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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2021
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 2027/2021 r.g. promossa da: (C.F. con il patrocinio dell'Avv. BETTAZZI GIANNINO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
), (CF ) con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 CP_3 C.F._3 FESTELLI MARCO (CF ) C.F._4
(CF ) ONroparte_4 P.IVA_2
APPELLATO/I
*
Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,30 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Francesca Malchiodi in sostituzione dell'Avv. Bettazzi Giannino Per parte appellata: l'Avv. Leonardo Cinti in sostituzione dell'Avv. Festelli Marco
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 9
N. R.G. 2027/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2027/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BETTAZZI GIANNINO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
), (CF ) con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 CP_3 C.F._3 FESTELLI MARCO (CF ) C.F._4
(CF ) ONroparte_4 P.IVA_2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021
CONCLUSIONI
In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, così GIUDICARE dichiarare nulla ed annullare la sentenza impugnata”
pagina 2 di 9 Per parte appellata: “Che la Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare o dichiarare inammissibile l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Siena n. 596/2021, per tutti i motivi esposti nel corso del giudizio. In via meramente subordinata dichiarare previa declaratoria di tardività dell'appello avversario voglia dichiararlo inammissibile e, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento del gravame, voglia disporre il rinvio della causa dinanzi al Tribunale di Siena in diversa composizione e valutare, eventualmente, gli estremi di cui all'articolo 374 c.p. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Con atto di citazione, notificato il 16.4.2018, , e ONroparte_1 ONroparte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, CP_3 ONroparte_4 ON (di seguito anche solo , esponendo:
[...] ON che, su proposta della – sulla base di un dépliant informativo che reclamizzava i diamanti come investimento sicuro e facile da disinvestire perché la venditrice si obbligava a ricollocarli entro trenta giorni – avevano acquistato, a partire dal 7.11.2008, dei diamanti da investimento per il complessivo prezzo di € 45.603,00; che la vendita era avvenuta in maniera scorretta, sulla base di informazioni ingannevoli concernenti, tra l'altro, il prezzo corrispondente ad una asserita “quotazione” dei diamanti sul mercato, il loro costante aumento di valore e le modalità di disinvestimento;
che l'operazione in questione costituiva un investimento finanziario, per come pubblicizzato dalla ON stessa al quale si applicava il D.Lgs. 58/1998 costituente il Testo Unico sull'Intermediazione
Finanziaria e che, pertanto, non essendo stato stipulato alcun contratto quadro e non essendo mai stato compilato il questionario Mifid, tutti gli acquisti in questione erano nulli o comunque annullabili per errore o per dolo;
che, tenuto conto degli accertamenti svolti dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che aveva sanzionato la convenuta per pratiche ingannevoli, tutti i contratti erano nulli e fonte di responsabilità risarcitoria;
che, in subordine, i contratti erano annullabili per errore o per dolo o, in ulteriore subordine, erano nulli perché contratti atipici non meritevoli di tutela o comunque fonte di risarcimento del danno quali fatti illeciti;
concludevano, allora, chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullabilità degli ordini d'acquisto, per le ragioni indicate, e di ordinare la restituzione delle somme versate o il riacquisto dei diamanti ed il risarcimento dei danni, con vittoria di spese. ON 1.2. – Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 9 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale di Siena – con sentenza n. 596/2021, pubblicata il 19/07/2021 – così decideva: “rigetta la domanda principale di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria;
dichiara inammissibile la domanda subordinata di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
accoglie l'ulteriore domanda subordinata e, per l'effetto, annulla per dolo gli ordini d'acquisto di diamanti da investimento effettuati da e nei confronti di ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3
conseguentemente, condanna ONroparte_4 ONroparte_4
a restituire a la somma di € 23.243,00, a la somma di €
[...] ONroparte_1 CP_3
15.273,00 ed a la somma di € 7.087,00, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso ONroparte_2 legale, dalla data dei singoli pagamenti;
ordina a e ONroparte_1 ONroparte_2 [...] la restituzione dei diamanti da investimento oggetto di causa;
condanna altresì CP_3 [...]
a rimborsare a e le ONroparte_4 ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3 spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di
[...]
. ONroparte_4
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3
proponendo gravame avverso la suddetta decisione. ONroparte_4
In particolare, l'appellante deduceva la nullità della sentenza impugnata, in quanto, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (avvenuta il 16.4.2018), ON era estinta, in quanto fusa per incorporazione in essa . Pt_1
Al riguardo, esponeva: ON
che, in data 27 aprile 2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato la sua trasformazione in società a responsabilità limitata e la fusione in CP_6 che la fusione era stata perfezionata con atto del 10 luglio 2015 e con effetto dalla iscrizione nel registro delle imprese;
che, il 15.7.2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato, tra l'altro, la CP_6 modificazione della denominazione sociale in CP_7
che, il 17 luglio 2015, DPI era stata cancellata dal registro delle imprese;
che, il 30 luglio 2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato, tra l'altro, la Pt_1 trasformazione in società per azioni;
pagina 4 di 9 che, pertanto, l'azione andava promossa nei confronti di essa che, alla data della Pt_1 notificazione dell'atto di citazione, era succeduta in tutti i rapporti giuridici della società incorporata.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Parte_2 nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 8.3.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con provvedimento del 25.5.2023 veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino al 4.6.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.6. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Orbene, è incontestato che, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del ON giudizio di primo grado (avvenuto in data 16.4.2018), la fosse già stata incorporata in Pt_1
e cancellata dal registro delle imprese. ON Si tratta, a questo punto, di esaminare gli effetti dell'incorporazione sulla legittimazione di a subire e difendersi avverso le pretese azionate in giudizio da ONroparte_8
Al riguardo, si presenta significativo l'intervento delle Sezioni Unite che, nel comporre il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, hanno affermato “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione
pagina 5 di 9 intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 21970 del 30.7.2021).
In particolare, nell'esaminare ex professo la questione proprio sul piano processuale, il massimo organo della nomofilachia ha evidenziato che “la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (pag.
35-36), aggiungendo “in conseguenza di quanto esposto, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. Ne deriva che, ove essa intraprenda un giudizio, ciò avviene sulla base di una valutazione operata dai precedenti organi, i quali però non sono ormai più tali, spettando una simile valutazione all'esclusiva titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se la perduranza di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante o unificato giustifica, da un lato, il medesimo ad agire per tutelarli, al fine di vedere realizzate le sue pretese, dall'altro lato non autorizza però la società incorporata o fusa a farle valere essa stessa. Non si dà dunque applicazione dell'istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, perché qui non è tale il rappresentante, ma diverso è l'effettivo titolare del diritto” (pag. 38).
3.2. – In proposito, non possono gli appellati invocare il fatto che qualora la fusione per incorporazione sopraggiunga in corso di causa, essa non determini l'interruzione del processo.
Difatti, come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia: “nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza” (pag. 37).
pagina 6 di 9 Né è pertinente il riferimento, da parte della difesa dei a Cass. civ. n. ONroparte_8
1031/2020 secondo cui “l'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Nel caso che impegna, la (società incorporante) non si è costituita nel giudizio di primo Pt_1 ON grado, che è iniziato e proseguito nei confronti di con la conseguenza che non si è avuta alcuna sanatoria della nullità dell'atto di citazione, non assumendo importanza la circostanza che essa fosse comunque al corrente della pendenza della causa. ON Né può rilevare che abbia accettato il contraddittorio e si sia difesa nel merito, dal momento che ciò non vale a superare il fatto che la predetta società fosse ormai estinta e, quindi, difettasse della capacità e legittimazione processuale.
3.3. – Ora, nel caso di proposizione di una domanda giudiziale nei confronti di un soggetto non più esistente, ricorre un'ipotesi equiparata a quella dell'art. 161, comma 2, c.p.c. «Oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta
a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione.» (Cass. sez. 2^ civ.
5.10.2001 n. 12292; conformi: Cass. sez. lav. 10.6.2004 n.
11047; Cass. sez. 2^ civ.
6.6.2013 n. 14360).
Pertanto, l'intero procedimento instaurato dai era nullo sin dalla sua ONroparte_8 introduzione;
invalidità trasmessa sino al provvedimento finale, ossia alla sentenza, viziata ai sensi dell'art. 161 co. 2^ c.p.c. e, come tale, impugnabile con querela nullitatis.
L'appello, dunque, è fondato.
4. – Occorre a questo punto stabilire quale sia la conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
pagina 7 di 9 Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 1853/2024, depositata il 6.11.2024, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene il collegio che si debba dichiarare la nullità della sentenza e rimettere le parti dinanzi al primo giudice ex art. 354
c.p.c., per due ordini concorrenti di ragioni.
4.1. – In primo luogo, poiché, come sopra esposto, la nullità riscontrata con riferimento al vizio nell'instaurazione del contraddittorio, è equiparata a quella dell'art. 161 co. 2^ c.p.c., sicché trova applicazione il seguente principio: «Il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame non opera con riferimento alla nullità assoluta ed insanabile derivante dal difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, la quale sopravvive al giudicato formale e può essere fatta in ogni tempo valere con una ordinaria azione di accertamento. Ne consegue che, se un vizio siffatto della sentenza viene fatto valere con il rimedio dell'impugnazione, a questa deve riconoscersi la natura di una semplice querela nullitatis, priva di effetto devolutivo, sicché al giudice di secondo grado spetta solo il compito di rimuovere la sentenza stessa e di rimettere ex art. 354 cod. proc. civ., la causa al primo giudice, con gli effetti di cui all'art. 307 stesso codice, essendogli altresì preclusa l'indagine circa l'eventuale sopravvenienza di cause di cessazione della materia del contendere, il cui apprezzamento rimane riservato esclusivamente al giudice a quo.» (Cass. sez. lav. 21.11.1984 n. 5969).
4.2. – In secondo luogo, perché non è revocabile in dubbio che, nel caso in esame, alla nullità della citazione (essendo la vocatio in ius rivolta nei confronti di un soggetto inesistente) si ON accompagni anche quella della sua notificazione (eseguita all'indirizzo pec di in data
16.4.2018 e, quindi, successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese), di talché si rientra, anche per questo, in una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.
4.3. – Non ricorrono, infine, i presupposti per la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 331 c.p.p., dal momento che la condotta di DPI non appare inquadrabile all'interno della cornice normativa di cui all'art. 374 c.p.c., difettando l'elemento costitutivo dell'immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone.
5 – Compete al giudice d'appello, in caso di regressione del processo ex art. 354 c.p.c., regolare i costi di causa del giudizio di secondo grado, addebitandoli alla parte che abbia dato causa alla nullità della pronuncia impugnata (Cass. sez. 6^-2 ord.
9.6.2017 n. 14495); e, nel caso, inoltre, in cui abbia elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, deve regolare anche le spese di primo grado (Cass. sez. 2^ civ. 16.7.2010 n. 16765; Cass. sez. 6^-2 civ. ord.
6.5.2021 n. 11865).
pagina 8 di 9 Nella specie, il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni trattate, unitamente al ON comportamento processuale assunto da nel corso del giudizio di primo grado (che ha accettato il contraddittorio e si è difesa nel merito), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 596/2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio NGR 1440/2018 e della conclusiva sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021, e rimette gli atti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 2027/2021 r.g. promossa da: (C.F. con il patrocinio dell'Avv. BETTAZZI GIANNINO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
), (CF ) con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 CP_3 C.F._3 FESTELLI MARCO (CF ) C.F._4
(CF ) ONroparte_4 P.IVA_2
APPELLATO/I
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Oggi 11 Giugno 2025, alle ore 12,30 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Francesca Malchiodi in sostituzione dell'Avv. Bettazzi Giannino Per parte appellata: l'Avv. Leonardo Cinti in sostituzione dell'Avv. Festelli Marco
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 2027/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2027/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BETTAZZI GIANNINO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
), (CF ) con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 CP_3 C.F._3 FESTELLI MARCO (CF ) C.F._4
(CF ) ONroparte_4 P.IVA_2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021
CONCLUSIONI
In data 11.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, così GIUDICARE dichiarare nulla ed annullare la sentenza impugnata”
pagina 2 di 9 Per parte appellata: “Che la Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare o dichiarare inammissibile l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Siena n. 596/2021, per tutti i motivi esposti nel corso del giudizio. In via meramente subordinata dichiarare previa declaratoria di tardività dell'appello avversario voglia dichiararlo inammissibile e, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento del gravame, voglia disporre il rinvio della causa dinanzi al Tribunale di Siena in diversa composizione e valutare, eventualmente, gli estremi di cui all'articolo 374 c.p. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Con atto di citazione, notificato il 16.4.2018, , e ONroparte_1 ONroparte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, CP_3 ONroparte_4 ON (di seguito anche solo , esponendo:
[...] ON che, su proposta della – sulla base di un dépliant informativo che reclamizzava i diamanti come investimento sicuro e facile da disinvestire perché la venditrice si obbligava a ricollocarli entro trenta giorni – avevano acquistato, a partire dal 7.11.2008, dei diamanti da investimento per il complessivo prezzo di € 45.603,00; che la vendita era avvenuta in maniera scorretta, sulla base di informazioni ingannevoli concernenti, tra l'altro, il prezzo corrispondente ad una asserita “quotazione” dei diamanti sul mercato, il loro costante aumento di valore e le modalità di disinvestimento;
che l'operazione in questione costituiva un investimento finanziario, per come pubblicizzato dalla ON stessa al quale si applicava il D.Lgs. 58/1998 costituente il Testo Unico sull'Intermediazione
Finanziaria e che, pertanto, non essendo stato stipulato alcun contratto quadro e non essendo mai stato compilato il questionario Mifid, tutti gli acquisti in questione erano nulli o comunque annullabili per errore o per dolo;
che, tenuto conto degli accertamenti svolti dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che aveva sanzionato la convenuta per pratiche ingannevoli, tutti i contratti erano nulli e fonte di responsabilità risarcitoria;
che, in subordine, i contratti erano annullabili per errore o per dolo o, in ulteriore subordine, erano nulli perché contratti atipici non meritevoli di tutela o comunque fonte di risarcimento del danno quali fatti illeciti;
concludevano, allora, chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullabilità degli ordini d'acquisto, per le ragioni indicate, e di ordinare la restituzione delle somme versate o il riacquisto dei diamanti ed il risarcimento dei danni, con vittoria di spese. ON 1.2. – Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 9 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale di Siena – con sentenza n. 596/2021, pubblicata il 19/07/2021 – così decideva: “rigetta la domanda principale di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria;
dichiara inammissibile la domanda subordinata di nullità dei contratti per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
accoglie l'ulteriore domanda subordinata e, per l'effetto, annulla per dolo gli ordini d'acquisto di diamanti da investimento effettuati da e nei confronti di ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3
conseguentemente, condanna ONroparte_4 ONroparte_4
a restituire a la somma di € 23.243,00, a la somma di €
[...] ONroparte_1 CP_3
15.273,00 ed a la somma di € 7.087,00, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso ONroparte_2 legale, dalla data dei singoli pagamenti;
ordina a e ONroparte_1 ONroparte_2 [...] la restituzione dei diamanti da investimento oggetto di causa;
condanna altresì CP_3 [...]
a rimborsare a e le ONroparte_4 ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3 spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di
[...]
. ONroparte_4
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3
proponendo gravame avverso la suddetta decisione. ONroparte_4
In particolare, l'appellante deduceva la nullità della sentenza impugnata, in quanto, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (avvenuta il 16.4.2018), ON era estinta, in quanto fusa per incorporazione in essa . Pt_1
Al riguardo, esponeva: ON
che, in data 27 aprile 2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato la sua trasformazione in società a responsabilità limitata e la fusione in CP_6 che la fusione era stata perfezionata con atto del 10 luglio 2015 e con effetto dalla iscrizione nel registro delle imprese;
che, il 15.7.2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato, tra l'altro, la CP_6 modificazione della denominazione sociale in CP_7
che, il 17 luglio 2015, DPI era stata cancellata dal registro delle imprese;
che, il 30 luglio 2015, l'assemblea straordinaria di aveva deliberato, tra l'altro, la Pt_1 trasformazione in società per azioni;
pagina 4 di 9 che, pertanto, l'azione andava promossa nei confronti di essa che, alla data della Pt_1 notificazione dell'atto di citazione, era succeduta in tutti i rapporti giuridici della società incorporata.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Parte_2 nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 8.3.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con provvedimento del 25.5.2023 veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – Con ordinanza del 26.3.2025, veniva disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino al 4.6.2025 per il deposito di foglio contenente la sola precisazione delle conclusioni.
2.6. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Orbene, è incontestato che, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del ON giudizio di primo grado (avvenuto in data 16.4.2018), la fosse già stata incorporata in Pt_1
e cancellata dal registro delle imprese. ON Si tratta, a questo punto, di esaminare gli effetti dell'incorporazione sulla legittimazione di a subire e difendersi avverso le pretese azionate in giudizio da ONroparte_8
Al riguardo, si presenta significativo l'intervento delle Sezioni Unite che, nel comporre il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, hanno affermato “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione
pagina 5 di 9 intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 21970 del 30.7.2021).
In particolare, nell'esaminare ex professo la questione proprio sul piano processuale, il massimo organo della nomofilachia ha evidenziato che “la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (pag.
35-36), aggiungendo “in conseguenza di quanto esposto, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. Ne deriva che, ove essa intraprenda un giudizio, ciò avviene sulla base di una valutazione operata dai precedenti organi, i quali però non sono ormai più tali, spettando una simile valutazione all'esclusiva titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se la perduranza di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante o unificato giustifica, da un lato, il medesimo ad agire per tutelarli, al fine di vedere realizzate le sue pretese, dall'altro lato non autorizza però la società incorporata o fusa a farle valere essa stessa. Non si dà dunque applicazione dell'istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, perché qui non è tale il rappresentante, ma diverso è l'effettivo titolare del diritto” (pag. 38).
3.2. – In proposito, non possono gli appellati invocare il fatto che qualora la fusione per incorporazione sopraggiunga in corso di causa, essa non determini l'interruzione del processo.
Difatti, come ben chiarito dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia: “nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza” (pag. 37).
pagina 6 di 9 Né è pertinente il riferimento, da parte della difesa dei a Cass. civ. n. ONroparte_8
1031/2020 secondo cui “l'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Nel caso che impegna, la (società incorporante) non si è costituita nel giudizio di primo Pt_1 ON grado, che è iniziato e proseguito nei confronti di con la conseguenza che non si è avuta alcuna sanatoria della nullità dell'atto di citazione, non assumendo importanza la circostanza che essa fosse comunque al corrente della pendenza della causa. ON Né può rilevare che abbia accettato il contraddittorio e si sia difesa nel merito, dal momento che ciò non vale a superare il fatto che la predetta società fosse ormai estinta e, quindi, difettasse della capacità e legittimazione processuale.
3.3. – Ora, nel caso di proposizione di una domanda giudiziale nei confronti di un soggetto non più esistente, ricorre un'ipotesi equiparata a quella dell'art. 161, comma 2, c.p.c. «Oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta
a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione.» (Cass. sez. 2^ civ.
5.10.2001 n. 12292; conformi: Cass. sez. lav. 10.6.2004 n.
11047; Cass. sez. 2^ civ.
6.6.2013 n. 14360).
Pertanto, l'intero procedimento instaurato dai era nullo sin dalla sua ONroparte_8 introduzione;
invalidità trasmessa sino al provvedimento finale, ossia alla sentenza, viziata ai sensi dell'art. 161 co. 2^ c.p.c. e, come tale, impugnabile con querela nullitatis.
L'appello, dunque, è fondato.
4. – Occorre a questo punto stabilire quale sia la conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
pagina 7 di 9 Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 1853/2024, depositata il 6.11.2024, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene il collegio che si debba dichiarare la nullità della sentenza e rimettere le parti dinanzi al primo giudice ex art. 354
c.p.c., per due ordini concorrenti di ragioni.
4.1. – In primo luogo, poiché, come sopra esposto, la nullità riscontrata con riferimento al vizio nell'instaurazione del contraddittorio, è equiparata a quella dell'art. 161 co. 2^ c.p.c., sicché trova applicazione il seguente principio: «Il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame non opera con riferimento alla nullità assoluta ed insanabile derivante dal difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, la quale sopravvive al giudicato formale e può essere fatta in ogni tempo valere con una ordinaria azione di accertamento. Ne consegue che, se un vizio siffatto della sentenza viene fatto valere con il rimedio dell'impugnazione, a questa deve riconoscersi la natura di una semplice querela nullitatis, priva di effetto devolutivo, sicché al giudice di secondo grado spetta solo il compito di rimuovere la sentenza stessa e di rimettere ex art. 354 cod. proc. civ., la causa al primo giudice, con gli effetti di cui all'art. 307 stesso codice, essendogli altresì preclusa l'indagine circa l'eventuale sopravvenienza di cause di cessazione della materia del contendere, il cui apprezzamento rimane riservato esclusivamente al giudice a quo.» (Cass. sez. lav. 21.11.1984 n. 5969).
4.2. – In secondo luogo, perché non è revocabile in dubbio che, nel caso in esame, alla nullità della citazione (essendo la vocatio in ius rivolta nei confronti di un soggetto inesistente) si ON accompagni anche quella della sua notificazione (eseguita all'indirizzo pec di in data
16.4.2018 e, quindi, successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese), di talché si rientra, anche per questo, in una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.
4.3. – Non ricorrono, infine, i presupposti per la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 331 c.p.p., dal momento che la condotta di DPI non appare inquadrabile all'interno della cornice normativa di cui all'art. 374 c.p.c., difettando l'elemento costitutivo dell'immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone.
5 – Compete al giudice d'appello, in caso di regressione del processo ex art. 354 c.p.c., regolare i costi di causa del giudizio di secondo grado, addebitandoli alla parte che abbia dato causa alla nullità della pronuncia impugnata (Cass. sez. 6^-2 ord.
9.6.2017 n. 14495); e, nel caso, inoltre, in cui abbia elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, deve regolare anche le spese di primo grado (Cass. sez. 2^ civ. 16.7.2010 n. 16765; Cass. sez. 6^-2 civ. ord.
6.5.2021 n. 11865).
pagina 8 di 9 Nella specie, il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni trattate, unitamente al ON comportamento processuale assunto da nel corso del giudizio di primo grado (che ha accettato il contraddittorio e si è difesa nel merito), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 596/2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio NGR 1440/2018 e della conclusiva sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 19/07/2021, e rimette gli atti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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