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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1728/2022 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Arciuolo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Mazza CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Mazza Controparte_2
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.3.22, l'istante ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta
, titolare del centro estetico IN ER- Advanced Beauty Institute, dal Controparte_2
3.5.2009 al 19.9.18, dapprima senza formale inquadramento e poi, in data 24.3.11, veniva formalmente assunta alle dipendenze della , società sempre gestita da Controparte_3
; che ha sempre svolto mansioni di estetista di cui al livello IV del CCNL di Controparte_2 categoria, contrattualmente riconosciuto;
che in coincidenza della stipula del contratto di affitto Contr intervenuto tra la e la in data 30.3.17, il suo rapporto di lavoro con la CP_1 CP_3 cessava in virtù di un licenziamento per cessazione di attività, mai comunicato;
che di fatto l'istante ha continuato a prestare la propria attività sempre alle dipendenze di anche Controparte_2 successivamente, sebbene formalmente assunta dalla con contratto del 1.4.17; che CP_1 durante l'intero periodo dedotto in ricorso ha sempre osservato le direttive impartite dalla e CP_2
l'orario così come specificato in ricorso (dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 20,30, mentre a decorrere dal mese di ottobre 2017 e sino al 19.9.18 ha lavorato nelle giornate del martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 20,30) a dispetto del part-time previsto da contratto;
di aver sempre percepito gli importi di cui alle buste paga e, per il periodo non contrattualizzato, l'importo fisso mensile di €. 600,00; di non aver mai percepito le mensilità aggiuntive, il tfr, né- alla cessazione del rapporto- ha percepito l'indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività non godute;
che era stata costretta alle dimissioni per giusta causa in ragione dell'eccessivo carico di lavoro;
che di fatto, benchè formalmente impiegata presso diverse società succedutesi, ha sempre lavorato unicamente alle dipendenze di;
che, in ogni caso, in ragione del trasferimento d'azienda, Controparte_2 resta ferma la responsabilità solidale della cessionaria per le obbligazioni della cedente. CP_1
Tutto ciò premesso, chiedeva: “In via principale, previa declaratoria, tra le società
[...]
e la dell'intervenuto trasferimento d'azienda ex art 2112 cod. civ, Controparte_3 CP_1 accertare e dichiarare, per i titoli e causali di cui al ricorso, la intercorrenza tra la ricorrente e le parti convenute, sig.ra e la in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 CP_1 tempore, in solido tra loro, ovvero di ciascuno per quanto di competenza, di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a tempo pieno con decorrenza dal 3.5.2009 al 21.9.2018, ovvero, con per il diverso periodo che l'adito G.U. accerterà e dichiarerà in corso di causa.
b) Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al Livello IV CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (Confcommercio), per l'condannare le parti convenute, sig.ra CP_2
e la in persona del legale rapp.te, in solido tra loro, ovvero di ciascuno per
[...] CP_1 quanto di competenza, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 314.861,40 di cui
€ 26.627,76 a titolo di TFR, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per i titoli e le causali indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo.” Si costituivano entrambe le parti convenute eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto. La spiegava, altresì, domanda riconvenzionale avente ad CP_1 oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso attesa l'insussistenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi ammessi, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, giova precisare che, sebbene nel corpo del ricorso parte istante confusamente e genericamente alluda all'istituto della codatorialità tra le odierne convenute e la (non CP_3 evocata in giudizio), nelle conclusioni del ricorso omette di formulare qualsivoglia richiesta di accertamento in tal senso, ragion per cui si è ritenuto di non disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc.
Invero, nelle conclusioni si chiede unicamente l'accertamento dell'intervenuto trasferimento di azienda tra la e la convenuta fattispecie rispetto alla quale -per consolidata CP_3 CP_1 giurisprudenza di legittimità- non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, fermo restando la responsabilità solidale della cessionaria (odierna convenuta), ove ricorrano i presupposti di legge (v. ex multis Cass. 25952/2005 “Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.”).
Tanto premesso -e circoscritto così il campo di indagine dell'adito giudicante- deve osservarsi che, come eccepito dalle resistenti, è stata legale rappresentante della dal Controparte_2 CP_3
6.11.2007 al 3.7.2017 (cfr. visura storica aggiornata della predetta società versata in atti per l'odierna udienza ed acquisita ex art. 421 cpc); titolare di una ditta individuale sino al 30.11.2009
(come da visura in atti, v. prod. e infine dipendente della (come da busta paga CP_2 CP_1 prodotta dalla resistente con mansione di “Direttore Tecnico” dal 1.4.17. CP_2
Parte istante, pur deducendo che la convenuta sia stata titolare di un centro estetico CP_2 denominato IN ER- Advanced Beauty Institute e di avervi lavorato dal 3.5.2009 al 24.3.11 senza formale inquadramento, non ne ha fornito prova documentale, neanche a mezzo di specifica visura che riporti la detta denominazione, né alcunchè è emerso al riguardo dall'istruttoria svolta.
E', ad ogni modo, documentato che dal 2007 al giugno 2017 sia stata legale Controparte_2 rappresentante della (cfr. visura in atti, prod. res.) e titolare di una ditta individuale CP_3
(giammai recante la denominazione indicata in ricorso) sino al 30.11.2009, ovvero pochi mesi dopo la dedotta assunzione “a nero”.
E' evidente, pertanto, che le direttive impartite dalla alla odierna ricorrente relativamente al CP_2 periodo contrattualizzato, siano riconducibili direttamente alla carica dalla stessa rivestita: dapprima legale rappresentante della O&T e poi Direttrice CA (con ruolo apicale) alle dipendenze della
CP_1
Pur paventando, poi, nel corpo del ricorso, che la sia stata la datrice di lavoro di fatto per CP_2
l'intero periodo, non v'è esplicita domanda di accertamento nelle conclusioni (né puntuale deduzione e allegazione a monte) in merito all'utilizzo fraudolento dello schema societario ad opera della convenuta quale datrice di fatto. CP_2
Giova, in ogni caso, evidenziare che -in ordine al periodo di non formale inquadramento (dal 3.5.2009 al 24.3.11) asseritamente alle dipendenze di , dall'istruttoria svolta non Controparte_2
è nemmeno emerso alcunchè di significativo in merito a quelli che granitica giurisprudenza di legittimità ha enucleato quali indici propri della subordinazione (ovvero soggezione al potere direttivo e soprattutto disciplinare del datore di lavoro, obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, vincolatività dell'orario di lavoro etc…). Invero, l'unico teste che ha riferito in merito al periodo “non contrattualizzato (3.5.2009-24.3.11) è
ex fidanzato della ricorrente, il quale ha dichiarato: “ Siamo stati fidanzati circa 4 Testimone_1 anni. Preciso che nel 2009 (all'epoca ero fidanzato con la ricorrente già da circa un anno) lavoravo come parrucchiere nel centro estetico “Centro Messequè”, di proprietà della signora IN ER. Il mio titolare pagava l'affitto alla proprietaria del centro, ovvero IN ER. Al piano superiore invece c'era il centro estetico. Due mesi dopo che io cominciai a lavorare lì, portai la mia fidanzata dell'epoca, odierna ricorrente, a conoscere la titolare per farla assumere. La presentai alla signora IN ma non assistetti poi al colloquio preassuntivo. Preciso che la portai lì perché all'epoca non lavorava e sapevo che la signora IN cercava Parte_1 personale. Ricordo che la ricorrente cominciò quindi a lavorare nel centro verso marzo 2009. L'apertura del centro era identica per me e per la ricorrente, quindi andavamo insieme a lavoro e cominciavamo alle 8,30. Io terminavo poi alle 19,00 mentre la ricorrente un'oretta più tardi, quasi sempre alle 20,30 e quindi l'aspettavo per andar via insieme. Facevamo orario continuato e mangiavamo lì. Durante l'orario di lavoro capitava che salissi su dalla ricorrente per un saluto. ADR Da quel che mi consta, la ricorrente si occupava un po' di tutto ciò che riguarda l'estetica: sopracciglia, unghie… Non l'ho tuttavia mai vista operare perché per privacy non potevo accedere alle stanze dei trattamenti estetici e in genere mi fermavo alla reception. ADR La Par struttura si componeva di tre livelli: al piano terra c'era la con due collaboratrici;
al primo piano c'eravamo noi parrucchieri e al secondo piano riservato ai trattamenti estetici c'erano circa 6 dipendenti. ADR Vedevo spesso nel centro la signora IN che, tra l'altro, veniva anche da noi a farsi i capelli. Sia io che la ricorrente lavoravamo in maniera fissa dal martedì al sabato. Io, però,
a volte lavoravo anche il lunedì perché capitava che il mio titolare lavorasse eccezionalmente anche il lunedì. ADR Il mio titolare era , il quale aveva una sua partita iva, quindi io Persona_1 non ero un dipendente della signora IN ER. ADR Io ho lavorato lì per circa tre anni con regolare contratto stipulato con ADR All'epoca io abitavo a Nola, mentre la Persona_1 ricorrente a Marigliano. Vivo a Genzano da circa 10 anni. Quando cessò il mio rapporto di lavoro, la ricorrente ancora lavorava lì. Io iniziai invece a lavorare per AN NI UP a Nola.
ADR Da allora in poi, da quel che mi consta, la ricorrente era accompagnata a lavoro dal padre e solo sporadicamente da me finchè non ci siamo lasciati, circa un anno dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro con Da allora perdemmo i contatti e quindi non so fino a Persona_1 quando abbia lavorato di preciso per IN ER. So, perché me lo riferiva la sorella della ricorrente quando capitava che la incontrassi, che la ricorrente ha continuato a lavorare per la signora IN ma non so per quanto tempo. ADR E' capitato di assistere a direttive impartite dalla signora IN alla ricorrente e a tutti gli altri dipendenti. Era molto presente e autoritaria con tutti.
ADR Se ricordo bene, la ricorrente fruiva di 15 giorni di ferie all'anno, se non erro alternandosi con gli altri dipendenti. ADR Non conosco . Preciso, infine, che se non ricordo male CP_4 il centro estetico era aperto anche il lunedì, ma io lavoravo a lunedì alterni. Non ricordo di preciso se anche la ricorrente lavorasse il lunedì”. Ebbene, il teste -pur riferendo che l'istante abbia cominciato a lavorare nel centro estetico nel marzo
2009- nulla di puntuale e per scienza diretta ha potuto riferire in merito alle mansioni concretamente assolte (non potendo accedere alle stanze), alla vincolatività dell'orario di lavoro, alle modalità di erogazione della retribuzione e da chi promanasse, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Sebbene, poi, dichiari genericamente di aver assistito a direttive (senza precisarne il contenuto) impartite dalla non specifica quando ciò sia avvenuto. La puntuale collocazione CP_2 temporale era, invero, indispensabile posto che dal 24.3.2011 l'istante è stata regolarmente assunta alle dipendenze della di cui la era legale rappresentante. CP_3 CP_2
Il teste ha poi reso dichiarazioni persino collidenti con le deduzioni attoree in merito all'orario asseritamente osservato dalla ricorrente. Riferisce, infatti, che la ricorrente lavorava dal martedì al sabato dalle 8,30 alle 20.30 escludendo il lunedì, laddove in ricorso si deduce un orario dal lunedì al sabato dalle h 9.00. La genericità, lacunosità e persino contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste addotto da parte istante in ordine al periodo non contrattualizzato, importa il rigetto della domanda in parte qua.
Quanto al periodo di formale inquadramento, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, risulta che l'istante abbia dapprima lavorato dal 24.3.11 al 30.3.17 alle dipendenze della (giammai evocata in giudizio) e dal 1.4.17 al 19.9.18 (data CP_3 dimissioni) alle dipendenze della CP_1
Orbene, rispetto al primo periodo, la domanda spiegata nei confronti di in Controparte_2 proprio va respinta, atteso che risulta documentalmente che la stessa operasse quale legale rappresentante della società, sicchè la domanda andava proposta nei confronti della CP_3
(giammai evocata in giudizio). A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza, già evidenziata, che difetta del tutto, nelle conclusioni del ricorso, la domanda di accertamento dell'utilizzo fraudolento dello schema societario da parte della (quale unica datrice di fatto). CP_2
Quanto al dedotto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. (unica fattispecie di cui si domanda l'accertamento nelle conclusioni del ricorso, giammai alludendosi nelle stesse anche alla diversa ipotesi della codatorialità -perciò esclusa dall'oggetto di indagine dell'odierno giudicante) tra la e la si osserva che parte istante ha dedotto in ricorso che il suo rapporto alle CP_3 CP_1 dipendenze della è cessato in data 30.3.17 per licenziamento “per cessazione di attività, CP_3 mai comunicato” e che in data 1.4.17 veniva formalizzata l'assunzione alle dipendenze della odierna convenuta CP_1
Invero risulta documentalmente l'avvicendamento delle due società a far data dal 31.3.17
(circostanza di per sé già sufficiente ad escludere la ipotizzata codatorialità, essendo pacifico che l'istante abbia espletato la propria attività lavorativa dapprima alle dipendenze della e poi CP_3 della subentrata nell'attività, non essendovi perciò stato svolgimento della prestazione CP_1 lavorativa in maniera indifferenziata e contestuale in favore delle due diverse società, tenuto conto peraltro che la è stata costituita solo in data 1.3.2017 e con inizio attività 7.4.17, cfr. CP_1 visura in atti).
Segnatamente, parte resistente ha versato in atti il contratto “preliminare di cessione di azienda e contratto di affitto di azienda” intervenuto tra la e la da cui si evince che CP_3 CP_1
l'affitto, di durata annuale, sarebbe decorso dal 31.3.17 e con scadenza al 31.3.18 “contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di compravendita dell'azienda”.
Ne consegue che alla data del 31.3.17 (data di cessione in fitto d'azienda), il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la cedente risultava già risolto (cfr. modello C2 storico in prod. Ric.). CP_3
La circostanza del dedotto licenziamento orale, asseritamente mai comunicato del 30.3.17, è rimasta priva di riscontro probatorio, avendo parte istante omesso di impugnare il detto recesso e non avendo mai evocato in giudizio la allora datrice di lavoro. CP_3
In difetto di accertamento (giammai richiesto) della nullità, inefficacia o illegittimità del recesso operato dalla in data 30.3.17, deve ritenersi che alla data del 31.3.17, da cui decorre la CP_3 cessione, il rapporto della ricorrente con la cedente fosse già risolto. Ebbene, secondo anche recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 404/2023),
l'“effetto risolutivo del rapporto di lavoro, ove realizzato prima della cessione dell'azienda o di un suo ramo, impedisce di ritenere immediatamente operante il principio di continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario di cui al primo comma dell'art. 2112 c.c., che presuppone la vigenza del rapporto al momento della cessione. (…) Ancora di recente è stato ribadito che il duplice effetto dell'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e della
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione “presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento”, non potendo “continuare” in capo alla cessionaria, “un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento” (Cass. n. 8039 del 2022). Sul diverso piano delle conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato prima della cessione in regime di tutela reintegratoria opera il principio consolidato in base al quale l'effetto estintivo del licenziamento destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento che disponga la reintegrazione, comportando che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario (cfr. Cass. n.
8641 del 2010; successivamente v. Cass. n. 5507 del 2011 e Cass. n. 4130 del 2014).”
Nel caso di specie, difetta a monte l'accertamento giudiziale (giammai richiesto) della nullità/illegittimità o inefficacia del recesso intimato dalla cedente sicchè alla data del CP_3
31.3.17, in cui è intervenuta la cessione in fitto d'azienda in favore della cessionaria il CP_1 rapporto di lavoro della istante con la cedente era già risolto. Ne consegue che la odierna convenuta non possa essere chiamata a rispondere solidalmente delle obbligazioni sorte in seno CP_1 ad un rapporto intrattenuto con la cedente e risoltosi anteriormente alla cessione. Analogamente, va respinta la domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso asseritamente non corrisposta all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla trattandosi di obbligazione facente capo, per l'appunto, alla cedente. CP_3
Sul punto vedasi altresì Cass. 12899/97 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.” Nel caso che ci occupa non v'è prova che i crediti vantati (peraltro oggetto di accertamento giudiziale) risultassero dai libri contabili al momento della cessione. Sicchè non v'è responsabilità solidale della cessionaria unica società convenuta. CP_1
Il campo di indagine va, dunque, ora circoscritto al solo periodo di lavoro alle dipendenze della
[...]
ovvero dal 1.4.17 al 19.9.18. CP_1
Parte istante, invero, rivendica per tale periodo il riconoscimento della maggiorazione per lavoro supplementare e straordinario asseritamente espletato (a dispetto dell'orario part-time formalizzato in contratto), nonché il pagamento delle mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute e tfr. Orbene, dalla istruttoria svolta non è emersa prova puntuale e rigorosa in ordine all'osservanza effettiva e sistematica di un orario di lavoro ultroneo rispetto a quello contrattualmente stabilito nel periodo dal 1.4.17 al 19.9.18.
Segnatamente, il teste ha potuto riferire solo in ordine al periodo pregresso (i primi tre Tes_1 anni di rapporto dal 2009), sicchè la sua deposizione non rileva ai fini della indagine per come circoscritta. Quanto ai residui testi, ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la Testimone_2 Contr signora IN ER, società dal 2014 circa fino al 2017/2018 circa con mansioni di visagista-truccatore. ADR Conosco la ricorrente in quanto anche lei ha lavorato nella stessa struttura in cui lavoravo io. Quando io cominciai, la ricorrente già c'era. Di preciso non so quali mansioni espletasse la ricorrente posto che io avevo uno spazio esclusivo a me dedicato occupandomi di make up e consulenza. La ricorrente lavorava nel mio stesso piano ma occupava stanze diverse. Personalmente lavoravo 4 ore al giorno che mi gestivo tra la mattina e il pomeriggio a seconda delle clienti e degli appuntamenti che venivano gestiti dalla reception.
Lavoravo dal lunedì al sabato. Non ricordo i giorni e gli orari della ricorrente anche perché ci incontravamo pochissime volte in quanto, per fortuna, eravamo pieni di lavoro. ADR Solo io mi occupavo di make up. Tutti gli altri si occupavano di trattamenti estetici. Non ricordo quanti dipendenti fossimo in tutto nel centro. (…) ADR Nel 2017/2018, non ricordo di preciso, fui Contr licenziato da e dopo diversi giorni, 15-16 giorni circa, fui ricontattato dalla società CP_1 che mi propose l'assunzione sempre come visagista e vi ho lavorato fino al 2019-2020 circa, allorchè ho poi aperto una mia attività autonoma. ADR Preciso che la nuova azienda era gestita da altro titolare, e quindi ci furono diversi cambiamenti e non ricordo di preciso se la CP_4 ricorrente abbia lavorato anche per la ADR Preciso che il centro aveva dei giorni di CP_1 chiusura in estate in cui si fruiva di ferie e poi dei giorni durante l'anno. ADR Preciso che il mio Contr primo colloquio preassuntivo con la lo feci con la signora IN ER. Con la il CP_1 colloquio lo feci sempre con IN ER che già mi conosceva ed era amministratrice della nuova società. ADR Le direttive o meglio gli appuntamenti erano sempre gestiti dall'amministratrice sia nella O&T che nella ADR Con l'avvento della furono CP_1 CP_1 fatte delle modifiche strutturali al centro e delle varie aree e anche alcuni colleghi cambiarono, ma non so essere più preciso perché nel tempo sono cambiati vari colleghi. ADR Non mi è familiare il nome . I colleghi cambiavano spesso e non ne conosco, di tutti, i nomi. Anzi non Parte_3 ricordo nessun nome, anche perché svolgevo le mie ore di lavoro senza interfacciarmi con gli altri facendo un lavoro esclusivo. (…)”. Nulla di puntuale, dunque, ha saputo riferire il teste in merito agli orari specificamente osservati dalla ricorrente e ai giorni di ferie o permessi dalla stessa fruiti.
La teste ha riferito: “Ho lavorato nel centro estetico dagli inizi del 2016 sino al Parte_3 luglio 2017 con contratto a termine. Ricordo che ci fu un avvicendamento di due società e l'ultima era la (…) ADR Quando io cominciai a lavorare, la ricorrente già vi lavorava. Anche lei, CP_1 come me, si occupava dei vari trattamenti estetici: viso, corpo, laser etc.. Il personale variava nel tempo, in media eravamo 5-6 dipendenti e c'erano circa 10 cabine con lettino per i trattamenti. (…)
Io lavoravo 3 volte a settimana-lunedì, mercoledì e venerdì- dalle 9,00 alle 19,30/20,00/20,30. In caso di necessità sostituivo il giorno con un pari. La ricorrente, da quel che mi consta, lavorava tutta la settimana, dal lunedì al sabato. E' capitato che io abbia lavorato di sabato e di averla incontrata a lavoro. ADR Quando io arrivavo alle 9,00, ricordo che la ricorrente era già lì a lavoro e andava via quando si chiudeva il centro, come me. ADR Da quel che mi consta la ricorrente la mattina si faceva accompagnare a lavoro dalla sorella gemella che lavorava come parrucchiera al piano rialzato, mentre al ritorno è capitato che anche io le abbia dato un passaggio a casa. ADR Se ben ricordo, in estate fruii di una quindicina di giorni di ferie e si stabilivano dei turni. ADR Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato, forse verso gli inizi del 2017, furono fatti dei lavori nella struttura che hanno riguardato la reception dell'estetica, completamente modificata. (…)ADR Gli appuntamenti erano gestiti dalla segretaria interfacciandosi con IN ER ed era quest'ultima a programmare i trattamenti e a dirigere il nostro lavoro e a dirci come operare. (…) Il centro, da quel che mi consta, apriva alle 8,00-8,30 e so, per avermelo riferito la ricorrente, che lei arrivava alle 8,30. Io cominciavo in maniera fissa alle 9,00. C'erano altri dipendenti con orario ridotto, ma da quel che mi risulta, la ricorrente lavorava tutta la giornata. Di sicuro, le volte in cui lavoravo io, la ricorrente era presente tutta la giornata. ADR La segretaria che lavorava alla reception era . (…)”. Parte_4
Ebbene, la teste ha potuto riferire solo in ordine ad un periodo circoscritto, ovvero sino al Pt_3 luglio 2017 (così coprendo, la sua deposizione, il solo periodo da aprile a luglio 2017) e, in ogni caso, ha dichiarato di aver lavorato solo 3 giorni a settimana, non potendo perciò riferire per scienza diretta (bensì solo de relato) in merito agli orari sistematicamente osservati dall'istante nei residui giorni. Dichiara, peraltro, una circostanza che non trova nemmeno riscontro in ricorso laddove riferisce che l'istante cominciasse a lavorare alle 8.30, mentre in ricorso è dedotto, quale orario di inizio, le h 9,00. Nulla di puntuale ha, poi, riferito in merito alle ferie o permessi concretamente fruiti dall'istante.
Ad ogni modo, gli orari di lavoro riferiti dalla teste in riferimento all'istante non hanno Pt_3 trovato riscontro nelle altre deposizioni.
Segnatamente, il teste , rappresentante di prodotti estetici e medicali, ha dichiarato Testimone_3 di non conoscere la ricorrente, avendo intrattenuto sempre e solo rapporti professionali con l'amministratrice della società O & T srl, e poi, con l'avvento della Controparte_2 CP_1
[...
con , amministratore della medesima. CP_4
La teste ha riferito: “Sono stata dipendente sia della che della Tes_4 CP_3 CP_1
Nello specifico ho lavorato per la O&T dall'aprile 2015 e per circa un anno poi, ricordo che il centro chiuse per una settimana per lavori e poi l'1.4.17 ho iniziato a lavorare per la CP_1 Contr sino al 2022 allorchè mi sono dimessa. Preciso che con la il rapporto si chiuse con licenziamento e liquidazione del tfr nel periodo in cui furono effettuati i lavori. Ricordo che al momento del licenziamento mi fu detto da IN o (ora non ricordo), per rassicurarmi, che CP_4 sarei stata riassunta nella ADR Svolgevo mansioni di estetista, inizialmente lavoravo 3 CP_1 volte a settimana (giorni dispari) dalle 9,00 alle 13,00 mentre con la lavoravo 2 volte a CP_1 settimana (lunedì e venerdì) dalle 9,00 alle 13,00. ADR Conosco la ricorrente in quanto anche lei lavorava per la quando io cominciai a lavorarvi. ADR So che anche lei era estetista ma CP_3 non so esattamente quali trattamenti effettuasse, posto che ognuno aveva le sue mansioni e quindi in cabina non so di preciso cosa facesse con i clienti. Preciso che gli appuntamenti venivano fissati dalla receptionist che inizialmente ricordo era tale poi sono nel tempo Pt_4 cambiate e ora non ricordo se abbia lavorato anche con la ADR La mattina Pt_4 CP_1 arrivavo, consultavo il foglio di prenotazioni contenente gli appuntamenti da sbrigare nel mio orario di lavoro e andavo in cabina. ADR In tutto eravamo 8-9 estetiste. Non sempre ci incrociavamo, osservando turni diversi. Io comunque lavoravo sempre di mattina, come già detto.
ADR Non incontravo quindi la ricorrente tutti i giorni, non avendo sempre lo stesso turno. Non so di preciso che orario osservasse e quali giorni lavorasse. ADR Quando arrivavo al centro, mi dirigevo presso lo spogliatoio per indossare la divisa e poi consultavo il foglio di appuntamenti e mi recavo in cabina. In totale erano circa una decina di cabine, ognuna delle quali destinata a specifici trattamenti con tecnologie che potevano variare da cabina a cabina. In base agli appuntamenti che avevo mi recavo nella cabina destinata a quel tipo di trattamenti. ADR Di regola accedevo al centro dal “seminterrato” in cui vi era il locale spogliatoio e la reception e dietro vi Par erano le cabine e poi c'era la . Al piano terra vi era l'area parrucchieri, bar e angolo nails e make up e poi al primo piano c'era una sala attrezzi. Con l'avvento della furono fatti dei CP_1 Par cambiamenti e quindi fu tolta la e furono create tutte cabine, sempre al piano seminterrato. I locali invece del piano terra e primo piano hanno mantenuto la loro destinazione. ADR Conosco
con cui ho lavorato qualche mese se ben ricordo. Anche lei era estetista. ADR Parte_3
Conosco anche . Ricordo che lui si occupava di make up. Inizialmente si Testimone_2 appoggiava nelle cabine per i trattamenti e poi creò un suo angolo make up, sempre sullo stesso piano delle cabine in cui operavamo noi estetiste. ADR Quando lavoravo per la le CP_3 direttive mi venivano impartite dalla signora IN ER. Con la era IN, in CP_1 quanto Direttrice tecnica, a organizzare il nostro lavoro gestendo gli appuntamenti ma ai pagamenti provvedeva il signor il quale era di regola presente al centro nel suo CP_4 ufficio ubicato accanto alla reception al piano seminterrato e alle spalle vi erano le cabine. ADR
Il centro chiudeva 15 giorni ad agosto, periodo nel quale fruivamo di ferie tutti. Durante l'anno non prendevo giorni di ferie, lavorando già part-time. ADR Con la O & T srl fui assunta da IN Contr ER, con lei firmai il contratto. Preciso che anche nella era talvolta presente in azienda il sig. , pur non avendovi un ruolo preciso. Quando passai con la il CP_4 CP_1 contratto di assunzione lo firmai con il sig. . ADR Con il passaggio alla CP_4 CP_1 cambiarono diversi colleghi, ma non ricordo esattamente chi.”
La teste, dunque, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare non essendo più dipendente della convenuta e non avendo contenzioso con la stessa, dichiara di aver lavorato part-time, che non sempre incrociava al lavoro la ricorrente avendo turni diversi e di non conoscere specificamente i suoi orari. Ha poi confermato l'avvicendamento societario e l'avvento della nuova amministrazione in capo al sig. , ricoprendo il solo ruolo apicale di Direttrice CP_4 Controparte_2 tecnica del centro estetico. Nulla di specifico ha, poi, saputo riferire in merito alle ferie o ai permessi effettivamente fruiti dall'istante. La teste infine, ha dichiarato: “Conosco la ricorrente. Preciso che ho iniziato a Parte_4 lavorare per la società O&T di IN ER nel febbraio 2014 come receptionist. E' stato allora che ho conosciuto la ricorrente che lavorava come estetista. L'ultima volta che ho visto la ricorrente risale a luglio 2017, allorchè il mio rapporto si interruppe per dimissioni. ADR Preciso che ho lavorato per la O&T sino a marzo 2017, allorchè fui contattata da IN ER la quale mi comunicava che la società chiudeva per cessione e quindi mi consegnò la lettera di licenziamento che io firmai. Pochi giorni dopo, ovvero la prima settimana di aprile 2017, fui contattata da (non ricordo il cognome), titolare della che mi chiese se intendessi CP_4 CP_1 lavorare per lui presso la nuova società, Io accettai e lavorai sino al luglio dello stesso CP_1 anno. ADR Non conosco di preciso le vicende relative al rapporto di lavoro della ricorrente, ovvero se anche lei come me ha lavorato per entrambe le società con la mia stessa cadenza temporale, ma di sicuro quando io cominciai nel 2014 la ricorrente già c'era e l'ultima volta che l'ho vista risale al luglio 2017. ADR Personalmente ho sempre lavorato dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato. ADR Preciso che quando arrivavo io a lavoro incontravo le varie operatrici già presenti, compresa la ricorrente. La incontravo, dunque, tutte le mattine. Non so però fino a che ora lavorasse perché io terminavo sempre alle 13,00. ADR Personalmente lavoravo al primo piano. Non so di quanti piani constasse l'edificio, ma al piano terra c'era l'ingresso e un salone di parrucchieri, invece al primo piano (dove lavoravo io) c'era la reception e due porte a vetri dalle quali si accedeva alle varie stanze delle operatrici estetiche. ADR Conosco in Testimone_2 quanto lavorava al centro estetico ma non so di preciso che mansioni assolvesse. ADR Non ricordo se furono fatti dei lavori alla struttura. Fino a che ho lavorato io, ricordo che la reception era al Contr primo piano con le stesse porte a vetri di cui ho detto. ADR Non ricordo se nel passaggio da e siano cambiati i vari dipendenti, anche perché sono stata pochi mesi, essendomi dimessa CP_1
a luglio 2017. ADR Ero io a ricevere telefonicamente i clienti e fissare gli appuntamenti nonché ad accogliere fisicamente i clienti del centro per accompagnarli alle varie operatrici. ADR quando fui Contr licenziata dalla IN ER mi consegnò la lettera di licenziamento che io firmai, perché la società era stata ceduta, e mi furono erogate le competenze di fine rapporto. La prima settimana di aprile 2017, come ho già detto, fui contattata telefonicamente da , titolare CP_4 della (prima di allora non lo conoscevo), che mi propose di lavorare per la nuova CP_1 società. ADR Il mio lavoro si limitava a programmare gli appuntamenti e finito il lavoro tornavo a casa. Non conosco le vicende societarie né i rapporti tra e IN ER. ADR Non CP_4 conosco , o almeno non la ricordo. Non ricordo tutti i nomi dei dipendenti del Parte_3 centro anche perché sono passati molti anni e nel frattempo ho lavorato altrove. ADR IN
ER nella O&T era la mia titolare ed era lei a pagarmi. Quando sono passata alle dipendenze della ho continuato a vedere IN ER al Centro in quanto era la Direttrice CP_1
CA, ma le buste paga e i pagamenti li ricevevo da . ADR Nel periodo tra la cessazione CP_4 del rapporto con O&T a marzo 2017 e l'inizio del rapporto con dopo poco più di una CP_1 settimana, io non ho lavorato per il centro, quindi non so se sia stato chiuso in quel periodo di passaggio. ADR Preciso che il centro chiudeva 3 settimane in periodo estivo in cui noi tutti dipendenti fruivamo di ferie e poi le residue venivano smaltite durante l'anno. Non so di preciso la ricorrente, ma di sicuro si fruiva tutti di ferie in estate quando il centro chiudeva. ADR Quando ho lavorato per O&T le direttive me le dava IN ER. Quando sono passata alla ho CP_1 continuato a svolgere le medesime mansioni e a fissare gli appuntamenti e le direttive generali me le dava (ho ricordato il suo cognome) e se arrivavano dei rappresentanti li CP_4 accompagnavo nell'ufficio di . non era sempre presente in ufficio. Ora non ricordo CP_4 CP_4 di preciso. ADR IN ER, essendo direttrice tecnica nella era lei a dare direttive CP_1 tecniche alle estetiste. ADR Non ricordo se quando passai alla cambiò il numero di CP_1 telefono del Centro, ma ricordo che i timbri che venivano apposti recavano la dicitura della nuova società. ADR Non ricordo se cambiò il sito del centro anche perché io non operavo sul sito, quindi non saprei. Non ho alcun contenzioso con le parti convenute”.
Dalle deposizioni dei testi escussi, conclusivamente, non è emersa puntuale conferma (con onere probatorio pacificamente incombente sull'attrice) né del dedotto plus-orario asseritamente osservato dall'istante né del mancato godimento (ed in che misura) di ferie, permessi e festività. Di contro, è emersa conferma dell'avvicendamento societario e della nuova direzione solo tecnica da parte della convenuta in seno alla avente quale legale rapp.te il sig. Controparte_2 CP_1 CP_4
che ha provveduto alle singole assunzioni, al pagamento delle retribuzioni ed ai contatti con
[...]
i rappresentanti e fornitori (trattasi di circostanze che da sole sarebbero apparse sufficienti a suffragare comunque la reiezione, per infondatezza, della eventuale domanda di accertamento dell'utilizzo fraudolento dello schema societario ad opera della ovemai puntualmente ed CP_2 espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso).
Ne consegue che la domanda attorea circa le spettanze per lavoro supplementare e straordinario ed il conseguente ricalcolo delle ulteriori spettanze parametrate al diverso orario di lavoro, debba essere respinta.
Quanto alla retribuzione mensile percepita nel periodo dal 1.4.17 al 19.9.18, parte istante non deduce di aver ricevuto importi dissimili da quelli indicati in busta paga. Né v'è contestazione in ordine alle voci contenute in busta paga. Deduce solo l'omesso pagamento delle mensilità aggiuntive e del tfr.
Orbene, la società convenuta ha documentato il pagamento degli importi indicati nell'ultima busta paga di settembre 2018 comprensivi di tfr, emolumenti di fine rapporto e ratei di 13° e 14° mensilità 2018 (cfr. distinta di pagamento a mezzo bonifico del 10.10.18 allegata alla busta paga in prod.
Res.).
Di contro, non risulta documentato il pagamento dei ratei di 13° e 14° mensilità anno 2017.
Tali emolumenti competono senz'altro all'istante ed ammontano, tenuto conto del rapporto part- time al 50% sino al 30 settembre 2017 (cfr. buste paga) ed al 40% da ottobre a dicembre 2017, ad €. 618,24 a titolo di 13° mensilità ed €. 618,24 a titolo di 14° mensilità, per un totale di €. 1236,48, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Va ora vagliata la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, avendo l'istante rassegnato le proprie dimissioni in data 19.9.18 in tronco, senza addurre alcuna motivazione.
La circostanza del mancato rispetto del termine di preavviso è invero pacifica, limitandosi parte istante a dedurre genericamente di esservi stata costretta in ragione dell'eccessivo carico di lavoro e della esiguità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa. L'asserita giusta causa, tuttavia, non ha trovato puntuale riscontro nella istruttoria svolta.
Ne consegue, pertanto, che la domanda riconvenzionale debba essere accolta. Il termine di preavviso contemplato dal CCNL di categoria per i dipendenti inquadrati nel IV livello e con anzianità sino a 5 anni, è pari a 20 giorni (cfr. estratto CCNL allegato ai conteggi di parte istante). Pertanto, tenuto conto che da ultimo (cfr. busta paga settembre 2018) il rapporto era stato trasformato in part-time al 30%, compete a titolo di indennità sostitutiva del preavviso alla società convenuta la somma complessiva di € 309,12, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente del complessivo CP_1 importo di €. 1.236,48, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna CP_1 parte istante al pagamento in favore della della somma di €. 309,12, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 10.7.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1728/2022 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Arciuolo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Mazza CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Mazza Controparte_2
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.3.22, l'istante ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta
, titolare del centro estetico IN ER- Advanced Beauty Institute, dal Controparte_2
3.5.2009 al 19.9.18, dapprima senza formale inquadramento e poi, in data 24.3.11, veniva formalmente assunta alle dipendenze della , società sempre gestita da Controparte_3
; che ha sempre svolto mansioni di estetista di cui al livello IV del CCNL di Controparte_2 categoria, contrattualmente riconosciuto;
che in coincidenza della stipula del contratto di affitto Contr intervenuto tra la e la in data 30.3.17, il suo rapporto di lavoro con la CP_1 CP_3 cessava in virtù di un licenziamento per cessazione di attività, mai comunicato;
che di fatto l'istante ha continuato a prestare la propria attività sempre alle dipendenze di anche Controparte_2 successivamente, sebbene formalmente assunta dalla con contratto del 1.4.17; che CP_1 durante l'intero periodo dedotto in ricorso ha sempre osservato le direttive impartite dalla e CP_2
l'orario così come specificato in ricorso (dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 20,30, mentre a decorrere dal mese di ottobre 2017 e sino al 19.9.18 ha lavorato nelle giornate del martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 20,30) a dispetto del part-time previsto da contratto;
di aver sempre percepito gli importi di cui alle buste paga e, per il periodo non contrattualizzato, l'importo fisso mensile di €. 600,00; di non aver mai percepito le mensilità aggiuntive, il tfr, né- alla cessazione del rapporto- ha percepito l'indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività non godute;
che era stata costretta alle dimissioni per giusta causa in ragione dell'eccessivo carico di lavoro;
che di fatto, benchè formalmente impiegata presso diverse società succedutesi, ha sempre lavorato unicamente alle dipendenze di;
che, in ogni caso, in ragione del trasferimento d'azienda, Controparte_2 resta ferma la responsabilità solidale della cessionaria per le obbligazioni della cedente. CP_1
Tutto ciò premesso, chiedeva: “In via principale, previa declaratoria, tra le società
[...]
e la dell'intervenuto trasferimento d'azienda ex art 2112 cod. civ, Controparte_3 CP_1 accertare e dichiarare, per i titoli e causali di cui al ricorso, la intercorrenza tra la ricorrente e le parti convenute, sig.ra e la in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 CP_1 tempore, in solido tra loro, ovvero di ciascuno per quanto di competenza, di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a tempo pieno con decorrenza dal 3.5.2009 al 21.9.2018, ovvero, con per il diverso periodo che l'adito G.U. accerterà e dichiarerà in corso di causa.
b) Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al Livello IV CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (Confcommercio), per l'condannare le parti convenute, sig.ra CP_2
e la in persona del legale rapp.te, in solido tra loro, ovvero di ciascuno per
[...] CP_1 quanto di competenza, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 314.861,40 di cui
€ 26.627,76 a titolo di TFR, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, per i titoli e le causali indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo.” Si costituivano entrambe le parti convenute eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto. La spiegava, altresì, domanda riconvenzionale avente ad CP_1 oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso attesa l'insussistenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi ammessi, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, giova precisare che, sebbene nel corpo del ricorso parte istante confusamente e genericamente alluda all'istituto della codatorialità tra le odierne convenute e la (non CP_3 evocata in giudizio), nelle conclusioni del ricorso omette di formulare qualsivoglia richiesta di accertamento in tal senso, ragion per cui si è ritenuto di non disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc.
Invero, nelle conclusioni si chiede unicamente l'accertamento dell'intervenuto trasferimento di azienda tra la e la convenuta fattispecie rispetto alla quale -per consolidata CP_3 CP_1 giurisprudenza di legittimità- non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, fermo restando la responsabilità solidale della cessionaria (odierna convenuta), ove ricorrano i presupposti di legge (v. ex multis Cass. 25952/2005 “Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.”).
Tanto premesso -e circoscritto così il campo di indagine dell'adito giudicante- deve osservarsi che, come eccepito dalle resistenti, è stata legale rappresentante della dal Controparte_2 CP_3
6.11.2007 al 3.7.2017 (cfr. visura storica aggiornata della predetta società versata in atti per l'odierna udienza ed acquisita ex art. 421 cpc); titolare di una ditta individuale sino al 30.11.2009
(come da visura in atti, v. prod. e infine dipendente della (come da busta paga CP_2 CP_1 prodotta dalla resistente con mansione di “Direttore Tecnico” dal 1.4.17. CP_2
Parte istante, pur deducendo che la convenuta sia stata titolare di un centro estetico CP_2 denominato IN ER- Advanced Beauty Institute e di avervi lavorato dal 3.5.2009 al 24.3.11 senza formale inquadramento, non ne ha fornito prova documentale, neanche a mezzo di specifica visura che riporti la detta denominazione, né alcunchè è emerso al riguardo dall'istruttoria svolta.
E', ad ogni modo, documentato che dal 2007 al giugno 2017 sia stata legale Controparte_2 rappresentante della (cfr. visura in atti, prod. res.) e titolare di una ditta individuale CP_3
(giammai recante la denominazione indicata in ricorso) sino al 30.11.2009, ovvero pochi mesi dopo la dedotta assunzione “a nero”.
E' evidente, pertanto, che le direttive impartite dalla alla odierna ricorrente relativamente al CP_2 periodo contrattualizzato, siano riconducibili direttamente alla carica dalla stessa rivestita: dapprima legale rappresentante della O&T e poi Direttrice CA (con ruolo apicale) alle dipendenze della
CP_1
Pur paventando, poi, nel corpo del ricorso, che la sia stata la datrice di lavoro di fatto per CP_2
l'intero periodo, non v'è esplicita domanda di accertamento nelle conclusioni (né puntuale deduzione e allegazione a monte) in merito all'utilizzo fraudolento dello schema societario ad opera della convenuta quale datrice di fatto. CP_2
Giova, in ogni caso, evidenziare che -in ordine al periodo di non formale inquadramento (dal 3.5.2009 al 24.3.11) asseritamente alle dipendenze di , dall'istruttoria svolta non Controparte_2
è nemmeno emerso alcunchè di significativo in merito a quelli che granitica giurisprudenza di legittimità ha enucleato quali indici propri della subordinazione (ovvero soggezione al potere direttivo e soprattutto disciplinare del datore di lavoro, obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, vincolatività dell'orario di lavoro etc…). Invero, l'unico teste che ha riferito in merito al periodo “non contrattualizzato (3.5.2009-24.3.11) è
ex fidanzato della ricorrente, il quale ha dichiarato: “ Siamo stati fidanzati circa 4 Testimone_1 anni. Preciso che nel 2009 (all'epoca ero fidanzato con la ricorrente già da circa un anno) lavoravo come parrucchiere nel centro estetico “Centro Messequè”, di proprietà della signora IN ER. Il mio titolare pagava l'affitto alla proprietaria del centro, ovvero IN ER. Al piano superiore invece c'era il centro estetico. Due mesi dopo che io cominciai a lavorare lì, portai la mia fidanzata dell'epoca, odierna ricorrente, a conoscere la titolare per farla assumere. La presentai alla signora IN ma non assistetti poi al colloquio preassuntivo. Preciso che la portai lì perché all'epoca non lavorava e sapevo che la signora IN cercava Parte_1 personale. Ricordo che la ricorrente cominciò quindi a lavorare nel centro verso marzo 2009. L'apertura del centro era identica per me e per la ricorrente, quindi andavamo insieme a lavoro e cominciavamo alle 8,30. Io terminavo poi alle 19,00 mentre la ricorrente un'oretta più tardi, quasi sempre alle 20,30 e quindi l'aspettavo per andar via insieme. Facevamo orario continuato e mangiavamo lì. Durante l'orario di lavoro capitava che salissi su dalla ricorrente per un saluto. ADR Da quel che mi consta, la ricorrente si occupava un po' di tutto ciò che riguarda l'estetica: sopracciglia, unghie… Non l'ho tuttavia mai vista operare perché per privacy non potevo accedere alle stanze dei trattamenti estetici e in genere mi fermavo alla reception. ADR La Par struttura si componeva di tre livelli: al piano terra c'era la con due collaboratrici;
al primo piano c'eravamo noi parrucchieri e al secondo piano riservato ai trattamenti estetici c'erano circa 6 dipendenti. ADR Vedevo spesso nel centro la signora IN che, tra l'altro, veniva anche da noi a farsi i capelli. Sia io che la ricorrente lavoravamo in maniera fissa dal martedì al sabato. Io, però,
a volte lavoravo anche il lunedì perché capitava che il mio titolare lavorasse eccezionalmente anche il lunedì. ADR Il mio titolare era , il quale aveva una sua partita iva, quindi io Persona_1 non ero un dipendente della signora IN ER. ADR Io ho lavorato lì per circa tre anni con regolare contratto stipulato con ADR All'epoca io abitavo a Nola, mentre la Persona_1 ricorrente a Marigliano. Vivo a Genzano da circa 10 anni. Quando cessò il mio rapporto di lavoro, la ricorrente ancora lavorava lì. Io iniziai invece a lavorare per AN NI UP a Nola.
ADR Da allora in poi, da quel che mi consta, la ricorrente era accompagnata a lavoro dal padre e solo sporadicamente da me finchè non ci siamo lasciati, circa un anno dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro con Da allora perdemmo i contatti e quindi non so fino a Persona_1 quando abbia lavorato di preciso per IN ER. So, perché me lo riferiva la sorella della ricorrente quando capitava che la incontrassi, che la ricorrente ha continuato a lavorare per la signora IN ma non so per quanto tempo. ADR E' capitato di assistere a direttive impartite dalla signora IN alla ricorrente e a tutti gli altri dipendenti. Era molto presente e autoritaria con tutti.
ADR Se ricordo bene, la ricorrente fruiva di 15 giorni di ferie all'anno, se non erro alternandosi con gli altri dipendenti. ADR Non conosco . Preciso, infine, che se non ricordo male CP_4 il centro estetico era aperto anche il lunedì, ma io lavoravo a lunedì alterni. Non ricordo di preciso se anche la ricorrente lavorasse il lunedì”. Ebbene, il teste -pur riferendo che l'istante abbia cominciato a lavorare nel centro estetico nel marzo
2009- nulla di puntuale e per scienza diretta ha potuto riferire in merito alle mansioni concretamente assolte (non potendo accedere alle stanze), alla vincolatività dell'orario di lavoro, alle modalità di erogazione della retribuzione e da chi promanasse, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Sebbene, poi, dichiari genericamente di aver assistito a direttive (senza precisarne il contenuto) impartite dalla non specifica quando ciò sia avvenuto. La puntuale collocazione CP_2 temporale era, invero, indispensabile posto che dal 24.3.2011 l'istante è stata regolarmente assunta alle dipendenze della di cui la era legale rappresentante. CP_3 CP_2
Il teste ha poi reso dichiarazioni persino collidenti con le deduzioni attoree in merito all'orario asseritamente osservato dalla ricorrente. Riferisce, infatti, che la ricorrente lavorava dal martedì al sabato dalle 8,30 alle 20.30 escludendo il lunedì, laddove in ricorso si deduce un orario dal lunedì al sabato dalle h 9.00. La genericità, lacunosità e persino contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste addotto da parte istante in ordine al periodo non contrattualizzato, importa il rigetto della domanda in parte qua.
Quanto al periodo di formale inquadramento, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, risulta che l'istante abbia dapprima lavorato dal 24.3.11 al 30.3.17 alle dipendenze della (giammai evocata in giudizio) e dal 1.4.17 al 19.9.18 (data CP_3 dimissioni) alle dipendenze della CP_1
Orbene, rispetto al primo periodo, la domanda spiegata nei confronti di in Controparte_2 proprio va respinta, atteso che risulta documentalmente che la stessa operasse quale legale rappresentante della società, sicchè la domanda andava proposta nei confronti della CP_3
(giammai evocata in giudizio). A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza, già evidenziata, che difetta del tutto, nelle conclusioni del ricorso, la domanda di accertamento dell'utilizzo fraudolento dello schema societario da parte della (quale unica datrice di fatto). CP_2
Quanto al dedotto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. (unica fattispecie di cui si domanda l'accertamento nelle conclusioni del ricorso, giammai alludendosi nelle stesse anche alla diversa ipotesi della codatorialità -perciò esclusa dall'oggetto di indagine dell'odierno giudicante) tra la e la si osserva che parte istante ha dedotto in ricorso che il suo rapporto alle CP_3 CP_1 dipendenze della è cessato in data 30.3.17 per licenziamento “per cessazione di attività, CP_3 mai comunicato” e che in data 1.4.17 veniva formalizzata l'assunzione alle dipendenze della odierna convenuta CP_1
Invero risulta documentalmente l'avvicendamento delle due società a far data dal 31.3.17
(circostanza di per sé già sufficiente ad escludere la ipotizzata codatorialità, essendo pacifico che l'istante abbia espletato la propria attività lavorativa dapprima alle dipendenze della e poi CP_3 della subentrata nell'attività, non essendovi perciò stato svolgimento della prestazione CP_1 lavorativa in maniera indifferenziata e contestuale in favore delle due diverse società, tenuto conto peraltro che la è stata costituita solo in data 1.3.2017 e con inizio attività 7.4.17, cfr. CP_1 visura in atti).
Segnatamente, parte resistente ha versato in atti il contratto “preliminare di cessione di azienda e contratto di affitto di azienda” intervenuto tra la e la da cui si evince che CP_3 CP_1
l'affitto, di durata annuale, sarebbe decorso dal 31.3.17 e con scadenza al 31.3.18 “contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di compravendita dell'azienda”.
Ne consegue che alla data del 31.3.17 (data di cessione in fitto d'azienda), il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la cedente risultava già risolto (cfr. modello C2 storico in prod. Ric.). CP_3
La circostanza del dedotto licenziamento orale, asseritamente mai comunicato del 30.3.17, è rimasta priva di riscontro probatorio, avendo parte istante omesso di impugnare il detto recesso e non avendo mai evocato in giudizio la allora datrice di lavoro. CP_3
In difetto di accertamento (giammai richiesto) della nullità, inefficacia o illegittimità del recesso operato dalla in data 30.3.17, deve ritenersi che alla data del 31.3.17, da cui decorre la CP_3 cessione, il rapporto della ricorrente con la cedente fosse già risolto. Ebbene, secondo anche recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 404/2023),
l'“effetto risolutivo del rapporto di lavoro, ove realizzato prima della cessione dell'azienda o di un suo ramo, impedisce di ritenere immediatamente operante il principio di continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario di cui al primo comma dell'art. 2112 c.c., che presuppone la vigenza del rapporto al momento della cessione. (…) Ancora di recente è stato ribadito che il duplice effetto dell'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e della
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione “presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento”, non potendo “continuare” in capo alla cessionaria, “un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento” (Cass. n. 8039 del 2022). Sul diverso piano delle conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato prima della cessione in regime di tutela reintegratoria opera il principio consolidato in base al quale l'effetto estintivo del licenziamento destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento che disponga la reintegrazione, comportando che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario (cfr. Cass. n.
8641 del 2010; successivamente v. Cass. n. 5507 del 2011 e Cass. n. 4130 del 2014).”
Nel caso di specie, difetta a monte l'accertamento giudiziale (giammai richiesto) della nullità/illegittimità o inefficacia del recesso intimato dalla cedente sicchè alla data del CP_3
31.3.17, in cui è intervenuta la cessione in fitto d'azienda in favore della cessionaria il CP_1 rapporto di lavoro della istante con la cedente era già risolto. Ne consegue che la odierna convenuta non possa essere chiamata a rispondere solidalmente delle obbligazioni sorte in seno CP_1 ad un rapporto intrattenuto con la cedente e risoltosi anteriormente alla cessione. Analogamente, va respinta la domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso asseritamente non corrisposta all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla trattandosi di obbligazione facente capo, per l'appunto, alla cedente. CP_3
Sul punto vedasi altresì Cass. 12899/97 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.” Nel caso che ci occupa non v'è prova che i crediti vantati (peraltro oggetto di accertamento giudiziale) risultassero dai libri contabili al momento della cessione. Sicchè non v'è responsabilità solidale della cessionaria unica società convenuta. CP_1
Il campo di indagine va, dunque, ora circoscritto al solo periodo di lavoro alle dipendenze della
[...]
ovvero dal 1.4.17 al 19.9.18. CP_1
Parte istante, invero, rivendica per tale periodo il riconoscimento della maggiorazione per lavoro supplementare e straordinario asseritamente espletato (a dispetto dell'orario part-time formalizzato in contratto), nonché il pagamento delle mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute e tfr. Orbene, dalla istruttoria svolta non è emersa prova puntuale e rigorosa in ordine all'osservanza effettiva e sistematica di un orario di lavoro ultroneo rispetto a quello contrattualmente stabilito nel periodo dal 1.4.17 al 19.9.18.
Segnatamente, il teste ha potuto riferire solo in ordine al periodo pregresso (i primi tre Tes_1 anni di rapporto dal 2009), sicchè la sua deposizione non rileva ai fini della indagine per come circoscritta. Quanto ai residui testi, ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la Testimone_2 Contr signora IN ER, società dal 2014 circa fino al 2017/2018 circa con mansioni di visagista-truccatore. ADR Conosco la ricorrente in quanto anche lei ha lavorato nella stessa struttura in cui lavoravo io. Quando io cominciai, la ricorrente già c'era. Di preciso non so quali mansioni espletasse la ricorrente posto che io avevo uno spazio esclusivo a me dedicato occupandomi di make up e consulenza. La ricorrente lavorava nel mio stesso piano ma occupava stanze diverse. Personalmente lavoravo 4 ore al giorno che mi gestivo tra la mattina e il pomeriggio a seconda delle clienti e degli appuntamenti che venivano gestiti dalla reception.
Lavoravo dal lunedì al sabato. Non ricordo i giorni e gli orari della ricorrente anche perché ci incontravamo pochissime volte in quanto, per fortuna, eravamo pieni di lavoro. ADR Solo io mi occupavo di make up. Tutti gli altri si occupavano di trattamenti estetici. Non ricordo quanti dipendenti fossimo in tutto nel centro. (…) ADR Nel 2017/2018, non ricordo di preciso, fui Contr licenziato da e dopo diversi giorni, 15-16 giorni circa, fui ricontattato dalla società CP_1 che mi propose l'assunzione sempre come visagista e vi ho lavorato fino al 2019-2020 circa, allorchè ho poi aperto una mia attività autonoma. ADR Preciso che la nuova azienda era gestita da altro titolare, e quindi ci furono diversi cambiamenti e non ricordo di preciso se la CP_4 ricorrente abbia lavorato anche per la ADR Preciso che il centro aveva dei giorni di CP_1 chiusura in estate in cui si fruiva di ferie e poi dei giorni durante l'anno. ADR Preciso che il mio Contr primo colloquio preassuntivo con la lo feci con la signora IN ER. Con la il CP_1 colloquio lo feci sempre con IN ER che già mi conosceva ed era amministratrice della nuova società. ADR Le direttive o meglio gli appuntamenti erano sempre gestiti dall'amministratrice sia nella O&T che nella ADR Con l'avvento della furono CP_1 CP_1 fatte delle modifiche strutturali al centro e delle varie aree e anche alcuni colleghi cambiarono, ma non so essere più preciso perché nel tempo sono cambiati vari colleghi. ADR Non mi è familiare il nome . I colleghi cambiavano spesso e non ne conosco, di tutti, i nomi. Anzi non Parte_3 ricordo nessun nome, anche perché svolgevo le mie ore di lavoro senza interfacciarmi con gli altri facendo un lavoro esclusivo. (…)”. Nulla di puntuale, dunque, ha saputo riferire il teste in merito agli orari specificamente osservati dalla ricorrente e ai giorni di ferie o permessi dalla stessa fruiti.
La teste ha riferito: “Ho lavorato nel centro estetico dagli inizi del 2016 sino al Parte_3 luglio 2017 con contratto a termine. Ricordo che ci fu un avvicendamento di due società e l'ultima era la (…) ADR Quando io cominciai a lavorare, la ricorrente già vi lavorava. Anche lei, CP_1 come me, si occupava dei vari trattamenti estetici: viso, corpo, laser etc.. Il personale variava nel tempo, in media eravamo 5-6 dipendenti e c'erano circa 10 cabine con lettino per i trattamenti. (…)
Io lavoravo 3 volte a settimana-lunedì, mercoledì e venerdì- dalle 9,00 alle 19,30/20,00/20,30. In caso di necessità sostituivo il giorno con un pari. La ricorrente, da quel che mi consta, lavorava tutta la settimana, dal lunedì al sabato. E' capitato che io abbia lavorato di sabato e di averla incontrata a lavoro. ADR Quando io arrivavo alle 9,00, ricordo che la ricorrente era già lì a lavoro e andava via quando si chiudeva il centro, come me. ADR Da quel che mi consta la ricorrente la mattina si faceva accompagnare a lavoro dalla sorella gemella che lavorava come parrucchiera al piano rialzato, mentre al ritorno è capitato che anche io le abbia dato un passaggio a casa. ADR Se ben ricordo, in estate fruii di una quindicina di giorni di ferie e si stabilivano dei turni. ADR Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato, forse verso gli inizi del 2017, furono fatti dei lavori nella struttura che hanno riguardato la reception dell'estetica, completamente modificata. (…)ADR Gli appuntamenti erano gestiti dalla segretaria interfacciandosi con IN ER ed era quest'ultima a programmare i trattamenti e a dirigere il nostro lavoro e a dirci come operare. (…) Il centro, da quel che mi consta, apriva alle 8,00-8,30 e so, per avermelo riferito la ricorrente, che lei arrivava alle 8,30. Io cominciavo in maniera fissa alle 9,00. C'erano altri dipendenti con orario ridotto, ma da quel che mi risulta, la ricorrente lavorava tutta la giornata. Di sicuro, le volte in cui lavoravo io, la ricorrente era presente tutta la giornata. ADR La segretaria che lavorava alla reception era . (…)”. Parte_4
Ebbene, la teste ha potuto riferire solo in ordine ad un periodo circoscritto, ovvero sino al Pt_3 luglio 2017 (così coprendo, la sua deposizione, il solo periodo da aprile a luglio 2017) e, in ogni caso, ha dichiarato di aver lavorato solo 3 giorni a settimana, non potendo perciò riferire per scienza diretta (bensì solo de relato) in merito agli orari sistematicamente osservati dall'istante nei residui giorni. Dichiara, peraltro, una circostanza che non trova nemmeno riscontro in ricorso laddove riferisce che l'istante cominciasse a lavorare alle 8.30, mentre in ricorso è dedotto, quale orario di inizio, le h 9,00. Nulla di puntuale ha, poi, riferito in merito alle ferie o permessi concretamente fruiti dall'istante.
Ad ogni modo, gli orari di lavoro riferiti dalla teste in riferimento all'istante non hanno Pt_3 trovato riscontro nelle altre deposizioni.
Segnatamente, il teste , rappresentante di prodotti estetici e medicali, ha dichiarato Testimone_3 di non conoscere la ricorrente, avendo intrattenuto sempre e solo rapporti professionali con l'amministratrice della società O & T srl, e poi, con l'avvento della Controparte_2 CP_1
[...
con , amministratore della medesima. CP_4
La teste ha riferito: “Sono stata dipendente sia della che della Tes_4 CP_3 CP_1
Nello specifico ho lavorato per la O&T dall'aprile 2015 e per circa un anno poi, ricordo che il centro chiuse per una settimana per lavori e poi l'1.4.17 ho iniziato a lavorare per la CP_1 Contr sino al 2022 allorchè mi sono dimessa. Preciso che con la il rapporto si chiuse con licenziamento e liquidazione del tfr nel periodo in cui furono effettuati i lavori. Ricordo che al momento del licenziamento mi fu detto da IN o (ora non ricordo), per rassicurarmi, che CP_4 sarei stata riassunta nella ADR Svolgevo mansioni di estetista, inizialmente lavoravo 3 CP_1 volte a settimana (giorni dispari) dalle 9,00 alle 13,00 mentre con la lavoravo 2 volte a CP_1 settimana (lunedì e venerdì) dalle 9,00 alle 13,00. ADR Conosco la ricorrente in quanto anche lei lavorava per la quando io cominciai a lavorarvi. ADR So che anche lei era estetista ma CP_3 non so esattamente quali trattamenti effettuasse, posto che ognuno aveva le sue mansioni e quindi in cabina non so di preciso cosa facesse con i clienti. Preciso che gli appuntamenti venivano fissati dalla receptionist che inizialmente ricordo era tale poi sono nel tempo Pt_4 cambiate e ora non ricordo se abbia lavorato anche con la ADR La mattina Pt_4 CP_1 arrivavo, consultavo il foglio di prenotazioni contenente gli appuntamenti da sbrigare nel mio orario di lavoro e andavo in cabina. ADR In tutto eravamo 8-9 estetiste. Non sempre ci incrociavamo, osservando turni diversi. Io comunque lavoravo sempre di mattina, come già detto.
ADR Non incontravo quindi la ricorrente tutti i giorni, non avendo sempre lo stesso turno. Non so di preciso che orario osservasse e quali giorni lavorasse. ADR Quando arrivavo al centro, mi dirigevo presso lo spogliatoio per indossare la divisa e poi consultavo il foglio di appuntamenti e mi recavo in cabina. In totale erano circa una decina di cabine, ognuna delle quali destinata a specifici trattamenti con tecnologie che potevano variare da cabina a cabina. In base agli appuntamenti che avevo mi recavo nella cabina destinata a quel tipo di trattamenti. ADR Di regola accedevo al centro dal “seminterrato” in cui vi era il locale spogliatoio e la reception e dietro vi Par erano le cabine e poi c'era la . Al piano terra vi era l'area parrucchieri, bar e angolo nails e make up e poi al primo piano c'era una sala attrezzi. Con l'avvento della furono fatti dei CP_1 Par cambiamenti e quindi fu tolta la e furono create tutte cabine, sempre al piano seminterrato. I locali invece del piano terra e primo piano hanno mantenuto la loro destinazione. ADR Conosco
con cui ho lavorato qualche mese se ben ricordo. Anche lei era estetista. ADR Parte_3
Conosco anche . Ricordo che lui si occupava di make up. Inizialmente si Testimone_2 appoggiava nelle cabine per i trattamenti e poi creò un suo angolo make up, sempre sullo stesso piano delle cabine in cui operavamo noi estetiste. ADR Quando lavoravo per la le CP_3 direttive mi venivano impartite dalla signora IN ER. Con la era IN, in CP_1 quanto Direttrice tecnica, a organizzare il nostro lavoro gestendo gli appuntamenti ma ai pagamenti provvedeva il signor il quale era di regola presente al centro nel suo CP_4 ufficio ubicato accanto alla reception al piano seminterrato e alle spalle vi erano le cabine. ADR
Il centro chiudeva 15 giorni ad agosto, periodo nel quale fruivamo di ferie tutti. Durante l'anno non prendevo giorni di ferie, lavorando già part-time. ADR Con la O & T srl fui assunta da IN Contr ER, con lei firmai il contratto. Preciso che anche nella era talvolta presente in azienda il sig. , pur non avendovi un ruolo preciso. Quando passai con la il CP_4 CP_1 contratto di assunzione lo firmai con il sig. . ADR Con il passaggio alla CP_4 CP_1 cambiarono diversi colleghi, ma non ricordo esattamente chi.”
La teste, dunque, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare non essendo più dipendente della convenuta e non avendo contenzioso con la stessa, dichiara di aver lavorato part-time, che non sempre incrociava al lavoro la ricorrente avendo turni diversi e di non conoscere specificamente i suoi orari. Ha poi confermato l'avvicendamento societario e l'avvento della nuova amministrazione in capo al sig. , ricoprendo il solo ruolo apicale di Direttrice CP_4 Controparte_2 tecnica del centro estetico. Nulla di specifico ha, poi, saputo riferire in merito alle ferie o ai permessi effettivamente fruiti dall'istante. La teste infine, ha dichiarato: “Conosco la ricorrente. Preciso che ho iniziato a Parte_4 lavorare per la società O&T di IN ER nel febbraio 2014 come receptionist. E' stato allora che ho conosciuto la ricorrente che lavorava come estetista. L'ultima volta che ho visto la ricorrente risale a luglio 2017, allorchè il mio rapporto si interruppe per dimissioni. ADR Preciso che ho lavorato per la O&T sino a marzo 2017, allorchè fui contattata da IN ER la quale mi comunicava che la società chiudeva per cessione e quindi mi consegnò la lettera di licenziamento che io firmai. Pochi giorni dopo, ovvero la prima settimana di aprile 2017, fui contattata da (non ricordo il cognome), titolare della che mi chiese se intendessi CP_4 CP_1 lavorare per lui presso la nuova società, Io accettai e lavorai sino al luglio dello stesso CP_1 anno. ADR Non conosco di preciso le vicende relative al rapporto di lavoro della ricorrente, ovvero se anche lei come me ha lavorato per entrambe le società con la mia stessa cadenza temporale, ma di sicuro quando io cominciai nel 2014 la ricorrente già c'era e l'ultima volta che l'ho vista risale al luglio 2017. ADR Personalmente ho sempre lavorato dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato. ADR Preciso che quando arrivavo io a lavoro incontravo le varie operatrici già presenti, compresa la ricorrente. La incontravo, dunque, tutte le mattine. Non so però fino a che ora lavorasse perché io terminavo sempre alle 13,00. ADR Personalmente lavoravo al primo piano. Non so di quanti piani constasse l'edificio, ma al piano terra c'era l'ingresso e un salone di parrucchieri, invece al primo piano (dove lavoravo io) c'era la reception e due porte a vetri dalle quali si accedeva alle varie stanze delle operatrici estetiche. ADR Conosco in Testimone_2 quanto lavorava al centro estetico ma non so di preciso che mansioni assolvesse. ADR Non ricordo se furono fatti dei lavori alla struttura. Fino a che ho lavorato io, ricordo che la reception era al Contr primo piano con le stesse porte a vetri di cui ho detto. ADR Non ricordo se nel passaggio da e siano cambiati i vari dipendenti, anche perché sono stata pochi mesi, essendomi dimessa CP_1
a luglio 2017. ADR Ero io a ricevere telefonicamente i clienti e fissare gli appuntamenti nonché ad accogliere fisicamente i clienti del centro per accompagnarli alle varie operatrici. ADR quando fui Contr licenziata dalla IN ER mi consegnò la lettera di licenziamento che io firmai, perché la società era stata ceduta, e mi furono erogate le competenze di fine rapporto. La prima settimana di aprile 2017, come ho già detto, fui contattata telefonicamente da , titolare CP_4 della (prima di allora non lo conoscevo), che mi propose di lavorare per la nuova CP_1 società. ADR Il mio lavoro si limitava a programmare gli appuntamenti e finito il lavoro tornavo a casa. Non conosco le vicende societarie né i rapporti tra e IN ER. ADR Non CP_4 conosco , o almeno non la ricordo. Non ricordo tutti i nomi dei dipendenti del Parte_3 centro anche perché sono passati molti anni e nel frattempo ho lavorato altrove. ADR IN
ER nella O&T era la mia titolare ed era lei a pagarmi. Quando sono passata alle dipendenze della ho continuato a vedere IN ER al Centro in quanto era la Direttrice CP_1
CA, ma le buste paga e i pagamenti li ricevevo da . ADR Nel periodo tra la cessazione CP_4 del rapporto con O&T a marzo 2017 e l'inizio del rapporto con dopo poco più di una CP_1 settimana, io non ho lavorato per il centro, quindi non so se sia stato chiuso in quel periodo di passaggio. ADR Preciso che il centro chiudeva 3 settimane in periodo estivo in cui noi tutti dipendenti fruivamo di ferie e poi le residue venivano smaltite durante l'anno. Non so di preciso la ricorrente, ma di sicuro si fruiva tutti di ferie in estate quando il centro chiudeva. ADR Quando ho lavorato per O&T le direttive me le dava IN ER. Quando sono passata alla ho CP_1 continuato a svolgere le medesime mansioni e a fissare gli appuntamenti e le direttive generali me le dava (ho ricordato il suo cognome) e se arrivavano dei rappresentanti li CP_4 accompagnavo nell'ufficio di . non era sempre presente in ufficio. Ora non ricordo CP_4 CP_4 di preciso. ADR IN ER, essendo direttrice tecnica nella era lei a dare direttive CP_1 tecniche alle estetiste. ADR Non ricordo se quando passai alla cambiò il numero di CP_1 telefono del Centro, ma ricordo che i timbri che venivano apposti recavano la dicitura della nuova società. ADR Non ricordo se cambiò il sito del centro anche perché io non operavo sul sito, quindi non saprei. Non ho alcun contenzioso con le parti convenute”.
Dalle deposizioni dei testi escussi, conclusivamente, non è emersa puntuale conferma (con onere probatorio pacificamente incombente sull'attrice) né del dedotto plus-orario asseritamente osservato dall'istante né del mancato godimento (ed in che misura) di ferie, permessi e festività. Di contro, è emersa conferma dell'avvicendamento societario e della nuova direzione solo tecnica da parte della convenuta in seno alla avente quale legale rapp.te il sig. Controparte_2 CP_1 CP_4
che ha provveduto alle singole assunzioni, al pagamento delle retribuzioni ed ai contatti con
[...]
i rappresentanti e fornitori (trattasi di circostanze che da sole sarebbero apparse sufficienti a suffragare comunque la reiezione, per infondatezza, della eventuale domanda di accertamento dell'utilizzo fraudolento dello schema societario ad opera della ovemai puntualmente ed CP_2 espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso).
Ne consegue che la domanda attorea circa le spettanze per lavoro supplementare e straordinario ed il conseguente ricalcolo delle ulteriori spettanze parametrate al diverso orario di lavoro, debba essere respinta.
Quanto alla retribuzione mensile percepita nel periodo dal 1.4.17 al 19.9.18, parte istante non deduce di aver ricevuto importi dissimili da quelli indicati in busta paga. Né v'è contestazione in ordine alle voci contenute in busta paga. Deduce solo l'omesso pagamento delle mensilità aggiuntive e del tfr.
Orbene, la società convenuta ha documentato il pagamento degli importi indicati nell'ultima busta paga di settembre 2018 comprensivi di tfr, emolumenti di fine rapporto e ratei di 13° e 14° mensilità 2018 (cfr. distinta di pagamento a mezzo bonifico del 10.10.18 allegata alla busta paga in prod.
Res.).
Di contro, non risulta documentato il pagamento dei ratei di 13° e 14° mensilità anno 2017.
Tali emolumenti competono senz'altro all'istante ed ammontano, tenuto conto del rapporto part- time al 50% sino al 30 settembre 2017 (cfr. buste paga) ed al 40% da ottobre a dicembre 2017, ad €. 618,24 a titolo di 13° mensilità ed €. 618,24 a titolo di 14° mensilità, per un totale di €. 1236,48, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Va ora vagliata la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, avendo l'istante rassegnato le proprie dimissioni in data 19.9.18 in tronco, senza addurre alcuna motivazione.
La circostanza del mancato rispetto del termine di preavviso è invero pacifica, limitandosi parte istante a dedurre genericamente di esservi stata costretta in ragione dell'eccessivo carico di lavoro e della esiguità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa. L'asserita giusta causa, tuttavia, non ha trovato puntuale riscontro nella istruttoria svolta.
Ne consegue, pertanto, che la domanda riconvenzionale debba essere accolta. Il termine di preavviso contemplato dal CCNL di categoria per i dipendenti inquadrati nel IV livello e con anzianità sino a 5 anni, è pari a 20 giorni (cfr. estratto CCNL allegato ai conteggi di parte istante). Pertanto, tenuto conto che da ultimo (cfr. busta paga settembre 2018) il rapporto era stato trasformato in part-time al 30%, compete a titolo di indennità sostitutiva del preavviso alla società convenuta la somma complessiva di € 309,12, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente del complessivo CP_1 importo di €. 1.236,48, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna CP_1 parte istante al pagamento in favore della della somma di €. 309,12, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 10.7.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma