Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/07/2025, n. 14229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5676 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato in ordine all’istanza di cui alla diffida del 01/05/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze;
e per la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla sua domanda di visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano per lavoro subordinato.
2. In punto di fatto, ha esposto e documentato che: (i) lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bolzano, in data 4 febbraio 2024, rilasciava un nulla osta alla sua assunzione come lavoratore subordinato; (ii) aveva tentato di fissare un appuntamento presso la sede diplomatica, attraverso il portale della società di servizi esterna a ciò preposta, per formalizzare la richiesta di visto; (iii) non riuscendo nel suo intento a causa dell’assenza di date disponibili, presentava per il tramite del suo legale formale domanda di appuntamento via pec, senza ricevere alcun concreto riscontro.
3. Parte ricorrente ha sostenuto dunque la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento ed ha chiesto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Ambasciata di provvedere.
4. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, costituitosi in giudizio, ha sostenuto in prima battuta l’infondatezza del ricorso, in ragione della avvenuta sospensione dell’efficacia del nulla osta in questione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024) e perché alla Sede diplomatica non potrebbe rivolgersi alcun addebito, in assenza di una “normativa che disciplini una scadenza per concedere gli appuntamenti richiesti al fine di depositare la domanda di visto”. Successivamente ha depositato una comunicazione della Sede diplomatica, attestante l’avvenuto rilascio di un nuovo nulla osta avente il medesimo numero di protocollo del precedente, nella quale si afferma che la ricorrente potrebbe richiedere un nuovo appuntamento per il rilascio del visto.
5. In seguito al deposito di una ulteriore memoria della parte ricorrente – che ha documentato la perdurante impossibilità di prendere appuntamento all’Ambasciata per il tramite del portale a ciò dedicato – all’udienza del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
7. Ed invero, va osservato che la ricorrente – per quanto emerso pacificamente dall’istruttoria – è attualmente beneficiaria di un nulla osta al lavoro subordinato (emesso il 22 ottobre 2024), che non risulta essere sospeso ai sensi della novella normativa di cui all’art. 3 del d.l. 145/2024.
8. D’altra parte non è contestato che la ricorrente ha tentato invano di prendere un appuntamento presso l’Ambasciata per il tramite della società di servizi a ciò dedicata e ha poi trasmesso per il tramite del suo difensore una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Le suddette attività integrano gli estremi minimi per configurare un’istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento amministrativo e sono quindi idonee, in difetto di difformi previsioni di rango superiore, a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione entro i termini procedimentali previsti dalle pertinenti normative di settore (nella specie, in linea generale, l’art. 5, comma 8, D.P.R. n. 394/1999) (cfr. in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2819/2025)
9. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto l’Amministrazione, va condannata a provvedere, previa convocazione dell’interessata, sull’istanza di rilascio del visto di ingresso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, con salvezza delle autonome determinazioni da assumersi all’esito della compiuta istruttoria.
10. Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, con spese a carico della stessa.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione di provvedere ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.