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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3309/2024, introdotta da
(TREVICO (AV), 23/02/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. D'ANDREA GIULIA;
ROMA (RM), 26/08/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. D'ANDREA MARIA;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1995, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 “I) I coniugi si danno reciprocamente atto che ad oggi non esiste più la casa coniugale, né beni mobili e/o immobili in comune;
II) Entrambi i coniugi provvederanno, così come fatto sinora, anche per il futuro al proprio sostentamento in quanto economicamente autosufficienti”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/05/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3309/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14/05/1995 tra
23/02/1969) e Parte_2 CP_1
(ROMA (RM), 26/08/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di al n. 00883, Parte 1 , Serie 01, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att.
c.p.c.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3309/2024, introdotta da
(TREVICO (AV), 23/02/1969), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. D'ANDREA GIULIA;
ROMA (RM), 26/08/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. D'ANDREA MARIA;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 1995, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 “I) I coniugi si danno reciprocamente atto che ad oggi non esiste più la casa coniugale, né beni mobili e/o immobili in comune;
II) Entrambi i coniugi provvederanno, così come fatto sinora, anche per il futuro al proprio sostentamento in quanto economicamente autosufficienti”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/05/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3309/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14/05/1995 tra
23/02/1969) e Parte_2 CP_1
(ROMA (RM), 26/08/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di al n. 00883, Parte 1 , Serie 01, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att.
c.p.c.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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