Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3513/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. CARDIA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore
ATTORE
e
, c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. difesi dall'avv. BELEFFI MASSIMO,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore
CONVENUTI
E
, c.f. , difesa dall'avv. Alberto Controparte_3 P.IVA_2
Spizuoco
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha domandato il risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro occorso in data 20.9.2014 presso il supermercato “Conad” di Ravenna in via Cesarea, gestito da , di cui era all'epoca legale rappresentante Controparte_1
Controparte_2
I convenuti, costituitisi, hanno chiamato in causa per essere manlevati in caso di condanna la propria compagnia assicurativa, chiedendo in Controparte_4 principalità il rigetto delle domande attoree.
1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU medico legale, le cui conclusioni non sono state contestate e vanno integralmente condivise.
La domanda di parte attrice è fondata.
Va premesso che la responsabilità di è stata accertata con efficacia di Controparte_2 giudicato in sede penale, dal momento che egli è stato condannato con sentenza del
Giudice di Pace di Ravenna n. 508/2018, confermata nei successivi gradi di giudizio.
Non vi è, invece, un accertamento con efficacia di giudicato relativamente a un eventuale concorso di colpa della vittima, che dunque deve essere esaminato in questa sede (“Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Sez.
3 - , Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024 (Rv. 670021 - 02).
Nessun accertamento con efficacia di giudicato è stato svolto con riferimento alla convenuta e alla terza chiamata che non Controparte_1 CP_3 hanno partecipato al processo penale.
Premesso che il fatto può essere ricostruito in base alle sentenze penali, utilizzabili come prova atipica e che i convenuti sono responsabil ai sensi dell'art. 2051 c.c., sicché su di essi incombe l'onere di provare il caso fortuito, che può anche consistere nel comportamento colposo del danneggiato, deve anche in questa sede ribadirsi l'assenza di concorso di colpa della vittima, in adesione alle considerazioni espresse in tutti e tre i gradi di giudizio del processo penale.
Accertato infatti che il fatto si è verificato come descritto dall'attrice (“essa, recandosi presso il Conad di Via Cesarea, nell'approcciarsi a salire sulla scala mobile su cui poggiava prima il piede sinistro e poi il destro, rovinava a terra a causa del movimento della pedana in senso opposto a quello che aveva regolarimente, ossia in salita anziché in discesa”, cfr. doc. 32 di parte attrice) ed appurato che, a causa di un guasto, il senso di marcia delle scale mobili quel giorno era stato invertito senza che ciò fosse stato in alcun modo segnalato ai clienti, va infatti escluso che la vittima avrebbe potuto immaginare che proprio quel giorno era stato invertito il senso di marcia;
legittimamente, da abituale cliente del supermercato, perciò, essa si aspettava che la
2 scala mobile si muovesse nel senso di marcia che aveva sempre avuto. Nessuna ulteriore cautela poteva, perciò, esserle richiesta, con la conseguenza che non è configurabile alcun comportamento colposo. vanno perciò riconosciuti Controparte_5 responsabili, in solido tra loro, del danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro sopra descritto.
Il danno va liquidato in base alle risultanze, non contestate, della relazione peritale, all'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni) ed in applicazione delle tabelle milanesi vigenti attualmente e non già al momento del sinistro, come erroneamente indicato dall'attrice.
Danno biologico temporaneo: ITT pari a giorni 30; ITP al 75% pari a giorni 30; ITP al
50% pari a giorni 30; ITP al 25% pari a giorni 30, per un totale di € 8.625,00; danno biologico permanente: invalidità permanente pari al 12,5%, pari a € 30.201,00, comprensivo del danno morale nella percentuale media indicata dalla tabelle utilizzate, da riconoscersi in quanto, trattandosi di un fatto di reato ed essendo stata allegata – pur se erroneamente indicata quale causa giustificatrice di una personalizzazione del danno
– una sofferenza interiore (ossia di un danno morale), tale voce di danno può ritenersi provata in via presuntiva;
personalizzazione: non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno, non essendo state allegate circostanze tali da giustificarla (cfr. Cass. 7513/2018);
danno patrimoniale: vanno riconosciute spese mediche per complessivi € 863,99.
Il totale del danno subito è pari a € 39.689,99.
In conseguenza del sinsitro, l'attrice ha allegato di aver ricevuto l'importo di € 30.000, residuando così l'importo di € 9.689,99.
Le somme riconosciute vanno devalutate alla data del sinistro e rivalutate con interessi all'attualità, tenuto conto degli acconti ricevuti (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Va accolta la domanda di garanzia formulata dai convenuti, non essendo stata sollevata alcuna eccezione sull'operatività della polizza da parte di con la Controparte_6 precisazione che la domanda è fondata anche con riguardo alle spese legali in forza delle condizioni particolari del contratto (pag. 6 della polizza), per cui “sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa con l' Parte_2 entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda”.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione della scarsa complessità della controversia, in misura compresa tra i minimi e i medi.
Considerata la sostanziale assenza di eccezioni rispetto alla domanda di garanzia, vanno compensate le spese tra la terza chiamata e i convenuti.
Le spese di CTU vanno poste a carico della terza chiamata e dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti in relazione al sinistro di cui in motivazione, condanna i al Controparte_5 pagamento del residuo importo di € 9.689,99, oltre rivalutazione come indicato in motivazione;
b) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 3.800 oltre contributo e marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
c) condanna a tenere indenne i convenuti da quanto questi sono Controparte_7 tenuti a pagare all'attrice;
d) compensa le spese tra e i convenuti;
Controparte_7
e) pone le spese di CTU a carico dei convenuti e della terza chiamata.
Si comunichi.
8.1.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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