Articolo 105 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 104Articolo 106
Versione
15 maggio 1980
Art. 105.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".
Entrata in vigore il 15 maggio 1980