quindi essi di null'altro avere a pretendere e/o a richiedere l'uno nei confronti dell'altro per tutto quanto inerente ai rapporti nascenti dalla loro unione matrimoniale;
Per_
4. entro il giorno quindici di ogni mese, il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1
l'importo di Euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio essendo il figlio Per_2 Per_1
economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse del figlio, espressamente specificando che per spese straordinarie debbono intendersi quelle così di seguito elencate:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatria/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
pagina 3 di 5 tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato col il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuola-guida private;
spese per IO, CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
5. il c.d. “assegno unico” sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; Parte_1
9. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli l a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
pagina 4 di 5 10. i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali al di fuori del presente atto;
11. tutte le suddette condizioni avranno piena validità ed efficacia fra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
12. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per le figlie minori;
”
Dispone la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso, Pisa 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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