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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1159 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in CORSO GARIBALDI N184 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.GIANMARCO BOSCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. BIFULCO GIOACCHINO, ed elettivamente domiciliato\a in PIAZZETTA LAURA TERRACINA N.1 80100 NAPOLI
Resistente
Controparte_2
(C.F. , in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappr.to e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO ( CF: CodiceFiscale_1
, del Foro di Torino, e in virtù di procura generale alle liti del
[...]
22.3.2024 a rogito dott. notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliati in Benevento - Via FOSCHINI n. 28 , presso l' Ufficio Legale Distrettuale di Benevento CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 notificata in data 12.02.2025 relativa ad avviso di addebito notificatogli il 14.12.2023 per omesso pagamento di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione previdenziali Commercianti negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Eccepiva la prescrizione del credito con riferimento alla contribuzione 2017\2018 nonché agli accessori. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 notificato in data 12.02.2025, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata e comunque e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 e/o, almeno, dichiarare prescritti i crediti relativi alle annualità 2017 e 2018 e, pertanto, non dovuti; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione al presente avvocato antistatario”. Si costituivano e opponendosi al ricorso e CP_2 CP_3 chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere fondata su fatti estintivi del credito, si qualifica, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. Ciò posto, nella specie, parte ricorrente impugna l'intimazione n. 01720259000536215000 limitatamente ai crediti di natura previdenziale ovvero ai crediti di cui all'avviso n. 317 2023 00011579 32 000, pertanto non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in ordine alla Tassa automobilistica e diritti Camera di Commercio contenute nella medesima intimazione, ma non fatte oggetto dell'odierna impugnazione. Nel merito il eccepisce esclusivamente la Parte_1 prescrizione argomentando circa l'irricevibilità della contribuzione prescritta. Non contesta di aver regolarmente ricevuto l'avviso di addebito prodromico, in ordine al quale, del resto, l' ha CP_2 documentato la regolare ricezione alla PEC in Email_1 data 14.12.2023.
2 Ciò posto è noto che, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Ne consegue che, in presenza di un avviso di addebito, ritualmente notificato e non impugnato tempestivamente, è precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerente il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Né certamente è maturata alcuna prescrizione tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione (in data 12.02.2025).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti, nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e , ogni Controparte_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dei resistenti Controparte_1
e che liquida in complessivi €2.697,00
[...] CP_2 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA. Benevento 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1159 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in CORSO GARIBALDI N184 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.GIANMARCO BOSCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. BIFULCO GIOACCHINO, ed elettivamente domiciliato\a in PIAZZETTA LAURA TERRACINA N.1 80100 NAPOLI
Resistente
Controparte_2
(C.F. , in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappr.to e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO ( CF: CodiceFiscale_1
, del Foro di Torino, e in virtù di procura generale alle liti del
[...]
22.3.2024 a rogito dott. notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliati in Benevento - Via FOSCHINI n. 28 , presso l' Ufficio Legale Distrettuale di Benevento CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 notificata in data 12.02.2025 relativa ad avviso di addebito notificatogli il 14.12.2023 per omesso pagamento di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione previdenziali Commercianti negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Eccepiva la prescrizione del credito con riferimento alla contribuzione 2017\2018 nonché agli accessori. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 notificato in data 12.02.2025, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata e comunque e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n. 01720259000536215000 e/o, almeno, dichiarare prescritti i crediti relativi alle annualità 2017 e 2018 e, pertanto, non dovuti; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione al presente avvocato antistatario”. Si costituivano e opponendosi al ricorso e CP_2 CP_3 chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere fondata su fatti estintivi del credito, si qualifica, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. Ciò posto, nella specie, parte ricorrente impugna l'intimazione n. 01720259000536215000 limitatamente ai crediti di natura previdenziale ovvero ai crediti di cui all'avviso n. 317 2023 00011579 32 000, pertanto non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in ordine alla Tassa automobilistica e diritti Camera di Commercio contenute nella medesima intimazione, ma non fatte oggetto dell'odierna impugnazione. Nel merito il eccepisce esclusivamente la Parte_1 prescrizione argomentando circa l'irricevibilità della contribuzione prescritta. Non contesta di aver regolarmente ricevuto l'avviso di addebito prodromico, in ordine al quale, del resto, l' ha CP_2 documentato la regolare ricezione alla PEC in Email_1 data 14.12.2023.
2 Ciò posto è noto che, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Ne consegue che, in presenza di un avviso di addebito, ritualmente notificato e non impugnato tempestivamente, è precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerente il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Né certamente è maturata alcuna prescrizione tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione (in data 12.02.2025).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti, nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di e , ogni Controparte_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dei resistenti Controparte_1
e che liquida in complessivi €2.697,00
[...] CP_2 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA. Benevento 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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