Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 12 maggio 2022, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 52.027,38 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 13 dicembre 2018, ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della ricorrente, compresi il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale per il Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OL RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, titolare di azienda agricola dedita alla produzione di latte bovino destinato alla commercializzazione, ha impugnato l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 12 maggio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha richiesto il versamento della somma complessiva di euro 52.027,38, a titolo di sorte, interessi ed oneri di riscossione, per il recupero di prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario relativi alle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. L’atto richiama la precedente cartella di pagamento emessa su formazione di ruolo dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), quale titolare del credito, con imputazione del prelievo supplementare per i suindicati periodi e con applicazione di interessi, anche moratori, oltre agli accessori di legge.
Con il ricorso introduttivo, la società ha articolato plurimi motivi di censura. In primo luogo, ha dedotto la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati per violazione del diritto dell’Unione e della normativa nazionale di settore, prospettando la contrarietà ai regolamenti in materia di prelievo supplementare (tra i quali i regolamenti n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009) e alla disciplina nazionale (art. 10, comma 34, legge n. 119/2003; artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, legge n. 33/2009), assumendo che la quantificazione del prelievo sarebbe frutto di compensazioni nazionali discriminatorie e di dati produttivi non verificati, addirittura ritenuti falsi in sede penale. Ha quindi eccepito la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la cartella presupposta avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2015 e che, invece, sarebbe pervenuta solo nel 2018. Ha ancora dedotto l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di AGEA, invocando il termine quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 2988/1995; ha contestato l’ an e il quantum del credito, con particolare riferimento agli interessi asseritamente non dovuti ex art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003 e alla carenza di motivazione circa criteri, tassi e decorrenze; ha eccepito la nullità dell’intimazione per mancata indicazione della data di esecutività del “residuo ruolo” ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, nonché per mancanza di altri requisiti essenziali; ha, infine, contestato la nullità ovvero l’illegittimità dell’intimazione per carenza di motivazione con riguardo alla quantificazione di interessi, interessi di mora e oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ADER, che ha resistito al ricorso. In via preliminare l’Agente della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni inerenti al merito della pretesa creditoria, affermando la propria funzione meramente esecutiva di un credito iscritto a ruolo. Nel merito, ADER ha dedotto l’intimazione di pagamento è atto prodromico all’esecuzione forzata e che l’onere motivazionale è assolto per relationem mediante puntuale richiamo al titolo esecutivo sottostante. Gli interessi e gli oneri di riscossione sarebbero stati liquidati conformemente agli artt. 30 del d.P.R. n. 602/1973 e 17 del d.lgs. n. 112/1999. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione, è stata altresì richiamata la normativa emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate oggetto di riscossione coattiva, nonché il trasferimento dei “residui” da AGEA ad AdER del 23 dicembre 2020, ritenuto conforme al quadro legislativo.
All’udienza pubblica straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Giova in limine rammentare la natura e la funzione dell’intimazione di pagamento, che si colloca quale atto sollecitatorio e prodromico all’esecuzione forzata, fondato su un titolo esecutivo già formato, quale la cartella di pagamento. La giurisprudenza, ferma sul punto, chiarisce che l’intimazione non ha natura impositiva e, ove l’atto presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione ovvero per esito infruttuoso dell’impugnativa, il contribuente può far valere soltanto vizi propri dell’intimazione stessa, restando preclusa la rimessione in discussione dell’ an e del quantum del credito ormai cristallizzato nel titolo (Cass., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704; Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
In applicazione di tale costante principio, devono ritenersi inammissibili, perché estranee al thema decidendum proprio dell’impugnazione dell’intimazione, tutte le censure che investono, direttamente o indirettamente, la legittimità della formazione del ruolo, il contenuto e la motivazione della cartella presupposta, la misura del prelievo e degli interessi, come pure i meccanismi di compensazione eventualmente praticati da AGEA nell’ambito della PAC. In tal senso si è espressa, di recente e con un indirizzo condivisibile, la giurisprudenza amministrativa, che ha ribadito come, a fronte di cartella divenuta definitiva, l’intimazione possa essere censurata solo per vizi propri, essendo inammissibile la riedizione delle contestazioni già precluse sul titolo (TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023, n. 335; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 19 luglio 2023, n. 233). Nello stesso solco si collocano gli arresti del Consiglio di Stato sulla non ammissibilità di domande che, sotto veste di accertamento negativo o di vizi dell’atto consequenziale, mirino in realtà a recuperare contestazioni sull’atto impositivo ormai consolidato (Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1318).
Non conduce a conclusioni diverse il richiamo della parte ricorrente alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di incompatibilità di alcuni criteri nazionali di redistribuzione del prelievo supplementare e di imputazione del supero, in particolare alle pronunce 27 giugno 2019 (causa C348/18) e 13 gennaio 2022 (causa C377/19). Trattasi, infatti, di arresti che attengono a profili sostanziali di determinazione del prelievo e non incidono su norme attributive del potere, con la conseguenza che – una volta divenuto inoppugnabile il titolo – non è praticabile, in via mediata, un sindacato demolitorio mediante l’impugnazione dell’intimazione, né può farsi luogo alla disapplicazione degli atti presupposti consolidati, avendo la giurisprudenza espressamente circoscritto l’operatività del principio di primazia nei confronti di atti ancora sindacabili (TAR Veneto, sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Venendo alle eccezioni procedimentali e di merito propriamente riferibili all’intimazione, deve escludersi, anzitutto, la dedotta carenza di motivazione.
In materia di riscossione coattiva la motivazione per relationem all’atto presupposto è pienamente legittima, purché il titolo sia specificamente individuato e l’interessato sia messo in condizione di accedervi. Nella specie, l’intimazione impugnata indica gli estremi identificativi della cartella di pagamento e del relativo ruolo, esplicita l’importo richiesto con la distinzione delle voci, nonché la riconducibilità del credito ai prelievi supplementari delle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. L’eventuale mancata materiale allegazione della cartella non inficia la validità della motivazione per relationem , dovendo, in tal caso, l’Amministrazione assicurare l’accesso all’atto richiamato ove richiesto, come affermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale del giudice amministrativo.
Le censure riferite all’asserita indeterminatezza delle modalità di calcolo e dei tassi di interesse si risolvono in realtà in critiche al quantum cristallizzato nel titolo presupposto e, come tali, risultano inammissibili in questa sede; in ogni caso, si osserva che l’ an ed il regime degli interessi di mora in fase esecutiva trovano fondamento nell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, con tasso determinato in via generale, mentre gli oneri di riscossione sono dovuti ex art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 in quanto correlati ai costi del servizio.
Parimenti infondata è la deduzione di nullità dell’intimazione per mancata indicazione della data di esecutività del c.d. “residuo ruolo”. L’art. 25, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il contenuto della cartella di pagamento, non già dell’intimazione, che – come detto – è atto sollecitatorio fondato su un titolo già esecutivo; ciò che rileva, pertanto, è che l’intimazione consenta di individuare il titolo e l’ammontare residuo dovuto, elementi nella specie presenti con sufficiente determinatezza. Neppure si scorge quale specifico vulnus al diritto di difesa sia derivato dalla dedotta omissione, atteso che il contribuente ha provveduto ad impugnare l’atto, articolando difese puntuali.
Quanto all’eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, va rilevato che essa attiene al procedimento di formazione e notificazione della cartella di pagamento e, come tale, avrebbe dovuto essere fatta valere avverso il titolo presupposto nei rimedi e nei termini di legge. In ogni caso, le allegazioni svolte in ricorso non valgono a dimostrare la maturazione della decadenza, anche avuto riguardo alle disposizioni intervenute in epoca emergenziale, le quali hanno previsto sospensioni e differimenti dei termini in materia di riscossione delle entrate, incidendo, per il periodo considerato, sul decorso dei termini di notifica degli atti della riscossione.
Non merita accoglimento neppure l’eccezione di prescrizione. In base all’orientamento ormai consolidato, alla pretesa in esame si applica il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non già il termine quadriennale di cui all’art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995, il quale opera in materia di irregolarità che ledono direttamente gli interessi finanziari dell’Unione e non governa la fase esecutiva interna di un credito già accertato e posto in riscossione coattiva (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050; id., 29 dicembre 2023, n. 11301). Peraltro, la prescrizione risulta interrotta e sospesa in ragione degli atti posti in essere nel corso del tempo e, in particolare, della pendenza del contenzioso attivato sul titolo presupposto ovvero comunque della sequenza procedimentale e contenziosa che ha interessato il rapporto, secondo il principio – anch’esso consolidato – per cui l’effetto interruttivo-permanente consegue alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e perdura sino al passaggio in giudicato della decisione che lo definisce, a nulla rilevando che l’iniziativa processuale sia stata assunta dal debitore (Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609; 29 novembre 2023, n. 10303; 2 gennaio 2024, n. 64; Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799). A tali principi si aggiunge, da un lato, l’effetto interruttivo prodotto dalla notificazione dell’intimazione qui impugnata e, dall’altro, l’incidenza delle sospensioni dei termini disposte dalla legislazione emergenziale legata alla pandemia, che escludono comunque il maturare del termine estintivo nel periodo considerato.
I rilievi residui, incentrati sulla pretesa illegittimità sostanziale dei criteri di calcolo del prelievo, sulla veridicità o verificabilità dei dati produttivi, sull’omessa considerazione di eventuali pagamenti o compensazioni pregresse, non possono trovare ingresso nell’odierno giudizio, stante la già ricordata preclusione derivante dall’afferenza al titolo. Va, per completezza, ribadito che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la definitività della cartella precluderebbe anche l’utilizzo mediato degli arresti della Corte di giustizia per rimettere in discussione la debenza, salva l’eventuale tutela nelle sedi e con i mezzi tipizzati dall’ordinamento per superare i limiti del giudicato o del consolidamento amministrativo, che qui non vengono in rilievo (TAR Veneto, sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Quanto alle eccezioni sollevate nei confronti dell’Agente della riscossione, giova infine osservare che, secondo un principio pacifico, l’AdER non è legittimata a contraddire sui profili sostanziali del credito iscritto, dei quali è titolare AGEA, mentre le censure concernenti la legittimità degli atti della riscossione trovano il loro naturale contraddittore nell’Agente; nella specie, per quanto precede, tali censure si rivelano infondate.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate e alle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
OL RD, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL RD | Ida OL |
IL SEGRETARIO