Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE GH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Patrizia Ruspaggiari, elettivamente domiciliato a Piacenza, C.so Garibaldi n. 14, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C. F. Controparte_1
) in persona del per in carica pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7
1) Con ricorso depositato in data 05.06.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 05.06.2024, ha convenuto in giudizio l' per sentire: accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare che, a causa dell'infortunio lavorativo avvenuto in data 09.08.2017, già indennizzato dall' mediante riconoscimento di un danno biologico permanente del 14%, gli era residuato, CP_1
invece, un grado di invalidità stimabile nel 16%, ovvero nella diversa misura che sarebbe risultata in corso di causa;
di conseguenza, condannare l' al pagamento delle relative provvidenze CP_1
economiche, con interessi e rivalutazione monetaria sugli importi già maturati e non liquidati.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando che CP_1 dall'episodio infortunistico in oggetto fossero derivati postumi indennizzabili superiori a quelli già riconosciuti in sede amministrativa (ossia del 14%); concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese di lite.
1.2) Con ordinanza del 04.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
03.10.2024, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. Per_1
, il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 14.11.2024 e
[...]
depositava relazione definitiva in data 10.03.2025. Con ordinanza del 14.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2025, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del 29.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La presente causa verte sul mancato riconoscimento di una maggior percentuale di postumi invalidanti permanenti - di competenza – conseguiti all'infortunio sul lavoro occorso al CP_1
ricorrente in data 09.08.2017 e, lesione i cui esiti venivano quantificati, in sede amministrativa (a seguito di accertamenti clinico-strumentali, nell'ambito dei quali era resa una diagnosi di tendinopatia cronica di entrambe le spalle ed esiti di duplice frattura costale), nella misura del 14% a titolo di danno biologico. Ebbene, da un lato il ricorrente assume la derivazione di postumi nella misura minima quantomeno del 16%; dall'altro, l' sostiene che detta valutazione è in contrasto con il quadro CP_1 menomativo residuo e sproporzionata con riferimento all'ambito valutativo legato CP_1 all'applicazione della tabella delle menomazione allegata al d.lgs. n. 38/2000.
Stante il contrasto tra le posizioni difensive, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
Riguardo alle patologie denunciate dal ricorrente, il consulente tecnico di ufficio (dott. Per_1
), espletate le necessarie indagini, ha rilevato: “Vista la precedente documentazione , e
[...] CP_1 concentrando l'attenzione delle considerazioni sullo stato del polso di sinistra (quale quid novis), è da dire che in base alle risultanze dell visita peritale odierna la situazione appare ben più grave rispetto a
2/7 quanto riportato in ambito il 11.08.21 (“moderata ipovalidità dolorosa polso sx”) e poi CP_1 successivamente ribadito in sede di “collegiale” il 23.10.22, configurandosi invece una situazione che vede un severo deficit di articolarità (algico) del polso, con ripercussioni sulle azioni della vita quotidiana ed alterazioni della cenestesi lavorativa. Il periziando è complessivamente interessato dalle seguenti menomazioni: esiti di splenectomia (post-rottura con emoperitoneo), esiti di pneumotorace bilaterale (con enfisema sc e mediastinico) drenato, esiti di fratture costali (3 coste a sinistra: 6^, 7^ e
8^), pregresse TEP e tromboembolia polmonare, esiti di dissociazione scafolunata (ridotta chirurgicamente con mds, attualmente in sede, e residua diastasi scafolunata)”.
Ha, quindi, concluso nel senso che: “In ambito Danno Biologico , la misura percentuale CP_1 dell'invalidità̀ permanente da cui è affetto il ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere avvenuto in data 09.08.2017 (e già̀ riconosciuto dall' nella misura del 14%) è prospettabile in un 16% CP_1
(sedici per cento) della totale”.
Tanto rilevato, occorre, innanzitutto, osservare che, in ragione della data di verificazione dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al decreto legislativo n. 38/2000, giacché tale novella legislativa attiene a tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25.07.2000.
In particolare, tale decreto all'art.13 (rubricato “danno biologico”) prevede:
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
3/7 l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione (2).
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
4/7 entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà
a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
5/7 12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12.07.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.07.2000.
L'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1
inferiore al 6%.
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo, il consulente tecnico d'ufficio, dott.
, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e sottoposizione a visita del Persona_1
ricorrente, ha riscontrato, a carico dell'assicurato, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorso, una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del 16%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, per cui meritano di essere condivise e poste alla base della presente decisione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, nel senso che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari al 16%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento della CP_1
differenza dell'indennizzo in capitale, avendo già corrisposto somma a tale titolo (sia pure in relazione ad un minor grado di menomazione del 14%).
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (c.f.: ) ha diritto Parte_1 C.F._1
all'indennizzo in conto capitale per danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di detta prestazione, detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € CP_1
2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratori antistatario;
6/7 3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Piacenza, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa LE GH
7/7