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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 15569/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 15569/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ), nato in [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BETTOCCHI FRANCESCA del Foro di Bologna, con studio in Alto Terme (BO) in Via Lungoreno 7, ove eleggono domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025; il P.M è intervenuto.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 16/12/2024 e davano atto Parte_1 Parte_2
Per_ di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 23/08/2017 , nascevano e i Per_2
ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2018 , quando la Sig.ra decideva di trasferirsi in Italia, dalla Pt_1
Francia, con i figli.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto: Per_
A) affida i minori e esclusivamente alla madre, sig.ra con la quale rimarranno Per_2 Parte_1
a vivere come di fatto già fanno, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso di lei. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei bambini, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere della madre quello di tenere il padre informato circa tutte le questioni relative ai figli;
B) dispone che il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Pt_2
tenere con sé i figli liberamente, senza pernottamento, e la frequentazione potrà essere concordata tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle Per_ volontà dei piccoli e Per_2
pagina 2 di 4 C) obbliga il Sig. a decorrere dal mese di maggio 2024 compreso, a corrispondere Pt_2
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di
€200,00 (euro duecento,00#), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure Pt_1
mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non Pt_1
oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
D) dispone che il Sig. rimborsi, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_2 Pt_1
Per_ tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e dietro semplice Per_2
presentazione del documento fiscale comprovante la r elativa spesa;
E) prende atto che i ricorrenti dichiarano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, come da “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9/8/2017;
F) dispone che il Sig. corrisponda i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che Pt_2
lo stesso continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
H) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 15569/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 15569/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ), nato in [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BETTOCCHI FRANCESCA del Foro di Bologna, con studio in Alto Terme (BO) in Via Lungoreno 7, ove eleggono domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025; il P.M è intervenuto.
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 16/12/2024 e davano atto Parte_1 Parte_2
Per_ di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 23/08/2017 , nascevano e i Per_2
ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2018 , quando la Sig.ra decideva di trasferirsi in Italia, dalla Pt_1
Francia, con i figli.
pagina 1 di 4 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto: Per_
A) affida i minori e esclusivamente alla madre, sig.ra con la quale rimarranno Per_2 Parte_1
a vivere come di fatto già fanno, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso di lei. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei bambini, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere della madre quello di tenere il padre informato circa tutte le questioni relative ai figli;
B) dispone che il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Pt_2
tenere con sé i figli liberamente, senza pernottamento, e la frequentazione potrà essere concordata tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle Per_ volontà dei piccoli e Per_2
pagina 2 di 4 C) obbliga il Sig. a decorrere dal mese di maggio 2024 compreso, a corrispondere Pt_2
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di
€200,00 (euro duecento,00#), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure Pt_1
mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non Pt_1
oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
D) dispone che il Sig. rimborsi, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_2 Pt_1
Per_ tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e dietro semplice Per_2
presentazione del documento fiscale comprovante la r elativa spesa;
E) prende atto che i ricorrenti dichiarano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, come da “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9/8/2017;
F) dispone che il Sig. corrisponda i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che Pt_2
lo stesso continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
H) prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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