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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1988/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a[...] C.F._1
169 in Tivoli ed ivi elettivamente domiciliata al Viale Trieste n. 71, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giarè ( che, unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Emanuele Giarè ( ), la C.F._3 rappresenta nel presente procedimento, giusta delega in calce al ricorso di cui al primo grado del giudizio ed estesa a questa fase, p.e.c. ;
- Email_1 Email_2 Email_3
Ricorrente Appellante
e
( ), residente al Corso Italia n. 78, in CP_1 C.F._4
IA ON (Rm), ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Colle
Fiorito n. 85/87, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Guglielmo del Foro di Tivoli,
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._5 rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, valevole per ogni stato e grado;
p.e.c.
; Resistente Appellata Email_4 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1087/2020 nel procedimento Rg. 5766/2018 avente ad oggetto risoluzione contratto comodato il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ …. Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)
Respinge il ricorso , 2) Compensa le spese . Tivoli 23.09.2020. F.to il G.o.t.”
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. regolarmente notificato in data 29.12.2018 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, la figlia , per ivi sentirsi CP_1 dichiarare risolto il contratto di comodato relativo all'immobile sito in
IA ON (RM), Corso d'Italia n. 78, piano 2 int. 3, in catasto al foglio 29, p.lla 327 sub 506. A sostegno del ricorso deduceva l'epoca risalente in cui ebbe a concedere il predetto immobile in comodato, allorché era ancora coniugata con che provvedeva al sostentamento CP_2 del menage familiare di essi coniugi. A seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto dopo sei mesi dalla stipula del contratto di comodato, deduceva di essere rimasta priva del relativo sostegno morale ed economico, trovandosi ad affrontare una situazione di catastrofica esposizione debitoria
(ben oltre 1.300.000,00 di euro), che rendeva ormai inattuali e non più proseguibili le ragioni sottese alla stipula del predetto contratto di comodato in forza delle quali era stata in condizioni di concederlo a tempo indeterminato. Assumeva la necessità di ritornare nella disponibilità dell'immobile oggetto del comodato, riferendo, altresì, che pur avendone formalmente richiesto il rilascio alla figlia , questa aveva CP_1 omesso di ottemperare e che a nulla erano valsi i reiterati bonari tentativi tesi allo scopo. Quindi, richiamate in diritto le ragioni di cui agli artt. 1803 e segg. c.c., insisteva per l'accoglimento del ricorso. Regolarmente
pag. 2/6 incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per CP_1 resistere all'avverso ricorso di cui contestava il fondamento in fatto ed in diritto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 24.09.2020 mediante lettura del dispositivo, la cui motivazione è stata depositata in data 04.03.2021”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 01.04.2021, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
A seguito dell'atto d'appello si costituiva che impugnava il CP_1 ricorso in appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 02.04.2021 veniva fissata l'udienza di discussione del
30.06. 2021 e, non concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusione e discussione del 03.12.2025 ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sul seguente motivo.
Deduce l'appellante che la sentenza è viziata nella parte in cui non ha accolto il fondamentale motivo di fatto e di diritto per cui la Parte_1
ha ritenuto che, a seguito dell'inaspettato decesso del marito,
[...] imprenditore che in vita svolgeva molteplici e rilevanti attività commerciali, le proprie condizioni economiche erano notevolmente peggiorate e divenute ormai preoccupanti al punto da rendere indispensabile anche l'utilizzo della res comodata;
il Tribunale, invero, avrebbe dovuto tener presente e maggiormente approfondire le argomentazioni circa la problematica sottesa alla domanda considerando la composizione della famiglia della comodataria , riguardo alla propria CP_1 destinazione abitativa ed i bisogni la “prole” del comodatario.
pag. 3/6 Nel caso di specie, , figlia convivente della comodataria, di CP_3 anni 27 e coerede per rappresentazione nel patrimonio ereditario lasciato dal nonno , marito della in virtù della rinuncia CP_2 Parte_1 all'eredità da parte della madre, , sarebbe entrata nel CP_1 possesso delle unità immobiliari dell'asse ereditario e dunque non sussisterebbero più i presupposti della destinazione familiare;
ancor di più in considerazione che il , marito della , non Controparte_4 CP_1 risiede nella casa oggetto del comodato.
La Corte così ragiona
Nel ricorso di primo grado del 04.12.2018 , a fondamento CP_1 della propria domanda, deduceva di avere necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile, concesso in comodato, al fine di poterne ricavare una rendita, se non da una vendita almeno da una locazione, premettendo di dover ripianare la catastrofica esposizione debitoria lasciata dal marito quantificata, in € 1.300.000,00 anche con i propri beni personali;
per tali motivi richiedeva il rilascio per necessità.
In questa fase, come eccepito dall'appellata, la ha depositato Parte_1 nuova documentazione attesa a provare, trattandosi di comodato per soddisfare le esigenze della famiglia della;
questa però è CP_1 domanda nuova, non formulata in primo grado, quindi non ammissibile in appello.
Ritiene la Corte che l'ipotesi di comodato di casa familiare si inquadra nello schema del comodato a termine indeterminato che rappresenta figura concettualmente diversa dal comodato senza determinazione di durata (c.d. precario), disciplinato dall'art. 1810 c.c.; questa fattispecie, chiaramente connessa con finalità solidaristiche, s'inquadra nell'art.1809 c.c. I e II comma prevedendo la restituzione della cosa quando il comodatario se ne è servito per l'uso convenuto ed il termine a scadenza “illimitato” , indicato in contratto, si estingue quando vengono meno i presupposti della concessione, che va rapportata a tale uso.
pag. 4/6 In tal senso negli articoli 337 bis e segg. del codice civile (dopo la modifica di cui D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; già art. 155 e segg. c.c.) e nella giurisprudenza di legittimità trova attuazione il disposto normativo circa la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari legittimanti l'assegnazione della casa familiare e quindi il perdurare della fattispecie contrattualmente disegnata (Cass. 2627/06, 13603/2004).
Il comodante può recedere prima del termine dell'uso nel caso in cui sopravenga un urgente ed imprevedibile bisogno.
La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, ed urgente.
L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile ed il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto (Cass. 18619/2010,4917/2011).
Occorre quindi valutare se esistono i presupposti della situazione (bisogno) paventata dalla , ricorrente , per la “catastrofica” Parte_1 situazione debitoria venutasi a creare dopo la morte del coniuge , CP_2
, che troverebbe prova secondo la tesi dell'appellante nel contratto di
[...] locazione finanziaria (leasing), sottoscritta dalla OCD S.R.L. prestata dal de cuius , per il considerevole importo di € 1.300.000,00 da CP_2 restituire in canoni mensili .
Detta garanzia non può certo essere ritenuta un debito attuale a carico dei fideiussori a fronte del regolare pagamento da parte del debitore principale
OCD S.r.l., di cui la non ha mai lamentato l'inadempimento , né Parte_1 quindi ha fornito prova della richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte della società di leasing , tramiti solleciti di pagamento, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento.
Risulterebbe, come rilevato dal Tribunale, non un debito attuale, ma solamente ipotizzabile dell'eventuale escussione del patrimonio della pag. 5/6 che peraltro è costituito, in virtù della indicata Parte_1 successione di , da oltre 40 immobili. CP_2
L'appello va quindi disatteso non essendoci la prova del bisogno urgente ed imprevisto.
Le spese del grado del giudizio, in considerazione della delicatezza della vicenda, della serietà delle argomentazioni proposte dal ricorrente e della non sempre pacifica univocità degli orientamenti della giurisprudenza, vanno compensate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale di Tivoli n. 1087/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Spese compensate.
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
03/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1988/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a[...] C.F._1
169 in Tivoli ed ivi elettivamente domiciliata al Viale Trieste n. 71, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giarè ( che, unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Emanuele Giarè ( ), la C.F._3 rappresenta nel presente procedimento, giusta delega in calce al ricorso di cui al primo grado del giudizio ed estesa a questa fase, p.e.c. ;
- Email_1 Email_2 Email_3
Ricorrente Appellante
e
( ), residente al Corso Italia n. 78, in CP_1 C.F._4
IA ON (Rm), ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Colle
Fiorito n. 85/87, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Guglielmo del Foro di Tivoli,
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._5 rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, valevole per ogni stato e grado;
p.e.c.
; Resistente Appellata Email_4 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1087/2020 nel procedimento Rg. 5766/2018 avente ad oggetto risoluzione contratto comodato il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ …. Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)
Respinge il ricorso , 2) Compensa le spese . Tivoli 23.09.2020. F.to il G.o.t.”
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. regolarmente notificato in data 29.12.2018 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, la figlia , per ivi sentirsi CP_1 dichiarare risolto il contratto di comodato relativo all'immobile sito in
IA ON (RM), Corso d'Italia n. 78, piano 2 int. 3, in catasto al foglio 29, p.lla 327 sub 506. A sostegno del ricorso deduceva l'epoca risalente in cui ebbe a concedere il predetto immobile in comodato, allorché era ancora coniugata con che provvedeva al sostentamento CP_2 del menage familiare di essi coniugi. A seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto dopo sei mesi dalla stipula del contratto di comodato, deduceva di essere rimasta priva del relativo sostegno morale ed economico, trovandosi ad affrontare una situazione di catastrofica esposizione debitoria
(ben oltre 1.300.000,00 di euro), che rendeva ormai inattuali e non più proseguibili le ragioni sottese alla stipula del predetto contratto di comodato in forza delle quali era stata in condizioni di concederlo a tempo indeterminato. Assumeva la necessità di ritornare nella disponibilità dell'immobile oggetto del comodato, riferendo, altresì, che pur avendone formalmente richiesto il rilascio alla figlia , questa aveva CP_1 omesso di ottemperare e che a nulla erano valsi i reiterati bonari tentativi tesi allo scopo. Quindi, richiamate in diritto le ragioni di cui agli artt. 1803 e segg. c.c., insisteva per l'accoglimento del ricorso. Regolarmente
pag. 2/6 incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per CP_1 resistere all'avverso ricorso di cui contestava il fondamento in fatto ed in diritto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 24.09.2020 mediante lettura del dispositivo, la cui motivazione è stata depositata in data 04.03.2021”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 01.04.2021, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
A seguito dell'atto d'appello si costituiva che impugnava il CP_1 ricorso in appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 02.04.2021 veniva fissata l'udienza di discussione del
30.06. 2021 e, non concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusione e discussione del 03.12.2025 ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sul seguente motivo.
Deduce l'appellante che la sentenza è viziata nella parte in cui non ha accolto il fondamentale motivo di fatto e di diritto per cui la Parte_1
ha ritenuto che, a seguito dell'inaspettato decesso del marito,
[...] imprenditore che in vita svolgeva molteplici e rilevanti attività commerciali, le proprie condizioni economiche erano notevolmente peggiorate e divenute ormai preoccupanti al punto da rendere indispensabile anche l'utilizzo della res comodata;
il Tribunale, invero, avrebbe dovuto tener presente e maggiormente approfondire le argomentazioni circa la problematica sottesa alla domanda considerando la composizione della famiglia della comodataria , riguardo alla propria CP_1 destinazione abitativa ed i bisogni la “prole” del comodatario.
pag. 3/6 Nel caso di specie, , figlia convivente della comodataria, di CP_3 anni 27 e coerede per rappresentazione nel patrimonio ereditario lasciato dal nonno , marito della in virtù della rinuncia CP_2 Parte_1 all'eredità da parte della madre, , sarebbe entrata nel CP_1 possesso delle unità immobiliari dell'asse ereditario e dunque non sussisterebbero più i presupposti della destinazione familiare;
ancor di più in considerazione che il , marito della , non Controparte_4 CP_1 risiede nella casa oggetto del comodato.
La Corte così ragiona
Nel ricorso di primo grado del 04.12.2018 , a fondamento CP_1 della propria domanda, deduceva di avere necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile, concesso in comodato, al fine di poterne ricavare una rendita, se non da una vendita almeno da una locazione, premettendo di dover ripianare la catastrofica esposizione debitoria lasciata dal marito quantificata, in € 1.300.000,00 anche con i propri beni personali;
per tali motivi richiedeva il rilascio per necessità.
In questa fase, come eccepito dall'appellata, la ha depositato Parte_1 nuova documentazione attesa a provare, trattandosi di comodato per soddisfare le esigenze della famiglia della;
questa però è CP_1 domanda nuova, non formulata in primo grado, quindi non ammissibile in appello.
Ritiene la Corte che l'ipotesi di comodato di casa familiare si inquadra nello schema del comodato a termine indeterminato che rappresenta figura concettualmente diversa dal comodato senza determinazione di durata (c.d. precario), disciplinato dall'art. 1810 c.c.; questa fattispecie, chiaramente connessa con finalità solidaristiche, s'inquadra nell'art.1809 c.c. I e II comma prevedendo la restituzione della cosa quando il comodatario se ne è servito per l'uso convenuto ed il termine a scadenza “illimitato” , indicato in contratto, si estingue quando vengono meno i presupposti della concessione, che va rapportata a tale uso.
pag. 4/6 In tal senso negli articoli 337 bis e segg. del codice civile (dopo la modifica di cui D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; già art. 155 e segg. c.c.) e nella giurisprudenza di legittimità trova attuazione il disposto normativo circa la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari legittimanti l'assegnazione della casa familiare e quindi il perdurare della fattispecie contrattualmente disegnata (Cass. 2627/06, 13603/2004).
Il comodante può recedere prima del termine dell'uso nel caso in cui sopravenga un urgente ed imprevedibile bisogno.
La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, ed urgente.
L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile ed il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto (Cass. 18619/2010,4917/2011).
Occorre quindi valutare se esistono i presupposti della situazione (bisogno) paventata dalla , ricorrente , per la “catastrofica” Parte_1 situazione debitoria venutasi a creare dopo la morte del coniuge , CP_2
, che troverebbe prova secondo la tesi dell'appellante nel contratto di
[...] locazione finanziaria (leasing), sottoscritta dalla OCD S.R.L. prestata dal de cuius , per il considerevole importo di € 1.300.000,00 da CP_2 restituire in canoni mensili .
Detta garanzia non può certo essere ritenuta un debito attuale a carico dei fideiussori a fronte del regolare pagamento da parte del debitore principale
OCD S.r.l., di cui la non ha mai lamentato l'inadempimento , né Parte_1 quindi ha fornito prova della richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte della società di leasing , tramiti solleciti di pagamento, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento.
Risulterebbe, come rilevato dal Tribunale, non un debito attuale, ma solamente ipotizzabile dell'eventuale escussione del patrimonio della pag. 5/6 che peraltro è costituito, in virtù della indicata Parte_1 successione di , da oltre 40 immobili. CP_2
L'appello va quindi disatteso non essendoci la prova del bisogno urgente ed imprevisto.
Le spese del grado del giudizio, in considerazione della delicatezza della vicenda, della serietà delle argomentazioni proposte dal ricorrente e della non sempre pacifica univocità degli orientamenti della giurisprudenza, vanno compensate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale di Tivoli n. 1087/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Spese compensate.
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
03/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6